REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi n. 755/2000 e n. 47/2003 proposti da
BIGAGLI BRUNO rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro e Giudo Giovannelli ed elettivamente domiciliato in Firenze, Lungarno Corsini n. 2 ;
contro
COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Federigi, Raffaello Gisondi e Paola Tognini ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Masaccio n. 172 presso lo studio dell’avv. Alessandro Cecchi;
e nei confronti
CALAMAI MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Giannerini ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Ricasoli n. 30 presso l’avv. Andrea Scavetta
COSTRUZIONI EDILI CIENNE s.r.l., IMMOBILIARE IL GIGLIO di CALAMAI MASSIMO e C., 5 CIEFFE s.p.a.,TOFFOLI LEONE GIUSEPPE, CHIAPPI GIUSEPPA, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ric. 755/2000 : della delibera del Consiglio Comunale di Prato n. 3 del 20.1.2000 comunicata al ricorrente con raccomandata del 15.2.2000, prot. 9523, con la quale era definitivamente approvato il Piano di Recupero n. 50 presentato dal Sig. Calamai Marcello ed altri;
di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o conseguenti ed in particolare del parere dell’Ufficio Legale del Comune di Prato del 14.7.1999; del parere della Commissione Consiliare n. 4 – Ambiente e Territorio del 22.11.1999; della delibera del Consiglio Comunale di Prato del 15.12.1998 n. 281; di tutti i pareri e gli atti richiamati in quest’ultima; e solo occorrendo dell’art. 21 c delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Prato;
nonchè per la condanna
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e ss. c.c. e 33 e ss. del D.L.vo 80/98, del Comune di Prato e/o dei proponenti il Piano di Recupero, al risarcimento del danno ingiusto procurato al ricorrente per effetto dell’adozione degli illegittimi atti impugnati, danno (pari al lucro cessante derivato dalla mancata inclusione dell’area di proprietà del ricorrente all’interno del Piano di Recupero approvato) che si quantifica in lit. 500.000.0000 (cinquecento milioni), salvo il più o meno che dovesse emergere dalla C.T.U. che si chiede fin a ora di ammettere.
quanto al ric. 47/2003 : della delibera della Giunta Comunale di Prato n. 171 del 13.3.2002, comunicata al ricorrente con raccomandata del 23.10.2002, prot. 2923, con cui è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori per la realizzazione del verde pubblico posto in angolo fra via Bologna e via Gherardi;
della concessione edilizia rilasciata in data 10.12.2002 prot. 76504 alla Cos. Costruzioni Edili Cienne s.r.l. per la costruzione di insediamento residenziale e commerciale;
di tutti gli altri atti ad essi presupposti, connessi e/o conseguenti, ancorchè incogniti al ricorrente;
nonchè per la condanna
del Comune di Prato e/o dei titolari della concessione edilizia al risarcimento del danno ingiusto procurato al ricorrente per effetto dell’adozione degli atti impugnati, danno pari al lucro cessante derivato dalla mancata inclusione dell’area di proprietà del ricorrente all’interno del piano di recupero n. 50.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del comune di Prato e di Calamai Marcello;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 maggio 2006, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti G.Giovannelli ed A.Giannerini;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Proprietario di un appezzamento di terreno, della superficie di mq. 1206, posto in fregio a via Gherardi, angolo via Bologna, destinato dal p.r.g. comunale ad “area verde a corredo della viabilità ed arredo urbano” (art. 129 delle n.t.a.), limitrofo ad un’area di circa 4.500 mq., con destinazione “Sottozona B2 – di ristrutturazione urbanistica residenziale” (art. 21 delle n.t.a.) oggetto di una proposta di piano di recupero (per la realizzazione di edifici a destinazione residenziale e commerciale) adottata con deliberazione con la quale si disponeva l’acquisizione delle aree non rientranti nella disponibilità dei proponenti (cioè quelle di proprietà Bigagli) necessarie per la realizzazione di parte delle opere di urbanizzazione, il Sig. Bigagli presentava un’osservazione al piano di recupero evidenziando che l’area di sua proprietà, ancorché esclusa dallo strumento urbanistico, fosse indispensabile ai fini dell’attuazione del piano, rappresentando l’unico accesso sulla via Gherardi.
