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T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 13 settembre 2006 n. 1939
Nicolò Monteleone: Presidente – Salvatore Veneziano: Estensore


1. Corso-concorso dirigenti scolastici - decreto dirigenziale ministero istruzione 22 novembre 2004 - art. 29, comma 4, d. lgs. 165/2001 - graduatorie separate per settore formativo – servizio pregresso;

 

2. Corso-concorso dirigenti scolastici - decreto dirigenziale ministero istruzione 22 novembre 2004 - graduatorie separate per settore formativo –requisito di ammissione - art. 29, commi 2 e 3 d. lgs. 165/2001.

1. E’ conforme alle previsioni di cui all’art. 29 d. lgs. 165/2001, la clausola del bando di concorso che prevede l’obbligo dei partecipanti di specificare già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, come previsto dall’art. 5, co. 3 del bando, il settore formativo (scuola primaria di primo e secondo grado, scuola secondaria superiore, istituti educativi) per il quale concorrere, essendo tale scelta sostanzialmente “vincolata” in relazione al servizio pregresso, salvo il caso di possesso di almeno sette anni di servizio di ruolo in ciascuno dei settori formativi.

 

2. E’ legittima la previsione di distinte graduatorie in esito alle prove concorsuali, ai fini dell’ammissione al corso di formazione, in quanto conforme alla prescrizione legislativa (art. 29, commi 2 e 3 d. lgs. 165/2001) di vincolare, per ciascuno dei settori formativi, la partecipazione al corso di formazione al requisito di ammissione effettivamente posseduto dai partecipanti (servizio differenziato per settore formativo).

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO

 

N.1939/06 sent.
N. 1704 Reg. R.
Anno 2006

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
sede di Palermo - Sezione seconda

 

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1704-06, proposto da

 

Colella Elisa, Raciti Maria, Fiume Sebastiana, Fraggetta Natalino e Pagano Egidio, tutti rappresentati e difesi per mandato a margine del ricorso dall'avv. Dino Caudullo ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Enrico Fermi n. 58 presso lo studio degli avv.ti Roberta D'Ippolito e Danilo Giracelo;

 

CONTRO

 

- il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore;

 

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale pro tempore;

 

- la Commissione Esaminatrice del concorso ordinario selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, nominata con decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n° 23909 del 13.10.2005 e prot. n° 2571 del 10.02.2006, in persona del Presidente; tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge;

 

E NEI CONFRONTI DI

 

- Morsellino Brigida e Raciti Antonino, non costituiti in giudizio;

 

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
1) del decreto prot. n. 17625 del 29/7/2006, con il quale il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha approvato le graduatorie generali di merito e le graduatorie degli ammessi al corso di formazione del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con decreto 22.11.2004 della Direzione generale per il personale della scuola del Dipartimento per l'istruzione del M.I.U.R.;
2) delle graduatorie degli ammessi al corso di formazione del predetto corso-concorso, nella parte in cui non risultano inclusi i ricorrenti;
3) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e consequenziale o comunque connesso, ivi compresi:
a) il bando del suddetto corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui al medesimo decreto 22.11.2004 (e in particolare l'art. 3 comma 2, l'art. 5 comma 3, l'art. 10 commi 2 e 3, l'art. 11 commi 17 e 18, gli artt. 18-20 del bando), nella parte in cui esso - da un lato - impone una rigida correlazione tra il settore formativo di provenienza (o di maggiore anzianità di servizio) dei candidati e quello di ammissione al concorso e - dall'altro lato - prevede la compilazione di graduatorie distinte per i diversi settori formativi ai fini dell'ammissione al corso di formazione;
b) tutti i verbali della Commissione di concorso, con particolare riferimento a quelli riguardanti lo svolgimento delle singole fasi della procedura, la valutazione delle prove scritte e orali di ciascuno dei candidati ricorrenti e la predisposizione delle graduatorie di concorso, di cui si sconoscono gli estremi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Designato relatore alla camera di consiglio dell’8 settembre 2006 il Consigliere Avv. Salvatore Veneziano;
Uditi l’avv. Monica Di Giorgio, in sostituzione dell’avv. Dino Caudullo, per i ricorrenti e l’Avvocato dello Stato Rosario Di Maggio per l’Amministrazione intimata;
Visti gli artt. 21 e 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificati dagli artt. 3 e 9 l. 21.07.2000 n. 205, che consentono – in sede di camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare - la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata, ove lo stesso sia di agevole definizione in rito o nel merito;

