Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2006 - © copyright

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 27 settembre 2006 n. 2524
L. Papiano Pres. C. Testori Est.
P. Girotti ed altra (Avv. R. Rondinini) contro la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna ed il Ministero per i Beni Ambienta-li e Culturali (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Comune di Bologna (non costituito)


Edilizia ed urbanistica – Intervento edilizio – Giudizio di compatibilità col vincolo gravante sull’immobile - Costituisce manifestazione di un potere valutativo tecnico-discrezionale - Motivazione puntuale e specifica concre-tamente riferita al caso in esame - Necessità

Il giudizio negativo in ordine alla compatibilità di un intervento edilizio con un vincolo gravante sull'immobile interessato costituisce manifestazione di un potere valutativo tecnico-discrezionale che (per non sconfinare nell'ar-bitrio) necessita di motivazione puntuale e specifica, cioè concretamente ri-ferita al caso in esame. La ritenuta incompatibilità deve essere quindi spie-gata attraverso la chiara indicazione dei concreti profili di insanabile contra-sto ravvisabili tra l'oggetto della tutela e l'intervento proposto (fattispecie in cui l'intervento, relativo ad un lucernaio visibile solo attraverso una perlu-strazione aerea, è stato genericamente ritenuto incompatibile con il vincolo esistente perché “inammissibilmente deturpante”)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE II


composto dai signori:

Dott. Luigi Papiano Presidente
Dott. Alberto Pasi Consigliere Dott. Carlo Testori Consigliere rel.est.


ha pronunciato la seguente

SENTENZA



A)
sul ricorso n. 2272 del 1995 proposto da

Girotti Paolo
e Danilce Kamillnko a, rappresentati e difesi dall’Avv. Riccarda Rondinini, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in Bologna, via Dante n. 17,

contro



- la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna ed il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, costituitisi in giudizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,

e nei confronti
del Comune di Bologna, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento (parziale)
del provvedimento 2/11/1995 prot. n. 10095 assunto dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna in ordine alla domanda di condono edilizio per alcune opere realizzate nell'edificio posto in Bologna, via Mascarella n. 42; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso.


B) sul ricorso n. 748 del 1997 proposto da

Girotti Paolo e Danilcenko Kamilla, rappresentati e difesi dall’Avv. Riccarda Rondinini, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in Bologna, via Dante n. 17,

contro



- il Comune di Bologna, costituitosi in giudizio in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annamaria Cupello Castagna e Giulia Carestia ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza Galileo n. 4, presso la Civica Avvocatura,

nei confronti
- della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (già Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici) di Bologna e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (già Ministero per i Beni Ambientali e Culturali), costituitisi in giudizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,

per l'annullamento
del provvedimento di diniego parziale prot. gen. 31044/95 assunto dal Comune di Bologna in ordine alla domanda di condono edilizio per alcune opere realizzate nell'edificio posto in Bologna, via Mascarella n. 42; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso.


C) sul ricorso n. 114 del 2002 proposto da

Girotti Paolo e Danilcenko Kamilla, rappresentati e difesi dall’Avv. Riccarda Rondinini, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in Bologna, via Dante n. 17,


contro



- il Comune di Bologna, costituitosi in giudizio in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annamaria Cupello Castagna e Giulia Carestia ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza Galileo n. 4, presso la Civica Avvocatura,

e nei confronti
- della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, costituitisi in giudizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,

per l'annullamento
del provvedimento PG 187084 del 12/11/2001 emesso dal Comune di Bologna con il quale si diffida la parte ricorrente alla demolizione di un lucernaio posto nell'unità immobiliare di via Mascarella n. 42; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione:
• della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (già Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici) di Bologna e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (già Ministero per i Beni Ambientali e Culturali) in tutti i giudizi;
• del Comune di Bologna nei giudizi sui ricorsi n. 748/97 e n. 114/02;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 13 luglio 2006 i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