A distanza di un anno dalla presentazione dell’osservazione, al Bigagli veniva trasmessa la deliberazione del comune di Prato n. 3 del 20.1.2000, di approvazione del piano di recupero, dalla quale emergeva che sulla questione era stato richiesto il parere dell’Ufficio legale del comune che si era pronunciato in senso contrario, nonostante la Commissione consiliare n. 4 - Ambiente e Territorio si fosse espressa in senso favorevole all’osservazione.
Con ricorso notificato il 31.3.2000 il sig. Bigagli ha impugnato: la deliberazione di approvazione del piano di recupero; il parere reso dall’ufficio legale del comune; ove occorrendo, l’art. 21 delle n.t.a. del p.r.g., chiedendone l’annullamento; ha inoltre proposto una domanda di risarcimento del danno pari al lucro cessante derivato dalla mancata inclusione dell’area all’interno del piano di recupero, quantificato in Lire cinquecento milioni, salvo le risultanze della c.t.u. di cui ha chiesto l’ammissione.
Con successivo ricorso notificato il 2.1.2003, il sig. Bigagli ha impugnato: la deliberazione della Giunta comunale con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori per la realizzazione del verde pubblico in angolo fra via Bologna e via Gherardi; la concessione edilizia rilasciata alla Costruzioni Edili Cienne s.r.l. per la costruzione di un insediamento residenziale e commerciale; ha inoltre chiesto la condanna del comune al risarcimento del danno ingiusto procurato al ricorrente per effetto dell’adozione degli atti impugnati.
Con memoria di motivi aggiunti, notificata il 26.1.2004, il Bigagli ha impugnato il decreto di esproprio concernente il terreno di sua proprietà.
Avverso gli atti impugnati con il primo ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 134 delle n.t.a. del Piano strutturale, che prevede la misura di salvaguardia della sospensione degli interventi di ristrutturazione fino all’adozione del Regolamento urbanistico, non essendo stato il Piano di recupero adottato alla data di approvazione del P.S.;
2) violazione della dotazione minima di parcheggi che dovrebbero essere ubicati sulla particella, di proprietà del ricorrente;
3) l’approvazione del p.r. non può costituire dichiarazione di pubblica utilità di un terreno posto in una zona diversa da quella oggetto del piano e avente una diversa destinazione; il piano di recupero ad iniziativa privata non può coinvolgere aree esterne (art. 30 legge n. 457/78);
4) violazione dell’art. 29 del p.r.g., relativo alle aree verdi che devono restare alberate;
5) sviamento, in quanto il potere sarebbe stato esercitato per fini privati.
Costituitisi in giudizio in entrambi i giudizi, il comune di Prato ed il controinteressato sig. Calamai hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso n. 755/2000, nonché del terzo motivo del ricorso n. 47/2003; l’infondatezza degli ulteriori motivi proposti con entrambi i ricorsi e dei motivi aggiunti; la carenza di integrità del contraddittorio instaurato solo nei confronti di Calamai Marcello; l’improponibilità della domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dello stesso Calamai.
Con atto depositato il 31.1.2006, il Bigagli ha esteso il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati (in epigrafe indicati).
Con distinte memorie le parti hanno argomentato le tesi esposte, confermando le conclusioni già prese.
All’udienza sopra indicata, entrambe le cause sono passate in decisione.
DIRITTO
1 – Attesa la connessione delle questioni poste all’esame del Collegio e l’opportunità di una decisione comune dei ricorsi proposti dallo stesso soggetto, si ravvisa l’esigenza di disporre la riunione delle cause al fine di una contestuale definizione delle stesse.
2 – Con il primo ricorso, è stata impugnata la deliberazione di approvazione del piano di recupero, per la realizzazione di un complesso residenziale – commerciale, presentato dal controinteressato, recante la previsione di una procedura espropriativa, da promuoversi con separato atto, dell’area di proprietà del ricorrente, esterna al perimetro del piano ma ad esso limitrofa, avente destinazione a corredo della viabilità e arredo urbano e sulla quale il piano di recupero prevede la realizzazione di verde pubblico attrezzato.
Nella stessa deliberazione consiliare, sono esposte le ragioni in base alle quali è stata respinta l’osservazione, presentata dal ricorrente, volta ad includere l’area, di sua proprietà, all’interno del piano di recupero, attesa la sua indispensabilità ai fini della fattibilità dello stesso piano.
