REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1034/2005 proposto da
LORENZI Assunta rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Massa, Carlo Lenzetti e Fabio Colzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via San Gallo n. 76,
contro
il Comune di Marciana, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
per l’accertamento
della sopravvenuta illiceità ed illegittimità dell’occupazione, da parte del Comune di Marciana, di un terreno di proprietà della ricorrente, sito in frazione Procchio, loc. Campo dell’Aia, Zona mare,
e per la condanna,
previa adozione di idonee misure cautelari,
- alla restituzione del terreno occupato dall’Amministrazione comunale, previa riduzione in pristino delle opere realizzate, con risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza della suddetta occupazione dal 1989 fino alla data della restituzione;
- al pagamento delle indennità di occupazione mai corrisposte per l’occupazione eseguita per effetto dei decreti sindacali del 19 giugno 1989 e 1 settembre 1995;
- ovvero, in subordine, per la condanna al risarcimento del danno subito a seguito dell’irreversibile trasformazione del bene, con quantificazione e liquidazione della misura del risarcimento e previsione di termini per siffatta corresponsione; in ulteriore subordine, con determinazione dei criteri di quantificazione del risarcimento e del termine della sua corresponsione; in ulteriore estremo subordine, con condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ. e previa liquidazione di congrua somma a titolo di provvisionale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 maggio 2006, il dott. Bernardo Massari;
Udito, altresì, il patrocinatore della parte ricorrente, come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Espone la ricorrente di essere proprietaria di una vasta area sita in Comune di Marciana, frazione Procchio, costituita da un terreno pianeggiante in prossimità del litorale con accesso diretto dalla strada comunale di Campo dell'Aia e per questo già utilizzato a parcheggio privato del limitrofo albergo "La Perla".
Con deliberazione del consiglio comunale di Marciana del 12 giugno 1989 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico nell'area a monte della strada comunale di Campo dell'Aia, posto che il Piano di fabbricazione in vigore e il Piano regolatore generale, adottato con deliberazione del 20 gennaio 1987, destinavano tali area a servizi pubblici. Il Consiglio comunale prendeva, altresì, atto che l'approvazione del progetto equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/1978, fissando in 120 giorni il termine per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni e in 5 anni il termine per l'ultimazione dei lavori e la definizione del procedimento di espropriazione.
Con decreto sindacale del 19 giugno 1989 veniva disposta l'occupazione d'urgenza dei terreni, effettivamente eseguita il successivo 10 luglio 1989.
Pur avendo proceduto all'occupazione d'urgenza il progetto non venne, tuttavia, mai realizzato, conseguendo, in data 19 giugno 1994, la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e il rientro dei beni nella disponibilità giuridica della ricorrente.
Nessuna indennità di occupazione temporanea venne, nella circostanza, corrisposta alla ricorrente.
Con deliberazione del 5 luglio 1995, l'Amministrazione comunale approvava nuovamente il progetto per la realizzazione del parcheggio in questione, richiamando il vincolo di zona a servizi pubblici risultante dal Piano di fabbricazione del 1975. Veniva emanato un nuovo decreto di occupazione d'urgenza a cui seguiva l'immissione in possesso dei beni in data 23 ottobre 1995.
I lavori, effettivamente iniziati il 19 giugno 1996, ebbero termine il 10 dicembre 1996 e, con deliberazione del 27 maggio 1997 n. 226, la Giunta comunale approvava lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dell'opera.
Rilevato che nessuna somma per l'occupazione temporanea ed urgente dei beni le era stata corrisposta, la ricorrente, con nota dell'11 giugno 1997, richiedeva alla Amministrazione intimata il riconoscimento di una congrua indennità. La richiesta veniva reiterata in data 2 giugno 1998 e 16 marzo 1999 senza che, peraltro, ad esse facesse seguito alcun atto da parte del Comune.
In data 5 luglio 2000 spirava il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera pubblica senza che il Comune di Marciana adottasse il provvedimento finale di espropriazione.
