REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello nn. 5504/2005 e 5555/2005 proposti:
a) - quanto all’appello n. 5504/2005, dalla
società ALTO GRADIMENTO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea MANZI, Giuseppe DI MASI e Danilo TASSAN MAZZOCCO e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri 5,
contro
la società MILANO RISTORAZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentate p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio IANNOTTA e Maurizio GALBIATI e preso il primo elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo 111,
e
la società LAVORO & LAVORO s.c. a r.l., in persona del legale rappresentate p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo VAIANO e Giancarlo TANZARELLA e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Marzio 3;
*****
b) – quanto all’appello n. 5555/2005, dalla
società LAVORO & LAVORO s.c. a r.l., in persona del legale rappresentate p.t., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,
contro
la società MILANO RISTORAZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentate p.t., non costituitasi in giudizio,
e
la società ALTO GRADIMENTO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata;
per la riforma
della sentenza del TAR della Lombardia, sede di Milano, Sezione III^, n. 411 del 22/2/2005;
visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Lavoro & lavoro s.c.a r.l. e Milano Ristorazione s.p.a. nell’appello n. 5504/2005 e della società Alto Gradimento s.r.l. nell’appello n. 5555/2005;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 14 marzo 2006, il Consigliere Paolo BUONVINO;
uditi, per le parti, gli avv.ti Andrea MANZI, Lucio IANNOTTA e Diego VAIANO, per delega dell’avv. Paolo VAIANO;
visto il dispositivo n. 196 del 15 marzo 2006.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1) - Con la sentenza appellata il TAR ha accolto, per quanto di ragione, il ricorso proposto dalla società Alto Gradimento s.r.l., contro la società Milano Ristorazione s.p.a. (interamente partecipata dal Comune di Milano) e nei confronti della società di Lavoro & Lavoro s.c. a r.l. per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione assunto in esito della procedura ad evidenza pubblica per l’appalto triennale (avente durata dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2007) del servizio di distribuzione dei pasti e pulizia dei refettori; nonché per l’annullamento dei verbali delle operazioni di gara (n.1 del 14/6/2004, n.2 del 16/6/2004, nn.3 e 4 del 18/6/2004, n.5 del 24/6/2004, n.6 del 14/7/2004); delle note nn.17252 e 17253 del 15/7/2004 con cui Milano Ristorazione ha comunicato alla controinteressata l’aggiudicazione dei lotti nn. 5 e 6; del bando e del disciplinare di gara; degli atti riguardanti la verifica della composizione delle offerte presentate, in relazione ai lotti nn.5 e 6, dalla società Lavoro & Lavoro; con l’originario ricorso era chiesta anche la condanna di Milano Ristorazione all’affidamento dell’appalto a favore della ricorrente, o comunque alla ripetizione della gara; in via subordinata al risarcimento del danno ingiusto.
2) - La sentenza è appellata appellata sia dalla società Alto Gradimento s.r.l. (appello n. 5504/2005) che dalla società Lavoro & Lavoro s.c.a r.l. (appello n. 5555/2005), che ne deducono l’erroneità sotto differenziati e contrapposti profili di interesse.
Con memorie le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.
DIRITTO
1) - Con la sentenza appellata il TAR ha accolto, per quanto di ragione, il ricorso proposto dalla società Alto Gradimento s.r.l., contro la società Milano Ristorazione s.p.a. (interamente partecipata dal Comune di Milano) e nei confronti della società di Lavoro & Lavoro s.c. a r.l. per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione assunto in esito della procedura ad evidenza pubblica per l’appalto triennale (avente durata dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2007) del servizio di distribuzione dei pasti e pulizia dei refettori; nonché per l’annullamento dei verbali delle operazioni di gara (n.1 del 14/6/2004, n.2 del 16/6/2004, nn.3 e 4 del 18/6/2004, n.5 del 24/6/2004, n.6 del 14/7/2004); delle note nn.17252 e 17253 del 15/7/2004 con cui Milano Ristorazione ha comunicato alla controinteressata l’aggiudicazione dei lotti nn. 5 e 6; del bando e del disciplinare di gara; degli atti riguardanti la verifica della composizione delle offerte presentate, in relazione ai lotti nn.5 e 6, dalla società Lavoro & Lavoro; degli atti connessi; oltre che per la condanna di Milano Ristorazione all’affidamento dell’appalto a favore della ricorrente, o comunque alla ripetizione della gara; in via subordinata al risarcimento del danno ingiusto.