 

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione e la completezza delle difese dispiegate dalle parti;

 

Ritenuto di potere prescindere – stante l’infondatezza nel merito del gravame – dal, pur presente, profilo di inammissibilità per inesatta individuazione dei soggetti controinteressati: ed invero il ricorso risulta notificato a due soggetti che hanno riportato nelle prove di ammissione al corso di formazione un punteggio superiore o uguale a quello riportato dai ricorrenti, mentre non risulta notificato ad alcuno degli ammessi al corso con punteggio inferiore a quello dei ricorrenti, da qualificarsi quale effettivi controinteressati in quanto destinati ad essere esclusi dalla frequenza dello stesso corso – ove fossero ammessi i ricorrenti per effetto del buon esito della presente impugnativa – in considerazione della rigida predeterminazione del numero dei soggetti ammissibili al corso, operata dall’art. 11 del bando di concorso;
Atteso che i ricorrenti sostanzialmente lamentano che, a fronte della unicità della procedura concorsuale e delle relative prove, illegittimamente il bando di concorso avrebbe previsto la formulazione di distinte graduatorie per l’ammissione ai corsi di formazione differenziati per settore formativo, con l’effetto di consentire la partecipazione al corso di formazione per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado di soggetti che avevano riportato un punteggio inferiore a quello dei ricorrenti, invece esclusi dal corso di formazione per il settore formativo della scuola secondaria superiore al quale avevano richiesto di partecipare;

 

Ritenuto che la doglianza dedotta dai ricorrenti deve essere dichiarata infondata per le seguenti considerazioni:
a) la procedura concorsuale oggetto della controversia risulta caratterizzata dall’obbligo per i partecipanti di specificare sin dall’inizio (già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, ex art. 5, co. 3, del bando) il settore formativo per il quale intendono concorrere;
b) detta scelta non appare, per altro, rimessa alla libera determinazione dei partecipanti, ma appare sostanzialmente “vincolata” in ragione del loro servizio pregresso, il quale costituisce contemporaneamente requisito di ammissione (art. 4, co. 1, del bando) ed elemento determinante della scelta del settore formativo per il quale partecipare (art. 5, co. 3, del bando), tranne che per l’ipotesi di possesso di almeno sette anni di servizio di ruolo in ciascuno dei settori formativi (ipotesi, questa, neppure dedotta con riferimento ad alcuno dei ricorrenti);
c) siffatta articolazione organizzativa deve, per altro, essere considerata conforme alle previsioni di cui al co. 1 dell’art. 29 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, il quale, all’evidente fine di valorizzare l’esperienza professionale già acquisita dagli aspiranti in relazione alla “tipologia del servizio prestato” (v. il successivo comma 4), prevede una stretta correlazione tra la partecipazione al corso concorso selettivo di formazione, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, ed il prescritto requisito di ammissione costituito dal servizio di ruolo effettivamente prestato per almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi;
d) la previsione della formazione di distinte graduatorie all’esito delle prove concorsuali, ai fini dell’ammissione al corso di formazione, appare quindi legittima, in quanto strumentale e conforme alla prescrizione legislativa di vincolare la partecipazione al corso di formazione per ciascuno dei settori formativi previsti (per ognuno dei quali, ai sensi del citato art. 29, commi 2 e 3, deve essere rigidamente predeterminato un ben distinto “limite del numero dei posti messi a concorso”), al requisito di ammissione (servizio differenziato per settore formativo) effettivamente posseduto dai partecipanti;
e) la circostanza, quindi, che, per ragioni di speditezza organizzativa, sia stato previsto ed in concreto svolto un unico corso-concorso per le tre distinte tipologie di posti dirigenziali, non vale ad inficiare il razionale assetto normativo sopra delineato;
f) la soluzione proposta dai ricorrenti (rinvio dell’opzione del settore formativo per il quale frequentare lo specifico corso di formazione all’esito delle prove del concorso di ammissione, al fine di consentire comunque la frequenza del corso ai soggetti meglio graduati) non può, invece, essere condivisa in quanto inidonea a garantire il conseguimento del prescritto vincolo tra tipologia del servizio posseduto e posto per il quale si concorre;

