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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 19 settembre 2006 n. 574
Pres. Sammarco, Est. Tramaglini
Ric. Burattini Fausto contro Regione Marche e nei confronti di Smargiasso + 1


Concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della p.a. – Esito negativo della prova scritta – Immediata lesività – Omessa impugnazione dell’atto di non ammissione all’orale – Irricevibilità del ricorso - Sussiste

L’atto di non ammissione alla fase orale di una prova concorsuale non può essere considerato alla stregua di atto infraprocedimentale, e non è, quindi, impugnabile solo con l'atto conclusivo – costituito dal provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori –, ma deve essere oggetto di autonoma iniziativa impugnatoria, entro i termini di legge, in quanto costituisce, per il destinatario, il provvedimento finale che chiude il procedimento concorsuale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)




ha pronunciato la presente


SENTENZA



 

Sul ricorso numero di registro generale 01145 del 2000, proposto da:

 

BURATTINI Fausto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Nuzzoli, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;


contro




la REGIONE MARCHE, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Gentili e Lucilla Di Ianni, elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Giannelli 36, presso gli uffici del Servizio Legale della Regione Marche;


nei confronti di



SMARGIASSO Mario e POLONARA Leonardo, non costituiti in giudizio;


per l'annullamento



- delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2730 del 3 novembre 1999 e n. 3090 del 6 dicembre 1999, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di “Funzionario Geologo”, bandito con D.P.R.G. n. 229 del 2 novembre 1992;
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 1119 CE/PRS del 6 giugno 2000, pubblicata sul BUR n. 62 del 19 giugno 2000, di approvazione della graduatoria di merito, composta da cinque candidati idonei, e di nomina del vincitore, sig. Mario Smargiasso;
- dei verbali di concorso dal numero 1 al 10 e di tutti gli atti concorsuali, compresi gli allegati, della Commissione giudicatrice;
- dei giudizi insufficienti e dei voti numerici attribuiti al ricorrente all’esito delle prove scritte e della mancata ammissione alle prove orali, in conseguenza del mancato superamento delle prove scritte, comunicata con lettera raccomandata a.r. del 10 aprile 2000, ricevuta il 13 aprile 2000;
- del decreto del dirigente del Servizio Personale della Regione Marche n. 382 del 17 maggio 1995, con cui è stato ammesso a partecipare al concorso il dott. Mario Smargiasso;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, conseguenti o comunque correlati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 05/04/2006, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO




Il ricorrente ha impugnato con ricorso notificato in data 16 agosto 2000, gli atti relativi alle operazioni concorsuali per il conferimento di n. 1 posto di “Funzionario Geologo” presso la Regione Marche, sotto diversi profili.
Il bando di concorso prevedeva che i candidati avrebbero dovuto affrontare una prova scritta, una prova tecnico pratica, equiparata ad una prova scritta ai fini di cui all’art. 9 comma 1 D.P.R. 686/1957, ex art. 6 comma 2 del bando, ed una prova orale.
L’ammissione allo svolgimento della prova orale era subordinato al conseguimento di un punteggio medio minimo di ventuno/trentesimi nella prova scritta ed in quella tecnico pratica, con un punteggio minimo in ciascuna delle due prove di diciotto/trentesimi, secondo il sistema indicato dall’art. 9 D.P.R. 686/1957.
Il ricorrenti non è stato ammesso a sostenere la prova orale per avere riportato dei punteggi inferiori al minimo utile nelle due prime prove; in particolare, il dott. Burattini ha ottenuto il punteggio di sedici/trentesimi nella prova nella prova tecnico pratica.
L’esito delle due prime prove, e la conseguente non ammissione del candidato alla prova orale, è stata comunicata al ricorrente con raccomandata ricevuta in data 13 aprile 2000, in cui veniva tra l’altro riferito che all’albo del Servizio Personale era affisso il foglio con i risultati della valutazione dei titoli e delle prove scritte di tutti i candidati.
Con la ricezione delle comunicazioni ha iniziato a decorrere il termine per proporre l'impugnativa; il ricorrente, infatti è stato direttamente informato dell’esistenza del provvedimento che ne sanciva l’esclusione dalla prosecuzione del procedimento concorsuale e, di conseguenza, dal novero dei futuri idonei e vincitori; il provvedimento di esclusione doveva pertanto essere tempestivamente impugnato, in quanto idoneo a produrre una lesione diretta ed attuale del suo interesse.
L’esclusione dal concorso, d’altro canto, non può essere considerata alla stregua di atto infraprocedimentale, e quindi impugnabile solo con l'atto conclusivo costituito dal provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori, tenuto conto che l’atto in parola, in relazione all’interesse del ricorrente, costituisce il provvedimento finale che chiude, per ciò che lo riguarda, il procedimento concorsuale: "ai fini della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabile ciò che rileva non è la sua collocazione al termine del procedimento, bensì il carattere costitutivo degli effetti che all'atto stesso si ricollegano, ancorché il modulo procedimentale preveda ulteriori atti capaci di incidere sull'efficacia del provvedimento principale" (Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 1992, n. 692; 20 novembre 1993, n. 1027). E’ d’altra parte pacifico che gli atti altrimenti definibili come infraprocedimentali vanno immediatamente impugnati se per il destinatario determinano un definitivo arresto del procedimento, impedendone lo sviluppo ulteriore in grado di soddisfare gli interessi a cui era finalizzata la partecipazione.
Nella specie, le votazioni ottenute nelle prime due prove hanno determinato direttamente l’esclusione del ricorrente dalla prosecuzione della procedura selettiva, secondo quanto prescritto dal bando di concorso. E poiché dal momento della ricezione delle comunicazioni lo stesso è divenuto consapevole dell'immediata lesività dell'atto, consistente nella preclusione della possibilità di diventare vincitore del concorso o quantomeno essere incluso tra gli idonei, da allora sono cominciati a decorrere i termini per l'impugnabilità del provvedimento.
Poiché il ricorso è stato notificato in data 16 agosto 2000, ben oltre il termine di sessanta giorni iniziato a decorrere, come detto, il 13 aprile 2000, il ricorso è evidentemente tardivo e pertanto irricevibile.
Si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.



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