Milano Ristorazione s.p.a., con bando inviato in data 22 aprile 2004 all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee, ha indetto pubblico incanto per il servizio di distribuzione dei pasti e la pulizia e sanificazione dei refettori, suddiviso in otto lotti, stabilendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo complessivo presunto dell’appalto (corrispondente ad euro 16.680.974,64, oltre IVA) è stato determinato sulla base della media delle presenze verificate nel corso dell’anno scolastico 2003/2004; l’importo unitario a base d’asta per pasto distribuito era pari ad euro 0,820; la durata del servizio oggetto dell’appalto pari a tre anni (dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2007).
Il giorno 14 giugno 2004 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara, la quale, esaminati i documenti presentati ai fini dell’ammissione all’incanto, ha ammesso con riserva la Cooperativa Lavoro & Lavoro, in quanto dalla dichiarazione prodotta in merito alla dotazione organica non si sarebbe potuto verificare l’adeguatezza della capacità tecnica.
Il giorno 16 giugno 2004, a seguito delle integrazioni fornite da quest’ultima, il seggio di gara ne ha deciso l’ammissione al prosieguo delle operazioni concorsuali.
Nel corso della stessa seduta la Commissione ha deliberato, con riferimento alla componente tecnica, prevista dal bando, riguardante l’organizzazione oraria e la struttura organizzativa e logistica, di disporre l’attribuzione dei previsti 20 punti sulla base di una formula matematica, basando la valutazione della predetta componente su di un “indice di produttività medio” ragguagliato al rapporto tra il numero dei pasti settimanali dei refettori costituenti il lotto ed il numero delle ore settimanali dei refettori costituenti il lotto stesso.
La cooperativa Lavoro & Lavoro è risultata prima classificata nella graduatoria dei lotti nn.5 e 6, ottenendo, rispettivamente, 92,629 e 92,291 punti, a fronte dei 92,388 e 88,862 punti riportati dall’originaria ricorrente, classificatasi seconda.
L’offerta della controinteressata è stata ritenuta sospetta di anomalia, con la conseguenza che alla stessa la Commissione ha chiesto di comunicare i criteri di predisposizione dell’offerta, sulla base della produttività proposta, evidenziandone le voci di costo.
Nella seduta del 24 giugno 2004 il seggio di gara, nuovamente riunitosi, ha chiesto ulteriori chiarimenti, in quanto la documentazione prodotta dalla suddetta cooperativa, pur apparendo giustificativa del prezzo offerto, avrebbe esposto il costo della manodopera in termini aggregati (costo complessivo mensile).
In data 14 luglio 2004 la Commissione giudicatrice, esaminata la documentazione presentata, ha ritenuto adeguatamente motivato il ribasso offerto dalla cooperativa Lavoro & Lavoro, la quale ha pertanto ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto.
2) - Avverso il procedimento di gara ed il suo esito, relativo ai lotti nn.5 e 6, è insorta la società Alto Gradimento s.r.l., deducendo, in sede di ricorso introduttivo e di motivi aggiunti, molteplici motivi di censura.
Il TAR ha ritenuto fondate le censure che si appuntavano avverso la determinazione, da parte della commissione valutatrice, di un sottocriterio valutativo matematico - inerente all’organizzazione oraria e alla relazione concernente la struttura organizzativa e logistica proposta dai concorrenti – che non poteva ritenersi rispondente alla lex specialis della gara, nonché avverso le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche; apertura che non è avvenuta in pubblico e non era dato comprendere se avesse preceduto, anziché aver seguito, la determinazione del sottocriterio di valutazione anzidetto.