La Commissione consiliare Ambiente e Territorio si è prima espressa in senso favorevole all’accoglimento dell’osservazione; su istanza di riesame del p.r. promossa dal suo proponente, la medesima Commissione, rivedendo il precedente parere, si esprimeva nel senso di approvare il piano di recupero così come proposto.
Con il secondo motivo del ricorso n. 755/2000, si deduce in particolare che: il passaggio attraverso la particella di proprietà del ricorrente (posta su via Gherardi) costituisce l’unica possibilità di accesso ai due realizzandi corpi di fabbrica previsti dal p.r.; la destinazione della particella a verde e parcheggi prova la sua indispensabilità ai fini della realizzazione del piano, nonostante che il comune dichiari che gli indici sono ricavabili all’interno del perimetro del piano; sarebbe stata violata la dotazione minima a parcheggi pubblici prevista dal p.r.g.; ben 17 dei 20 posti auto previsti dal piano dovrebbero essere ubicati in fregio alla via Gherardi, e cioè sulla particella del ricorrente; sarebbe in ogni caso violato l’art. 3 del d.m. n. 1444/68, nella parte in cui impone la realizzazione di quanto meno 18 mq. di spazi pubblici per ogni 100 mc. realizzandi.
Il motivo appare fondato, nei limiti di seguito indicati.
Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità della censura, sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale, sul presupposto della mancata impugnazione del piano regolatore generale, al quale dovrebbe essere fatta risalire la scelta del comune di non includere, all’interno del piano di recupero, l’area di proprietà del ricorrente.
A tale riguardo, va in primo luogo rilevato che l’art. 21 c delle n.t.a. al piano regolatore comunale, che disciplina le sottozone B2 di ristrutturazione urbanistica nelle quali non è ricompresa l’area del ricorrente, è stato, sia pure in subordine, impugnato con il ricorso in esame.
In ogni caso, la deliberazione di approvazione del piano di recupero, includendovi, attraverso la previsione nelle relative tavole progettuali, l’area di cui trattasi, eccede i confini della zona da recuperare e, pertanto, sotto tale profilo, viola lo strumento urbanistico generale.
Nel merito, tra gli atti del giudizio connesso (sul ricorso n. 47/2003), è prodotta la consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede di giudizio di opposizione alla stima pendente inter partes.
In essa, il c.t.u. rileva che dagli atti del comune risulta che l’area del ricorrente è stata ritenuta indispensabile ai fini dell’approvazione definitiva del piano di recupero, pur essendo esso autosufficiente quanto a dotazione di standards.
Infatti, senza la progettazione e l’accollo dell’esecuzione, da parte di proponenti, del verde pubblico e dei parcheggi sull’area de qua, lo strumento attutivo non sarebbe stato mai approvato dal comune, o lo sarebbe stato in termini radicalmente diversi.
Il che sarebbe provato dall’inclusione, nell’ambito delle tavole progettuali del piano di recupero, dell’area di cui trattasi.
Le suesposte conclusioni, ad avviso del Collegio, trovano riscontro nell’atto unilaterale d’obbligo allegato alla deliberazione n. 281/98, di adozione del p.r. ad iniziativa privata, che prevede la realizzazione a totale cura e spese dei proponenti delle opere di sistemazione dell’area a verde pubblico posta su via Gherardi, che non si trova nella loro disponibilità.
Tali opere di urbanizzazione sono costituite da un parcheggio pubblico composto da n. 17 posti auto ubicati in fregio alla predetta via.
Da tale elemento documentale, il c.t.u. correttamente desume che l’acquisizione dell’area e la sua sistemazione, secondo quanto previsto dal piano di recupero, costituisca condizione del parere favorevole emesso dal Consiglio comunale.
Più dettagliatamente sul punto in esame, per un verso il mancato computo sia nei calcoli planivolumetrici del piano di recupero che in quelli della successiva concessione edilizia dell’area di cui trattasi, farebbero concludere nel senso dell’autosufficienza del piano attuativo quanto a dotazione di standards; per un altro verso, l’attuazione della previsione, in rapporto alla registrata carenza di spazi verdi nel contesto urbano circostante, rappresenta una condizione di approvazione del piano di recupero.
