REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9906/02, proposto da
G.F.2 Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Scicchitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via E. Faà di Bruno, n. 4;
CONTRO
il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Roma 6, in persona, rispettivamente, del Ministro e del Direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento dell'Agenzia delle entrate, Ufficio di Roma 6, Area servizi per il contribuente, datato 22 aprile 2002, n. 40143/00, pervenuto il successivo 22 maggio, con il quale è stata respinta l'istanza di rimborso oblazione per condono edilizio presentata ex art. 35, comma 12, l. 28 febbraio 1985, n. 47 da parte della SO.GE.I.L. s.r.l. a motivo "che l'istanza prodotta in data 17 maggio 2000 è intempestiva, essendo stato superato il termine previsto dall'art. 35 comma 12 della legge n. 47 del 28/02/85, decorrente dalla data della domanda in sanatoria presentata al Comune di Roma il 28.2.1995", nonché di tutti gli altri atti amministrativi pregressi, presupposti, successivi o comunque connessi.
Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 31 maggio 2006, la dr.ssa Anna Bottiglieri; udito l'avv. Cavanna, in delega, per la parte ricorrente.
FATTO
Con ricorso notificato in data 22 luglio 2002, depositato il successivo 16 settembre, l'istante società ha domandato l'annullamento del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 40143, del 22 aprile 2002, ricevuto il successivo 22 maggio.
Con tale provvedimento l'Agenzia ha respinto l'istanza di rimborso della parte di oblazione versata a titolo di condono edilizio, ex art. 35, l. 28 febbraio 1985, n. 47, da parte della SO.GE.I.L. s.r.l., dante causa della ricorrente, e successivamente risultata eccedente, poiché l'istanza in questione, presentata in data 17 maggio 2000, è risultata intempestiva rispetto al termine di trentasei mesi previsto dal medesimo art. 35, comma 12, decorrente dalla data della domanda in sanatoria presentata al Comune di Roma.
Avverso l'atto impugnato sono state dedotte articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'intimata amministrazione.
Con ordinanza 9 ottobre 2002, n. 5729, la domanda di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, da parte ricorrente incidentalmente proposta, è stata respinta.
Indi, il ricorso, alla pubblica udienza del 31 maggio 2006, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Viene all'odierno esame del Collegio la questione inerente la legittimità del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 40143, del 22 aprile 2002, con il quale è stata respinta l'istanza di rimborso dell'oblazione versata in accertata eccedenza a titolo di condono edilizio, presentata in data 17 maggio 2000, ex art. 35, l. 28 febbraio 1985, n. 47, per tardività rispetto al termine di trentasei mesi previsto dal medesimo art. 35, comma 12 (ora comma 17), decorrente dalla data della domanda in sanatoria presentata al Comune di Roma.
2. Con il primo motivo di ricorso la società lamenta a carico dell'impugnato provvedimento l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e per erroneità dei presupposti.
Deduce, tra altro, a riguardo, la ricorrente che, con nota pervenuta al Comune di Roma in data 28 aprile 1999, n. 83807, il dante causa della ricorrente aveva contestato la quantificazione comunale delle somme dovute a titolo di oblazione per la richiesta di condono in argomento, ricevuta in data 22 ottobre 1998, n. 193441, sul presupposto che nella relativa domanda lo stesso richiedente aveva dichiarato una erronea destinazione d'uso delle otto unità immobiliari oggetto della sanatoria (commerciale anziché industriale-artigianale).
Tale istanza veniva accolta dal Comune con provvedimento n. 99976, dell'11 maggio 1999, il quale invitava contestualmente il richiedente a ritirare la nuova determinazione dell'oblazione, dalla cui data di rilascio sarebbero decorsi i nuovi termini per l'esecutorietà dei provvedimenti.
3. Il motivo è fondato.
Il diniego alla ripetizione della maggior somma versata è stato assunto dall'amministrazione a motivo dell'intervenuta prescrizione del termine di trentasei mesi decorrente dalla presentazione della domanda di condono.
Ma tale riferimento, per vero, conformemente a quanto ritenuto, in analoga fattispecie, da TAR Lazio, Latina, 05-04-2004, n. 153, non appare del tutto pertinente, non versandosi, nel caso, in una delle ipotesi in cui il predetto termine è collegato al procedimento di definizione dell'istanza di condono secondo l'art. 35, comma 17, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985.
Diversamente da quanto opinato dall'amministrazione, la pretesa al rimborso è, nel caso, riferibile alla fattispecie divisata nell'ultimo comma della stessa disposizione, per il quale "qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l'attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente".
Quest'ultima previsione, invero, anche ammettendo l'applicabilità del termine di prescrizione di trentasei mesi anziché di quello ex art. 2033 c.c., valorizza la particolare rilevanza del titolo legittimante la ripetizione, titolo identificato nella manifestazione espressa del potere di determinazione dell'importo della sanzione affidato al sindaco.
È allora logico inferire che la decorrenza del termine prescrizionale deve essere datata non alla presentazione della domanda di condono, ma all'atto di definizione della stessa, dal quale emerge la ragione di credito ed il suo esatto ammontare.
In conclusione quindi, la definizione della somma effettivamente dovuta ai fini del rilascio della concessione in sanatoria costituisce momento al quale rapportare i termini per azionare il credito da rimborso.
4. Ne consegue che il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.
Stante l'obiettiva incertezza sull'interpretazione delle disposizioni interessate dal presente gravame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunziando sul ricorso n. 9906/02, proposto da G.F.2 Immobiliare s.r.l., come in epigrafe, lo accoglie, annullando, per l'effetto, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 40143, del 22 aprile 2002.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 31 maggio 2006.