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n. 10-2006 - © copyright

T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 30 settembre 2006 n. 654
Antonio Camozzi – Presidente, Pasquale Mastrantuono – Estensore
Ferrante (avv. A. Pisani) c. Regione Basilicata, A.S.L. n.2 di Potenza (avv. M.G. De Franchi), Azienda Sanitaria U.S.L. n.3 – Lagonegro, Offertucci e altro


1. Igiene e sanità – Medici e personale sanitario – Medico di continuità assistenziale a tempo indeterminato – Rapporto con l’Amministrazione Sanitaria – Controversia - Ricorso – E’ inammisibile per difetto di giurisdizione.

 

2. Igiene e sanità – Medici e personale sanitario – Medici addetti ai servizi di continuità assistenziale – Fase di individuazione delle zone carenti e di formazione delle graduatorie – Cognizione del giudice amministrativo – Fase successiva all’approvazione della graduatoria – Medico aspirante all’incarico di continuità assistenziale – Instaurazione del rapporto lavorativo mediante stipula di convenzione di diritto privato – Posizione di diritto soggettivo.

1. E’ inammisibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso concernente il rapporto che lega il Medico di continuità assistenziale a tempo indeterminato all’Amministrazione Sanitaria (tenuto conto delle modalità esplicative di tale rapporto, così come disciplinate dagli artt. 48-59, d.P.R. 28 luglio 2000 n.270, soprattutto gli artt. 52, 53 e 58, ai sensi dei quali tale attività lavorativa viene esplicata presso idonei locali dell’AUSL, la quale è tenuta a fornire al Medico di continuità assistenziale i farmaci e l’attrezzatura necessaria e ad assicurarlo contro gli infortuni sul lavoro), perché esso va qualificato come un rapporto di parasubordinazione ex art. 409 n. 3, c.p.c..

 

2. Mentre la fase di individuazione delle zone carenti e di formazione delle graduatorie di medici addetti ai servizi di continuità assistenziale spetta alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto in tali fattispecie la posizione giuridica vantata dai candidati è quella di interesse legittimo, dopo l’approvazione della graduatoria il medico aspirante all’incarico di continuità assistenziale vanta una posizione giuridica di diritto soggettivo all’instaurazione del relativo rapporto lavorativo mediante la stipula di apposita convenzione di diritto privato sulla base della posizione conseguita in graduatoria, dal momento che in tale fase l’Amministrazione Sanitaria non esercita più un potere discrezionale o un’attività amministrativa vincolata rivolta alla cura diretta ed immediata di un interesse pubblico, ma un’attività amministrativa vincolata di tipo obbligatorio a garanzia diretta ed immediata degli interessi individuali degli aspiranti medici di continuità assistenziale.


REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
POTENZA




nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAMOZZI, Presidente
GIANCARLO PENNETTI, Cons.

PASQUALE MASTRANTUONO, Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2006

Visto il ricorso 373/2006 proposto da:


FERRANTE VITO



rappresentato e difeso da:

PISANI AVV. ANTONIO



con domicilio eletto in POTENZA

VIA DEL POPOLO, 6
presso
RISO AVV. DORILENA

contro

REGIONE BASILICATA - POTENZA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 DI POTENZA
rappresentato e difeso da:
DE FRANCHI AVV. M.GABRIELLA
con domicilio eletto in POTENZA
UFFICIO LEGALE U.S.L.N.2
presso la sua sede

ASL N.2-STRUTT.DELEGATA DI COORD.REG.LE C/O ASL VILLA D'AGRI

AZIENDA SANITARIA U.S.L. N.3 - LAGONEGRO

e nei confronti di
OFFERTUCCI CARMELA

e nei confronti di
GUARNACCIA GIUSEPPE

e nei confronti di
BUONOCORE ANNA

e nei confronti di
SALERNO PASQUALE



per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento n.7903 del 17-5-2006: assegnazione per trasferimento e per graduatoria, delle località carenti di medici addetti ai servizi di continuità assistenziale.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 DI POTENZA



Udito nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2006 il relatore Primo Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e uditi, per le parti, gli avvocati come da relativo verbale;

Considerato che:

-il ricorso in esame risulta inammissibile per difetto di giurisdizione, attesocchè il rapporto che lega il Medico di continuità assistenziale a tempo indeterminato all’Amministrazione Sanitaria (tenuto conto delle modalità esplicative di tale rapporto, così come disciplinate dagli artt. 48-59 DPR n. 270/2000: cfr. soprattutto gli artt. 52, 53 e 58, ai sensi dei quali tale attività lavorativa viene esplicata presso idonei locali dell’AUSL, la quale è tenuta a fornire al Medico di continuità assistenziale i farmaci e l’attrezzatura necessaria e ad assicurarlo contro gli infortuni sul lavoro) va qualificato come un rapporto di parasubordinazione ex art. 409, n. 3, C.P.C., per cui in tale materia il riparto della giurisdizione fra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario deve essere effettuato in base alla posizione giuridica vantata;
-perciò, mentre la fase di individuazione delle zone carenti e di formazione delle graduatorie spetta alla cognizione del Giudice Amministrativo, in quanto in tali fattispecie la posizione giuridica vantata dai candidati è quella di interesse legittimo, dopo l’approvazione della graduatoria il Medico aspirante all’incarico di continuità assistenziale vanta una posizione giuridica di diritto soggettivo all’instaurazione del relativo rapporto lavorativo mediante la stipula di apposita convenzione di diritto privato sulla base della posizione conseguita in graduatoria, dal momento che in tale fase l’Amministrazione Sanitaria non esercita più un potere discrezionale o un’attività amministrativa vincolata rivolta alla cura diretta ed immediata di un interesse pubblico, ma un’attività amministrativa vincolata di tipo obbligatorio a garanzia diretta ed immediata degli interessi individuali degli aspiranti Medici di continuità assistenziale (sul punto cfr. Cass. Sez. Un. Sent. n. 3231 del 18.2.2004; Cass. Sez. Un. Sent. n. 901 del 14.12.1999);
-poiché la fattispecie in esame attiene ad una fase successiva all’approvazione della graduatoria regionale, il presente ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione.

Tenuto conto della non facile distinzione tra le figure giuridiche della parasubordinazione e del concessionario di servizio pubblico, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art.9 della Legge n.205 del 2000;

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in POTENZA, li 13 Settembre 2006

Depositata in Segreteria il 30-09-2006



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