In altri termini, quella prospettata dall’ufficio costituisce una soluzione ottimale in quanto configura “un assetto urbanistico molto più organico che risolve l’intero isolato e che inserisce, anche in relazione al contesto circostante, validi elementi di riqualificazione” (cfr. note informative dell’11.4.1995 e del 7.10.1995 del settore Assetto del territorio del comune, richiamate dal c.t.u.).
A fronte degli elementi addotti, appare del tutto corretta la conclusione, tratta in sede di consulenza tecnica d’ufficio, che l’area in questione risultava indispensabile alla realizzazione dell’intervento oggetto di piano di recupero, a giudizio della stessa amministrazione comunale.
In particolare, dalla formulazione complessiva della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sull’area da acquisire mediante procedura espropriativa emerge che, ai fini della realizzazione dell’intervento oggetto del piano di recupero, le opere di urbanizzazione previste sull’area de qua rivestono pari valore di quelle, da realizzarsi sempre a cura e spese dei soggetti attuatori, sulle aree di cui essi hanno la disponibilità.
Di più, una norma specifica (art. 3 della convenzione) contiene l’impegno espresso all’esecuzione delle opere di urbanizzazione sulla predetta area ed alla cessione delle stesse al comune, senza corrispettivo.
Né rilevano gli argomenti, addotti dalla difesa del comune a confutazione della tesi esposta, relativi al potere di espropriare l’area confinante con la zona di recupero, per esigenze di pubblica utilità o alla mancata indispensabilità dell’area del ricorrente ai fini del reperimento degli spazi destinati agli standards minimi previsti dal p.r.g..
L’indubbia esistenza del potere della pubblica amministrazione di ricorrere all’espropriazione di un’area, esterna al perimetro del piano attuativo, ove ritenuta necessaria ai fini del corretto inserimento dell’intervento programmato nel contesto urbano, non toglie che, nella fattispecie, la più organica e completa valutazione degli effetti implicati dall’intervento urbanistico all’interno della più complessiva zona di insediamento, in termini di reperimento di aree verdi e più in generale di riqualificazione delle zone circostanti, avrebbe imposto un apprezzamento della proposta di inserimento dell’area (di proprietà del ricorrente) all’interno del piano di recupero, così come da questi prospettato nell’osservazione presentata (e favorevolmente valutata, in prima battuta, dalla competente Commissione consiliare).
Infatti, la fattibilità di un intervento urbanistico compreso in un piano attuativo va riferita, non solo agli aspetti del piano come strumento in sé considerato, ma anche al corretto inserimento di esso nel contesto urbanistico esistente; laddove la sua realizzazione imponga il reperimento di ulteriori aree o spazi privati, ai fini di un’ottimale armonizzazione con il tessuto urbanistico ovvero per attenuare l’impatto dell’intervento in termini di aumento di carico urbanistico sul contesto esistente, appare logico che le aree occorrenti siano comprese nel piano attuativo alla cui realizzazione sono essenzialmente collegate.
Tale considerazione trova riscontro nella stessa deliberazione impugnata, sia laddove si accenna (con riferimento all’offerta di realizzazione del verde pubblico) alla circostanza che l’esclusione dell’area del ricorrente dalle previsioni attuative, in un primo momento accolta favorevolmente dall’amministrazione, “avrebbe fatto mancare un fattore importante per l’economia del contesto urbano circostante…., stante la totale carenza di altri spazi verdi della zona”; sia laddove si considera (per quanto riguarda gli spazi a parcheggio pubblico costituiti da n. 17 posti auto) che, pur non essendo a servizio del nuovo intervento, essi necessitano nel “più vasto ambito urbano circostante, caratterizzato dalla presenza di numerosi esercizi commerciali e complessi residenziali”.
Appare, dunque, confermato che sussistevano sufficienti ragioni per accogliere l’osservazione presentata dal ricorrente.
Si rileva, altresì, che il parere in tal senso espresso dalla Commissione consiliare Ambiente e Territorio (nonostante quello contrario già espresso dall’Ufficio legale del comune) è stato riformulato, in senso opposto, in base alla successiva presa d’atto delle controdeduzioni presentate dal soggetto proponente il piano di recupero.
