REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
nelle persone dei Signori:
GIORGIO CALDERONI - Presidente
ALBERTO PASI - Cons., relatore
CARLO TESTORI - Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 25 Maggio 2006
Visto il ricorso 1536/2005 proposto da:
TIM ITALIA SPA
rappresentato e difeso da:
DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE
MAZZONI AVV. SIMONE
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA S. STEFANO 16
presso
DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE
contro
COMUNE DI IMOLA
per l'annullamento
dei provvedimenti prot.n.50748 e prot.n.50849 in data 30.9.2005 emessi dal Comune di Imola,Settore Programmazione, Tutela e Gestione del Territorio;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n.88 del 5.5.2005;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n.205 del 12.9.2003;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n.65 del 18.3.2002;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi gli avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con l’epigrafato ricorso TIM Italia Spa (ora Telecom Italia Spa) impugna i dinieghi (30.9.2005 n.50748 e 50749) che il comune di Imola ha opposto alle proprie domande di riconfigurazione degli impianti siti in Via Guerrazzi e in via Vittorio Veneto, sia per vizi propri che per illegittimità derivata dai Programmi annuali per l’installazione degli impianti di telefonia mobili, approvati con deliberazioni consiliari 5.5.2005, n.88, 12.9.2003, n.205 e 18.3.2002, n.65, contestualmente impugnata nella parte in cui prevedono la delocalizzazione dei menzionati impianti, poiché l’attuale collocazione “non è ritenuta idonea agli obbiettivi di qualità dell’Amministrazione comunale, volti a minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici”, trattandosi di “zona densamente popolata”.
La causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.
Con l’ultimo motivo la ricorrente assume che, una volta che siano osservate la vigente disciplina urbanistica edilizia e i limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici fissati con DPCM 8.7.2003, non sono previste nella vigente normativa altre ipotesi di delocalizzazione, né queste potrebbero essere introdotte dal Comune in sede pianificatoria dei siti.
La censura è fondata.
Né può indurre a diverse conclusioni l’orientamento, noto al Collegio circa la pienezza del potere pianificatorio spettante al Comune in mancanza della fissazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, dei criteri localizzativi di cui all’art.3, comma 1,lett.d) della legge n.36/2001, costituenti il limite intrinseco del potere in questione. Vale in proposito quanto affermato dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato nelle sentenze n.3416 del 27 giugno 2005 e n. 813 del 1 marzo 2005, che può essere così riassunto:
-nel disegno della legge n.36/2001 il potere urbanistico dei Comuni di localizzare le infrastrutture di telecomunicazione risulta condizionato dagli “obiettivi di qualità” che le Regioni possono indicare ai sensi dell’art.3 comma 1 lett.d) n.1 e dell’art.8 comma 1 lett.e);
-il potere pianificatorio comunale deve essere esercitato nel rispetto di un limite intrinseco e di uno estrinseco; il primo è dato dalla citata previsione di cui all’art.3 comma 1 che attribuisce alla competenza regionale l’indicazione di “criteri localizzativi” per individuare i siti in cui allocare gli impianti; il secondo è invece costituito dal fatto che la concreta individuazione dei siti deve avvenire in modo tale che la realizzazione della rete assicuri la copertura del servizio pubblico nell’intero territorio comunale, così da non pregiudicare l’interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione;
-l’esercizio del potere pianificatorio da parte di un Comune prima dell’intervento regionale di cui all’art.3 comma 1 lett.d) n.1 ed all’art.8 comma 1 lett.e) della legge n.36/2001 determina l’illegittimità delle relative disposizioni perché introdotte in mancanza della necessaria predeterminazione del limite intrinseco alla pianificazione stessa.
Applicando al caso in esame l’orientamento giurisprudenziale richiamato, trova conferma l’illegittimità delle disposizioni comunali impugnate nel presenti giudizio e dei provvedimenti di diniego ugualmente impugnati che di quelle disposizioni costituisce puntuale applicazione.
Per le ragioni illustrate (e assorbite le ulteriori censure dedotte) il ricorso risulta fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati, in quanto lesivi per la società ricorrente.
Tenuto conto del consolidarsi della giurisprudenza (anche della Sezione) in epoca recente, appare equo compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna in data 25.5.2006.
Depositata in Segreteria in data 13/09/2006