 

Considerato, pertanto, di non potere condividere la soluzione recentemente adottata dal TAR Piemonte (Sez. I, sent. n. 2485/2006) in controversia analoga alla presente e di dovere, quindi, respingere il ricorso all’esame;
Considerato altresì che le spese del giudizio possono essere compensate attesa la novità della questione affrontata;

 

P. Q. M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio dell’8 settembre 2006, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
Nicolò Monteleone, Presidente;
Salvatore Veneziano, Consigliere, relatore;
Cosimo Di Paola Consigliere

 

Depositato in Segreteria il 13.9.2006


 

GIANMARIO PALLIGGIANO

Concorso dirigenti scolastici: un confronto tra le recenti pronunce del TAR Piemonte e del Tar Sicilia.


1. Prove selettive: gli opposti orientamenti espressi dal TAR Piemonte e dal TAR Sicilia.

 

Il Tar Piemonte, con sentenza n. 2485 del 14 giugno 2006, ha accolto il ricorso di alcuni candidati esclusi dai corsi di formazione previsti nell’ambito del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto nel novembre 2004.
Più di recente, su analoga questione, il Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 1939 del 13 settembre 2006, ha invece espresso un opposto orientamento, respingendo il ricorso.
In entrambi i giudizi, l’oggetto del contendere ha riguardato la legittimità delle clausole del bando di concorso nel punto in cui impongono un rigido collegamento tra il settore scolastico (scuola primaria di primo e di secondo grado; scuola secondaria superiore, istituti educativi per le regioni in cui sono presenti) nel quale il candidato ha maturato il requisito minimo per partecipare al concorso (anzianità di servizio effettiva di sette anni) e settore formativo per il quale si concorre, prevedendo di conseguenza distinte graduatorie per ciascuno dei settori formativi.
Ricostruendo in sintesi la vicenda – comune ad entrambi i ricorsi - si ricorda che, con decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione del 22 novembre 2004, è stato emanato il bando di concorso per l’assunzione dei dirigenti scolastici appartenenti ai ruoli regionali dei tre settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola superiore e degli istituti educativi.
Il bando ha suddiviso la procedura selettiva in quattro fasi, da svolgersi in ciascuna regione:
a) selezione dei partecipanti sulla base dei titoli culturali e di servizio;
b) concorso per l’ammissione ai corsi di formazione, costituito da due prove scritte e da una orale;
c) corso di formazione, distinto in un modulo generico ed in un modulo specifico legato al settore formativo di appartenenza;
d) esame finale, dopo il quale saranno compilate le graduatorie generali di merito, distinte per i tre settori formativi, con immissione dei vincitori nei limiti dei posti messi a concorso.
Al momento della presentazione delle domande di partecipazione si era assistito ad un cospicuo contenzioso davanti al giudice amministrativo riguardante i requisiti di ammissione; iniziata la procedura selettiva, altro contenzioso ha interessato i criteri di valutazione dei titoli posseduti.
Ora, esaurita la seconda fase, relativa alle prove selettive scritte ed orali su base regionale, si prospetta un nuovo e vivace contenzioso che riguarda sia le modalità di espletamento delle prove concorsuali sia i criteri di formazione delle graduatorie. Per quest’ultimo aspetto le pronunce del Tar Piemonte e del Tar Sicilia costituiscono, con tutta probabilità, soltanto un anticipo.