Le ravvisate irregolarità delle operazioni concorsuali comportavano, in definitiva, per i primi giudici, l’annullamento dell’aggiudicazione e quindi il rinnovo dell’intero procedimento di selezione, con nuova indizione della gara, nel rispetto dei principi stabiliti in sentenza, in relazione ai lotti nn. 5 e 6; con la conseguenza, inoltre, che la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente avrebbe trovato ristoro nella nuova opportunità che le veniva offerta, derivante dalla ripetizione della procedura, per la parte dell’appalto che, in forza del giudicato, doveva ancora essere eseguita; mentre – sempre secondo il TAR - il rinnovo della gara non poteva ristorare per la parte dell’appalto che già aveva avuto esecuzione; sicché per quest’ultima la quantificazione del danno per equivalente era condizionata all’esito della gara rinnovata, onde verificare se l’impresa ricorrente sarebbe risultata o meno vincitrice (sul punto, i primi giudici si sono richiamati alle decisioni di questo Consiglio, Sez. VI, 18 dicembre 2001, n.6281; Sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6579).
In conclusione, per il TAR, il ricorso andava accolto, restando assorbite le censure non specificatamente trattate, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
3) – La sentenza è appellata sia dalla società Alto Gradimento s.r.l. (appello n. 5504/2005) che dalla società Lavoro & Lavoro s.c.a r.l. (appello n. 5555/2005).
Gli appelli, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, debbono essere riuniti.
4) – Ritiene il Collegio di esaminare, preventivamente, l’appello n. 5555/2005 proposto dalla società Lavoro & Lavoro s.c.a r.l..
Quest’ultima deduce l’erroneità della sentenza impugnata sia laddove non ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dalla società Alto Gradimento s.r.l., sia, in subordine, laddove ha ritenuto illegittime, da un lato, la determinazione del criterio valutativo anzidetto, anche in relazione al momento della sua definizione e, dall’altro, le operazioni di apertura delle offerte tecniche, in quanto non effettuate in pubblico.
Sotto il primo di detti profili deduce, anzitutto, l’appellante che l’operato della Commissione di gara non avrebbe recato, in effetti, alcun pregiudizio nella sfera dell’originaria ricorrente in quanto in entrambi i lotti – nn. 5 e 6 – di cui si discute, la medesima avrebbe ottenuto punteggi (massimo con riguardo al primo lotto e vicino al massimo nel secondo) più elevati rispetto a quelli ottenuti dell’odierna appellante; non di meno, se anche in entrambi i lotti avesse conseguito il punteggio massimo, la stessa sarebbe stata, comunque, sopravanzata dall’odierna deducente in ragione della più favorevole offerta economica da quest’ultima formulata.
La censura è infondata.
Non rileva, invero, il fatto che l’originaria ricorrente abbia, per la voce in parola, conseguito, in virtù dei citati criteri specificativi, in un caso il punteggio massimo e in un altro un punteggio prossimo a quello massimo, quanto, invece, il fatto che l’odierna appellante abbia conseguito, per la voce stessa, punteggi che, cumulati con quello relativo all’offerta economica, le hanno consentito di sopravanzare l’offerta avversaria; laddove, se la Commissione valutatrice si fosse attenuta al criterio valutativo prescritto dalla lex specialis della gara, operando, se del caso, una conforme definizione di sottocriteri valutativi con modalità consone ai principi che presiedono al corretto espletamento delle pubbliche gare, la stessa, in ipotesi, avrebbe potuto conseguire un punteggio significativamente inferiore e non suscettivo – se cumulato con quello relativo all’offerta economica – di consentirle di collocarsi al primo posto della graduatoria.
