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n. 10-2006 - © copyright

 

T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 28 settembre 2006 n. 3316
Gennaro Ferrari – Presidente ed Estensore.
Indiveri (avv. G. Limongelli) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato), I.N.P.D.A.P. (n.c.).


Assistenza e previdenza – Assicurazione obbligatoria – Prescrizione – Regime - Individuazione.

Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile ed in coerenza con la regola fissata dall’art.3 comma 9, l. 8 agosto 1995 n. 335, per ogni forma di assicurazione obbligatoria: a) il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, b) non consente la postuma costituzione o regolarizzazione di rapporti rispetto ai quali il termine quinquennale è decorso e c) si applica anche a fattispecie insorte in data anteriore alla data di entrata in vigore della stessa legge.


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 3316 Reg.Sent.
Anno 2006
N. 193 Reg.Ric.
Anno 2006

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI – SEZ. I

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso (n. 193/2006) proposto dal
 

signor Felice Indiveri, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Limongelli ed elettivamente domiciliato in Bari, Via Putignani n. 196, presso lo studio dell’avv. Giovanni Martino,

 

contro

 

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Bari, Via Melo n. 97, è per legge domiciliato;

 

l’I.N.P.D.A.P., in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio,

 

per l’accertamento
del suo diritto alla iscrizione d’ufficio al Fondo di previdenza e credito, istituito presso l’E.N.P.A.S., ora I.N.P.D.A.P., con decorrenza dall’inizio del periodo di ferma volontaria e/o rafferma, anziché da quello nel quale è transitato in servizio permanente effettivo e, conseguentemente,
per la condanna
del suddetto Ministero e dell’ I.N.P.D.A.P., quest’ultimo in qualità dfi successore del soppresso E.N.P.A.S., alla restituzione, in suo favore, delle somme indebitamente versate al detto Fondo a titolo di contributo di riscatto per gli anni non coperti da contribuzione obbligatoria da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, oltre alle maggiorazioni per interessi al tasso legale dal dì del versamento sino al soddisfo, e alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sulle somme maggiorate nonchè, per l’ipotesi di mancato accoglimento della suddetta domanda,
per la condanna
del Ministero della difesa al risarcimento dei danni a lui arrecati e da quantificarsi con riferimento ai contributi di riscatto versati e maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Vista la memoria depositata in giudizio dal suddetto Ministero a difesa delle proprie ragioni;
Vista la relazione a firma del Direttore della Sede provinciale di Bari dell’intimato I.N.P.D.A.P., depositata in giudizio 18 maggio 2006;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella pubblica udienza del 27 settembre 2006 il Pres. Gennaro Ferrari; uditi i difensori delle parti in causa costituite, come da verbale.

 

FATTO

 

1. Con atto (n. 193/2006) notificato in data 11 gennaio 2006 e depositato il successivo 3 febbraio il signor Felice Indiveri, dipendente del Ministero della difesa in qualità di sottufficiale dell’Aeronautica militare, ma che si ignora se ancora in servizio ovvero collocato a riposo per raggiunti limiti di età o per altra ragione, ha proposto ricorso a questo Tribunale:
a) per il riconoscimento del suo diritto all’iscrizione al Fondo di previdenza e credito istituito presso l’E.N.P.A.S (ora I.N.P.D.A.P.) con decorrenza dall’inizio del periodo di ferma volontaria e/o rafferma, e non da quella in cui è transitato nel s.p.e., e
b) per la condanna del Ministero della difesa e dell’ I.N.P.D.A.P. alla restituzione dei contributi di riscatto da lui a suo tempo versati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di versamento dei singoli ratei e, in via gradata,
c) per la condanna del Ministero della difesa al risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato versamento all’Istituto di previdenza dei contributi obbligatori.
A supporto della fondatezza della suddetta duplice pretesa azionata il ricorrente ha richiamato i principi generali dettati dalla normativa in materia e precedenti giurisprudenziali, asseritamente favorevoli alle richieste da lui avanzate.