La ricorrente con missive raccomandate del 21 settembre 2001 e 6 maggio 2004 ribadiva le proprie richieste di corresponsione dell'indennità di occupazione, nonché quella di risarcimento del danno subito per effetto dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione del bene di sua proprietà.
Alla data odierna non risulta che l'Amministrazione intimata abbia dato seguito alle suddette richieste.
Conseguentemente la sig.ra Lorenzi propone ricorso per l'accertamento dell’illiceità del comportamento posto in essere dal Comune intimato e per la condanna del medesimo al risarcimento del danno subito, come in epigrafe precisato, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 80/1998, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, affidandone l’accoglimento ai seguenti motivi.
- Violazione di legge con riferimento all’art. 2043 cod. civ., come interpretato dalla sentenza della Corte di cassazione, sez. un. 22 luglio 1999, n. 500, sussistendo tanto l’evento dannoso, quanto l’ingiustizia del danno e la responsabilità dell’Amministrazione intimata
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio del 13 luglio 2005 la ricorrente ha rinunciato alla istanza incidentale di adozione della misura cautelare consistente nella condanna del Comune intimato al pagamento di una congrua somma a titolo provvisionale.
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene domandato l’accertamento della sopravvenuta illegittimità dell’occupazione, da parte del Comune di Marciana, di un terreno di proprietà della ricorrente, sito in frazione Procchio, loc. Campo dell’Aia, con la conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione del terreno occupato, previa riduzione in pristino delle opere realizzate, e con risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della suddetta occupazione, dal 1989 fino alla data della restituzione, ovvero, in alternativa il risarcimento per equivalente corrispondente al valore venale del bene al momento della sua irreversibile trasformazione, quantificato con successiva memoria in € 272.500,00, in ragione della natura edificatoria del terreno.
Viene, altresì, richiesta la corresponsione delle indennità di occupazione temporanea, mai versate dal Comune, in relazione all’occupazione eseguita per effetto dei decreti sindacali del 19 giugno 1989 e 1 settembre 1995.
Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Si rileva, preliminarmente, che pur dopo l’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 204 del 6 luglio 2004) deve ritenersi che permanga la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, collocandosi tale fattispecie nell'ambito del risarcimento derivante da atti e comportamenti della pubblica Amministrazione ex art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 (Consiglio di Stato, Ad. plen. 9 febbraio 2006, n. 2; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 26 ottobre 2004, n. 15428)
Invero, è stato osservato che il venir meno, per annullamento giurisdizionale, di atti che sono espressione di una posizione di autorità, non rende rilevanti soltanto come “comportamenti” gli effetti medio tempore prodottisi in loro esecuzione, ma ne fa concentrare la cognizione dinanzi allo stesso giudice amministrativo, che verifica il corretto esercizio del potere (Cons. Stato, Ad. plen. 9 febbraio 2006, n. 2; Cass. SS. UU. 31 marzo 2005, n. 6745; id., 9 marzo 2005, n. 5078).
Si è ulteriormente precisato che la formula "atti e provvedimenti", usata dall'art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come risultante dalla parziale caducazione per effetto della C. cost. n. 204 del 2004), delimita l'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia alle ipotesi di lesione di diritti soggettivi connessa all'esercizio della funzione amministrativa, essendo ad essa riconducibili sia le controversie caratterizzate dall'inefficacia retroattiva "ex lege" dell'atto lesivo di diritti soggettivi, sia l'ipotesi di annullamento dell'atto stesso. Conseguentemente appartiene alla giurisdizione del G.A. la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell'area di sua proprietà sulla quale è stata realizzata l'opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti senza però l'emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione (Consiglio Stato Ad. plen., 30 agosto 2005, n. 4; id., sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 290).