In tale situazione, è manifesto l’interesse dell’originaria ricorrente a vedere caducata la scelta operata dalla commissione valutatrice, dal momento che, in astratto, una corretta definizione dei criteri specifici di cui si discute le avrebbe potuto consentire di aggiudicarsi i lotti in questione.
5) - Ad avviso dell’appellante, comunque, la determinazione del criterio valutativo operata dalla Commissione sarebbe stata pienamente legittima e conforme alla lex specialis della gara.
In proposito, segnala l’appellante che, nel secondo verbale, la Commissione ha precisato che, “in merito all’attribuzione del punteggio viene dato atto che, per quanto relativo al punto a) si procederà alla attribuzione dei previsti 20 punti in base al progetto tecnico elaborato, considerando la relazione esplicativa come recepita nell’elaborazione dell’allegato n. 5 al C.S.A.”; con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non sarebbe affatto vero che la Commissione avrebbe introdotto una formula matematica che omette di considerare la descrizione della struttura organizzativa e logistica pure prevista dalla lex specialis di gara come elemento da valutare.
La correttezza dell’operato della Commissione sarebbe di immediata evidenza proprio alla luce del disciplinare di gara che, nel descrivere i contenuti dell’offerta tecnica, distinguerebbe puntualmente tra “organizzazione oraria predisposta mediante compilazione dello schema predisposto dalla committente, riferita alla presenza massima, come indicata negli allegati 2.a” e “relazione tecnica”, quest’ultima espressamente deputata alla descrizione degli altri elementi nel loro insieme idonei all’attribuzione di un punteggio tecnico complessivo fino a punti 10; benché – continua l’appellante - con riguardo alle “modalità di aggiudicazione” il C.S.A. precisasse che i venti punti per l’organizzazione dovessero essere assegnati “in riferimento allo schema predisposto dalla committente (all. n. 5)…..e relazione in merito alla struttura organizzativa e logistica”, non sarebbe esistita, in realtà, documentazione diversa dalle schede di cui all’allegato 5, sicché del tutto correttamente la Commissione avrebbe ritenuto di non doversi occupare d’altro, considerando la relazione esplicativa come recepita nell’elaborazione dell’allegato n. 5 al C.S.A..
Con la conseguenza che sarebbe errata l’affermazione della sentenza secondo cui la Commissione avrebbe conferito all’oggetto della gara un contenuto sostanzialmente diverso da quello predeterminato nella lex specialis.
Anche tale censura non può essere condivisa.
Il criterio valutativo indicato nel bando di gara precisava, invero, al punto a), che i venti punti di cui si discute sarebbero stati assegnati avendo riguardo alla “organizzazione oraria in riferimento allo schema predisposto dalla Committente (allegato n. 5) e fatto salvo quanto previsto all’art. 1 del C.S.A. e relazione in merito alla struttura organizzativa e logistica proposta specificamente per l’appalto, con caratteristiche qualitative e quantitative delle funzioni di supporto all’erogazione del servizio tecnico, amministrativo e organizzativo”.
La Commissione ha invece ritenuto (verbale del 16 giugno 2004) che “in merito all’attribuzione del punteggio viene dato atto che, per quanto relativo al punto a), si procederà alla attribuzione dei previsti 20 punti in base al progetto tecnico elaborato, considerando la relazione esplicativa come recepita nell’elaborazione dell’allegato n. 5 al C.S.A.”.
Così operando, peraltro, la Commissione ha ritenuto che dal mero riscontro dei dati inseriti in detto allegato fosse possibile desumere, con apposita formula matematica, quale avrebbe dovuto essere il punteggio da attribuire per la voce in questione; ma, in tal modo, non ha considerato che l’allegato 5 si limita a riassumere i dati relativi al personale inserito nell’organico del refettorio, con i relativi nominativi e mansioni, nonché gli orari giornalieri che detto personale, singolarmente considerato, era chiamato ad espletare settimanalmente con riferimento anche al numero di pasti da erogare; cosicché, la Commissione stessa si è limitata a prendere in considerazione meri dati quantitativi senza scendere all’analisi di quegli elementi della citata relazione che – in conformità con il bando di gara - le avrebbero consentito di svolgere un puntuale apprezzamento per ciò che attiene anche agli aspetti qualitativi del progetto.