Esse, in particolare, come risulta dalla citata deliberazione consiliare, evidenziavano: a) l’impossibilità di acquisizione di detta area, stante le richieste della proprietà giudicate al di fuori di ogni logica economica; b) l’insussistenza di qualsiasi interesse privato alla realizzazione del verde pubblico.
Trattasi, come appare evidente, di considerazioni fondate sul mero interesse economico del privato proponente l’intervento insediativo, senza alcun nesso con le esigenze di interesse pubblico, connesse all’attuazione del piano, già evidenziate dall’amministrazione comunale.
Per le ragioni esposte, il ricorso n. 755/2000 appare fondato e va accolto, con conseguente annullamento, in parte qua, della deliberazione impugnata.
3 – Dall’illegittimità della deliberazione approvativa del piano di recupero consegue quella della deliberazione contenente la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori per la realizzazione del verde pubblico, quella della concessione edilizia rilasciata alla ditta esecutrice dei lavori, nonché quella del decreto di espropriazione, atti impugnati con il ricorso n. 47/2003 con il quale è stato dedotto il vizio di illegittimità derivata, nonché con i motivi aggiunti (per quanto concerne il provvedimento di esproprio).
4 - Con il medesimo ricorso, è stato altresì dedotto il motivo di violazione dell’art. 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, per omessa articolazione del procedimento nelle tre fasi del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.
Il motivo è fondato.
Nella fattispecie, il comune ha approvato il solo progetto definitivo dei lavori per la realizzazione del verde pubblico, non preceduto da quello preliminare.
La giurisprudenza consolidata ritiene che i tre livelli di progettazione non possano essere né eliminati, né sommati tra loro, rappresentando essi tre progressivi livelli di successivi approfondimenti tecnici, la cui scansione non può essere derogata o alterata rispondendo all’esigenza di assicurare: a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme urbanistiche ed ambientali; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti nel quadro normativo nazionale e comunitario (cfr. Cons. St., IV, 31.3.2005 n. 1417; Tar Liguria, I, 9.3.2005 n. 327; Tar Puglia, II, 17.2.2005 n. 594; Tar Lombardia, Milano, II, 28.1.2005 n. 164).
Nella specie, è stata omessa la predisposizione del progetto preliminare e quella del progetto esecutivo.
Né può ritenersi – secondo quanto sostenuto dalla difesa del comune – che la legge consenta deroghe all’obbligo dell’articolazione in tre fasi dell’attività progettuale, in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell’opera.
Vero è che, in una recente sentenza di questo Tribunale (Sez. I., 27.7.2005 n. 3686), è stato affermato che l’art. 16 in questione non può trovare “assoluta ed illimitata applicazione”, in relazione ad un intervento (di esecuzione di opere di ampliamento di una fascia a verde) non incidente sull’assetto urbanistico-edilizio dell’area interessata.
Non di meno, nel caso esaminato, è stata ritenuta sufficiente la predisposizione di un progetto esecutivo che conteneva le necessarie indicazioni di dettaglio unitamente alla descrizione delle caratteristiche generali dell’intervento, in relazione ad un’area di appena 665 metri quadrati, già classificata come zona a verde pubblico, rispetto alla quale i lavori progettati consistevano in un mero ampliamento della fascia di verde pubblico, senza opere edilizie, che si esauriva in un intervento di mera piantumazione (cfr. sentenza citata).
Nella fattispecie, viceversa, risulta approvato il solo progetto definitivo, senza quella preliminare né quello esecutivo, consistente nell’esecuzione, non di un intervento di mero verde pubblico, bensì di opere di realizzazione di un parcheggio con relativo impianto di convogliamento delle acque, di una fermata di autobus dotata di pensilina, di un’area a verde articolata in aiuole e vialetti di collegamento e di un marciapiede, previa connessione tra la quota della viabilità esistente e quella dell’aera a parcheggio ed a verde.
Il richiamo della citata decisione di questo Tribunale, operato dal comune, non vale pertanto a giustificare, nella diversa fattispecie in oggetto, la deroga all’obbligo di articolazione dell’attività progettuale imposto dalla legge.
In ogni caso, risulta assente, negli atti impugnati, qualsivoglia motivazione che l’amministrazione avrebbe dovuto addurre, a fronte della norma richiamata, a sostegno della mancata osservanza degli adempimenti da essa previsti.