 

2. La sentenza del TAR Piemonte

 

Il Tar Piemonte, con la sentenza 2485/2006, ha accolto il ricorso di alcuni candidati, docenti della scuola secondaria superiore, i quali pur avendo superato le prove scritte ed orali erano stati esclusi dalla partecipazione al corso di formazione ed al relativo esame finale perché il punteggio conseguito non aveva loro consentito di occupare una posizione utile nella graduatoria del settore per il quale avevano scelto di concorrere al momento della domanda.
Era così accaduto che altri candidati, che concorrevano per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, erano stati ammessi benché avessero riportato una votazione complessiva inferiore a quella dei ricorrenti. La circostanza era apparsa ingiusta oltre che illegittima anche perché tutti i concorrenti, a prescindere dal settore formativo di appartenenza, avevano sostenuto le medesime prove scritte ed orali.
Le censure dei ricorrenti si sono concentrate proprio sulla clausola del bando che prevede la formazione di distinte graduatorie in relazione al settore formativo di appartenenza, scelto da ciascun candidato al momento della domanda, ritenendo tale clausola in contrasto con gli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Secondo i ricorrenti, l’art. 25 sancisce il principio di unicità del ruolo dei dirigenti scolastici, senza possibilità quindi di distinguere tra scuola di primo grado (primaria e secondaria) e scuola secondaria superiore.
La formulazione dell’art. 29, inoltre, lascerebbe intendere che la selezione dei dirigenti scolastici deve svolgersi con un unico corso-concorso di formazione e che, pertanto, al termine delle prove selettive scritte ed orali, un’unica dev’essere la graduatoria dei candidati, senza distinzioni fondate sul settore formativo di provenienza.
Il Tar Piemonte ha condiviso tali censure, ritenendo illegittime le modalità adottate per l’ammissione dei candidati alla successiva fase della procedura selettiva, che ha previsto due diverse graduatorie.
Il giudice piemontese è pervenuto a queste conclusioni muovendo da una sofisticata lettura dell’art. 29 del decreto legislativo 165/2001. Mentre, infatti, il terzo comma dell’art. 29, che disciplina l’ammissione al corso di formazione dei concorrenti i quali hanno superato le prove scritte ed orali, parla al singolare di “graduatoria del concorso di ammissione”, il successivo quinto comma, che disciplina l’assunzione in ruolo dei vincitori, parla di “graduatorie definitive”.
Dall’uso del sostantivo singolare nel terzo comma, il giudice ha tratto argomento per dedurre che, a conclusione delle prove selettive, si sarebbe dovuta approvare un’unica graduatoria nella quale, in ossequio al criterio meritocratico, i candidati avrebbero dovuto essere inseriti in ordine decrescente, sulla base dei voti riportati, senza distinguere tra i settori formativi di provenienza.
Ad avviso del Tar Piemonte - ed in questo senso si spiega l’uso del plurale al comma 5 - è nella fase successiva ai corsi formativi e solo dopo l’esame finale che vanno separate le graduatorie nelle quali inserire ciascun candidato in base alla tipologia del corso di formazione frequentato. I corsi comprendono, infatti, accanto a moduli di orientamento comune per tutti i partecipanti, moduli specifici con contenuti specifici per ciascuno dei settori formativi.
Una soluzione contraria, sempre secondo il giudice piemontese, oltre a violare la lettera dell’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, appare viziata da illogicità e grave ingiustizia, dovendo porsi attenzione alla circostanza che i criteri di valutazione dei titoli presentati dai partecipanti alla procedura selettiva sono unici per tutti i candidati, sicché la provenienza da settori formativi diversi risulta irrilevante ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
Inoltre, la formazione di graduatorie distinte in base al settore formativo di provenienza è apparsa in contraddizione con la circostanza che la procedura concorsuale espletata ha previsto prove scritte ed orali identiche per tutti i candidati (salva la diversità dei quesiti estratti a sorte per ogni candidato che sostiene la prova orale individuale), determinandosi un’ingiustificata disparità di trattamento a danno dei docenti provenienti dal settore formativo (nel caso di specie, quello della scuola superiore) con un minor numero di posti disponibili.