La “struttura organizzativa e logistica proposta specificamente per l’appalto” e le “caratteristiche qualitative e quantitative delle funzioni di supporto all’erogazione del servizio tecnico, amministrativo e organizzativo” sono elementi, espressi dalla ripetuta relazione, che implicano apprezzamenti differenziati e più estesi rispetto a quelli desumibili dai dati presi in concreta considerazione dalla Commissione, in quanto richiedono un giudizio di tipo qualitativo e non solo quantitativo, esteso, inoltre, non alla sola somministrazione dei pasti e all’attività di refettorio in genere, ma anche alla struttura organizzativa e amministrativa posta dai concorrenti a disposizione ai fini dell’espletamento del servizio.
Con la conseguenza che, indipendentemente dal momento in cui il criterio in questione è stato enucleato (se prima – come avrebbe dovuto essere - o dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche), esso è, comunque, illegittimo in quanto non conforme, per le ragioni appena dette, alla lex specialis della gara.
6) - Correttamente, poi, il TAR ha annullato le operazioni di gara anche in relazione al fatto che il disciplinare della stessa ha circoscritto la fase di seduta pubblica unicamente al momento dell’apertura delle offerte economiche; ciò in quanto, come è noto, l’apertura delle buste contenenti la documentazione concernente l’ammissione alla gara deve essa pure avvenire in seduta pubblica (cfr. tra le altre, le decisioni della Sezione 16 marzo 2005, n. 1077; 18 marzo 2004, n. 1427; 30 maggio 1997, n. 576; 27 febbraio 2001, n. 1067; 3 settembre 2001, n. 4586).
Né, in proposito, può convenirsi con quanto eccepito dall’odierna appellante in merito all’acquiescenza che l’originaria ricorrente avrebbe fatto alla clausola del disciplinare che consentiva l’apertura in seduta non pubblica di dette buste (e alla conseguente tardività, sul punto, del ricorso di primo grado); ciò in quanto la lesività di tale clausola poteva essere apprezzata solo all’esito, eventualmente negativo, della gara.
Da tanto discende l’infondatezza del presente appello.
7) - Con l’altro appello in epigrafe (n. 5504/2005) impugna la sentenza in esame la società Alto Gradimento s.r.l. – ricorrente in primo grado - che ne deduce l’erroneità sotto molteplici profili.
Lamenta, in particolare, l’appellante (che, ad ogni buon conto, non risulta aver partecipato alla rinnovata gara indetta dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza qui appellata e relativa ai due lotti di cui si discute) che la sentenza stessa sarebbe illogica e contraddittoria laddove, da un lato, affermerebbe – in seguito all’accoglimento dell’originario ricorso – la necessità, per la società aggiudicatrice, di procedere “al rinnovo dell’intero procedimento di selezione” (con ciò dovendosi intendere la ripetizione dell’intera procedura relativa agli otto lotti in gara) e, subito dopo, delimiterebbe tale rinnovazione alle operazioni di gara relative ai soli lotti nn. 5 e 6; la sentenza, ad avviso della deducente, avrebbe operato, in effetti, un “mix” tra le richieste avanzate in primo grado dalla ricorrente che non sarebbe rispondente a quanto in quella sede richiesto; e anche a voler ritenere corretta la delimitazione dell’accoglimento del ricorso ai soli due lotti nn. 5 e 6, non di meno emergerebbe un palese profilo di illegittimità per violazione del gradato subordine delle istanze contenute nell’atto introduttivo del giudizio; né si comprenderebbe per quale ragione il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi su taluno dei motivi di primo grado.
In particolare, sarebbe mancata, da parte dei primi giudici, ogni pronuncia in ordine ai motivi con i quali la ricorrente aveva, nell’originario ricorso, censurato i contenuti stessi dell’offerta della società riuscita aggiudicataria; contenuti che avrebbero manifestato chiaramente il carattere anormalmente basso dell’offerta stessa; né la società aggiudicatrice avrebbe offerto alcuna valida e sufficiente motivazione in merito alle ragioni che avrebbero militato a sostegno della regolarità e non anomalia dell’offerta medesima; offerta che neppure si sarebbe attenuta a quanto prescritto dalla legge n. 327/2000.
L’odierna appellante ribadisce anche le censure di primo grado che il TAR erroneamente avrebbe omesso di esaminare, volte a contestare i punteggi assegnati all’offerta dalla medesima presentata, che l’avrebbero penalizzata ingiustificatamente.
Deduce, infine, l’appellante che, dalle considerazioni fin qui esposte, emergerebbe che la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto escludere l’offerta presentata dalla controinteressata Lavoro & Lavoro s.c.a r.l., in quanto anomala; e tale esclusione, almeno con riguardo ai lotti nn. 5 e 6, avrebbe comportato l’aggiudicazione dell’appalto a favore della stessa società Alto Gradimento s.r.l., quale seconda classificata.
Conseguentemente, il TAR avrebbe anche errato nel non disporre il richiesto risarcimento in forma specifica a favore della medesima società; la gara relativa ai due lotti avrebbe dovuto, infatti, esserle aggiudicata a seguito dell’esclusione, per anomalia, dell’offerta antagonista, non essendo affatto sufficiente la rinnovazione della gara in ordine ai predetti lotti, disposta dai primi giudici; in particolare, il mancato accoglimento di tale istanza, formulata in via principale, non assistito da alcuna motivazione, renderebbe sicuramente censurabile la sentenza appellata; né la disposta rimozione degli atti impugnati, operata con la sentenza in esame, sarebbe satisfattiva dell’interesse fatto valere con il ricorso, residuando un’ulteriore lesione della posizione giuridica dell’odierna deducente che potrebbe ottenere effettivo ristoro solo attraverso il risarcimento in forma specifica mediante reintegrazione, con la conseguente aggiudicazione dei due lotti in suo favore.
In subordine, reclama l’appellante il risarcimento del danno patito per equivalente o, comunque, mediante assegnazione di criteri in base ai quali procedere alla liquidazione del danno stesso.
8) – Anche l’appello n. 5504/2005 qui in esame è infondato.
La sentenza del TAR, nel disporre l’annullamento delle operazioni di gara relative ai soli lotti nn. 5 e 6, infatti, ha pienamente rispettato il petitum dell’originario ricorso; petitum limitato alle sole operazioni di gara relative ai lotti ora detti.
Tanto si evince da una serie di elementi univoci e concordanti, rinvenibili nell’originario ricorso.
In particolare, nella parte in fatto (pagg. 1, 2, 7, 8, 9), viene contestata l’aggiudicazione alla sola controinteressata concretamente individuata (Lavoro & Lavoro s.c.a r.l.) dei due lotti nn. 5 e 6 di cui la stessa era stata dichiarata aggiudicataria, mentre non viene fatto riferimento all’aggiudicazione degli altri lotti e neppure vengono individuate le imprese aggiudicatarie di essi; imprese nei cui confronti, del resto, non è stato neppure radicato il contraddittorio; ciò che sarebbe stato necessario ai fini dell’ammissibilità stessa del ricorso che tali ulteriori lotti avesse inteso investire, dal momento che la ripartizione in lotti implicava l’effettuazione, sia pure in un unico contesto operativo, di una molteplicità di gare dotate di reciproca autonomia; con la conseguenza che il perfezionamento del contraddittorio doveva essere valutato con riguardo ai concorrenti a ciascun lotto (che, altrimenti, la sentenza stessa dovrebbe essere annullata con rinvio degli atti al primo giudice ai fini dell’integrazione del contraddittorio; integrazione, peraltro, da escludersi proprio per le ragioni ora dette).