 

2. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa il quale ha eccepito l’intervenuta estinzione del diritto vantato dal ricorrente in conseguenza dell’inutile decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 3, co. 9, L. n. 335 del 1995, in conformità a quanto chiarito dalla S.C. di Cassazione n. 9402/2002 in tema di contributi previdenziali.
In via gradata ha sostenuto che, comunque, l’azione di restituzione dei contributi di riscatto è azionabile solo nei confronti dell’I.N.P.D.A.P., che i suddetti contributi ha ricevuto e che, ove fosse ritenuta infondata la suddetta eccezione, sarebbe tenuto al rimborso con la maggiorazione dei soli interessi legali, e non anche della rivalutazione monetaria.

 

3. L’I.N.P.D.A.P. non si è costituito in giudizio, ma ha depositato una relazione nella quale chiede in via preliminare di essere estromesso dal giudizio in quanto carente di legittimazione passiva e, in via gradata, il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza delle censure con esso dedotte.

 

DIRITTO

 

1. Visti gli atti di causa il Collegio rileva, in via preliminare, che non è assecondabile la richiesta dell’I.N.P.D.A.P., non costituito in giudizio ma presentatore di una relazione a firma del Direttore della Sede provinciale di Bari, di essere estromesso dal giudizio in quanto carente di legittimazione passiva.
La tesi svolta dall’Istituto è che la sua posizione debitoria nei confronti del ricorrente, ove effettivamente sussistente, sarebbe in ogni caso subordinata a quella del Ministero della difesa, trattandosi del soggetto datore di lavoro tenuto, nella ricorrenza dei presupposti di legge, a chiedere l’iscrizione al Fondo dei suoi dipendenti.
Osserva il Collegio che la dedotta circostanza è inidonea a negare all’Istituto la qualità di contraddittore necessario, trattandosi del soggetto che a suo tempo ha effettivamente percepito i contributi di riscatto versati dal ricorrente e che, nel caso di riconosciuta fondatezza della pretesa patrimoniale da questi azionata, sarebbe comunque tenuto a restituirli.

 

2. Venendo al merito della causa il Collegio rileva che il ricorso in esame ripropone alla sua attenzione questioni sulle quali la Sezione ha avuto più volte occasione di pronunciare (T.A,.R. Bari, I Sez., 9 dicembre 2000 n. 4753; 17 gennaio 2001 n. 145; 16 maggio 2002 n. 2354; 18 dicembre 2003 n. 4541), con decisioni in parte favorevoli ai ricorrenti che all’epoca erano insorti innanzi ad essa ma che, contrariamente a quanto mostrano di intendere l’ odierno ricorrente, non costituiscono precedenti ai quali si possa fare utile riferimento nell’attuale vicenda contenziosa.
E’ noto infatti che il processo amministrativo è un processo di parti, nel quale il giudice adito, che non dispone di poteri inquisitori, non è legittimato ad accertare d’ufficio la legittimità o l’illegittimità del provvedimento o del comportamento dell’ Amministrazione intimata, ma solo a verificare la fondatezza o l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente e delle eccezioni dedotte dal resistente, il che è tutt’ altra cosa, facendo dipendere da tale verifica l’esito del processo.
Il che spiega perché vicende contenziose, aventi il medesimo oggetto di altre già definite, possono andare incontro a conclusioni diverse ove, per effetto dell’impostazione che le parti in causa hanno dato alla difesa delle proprie ragioni, sia mutato in tutto o in parte il thema decidendum.

 

3. Questa è la situazione che si è verificata nel caso in esame atteso che nella specie il quid novi, rispetto ai casi precedenti sui quali questo Tribunale ha già pronunciato ed ai quali il ricorrente fa richiamo, è costituito dall’eccezione di prescrizione sollevata in questa occasione dall’Amministrazione della difesa con riferimento non solo alla pretesa alla restituzione dei contributi di riscatto, ma più in generale alla costituzione del rapporto di previdenza obbligatoria, id est al suo obbligo di dar vita alla costituzione di detto rapporto mediante richiesta di iscrizione dei ricorrenti al Fondo di previdenza rivolta all’Istituto che lo gestisce e che per il ricorrente costituisce il presupposto per poter radicare, nei confronti di detto Istituto (intimato ma non costituito in giudizio) una istanza di rimborso.