Appare, dunque, fondato anche il secondo motivo del ricorso n. 47/2003, con conseguente autonoma illegittimità della deliberazione n. 171/2002 impugnata, contenente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, e della concessione edilizia rilasciata alla controinteressata.
Il decreto di esproprio, impugnato con motivi aggiunti, è conseguentemente illegittimo, in base al principio di caducazione automatica (ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa) tra dichiarazione di pubblica utilità e connesso provvedimento di espropriazione.
Infatti, l’annullamento giurisdizionale del provvedimento approvativo del progetto comporta la caducazione automatica della dichiarazione di pubblica utilità, con effetto ex thunc, con la conseguenza che, nella fattispecie in esame, la successiva attività della pubblica amministrazione configura un illecito originario e permanente tale da generale il diritto del privato al risarcimento del danno.
In altri termini, venuto meno per effetto dell’annullamento il collegamento con la dichiarazione di pubblica utilità, non è più apprezzabile il nesso teleologico tra l’opera realizzata ed il pubblico interesse e non è più configurabile il fenomeno dell’occupazione acquisitiva, ma residua solo un illecito permanente generatore di danno (Cons. St., IV, 14.6.2001 n. 3169).
5 – In ordine alla domanda di risarcimento del danno, avanzata dal ricorrente, va premesso che, nelle more del giudizio, il comune ha realizzato, sull’area di proprietà del ricorrente, il verde pubblico ed i parcheggi previsti.
Avuto riguardo alle circostanze che caratterizzano la fattispecie, ritiene il Collegio che sussistano tutti gli elementi per accogliere la domanda proposta.
Il fatto illecito è ravvisabile nell’adozione degli atti di approvazione del piano di recupero nonché degli atti del provvedimento espropriativo, che devono ritenersi colpiti da illegittimità anche in via autonoma, sulla base delle ragioni già esposte.
Il danno è determinato dalla irreversibile trasformazione dell’area di cui trattasi, a seguito della realizzazione delle opere previste.
Il nesso di causalità è ravvisabile nella circostanza che, in mancanza dei provvedimenti illegittimamente adottati, la perdita del bene non si sarebbe verificata.
La colpa dell’amministrazione comunale è ravvisabile nella violazione dei principi che regolano la materia dell’espropriazione di pubblica utilità, in particolare nella violazione del principio di obbligatoria articolazione dell’attività di progettazione.
Al riguardo, recente giurisprudenza ha affermato, in generale, che il requisito della colpa va individuato ogni qualvolta vi sia stata violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante (Cons. St., IV, 15.2.2005 n. 478); più in dettaglio, che tra gli indici valutativi della colpa, la gravità della violazione commessa va valutata alla luce della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell’apporto eventualmente dato dai privati all’interno del procedimento (Cons. St., IV, 21.2.2005 n. 551).
Nella fattispecie, l’indirizzo giurisprudenziale nel senso della obbligatorietà dell’articolazione in tre fasi dell’attività di progettazione in materia di opere pubbliche appare consolidato (cfr. Cons. St., IV, n. 1417/2005; Tar Emilia – Romagna, I, n. 355/2006; Tar Puglia, I, n. 327/2005; Tar Lombardia, II, n. 164/2005; Tar Marche, n. 93/2005; Tar Puglia, Lecce, I, n. 1415/2003); la stessa Commissione consiliare permanente si era espressa in senso favorevole all’accoglimento dell’osservazione presentata dal ricorrente; come ben evidenziato nella richiamata c.t.u., l’area del ricorrente, ancorché il piano di recupero fosse autosufficiente quanto a dotazione di standards, è stata ritenuta complessivamente indispensabile, ai fini della corretta valutazione urbanistica dell’intervento, dalla stessa pubblica amministrazione.
Peraltro, in ordine alla quantificazione del danno, non pare condivisibile, nella sua interezza, la tesi sostenuta dal ricorrente.
Si sostiene, infatti, che il danno subito sarebbe pari sia al valore di mercato dell’area irreversibilmente trasformata dalla realizzazione dell’opera pubblica, sia al lucro cessante derivante dalla mancata inclusione della stessa area all’interno del piano di recupero.