Nella parte in diritto, alla pag. 16, l’originaria ricorrente ha richiamato solo le relazioni tecniche dalla stessa presentate con riguardo ai medesimi lotti nn. 5 e 6 per denotarne il carattere dettagliato ed analitico, frutto delle sue precedenti esperienze.
Parimenti, nel terzo, quarto e sesto motivo dell’originario ricorso (nonché nei successivi motivi aggiunti), in relazione alle contestazioni relative alla ritenuta anomalia dell’offerta antagonista, è stato fatto riferimento solo agli specifici contenuti dell’offerta della società Lavoro & Lavoro s.c.a r.l. relativi ai lotti nn. 5 e 6.
Nel settimo motivo, poi, l’attenzione si è spostata sull’attribuzione di punteggi alle offerte della medesima originaria ricorrente; ma anche in questo caso la contestazione ha riguardato soltanto le offerte riguardanti i lotti nn. 5 e 6.
Vero che altre censure erano di carattere più generale, investendo operazioni di gara astrattamente involgenti la posizione delle concorrenti a tutti i lotti e relative aggiudicatarie (così per quanto riguarda la definizione dei criteri relativi alla citata lettera a), di cui sopra si è trattato).
Non di meno, anche tali censure vanno circoscritte al solo ambito relativo ai lotti nn. 5 e 6, altrimenti ponendosi, del resto, per i lotti differenti da questi ultimi due, a parte la citata problematica relativa all’integrazione del contraddittorio, anche quella relativa all’ammissibilità stessa delle relative impugnative, poiché, come è noto, all’impugnazione dei criteri di gara deve necessariamente accompagnarsi anche quella dell’aggiudicazione in concreto operata (qui, trattandosi di gara ripartita in lotti, avrebbe dovuto accompagnarsi l’impugnativa dei singoli provvedimenti di aggiudicazione dei lotti stessi; impugnativa che, peraltro, è mancata).
In definitiva, deve ritenersi che correttamente i primi giudici si siano pronunciati solo con riguardo all’aggiudicazione dei lotti nn. 5 e 6 e che del pari correttamente la loro pronuncia non abbia in alcuna misura investito le operazioni relative agli altri lotti.
Con la conseguenza che, laddove la sentenza appellata ha disposto “l’annullamento dell’intero procedimento di selezione con nuova indizione della gara, nel rispetto dei principi sopra stabiliti”, ha inteso manifestamente, nel rispetto del petitum di causa e in piena conformità con il tessuto motivazionale della sentenza stessa, delimitare l’operatività della pronuncia ai soli lotti nn. 5 e 6, come chiaramente ribadito, del resto, subito dopo, nello stesso periodo della sentenza (pag. 12).
Non si vede, in definitiva, quale dubbio possa avere ingenerato la sentenza, estremamente chiara, in ogni suo passaggio, nel delimitare ai lotti nn. 5 e 6 il proprio campo operativo e quale difficoltà interpretativa possa avere incontrato l’odierna appellante per individuare l’esatto ambito del giudicato.
Una volta, poi, che il TAR ha annullato le operazioni di gara relative alla determinazione del criterio valutativo di cui si è detto ed alla illegittima apertura delle buste contenenti le offerte tecniche relative ai lotti nn. 5 e 6 di cui si discute – perché effettuata in seduta non pubblica – correttamente ha poi disposto l’annullamento di tutte le relative operazioni di gara in vista della conseguente nuova indizione della stessa (sempre per i due lotti - oggetto di contestazione - ora detti).
Né, in presenza della rilevazione di un vizio siffatto, avente natura preliminare e assorbente, poteva, il TAR, scendere all’esame delle censure relative all’asserita anomalia delle offerte concorrenti o alla non abbastanza favorevole valutazione di quella dalla stessa odierna appellante formulata, dal momento che tali apprezzamenti, in ordine logico, fanno seguito alla fase di determinazione dei criteri di attribuzione dei punteggi e, caducata questa, perdono logicamente rilievo tutte le censure ridondanti sulla fase valutativa a valle.