 

4. L’eccezione è fondata atteso che, come ha chiarito la Cass. civ. con la sentenza n. 9408 del 27 giugno 2002, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile ed in coerenza con la regola fissata dall’art. 3, co. 9, L. 8 agosto 1995 n. 335 del 1995 per ogni forma di assicurazione obbligatoria:
a) il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti,
b) non consente la postuma costituzione o regolarizzazione di rapporti rispetto ai quali il termine quinquennale è decorso e
c) si applica anche a fattispecie insorte in data anteriore alla data di entrata in vigore della stessa legge.
La ratio sottesa a detta disposizione, come hanno puntualizzato sia questa Sezione (n. 4452 del 20 ottobre 2005) che la Sezione staccata di Lecce (n. 7222 dell’11 ottobre 2004), è quella di evitare il danno che all’equilibrio gestionale degli Enti di previdenza deriverebbe da una contribuzione concentrata e ritardata nel tempo, a meno che non sia comprovata da parte dei soggetti interessati la presenza di atti interruttivi già compiuti ovvero di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente, situazioni queste che nella specie non ricorrono affatto.
Nel caso in esame è stato lo stesso ricorrente a fornire la prova, sia nella esposizione in fatto che mediante la documentazione versata in atti, che all’atto della proposizione dell’atto introduttivo del giudizio il suddetto termine prescrizionale era da tempo inutilmente decorso, per cui ricorso deve essere respinto.
La conclusione non muterebbe ove si ritenesse di inquadrare la pretesa azionata dal ricorrente nella categoria dei crediti di lavoro. Ed invero, ai sensi dell’art. 2, co. 1, R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, come modificato dalla L. 7 agosto 1985 n. 428, alla suddetta prescrizione quinquennale soggiacciono anche tutti i crediti che traggono origine dal rapporto d’impiego che lega i dipendenti pubblici, civili e militari, all’Amministrazione di appartenenza (Cons. Stato, VI Sez., 20 febbraio 2002 n. 1044 e 25 maggio 2002 n. 2969; T.A.R. Bari, I Sez., 6 luglio 2006 n. 2746), con decorrenza dal momento in cui sono insorti ed anche nel caso in cui avrebbero dovuto essere liquidati d’ufficio (Cons. Stato, IV Sez., 30 dicembre n. 9174; T.A.R. Bari, I Sez., 8 aprile 2004 n. 1773).

 

5. Il ricorso in esame è stato notificato dopo che da tempo la Sezione aveva respinto ricorsi di analogo contenuto, per cui era del tutto ragionevole attendersi che anche in questa occasione l’Amministrazione della difesa avrebbe eccepito l’intervenuta prescrizione e che la stessa sarebbe stata inevitabilmente accolta atteso l’arco temporale intercorrente fra la data di maturazione del credito, siccome dichiarata e documentata dallo stesso ricorrente, e la data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.
Non sussistono pertanto i giusti motivi che possano nel caso in esame consentire al Collegio di derogare alla regola generale secondo la quale le spese del giudizio seguono la soccombenza, a prescindere dalla loro quantificazione che resta comunque al giudicante stabilire.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’intimato e costituito Ministero della difesa, delle spese e degli onorari del giudizio, che ritiene di poter equitativamente liquidare in soli € 500,00 (cinquecento/00), atteso che la memoria depositata dalla suddetta Amministrazione è assolutamente identica, nella forma e nel contenuto, a quelle dalla stessa prodotta per altri numerosi ricorsi trattanti la medesima materia e portati alla medesima udienza di discussione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dal Ministero della difesa.

 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 dal T.A.R. per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, con l’intervento dei signori: Gennaro Ferrari, est Presidente Vito Mangialardi Consigliere Raffaele Greco Referendario



   

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