1) I sigg. Paolo Girotti e Kamilla Danilcenko sono proprietari di un appartamento sito in Bologna, via Mascarella n. 42, in un immobile soggetto a tutela ex lege n. 1089/1939. Nel 1995 i predetti hanno presentato domanda di condono edilizio in relazione ad opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo; in ordine a tale istanza la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna (atto del 2/11/1995 prot. n. 10095) si è espressa in termini positivi, fatta eccezione per l'apertura di una finestra in falda (cioè l'apertura di un lucernaio nel sottotetto), che è stata ritenuta incompatibile con la tutela gravante sull'immobile con la seguente motivazione: "deturpa in modo inammissibile l'immagine ed il decoro dell'immobile".
Contro tale determinazione i proprietari interessati hanno proposto il ricorso n. 2272/95, prospettando vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
2) Con provvedimento prot. gen. n. 31044/95 del 14/2/1997 il Comune di Bologna - Settore ambiente e territorio - Controllo edilizio, richiamandosi al parere parzialmente negativo della Soprintendenza di cui al precedente 1), ha disposto il diniego di concessione in sanatoria per le opere abusivamente realizzate dai sigg. Girotti e Danilcenko nell'immobile di cui si tratta, limitatamente alla apertura di una finestra in falda.
In data 12/11/2001 il Comune di Bologna - Settore territorio e riqualificazione urbana – Edilizia - Ufficio contenzioso ha poi emesso l’atto PG 187084, indirizzato agli odierni ricorrenti e riguardante le opzioni conseguenti al parziale diniego di condono del 1997.
Gli atti di cui sopra sono stati anch'essi impugnati davanti a questo Tribunale dai proprietari interessati con i ricorsi, rispettivamente, n. 748/97 e n. 114/02.
3) In tutti e tre i giudizi si sono costituiti la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (già Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici) di Bologna ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (già Ministero per i Beni Ambientali e Culturali), che hanno contestato la fondatezza dei ricorsi, chiedendone la reiezione; nei giudizi sui ricorsi n. 748/97 e n. 114/02 si è costituito anche il Comune di Bologna, controdeducendo nel merito ed eccependo, altresì, l'inammissibilità del gravame del 2002.
4) All'udienza del 13 luglio 2006 le tre cause sono passate in decisione.