 

3. La sentenza del Tar Sicilia - Palermo

 

A conclusioni opposte invece è pervenuto il TAR Palermo con la citata sentenza 1939/2006.
Per ribaltare le conclusioni del Tar Piemonte, il ragionamento del giudice siciliano fa perno sul dato che la scelta del settore formativo al quale partecipare, a ben riflettere, non è libera ma “vincolata”, dipendendo dal servizio pregresso.
Quest’ultimo costituisce infatti requisito di ammissione al concorso (art. 4, comma 1, del bando) ed elemento determinante della scelta del settore formativo per il quale partecipare (art. 5, comma 3, del bando).
Nello specifico, il bando consente la partecipazione al concorso del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni, con possesso di laurea o titolo equiparato, nei rispettivi settori formativi della scuola primaria e secondaria di primo grado, della scuola secondaria superiore o degli istituti educativi. Nel caso in cui i sette anni siano stati prestati in settori formativi diversi, il bando chiarisce che il settore di partecipazione al concorso è quello ove il candidato ha prestato più anni di servizio di ruolo; a parità di anni di servizio in più settori formativi, per un periodo inferiore a sette anni in ciascun settore, il candidato deve indicare il settore ove presta servizio al momento della domanda.
L’unica ipotesi in cui si ha effettiva libertà di scelta, si verifica qualora il candidato abbia maturato almeno sette anni di servizio di ruolo in ciascuno dei settori formativi della scuola primaria e della scuola superiore (ovvero anche degli istituti educativi ove esistenti). Ipotesi, tuttavia, non presa in considerazione dal giudice siciliano perché nessuno dei ricorrenti l’aveva specificamente dedotta in giudizio.
Da ciò si ricava, benché sul punto la sentenza del Tar Sicilia non lo abbia esplicitamente affermato, che il ricorso presentava anche profili di inammissibilità perché tardivo: ed infatti, a rigore, essendo la scelta del settore formativo “vincolata” al servizio pregresso (salvo il caso, non dedotto, dell’anzianità minima conseguita in entrambi i settori formativi), una censura del bando su questo specifico punto coinvolge proprio i requisiti di ammissione, la contestazione dei quali, stante il loro carattere immediatamente lesivo se non addirittura parzialmente escludente, avrebbe richiesto una tempestiva impugnazione.
In ogni caso, e qui le conclusioni del Tar Palermo divergono sensibilmente da quelle del Tar Piemonte, l’articolazione in due settori formativi collegata al servizio prestato è considerata conforme alle previsioni dell’art. 29 del decreto legislativo 165/2001 sul pubblico impiego, il quale intende valorizzare l’esperienza professionale acquisita dagli aspiranti nello specifico settore di appartenenza.
Il Tar Palermo – al contrario del Tar Piemonte - ha quindi valorizzato la previsione legislativa che ha posto una stretta relazione tra la partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione ed il prescritto requisito di ammissione costituito dal servizio di ruolo effettivo per almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi.
A suo avviso, è pertanto legittima la clausola del bando di concorso che prevede distinte graduatorie d’ammissione al corso di formazione, dopo aver superato le prove concorsuali scritte ed orali: essa è, infatti, strumentale nell’abbinare, per ciascuno dei settori formativi, la partecipazione al corso di formazione al requisito d’ammissione, consistente nel servizio differente per settore formativo, effettivamente posseduto dal concorrente.
Il giudice palermitano ricorda al riguardo che per ognuno dei settori formativi la legge richiede la rigida predeterminazione di un distinto “limite del numero dei posti messi a concorso”.
Pertanto, la circostanza che, per ragioni di speditezza organizzativa, sia stato previsto ed in concreto svolto un unico corso-concorso per le tre distinte tipologie di posti dirigenziali, non confligge col razionale impianto normativo in materia.
Per questo, la soluzione proposta dai ricorrenti di rinviare la scelta del settore formativo soltanto dopo lo svolgimento dei corsi formativi, per consentire in ogni caso la frequenza al corso ai soggetti meglio graduati, non è stata ritenuta idonea a garantire il conseguimento del vincolo tra tipologia del servizio posseduto e posto per il quale si concorre e, pertanto, è stata respinta.
Questa, in sintesi, la divergenza d’orientamento tra i due Tribunali.
Il capitolo, ovviamente, non è chiuso, dovendo immaginarsi che un concorso della specie - di così vaste proporzioni per rilevanza, numero di partecipanti e distribuzione su base regionale - sarà in grado di innescare un nutrito contenzioso i cui esiti, viste le problematiche relazioni tra previsioni di legge ed articolata disciplina del bando, non sono prevedibili.

 


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