Né può ritenersi che il TAR avrebbe dovuto, preventivamente, valutare il carattere anomalo o meno dell’offerta di Lavoro &Lavoro s.c.a r.l. e solo in caso di esito negativo delle relative censure, sarebbe dovuto scendere all’esame delle doglianze di carattere più generale involgenti la determinazione dei criteri valutativi.
È lo stesso ordine delle censure articolato dall’originaria ricorrente ad implicare, infatti, il preventivo esame di quelle che poi il TAR ha accolto (in particolare, i primi due motivi del ricorso originario attenevano proprio all’introduzione del contestato criterio valutativo di cui si è detto e al fatto che l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche non è avvenuta in pubblica seduta); e, si aggiunga, alle pagg 52 e 53 dell’originario ricorso, alla voce : “sull’istanza di risarcimento”, segue la seguente testuale formulazione: “per l’ipotesi in cui la presente domanda di annullamento del bando e disciplinare e di tutti gli atti di gara che ne sono derivati dovesse trovare favorevole accoglimento presso codesto ecc.mo TAR, si formula istanza di risarcimento dei danni conseguenti……….: stando alle informazioni in possesso della ricorrente, deve ritenersi ancora possibile un risarcimento del danno in forma specifica, mediante ripetizione della procedura di gara nel rispetto di regole legittime (o diretto affidamento, nel caso di accoglimento di uno o più dei motivi di censura sub III, IV e VII), che codesto ecc.mo TAR vorrà valutare in via principale e sovrordinata”; così avendo posto, ancora una volta, l’accento sul carattere prioritario delle censure concretamente esaminate e accolte dal TAR e comportanti la rinnovazione integrale delle operazioni di gara in relazione ai due lotti di cui si discute.
Né l’originaria ricorrente ha chiesto espressamente, con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, il prioritario esame delle censure involgenti l’asserita anomalia dell’offerta antagonista, sicché non può ora dolersi del fatto che il TAR le abbia assorbite, avendo ritenuto, in conformità con l’ordine logico delle censure così come articolato dalla medesima deducente, “prioritario” l’esame delle censure formali in concreto accolte, che ha portato, poi, alla pronuncia relativa alla rinnovazione della gara per i due lotti in questione e anche all’accoglimento della “principale e sovrordinata” istanza risarcitoria, formulata proprio nel senso della “ripetizione della procedura di gara”.
Per l’effetto, la pronuncia del TAR appare conforme a quanto concretamente richiesto dall’originaria ricorrente; donde l’infondatezza del presente appello.
9) – Per tali motivi, previa riunione degli appelli in epigrafe:
- va respinto quello n. 5504/2005 proposto dalla società Alto Gradimento s.r.l.;
- va respinto quello n. 5555/2005 proposto dalla società Lavoro & Lavoro s.c.a r.l..
Le spese del grado sono liquidate nel dispositivo.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta:
a) - riunisce gli appelli in epigrafe ( n. 5504/05 e 5555/05);
b) - rigetta l’appello n. 5504/2005;
c) - rigetta l’appello n. 5555/2005;
d) - per quanto riguarda l’appello n. 5504/05, condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado nella misura di Euro 3000,00(tremila/00) a favore di Milano Ristorazione s.p.a., mentre le compensa nei confronti di Lavoro e Lavoro s.c.a.r.l.;
e) - compensa integralmente tra le parti le spese del grado relative all’appello n. 5555/05.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 marzo 2006 con l'intervento dei Signori:
AGOSTINO ELEFANTE - Presidente
CORRADO ALLEGRETTA-Consigliere
PAOLO BUONVINO – Consigliere est.
CESARE LAMBERTI – Consigliere
NICOLA RUSSO – Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25 settembre 2006