DIRITTO



1) Va innanzitutto disposta la riunione dei giudizi sui ricorsi n. 2272/95, n. 748/97 e n. 114/02 per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
2) Si controverte di una domanda di condono presentata nel 1995 dai sigg. Paolo Girotti e Kamilla Danilcenko relativamente ad alcuni interventi edilizi abusivi realizzati nell'appartamento di loro proprietà sito in Bologna, via Mascarella n. 42. Tale unità immobiliare fa parte un fabbricato dichiarato, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione datato 31/7/1953, di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1089/1939 "perché il portico, la facciata ed il cornicione costituiscono un pregevole complesso architettonico del secolo XVI - XVII". Con atto del 2 novembre 1995 la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna si è espressa favorevolmente in ordine alla condonabilità di una parte delle opere abusivamente eseguite, manifestando però parere contrario circa la compatibilità con la tutela esistente "della finestra in falda, la quale deturpa in modo inammissibile l'immagine ed il decoro dell'immobile".
A tale determinazione hanno fatto seguito il diniego di concessione in sanatoria, assunto nel 1997 dal Comune di Bologna per le opere abusivamente realizzate nell'immobile di cui si tratta, limitatamente alla apertura di una finestra in falda e, quindi, l'atto comunale in data 12/11/2001. Gli atti precedentemente indicati sono stati impugnati dai sigg. Girotti e Danilcenko con i tre ricorsi oggetto del presente giudizio; poiché peraltro le determinazioni comunali di cui si controverte conseguono al parere contrario espresso nel 1995 dalla Soprintendenza e risultano censurate per illegittimità derivata, è decisivo esaminare i motivi proposti con il ricorso n. 2272/95, che si possono così sintetizzare:
• il parere negativo espresso dalla Soprintendenza rispetto all'apertura di una finestra in falda, cioè di un lucernaio, sul tetto dell'edificio vincolato di cui si discute è priva di motivazione puntuale e specifica, perché manca l'indicazione degli elementi che, in concreto, sono stati posti a fondamento della predetta valutazione, in rapporto sia all'opera oggetto di tutela, sia alla natura e alla sostanza dell'intervento eseguito (tenuto conto, tra l'altro, che il lucernaio è visibile solo attraverso una perlustrazione aerea); la motivazione contenuta nella determinazione impugnata, al contrario, si riduce ad affermazioni generiche e fungibili, cioè solo apparentemente idonee a spiegare le ragioni della ritenuta incompatibilità;
• il vincolo, in quanto specificamente riferito solo al portico, alla facciata e al cornicione dell'edificio, non legittima un provvedimento negativo riguardante una parte dell'immobile estranea al vincolo stesso.
3) Sussiste il difetto di motivazione denunciato nel ricorso. Il giudizio negativo in ordine alla compatibilità di un intervento edilizio con un vincolo gravante sull'immobile interessato costituisce manifestazione di un potere valutativo tecnico-discrezionale che (per non sconfinare nell'arbitrio) necessita di motivazione puntuale e specifica, cioè concretamente riferita al caso in esame; la ritenuta incompatibilità deve essere quindi spiegata attraverso la chiara indicazione dei concreti profili di insanabile contrasto ravvisabili tra l'oggetto della tutela e l'intervento proposto. Al contrario, la determinazione di cui si controverte nel presente giudizio risulta tanto perentoria quanto generica, perché non riferita a specifici aspetti del caso esaminato; l'intervento relativo al lucernaio è stato ritenuto incompatibile con il vincolo esistente perché inammissibilmente deturpante, ma non sono state spiegate le ragioni di quest'ultimo giudizio. Tale carenza motivazionale risulta particolarmente evidente se si tiene conto di quanto ripetutamente affermato dai ricorrenti e non contestato dall'Amministrazione, secondo cui il lucernaio sarebbe visibile solo attraverso una perlustrazione aerea; ed il vizio riscontrato non può essere superato attraverso il richiamo alle pur ampie argomentazioni sviluppate dall'Avvocatura dello Stato nella sua memoria difensiva (con particolare riferimento allo "stridente contrasto", per tecnologia costruttiva e materiali utilizzati, dell'intervento de quo con i caratteri storico-edilizi dell'edificio, la cui pregevolezza è da considerarsi tutelata complessivamente ed unitariamente), argomentazioni non suscettibili di integrare ex post la motivazione carente. A conclusioni del medesimo tenore questa Sezione è pervenuta nella sentenza 15 settembre 1999 n. 456, riguardante una vicenda analoga sia per la tipologia di abuso oggetto di valutazione da parte della Soprintendenza, sia per il provvedimento adottato e per la sua motivazione; e tali considerazioni, favorevoli alla parte ricorrente sotto il profilo del difetto di motivazione, sono state condivise dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, che ha respinto, con la sentenza 28 giugno 2004 n. 4586, l'appello proposto dall'Amministrazione.
Per le ragioni illustrate il ricorso n. 2272 del 1995 va accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.
4) La riconosciuta illegittimità del presupposto provvedimento negativo della Soprintendenza determina, in via derivata, l'illegittimità degli atti comunali impugnati con i ricorsi n. 748 del 1997 e n. 114 del 2002, che vanno perciò accolti, con conseguente annullamento degli atti in questione.
5) Quanto alle spese dei giudizi riuniti, il Collegio ritiene equo farle gravare sull’Amministrazione statale resistente (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna e Ministero per i Beni e le Attività Culturali) nella misura complessiva di € 3.000,00, compensandole rispetto al Comune di Bologna, tenuto conto della natura meramente conseguenziale degli atti dal medesimo adottati.

P. Q. M.




Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II:
• dispone la riunione dei giudizi sui ricorsi n. 2272 del 1995, n. 748 del 1997 e n. 114 del 2002;
• accoglie i tre ricorsi riuniti e conseguentemente annulla gli atti con i medesimi impugnati;
• condanna l’Amministrazione statale resistente (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna e Ministero per i Beni e le Attività Culturali) al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese dei giudizi riuniti nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00) oltre a CPA e IVA; compensa le spese nei rapporti con il Comune di Bologna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 13 luglio 2006.

Depositata in Segreteria in data 27/09/06



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento