REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
terza sezione
con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1697/2006, proposto da
SILVIO MICHIELETTO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero Borella, Francesca Francescutti e Franco Stivanello Gussoni con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Dorsoduro 3593;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica in persona del ministro pro tempore, il Centro servizi Amministrativo di Treviso in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;
e nei confronti
di Donatella Semenzato, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del verbale – griglia di valutazione del 27 marzo 2006 della Commissione giudicatrice con cui è stata rivalutata in maniera insufficiente la prova sritta del prof. Michieletto, con conseguente non ammissione alla prova orale per l’immissione in ruolo di insegnante di religione Cattolica, e del provvedimento del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale del 7 marzo 2006, prot. n. 849/c1a;
Visto il ricorso, notificato l’11 luglio 2006 e depositato presso la Segreteria l’8 agosto 2006, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 5 settembre 2006 (relatore il consigliere Rita De Piero), l’avv. Francescutti per il ricorrente e l’avv.to dello Stato Bonora per la P.A. resistente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. - Il ricorrente ha partecipato al concorso per l’immissione in ruolo degli insegnati di religione cattolica, non superando la prova scritta e ha presentato ricorso contro tale negativa determinazione. Il ricorso è stato respinto in sede di prime cure con sentenza n. 2406 del 29.7.2004. La sentenza è stata appellata e il Consiglio di Stato - dopo averne sospeso l’efficacia - l’ha annullata, con sentenza della sezione VI n. 3668 del 20.6.2006.
L’Amministrazione, in sede di esecuzione dell’ordinanza n. 5789/05, emessa dal Consiglio di Stato, con la quale era stata sospesa l’efficacia della sentenza, nel contempo ordinando all’Amministrazione di procedere alla riconvocazione della Commissione per la nuova correzione della prova scritta, ha effettivamente riunito la Commissione, la quale, in esito a tale adempimento, ha, per la seconda volta, valutato tale prova in modo negativo.
2. - Contro questo giudizio il ricorrente deduce:
1) che, in palese violazione dei principi vigenti in materia, la nuova correzione delle prove scritte è stata effettuata dalla stessa e non da altra Commissione, e che le prove scritte non sono state previamente rese anonime;
2) che la ricorrezione non presenta alcun nuovo segno sugli elaborati, da cui sia possibile comprendere l’iter logico che ha condotto la Commissione al nuovo giudizio negativo, il quale appare quale mera, pedissequa, ripetizione del giudizio precedente.
3. - L’Amministrazione, costituita, controdeduce nel merito del ricorso, chiedendone la reiezione.
4. - Il ricorso è fondato, in particolare ove lamenta la violazione della regola dell’anonimato delle prove scritte che, nei pubblici concorsi, costituisce principio generale.
E’ ben vero che - nel caso di specie - tale anonimato non può essere garantito in assoluto, sia per l’esiguo numero dei concorrenti per i quali doveva essere effettuata la ricorrezione degli elaborati scritti (solo 6), sia per la presenza di segni sugli elaborati stessi dovuti alla precedente correzione. Ciò tuttavia, anzichè rendere irrilevante la regola (come pretenderebbe l’Amministrazione), la rende ancora più stringente, imponendo alla P.A. di porre in essere tutte le misure idonee a garantire - si ribadisce, per quanto possibile - l’anonimato delle poche prove da riesaminare; il che ben può esser fatto con la cancellazione - tramite sbiancatura - dei segni esistenti sugli elaborati (rendendoli, quanto più possibile, “vergini”) e con la loro ricollocazione in una busta nuova, provvista di numero identificativo progressivo, all’interno della quale collocare la busta più piccola contenete le generalità del candidato.
Tutto ciò, nel caso di specie, non è stato fatto.
4.1. - Il ricorso è parimenti fondato ove si duole della composizione della Commissione. In sede di ricorrezione, infatti, è buona regola - se ciò è possibile (il che si verifica ogni qual volta la Commissione sia stata suddivisa in sottocommissioni) - affidare la rinnovata valutazione delle prove ad una Commissione composta in modo diverso da quella che ha provveduto agli originari adempimenti, al fine di garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’attività di correzione (cfr., ex multis: Tar Veneto, sez I, n. 1901/2002 e, sui principi esposti: C.S., sez. VI, n. 4284/2003; Tar Campania - Napoli, sez. II, n. 764/2006 e Tar Lazio, sez. I, n. 2604/2006).
Anche questo, non risulta sia stato fatto.
Né l’Amministrazione dimostra che ciò fosse impossibile (irrilevante essendo, per contro, la circostanza che il Consiglio di Stato non lo abbia espressamente imposto, derivando tale onere dalle regole generali in materia).
In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’atto opposto va annullato, ordinando altresì all’Amministrazione di provvedere ad una ulteriore nuova valutazione delle prove scritte di cui trattasi - dopo averle restituite all’anonimato con le modalità supra indicate, o in altro modo idoneo a raggiungere lo scopo - affidando la nuova correzione, ove possibile, ad una Commissione giudicatrice composta in modo diverso da quella che vi aveva originariamente provveduto.
5. - Le spese seguono la soccombenza; pertanto l’Amministrazione viene condannata a rifondere al ricorrente la totale somma di € 2000,00 (duemila/00), al netto di iva e c.p.a., a titolo di spese e onorari di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso all’esame, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione di provvedere ad una nuova correzione delle prove di cui trattasi, previa restituzione delle stesse all’anonimato, e previa costituzione, ove possibile, di una diversa Commissione giudicatrice.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze di causa che liquida in complessivi € 2000,00 (duemila/00) oltre ad iva e c.p.a..
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 5 settembre 2006.