Conseguentemente, il danno, complessivamente, ammonterebbe ad un totale di euro 1.193.000,00, e cioè alla somma tra euro 395.000,00 (che rappresenta il valore dell’area trasformata, in base alla sua riconosciuta destinazione edificabile) e euro 798.000,00 (che rappresenterebbe il valore aggiunto ricavabile dall’indice di 4 mc./mq. previsto dal piano di recupero, all’interno del quale l’area avrebbe dovuto essere inserita).
Ritiene, tuttavia, il Collegio che non possa invocarsi, da parte del ricorrente, quale autonomo titolo di risarcimento e parametro di valutazione del danno, la mancata inclusione dell’area di proprietà all’interno del piano di recupero.
L’accertata illegittimità dello strumento urbanistico, ancorché determinata dalla mancata valutazione della necessità di includere nel piano l’area di cui trattasi ovvero dalla insussistente od erronea motivazione addotta al riguardo, non comporta ex se la violazione del diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente al lucro cessante derivante dalla pretesa invocata.
Trattasi, infatti, di un interesse pretensivo il cui mancato soddisfacimento, per dare titolo al risarcimento del danno, presupporrebbe l’accertamento della avvenuta o presumibile acquisizione della relativa posizione di vantaggio o del bene della vita alla sfera giuridica del ricorrente.
La giurisprudenza, infatti, distingue, ai fini del risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo, tra interessi oppositivi ed interessi pretensivi, i quali determinano una diversa tecnica di accertamento della configurabilità della lesione.
Nel primo caso, il danno ingiusto va individuato nella lesione dell’interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio, prodotta dall’illegittimo esercizio del potere pubblico; nel secondo, il risarcimento presuppone un giudizio prognostico sulla fondatezza o meno dell’istanza, in funzione dell’esigenza di accertare se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, ma di una situazione soggettiva di oggettivo affidamento circa la sua favorevole conclusione (da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 10.2.2005 n. 2705).
In generale, in caso di esercizio di potere discrezionale della pubblica amministrazione, una posizione di interesse pretensivo è suscettibile di tutela risarcitoria nella sola ipotesi in cui non residui alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione, la quale è chiamata ad una mera verifica dei requisiti necessari per accordare l’utilità richiesta (Cons. St., VI, 31.1.2006 n. 321).
Nella specie, deve escludersi che il ricorrente possedesse un titolo specifico per pretendere l’adozione di un piano di recupero esteso all’area di sua proprietà.
Pertanto, il diritto al risarcimento del danno non consegue all’illegittimità dello strumento urbanistico, bensì a quella dei provvedimenti i quali, ancorché diretti all’attuazione del piano, hanno autonomamente comportato l’acquisizione coattiva del bene privato attraverso una procedura (anche) autonomamente illegittima.
Ne deriva che il danno subito dal ricorrente, ed effettivamente ristorabile nel presente giudizio ai sensi dell’art. 7 legge n. 1034/19071, consiste nella sottrazione del bene e nella sua irreversibile trasformazione; esso è pertanto quantificabile, come richiesto dallo stesso ricorrente sulla base della c.t.u. prodotta in giudizio (doc. 6 nel ricorso n. 47/03) ed espletata nell’autonoma causa civile tra le stesse parti, nella somma sopra indicata.
Al predetto importo, trattandosi di debito di valore, dovrà essere aggiunta una somma a titolo di rivalutazione monetaria, dalla data di adozione del decreto di espropriazione fino al saldo, nonché una somma a titolo di interessi legali calcolati sulle somme annualmente rivalutate.
Resta da precisare che la domanda risarcitoria appare correttamente dedotta solo nei confronti del comune, e non verso i controinteressati ai quali non è addebitabile il comportamento illegittimo adottato nei confronti del ricorrente.
6 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, previa loro riunione, entrambi i ricorsi sono fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
La domanda di risarcimento del danno va anch’essa accolta, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese ed onorari di giudizio, tra il ricorrente ed il comune resistente, seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo; sono compensate le spese di giudizio tra il ricorrente ed i controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, e sui relativi motivi aggiunti, li riunisce e li accoglie entrambi e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati; condanna il Comune resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, secondo le indicazioni di cui in motivazione; condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00); compensa le spese di giudizio tra il ricorrente ed i controinteressati;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 23 maggio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 SETTEMBRE 2006