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n. 9-2006 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 19 settembre 2006 n. 570
Pres. Sammarco, Est. Tramaglini
Ric. Di Tommaso contro l’INAL, nei confronti di Ratiofarm s.r.l.


Diritto di accesso – Accesso a corrispondenza indirizzata alla p.a. contenente espressioni oltraggiose relative all’attività d’ufficio del dipendente – Prevalenza dell’esigenza di riservatezza di terzi – Non sussiste

Deve essere consentito il diritto di accesso da parte del dipendente pubblico alla corrispondenza, inviata all’amministrazione, che contenga espressioni ingiuriose ed offensive nei confronti del richiedente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)




ha pronunciato la presente


SENTENZA




Sul ricorso numero di registro generale 00302 del 2006, proposto da:

 

DI TOMMASO Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Scoli, con domicilio eletto presso la Segreteria T.a.r. Marche in Ancona, piazza Cavour, 29;


contro




l’INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mimì De Rose, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Reg.le I.N.A.I.L. in Ancona, via Piave, 25;


nei confronti di



NATALI Lina, non costituita in giudizio;


per l'annullamento



- del provvedimento della Direzione Centrale Risorse Umane dell’INAIL, n. PV-1486 in data 28 febbraio 2006, di rigetto dell’istanza di accesso a documenti proposta dal ricorrente;


e per la condanna



dell’Amministrazione a consentire l’accesso ai documenti richiesti dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INAIL - Direzione Regionale Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 06/06/2006, il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO




1. Il ricorrente è dirigente medico di I livello presso la sede INAIL di Macerata.
Riferisce che, in data 18 gennaio 2006, durante una riunione dei dirigenti medici, il Vice Direttore Regionale dell’ente gli aveva riferito dell’esistenza di una lettera di lamentele inoltrata da una signora la quale, sottoposta in data 18 luglio 2005 a visita medica di revisione dal ricorrente, ne aveva fortemente contestato la condotta.
Il ricorrente aveva quindi chiesto alle direzioni Generale e Regionale dell’Istituto di avere una copia di tale lettera di doglianze, sul rilievo che nella nota sarebbe stato descritto “in modo oltraggioso e non corrispondente a verità” il comportamento tenuto dal medico durante la visita medica della scrivente.
La Direzione Centrale - Risorse Umane dell’INAIL, con il provvedimento impugnato, respingeva la richiesta di accesso, sostenendo che l’istante non fosse portatore di un “interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante”, poiché la lettera della quale chiedeva copia non aveva “prodotto alcun provvedimento a suo carico”.
Il ricorrente ritiene che l’Amministrazione abbia erroneamente ritenuto che l’istante non fosse portatore di un interesse personale e concreto, correlato ad una situazione giuridicamente rilevante, segnalando che la lettera di lamentele in questione riguardava direttamente la sua persona ed il suo operato, e che, pertanto, la conoscenza del documento era certamente strumentale rispetto alla tutela della sua dignità professionale.

2. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il diritto di accesso ai documenti riconosciuto dagli artt. 22 e seguenti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente (Cons. St., Ad. Pl., 4 febbraio 1997, n. 5; sez. V, 3 aprile 2000, n. 1916; Csi., 22 marzo 2000, n. 124; TAR Piemonte, sez. I, 2 settembre 1999, n. 551).
Tale riconosciuta prevalenza del diritto alla conoscenza dei documenti amministrativi rispetto alla loro segretezza per ragioni di tutela della riservatezza di terze persone è stata desunta dalle puntuali previsioni contenute nell'art. 24, comma 2, lettera D), della L. n. 241 del 1990, fedelmente riprodotte nell'art. 8, cpv., del relativo regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, le quali, pur in presenza di una teorica preclusione all'ostensione di atti per motivi di riservatezza di terze persone, gruppi o imprese, stabiliscono che l'accesso va comunque assicurato nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia, allorquando tale ricognizione del contenuto dei documenti nella disponibilità dell'Amministrazione sia necessario per la cura o la difesa di interessi giuridici.
Ciò comporta che, a prescindere dai casi di documenti coperti da segreto di Stato dichiarati riservati dalla legge, per i quali, quindi, sussiste un assoluto divieto di esibizione e visione, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della L. n. 241 del 1990, per tutti gli altri documenti la regola generale è la libera consultazione degli atti, salva la possibilità per le singole Amministrazioni di sottrarre all'accesso determinati documenti nella loro disponibilità, da individuare espressamente con appositi atti regolamentari, per salvaguardare specifiche esigenze di interesse pubblico indicate dal Legislatore (art. 24, comma 2, della L. n. 241 del 1990), tra cui anche la riservatezza dei terzi, con l'obbligo tuttavia in quest'ultimo caso di garantire, comunque, almeno la semplice visione degli atti classificati riservati, se l'istanza ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri diritti ed interessi.
È stato anche chiarito che la nozione di interesse giuridicamente rilevante ex art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 è più ampia rispetto a quella d'interesse all'impugnazione, caratterizzata quest’ultima dall'attualità e concretezza, e consente la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare che il documento amministrativo sia astrattamente idoneo a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti indipendentemente da una lesione giuridica.
Nel caso di specie, la lettera che il ricorrente intende esaminare contiene, secondo quanto riferitogli in via informale da suoi superiori gerarchici, delle forti contestazioni sulla condotta professionale del medico; tale documento, dunque, per un verso potrebbe, in teoria, determinare l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, per altro verso potrebbe indurre il ricorrente ad agire giudizialmente per la salvaguardia della propria dignità professionale, anche in via penale, qualora ne ricorressero gli estremi.
Va ancora rilevato che il rifiuto dell’INAIL di esibire la lettera non appare giustificato dall’esigenza di tenere riservati dei dati sensibili, in quanto il documento conterrebbe una mera ricostruzione storica di un evento cui l’istante ha direttamente partecipato e gli eventuali dati sensibili ivi contenuti sarebbero presumibilmente comunque a lui noti in relazione al suo ufficio (Cons. Stato, Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n. 5).
Il ricorso va quindi accolto e l’Istituto resistente va pertanto condannato a consentire l’accesso al documento in questione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.



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