Tanto premesso occorre, però, tenere distinta la domanda risarcitoria da quella relativa alla corresponsione dell’indennità di occupazione legittima eseguita dal Comune intimato durante il periodo di efficacia dei decreti di occupazione d’urgenza, a loro volta supportati da una valida dichiarazione della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera da eseguire.
Invero, è del tutto pacifico che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima, come risulta tanto dall'art. 34, comma 3, d.lgs. n. 80/1998, come modificato dall'art. 7, comma 1, l. 21 luglio 2000 n. 205, quanto dall'art. 53, comma 3, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Cass. civ., sez. un. 15 ottobre 2003, n. 15471; T.A.R. Lombardia, Milano, 22 gennaio n. 84; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 18 giugno 2004, n. 1723).
Per tale aspetto, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Quanto alla domanda avente a contenuto il risarcimento del danno è necessario premettere che, pur essendo avvenuta l’occupazione dei terreni e la realizzazione dell'opera in esecuzione e in costanza di atti amministrativi efficaci, legittimi e non impugnati, l’omessa emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, ossia il decreto di esproprio, rende illecito l’avvenuto spossessamento dei beni della ricorrente determinando, in favore dell’Amministrazione espropriante, il verificarsi della figura giuridica - di creazione pretoria - dell'occupazione appropriativa che abilita l'interessato ad adire il giudice competente per ottenere la retrocessione ex nunc dei beni ovvero il risarcimento per equivalente del valore degli stessi (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2005, n. 13001; T.A.R. Friuli, 3 giugno 2005, n. 550).
In proposito va rimarcato che neppure risulta che, impregiudicata la questione della sua applicabilità alla fattispecie, il Comune di Marciana abbia inteso avvalersi delle disposizioni stabilite dall’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001 secondo cui “l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”.
Ne discende che, ad avviso del Collegio, può trovare applicazione il principio enunciato dall’art. 2058 cod. civ. in ordine alla priorità accordata al danneggiato nella scelta dei criteri di risarcimento, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Nel caso in trattazione la parte ricorrente ha, per l’appunto, espresso, in via principale, l’opzione per la restituzione del bene di cui l’Amministrazione ha illegittimamente conseguito l’apprensione e poiché non appare particolarmente gravosa la riduzione in pristino domandata, attesa la natura dei lavori eseguiti, deve conseguentemente disporsi, in favore della sig.ra Lorenzi, la retrocessione del terreno occupato dall’Amministrazione e trasformato in pubblico parcheggio, previo ripristino dello stato dei luoghi esistente prima dell’immissione in possesso, conseguente al decreto di occupazione d’urgenza del 1° settembre 1995.
Spetta, altresì, alla titolare del fondo il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'area per tutto il tempo di protrazione, oltre il periodo di occupazione legittima, dell’occupazione dei terreni in questione, fino alla loro restituzione.
Detto ristoro patrimoniale va commisurato al saggio legale d'interessi sulla somma che esprime il valore venale, opportunamente rivalutato, che l'immobile aveva al momento della definitiva trasformazione del bene, valutando, ove sussistente, la potenzialità edificatoria dell’area ed escludendo ogni riferimento al mancato sfruttamento economico del terreno quale parcheggio privato di cui la ricorrente non ha fornito alcuna prova.
A tali criteri dovrà attenersi l’Amministrazione, ex art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, nella quantificazione del ristoro da offrire alla controparte.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve accolto, conseguendone l’accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione intimata e la condanna della medesima alla restituzione del bene illegittimamente occupato, nonché al risarcimento dell’ulteriore danno costituito dalla illegittima occupazione dei terreni come sopra determinato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza secondo la liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara in parte inammissibile e in parte accoglie il ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di Marciana alla restituzione del fondo di proprietà della ricorrente, previa riduzione in pristino, e dispone il risarcimento del danno derivante dalla illegittima occupazione dei terreni, ex art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, secondo i criteri di quantificazione in motivazione determinati.
Condanna, altresì, il Comune di Marciana al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 23 maggio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 SETTEMBRE 2006