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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 5 settembre 2006 n. 5143
Pres. Santoro Est. Corradino
M. Piscitiello(Avv. Troisi) c/ Comunità Mondana”zona alto e Medio Sele”(Avv.ti F. Lanocita, G. Paolino, M.Annunziata)


Giurisdizione e Competenza- Assunzione operai Comunità Montana- Giurisdizione Amministrativa- Non sussiste- Ragioni.

Ai sensi dell’art. 63, comma 1°, del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Pertanto, considerato che le Comunità Montane sono espressamente ricomprese all’interno delle amministrazioni pubbliche elencate dall’art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs. 165/2001, la controversia inerente l’assunzione al lavoro di operai forestali, non rientrando tra le eccezioni previste dal citato comma 4° dell’art. 63, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione



ha pronunciato la seguente

decisione



Sul ricorso n. 6689/05 R.G. proposto dalla
Sig.ra Marisa Piscitiello, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Troisi, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. Barbara Balboni, Via Filippo Corridoni, n. 23;

contro



- Comunità Montana “Zona Alto e Medio Sele”, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata, ed elettivamente domiciliata in Roma presso la Sig.ra Antonia De Angelis, Via Portuense n. 104;

PER LA RIFORMA
della sentenza resa dal T.A.R. per la Campania, Sezione seconda di Salerno, n. 829/05, pubblicata in data 25 maggio 2005.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana “Zona Alto e Medio Sele”;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza del 28.3.2006 gli avv.ti Troisi e Fiorentino, quest’ultimo in sostituzione di Ianocita, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con sentenza n. 829 del 25 maggio 2005, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione seconda di Salerno, dichiarava inammissibile, per omessa notifica ai controinteressati, il ricorso con cui l’odierna appellante censurava la formazione della graduatoria per l’assunzione come operaio forestale di cui al bando pubblicato dalla Comunità Montana “Zona Alto e Medio Sele” in data 18 dicembre 1998.
L’appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
Si è costituita, per resistere all’appello, la Comunità Montana “Zona Alto e Medio Sele”.
Alla pubblica udienza del 28.3.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO



1. Ai fini del decidere, va preliminarmente presa in considerazione la questione pregiudiziale relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia, nella specie non sollevata dalle parti, ma rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 30, primo comma, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Sul punto, rileva il Collegio che il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, all’art. 63, comma 1°, dispone che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Pertanto, considerato che le Comunità Montane sono espressamente ricomprese all’interno delle amministrazioni pubbliche elencate dall’art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs. 165/2001, la controversia in questione, inerente l’assunzione al lavoro di operai forestali, non rientrando tra le eccezioni previste dal citato comma 4° dell’art. 63, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Va, pertanto, confermata l’inammissibilità del ricorso di primo grado sancita dalla sentenza impugnata, con diversa motivazione.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in appello va rigettato, con conferma, con diversa motivazione, della decisione impugnata.
3. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), rigetta l’appello in epigrafe, confermando la sentenza di primo grado con diversa motivazione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 28.3.2006 con l'intervento dei sigg.ri
Sergio Santoro Presidente,
Giuseppe Farina Consigliere,
Aldo Fera Consigliere,
Corrado Branca Consigliere,
Michele Corradino Consigliere estensore.








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