T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 8 settembre 2006 n. 2900
|
|
1. Edilizia ed urbanistica - Vincoli storico-artistici – Prelazione sui beni vincolati – Vincolo diretto e indiretto – Differenze
|
| |
|
2. Edilizia ed urbanistica - Vincoli storico-artistici – Prelazione sui beni vincolati – Trascrizione immobiliare – Principio di autoresponsabilità – Effetti
|
| |
|
3. Edilizia ed urbanistica - Vincoli storico-artistici – Prelazione sui beni vincolati – Principio di autoresponsabilità – Prevale sul decreto ministeriale che appone il vincolo diretto
|
|
1. La prelazione amministrativa, di cui agli artt. 60 ss. D. Lgs. n. 42/2004 riguarda unicamente i beni aventi particolare pregio ed interesse storico ed artistico, per i quali risulta notificato e debitamente trascritto nei registri immobiliari un vincolo di tutela diretta, ossia un vincolo disciplinato, secondo la normativa originaria, legge n. 1089/39, in base all’art. 20. 2. Diversa è la disciplina relativa ai beni soggetti a vincolo indiretto, disciplinati dal successivo art. 21 l. n. 1089/39, che risultano assoggettati a particolari condizioni a causa del loro rapporto con altri beni, a loro volta soggetti a vincolo diretto, beni che, tuttavia, pur essendo in tali termini vincolati, non sono assoggettabili, in caso di alienazione, all’esercizio della prelazione amministrativa da parte del Ministero o dell’ente territoriale interessato.
|
| |
|
3. Il sistema della trascrizione, dal quale risulta il tipo di vincolo ed a cui si ricollega la pubblicità immobiliare, è soggetto al principio di autoresponsabilità, secondo cui essendo la nota di trascrizione atto di parte, gli effetti connessi alla formalità della trascrizione si producono in conformità ed in stretta relazione con il contenuto della nota stessa; ne consegue che il terzo, rimasto estraneo all’atto trascritto, deve fare esclusivamente affidamento sul contenuto con cui la notizia dell’intervenuto atto è riferita nei registri immobiliari, senza che nessun ulteriore onere di controllo incomba su di lui, in particolare non essendo tenuto ad acquisire ulteriori elementi dai titoli e dai documenti depositati con la nota stessa.
|
| |
|
4. In forza del principio di autoresponsabilità nessuna rilevanza possono assumere gli atti allegati alla nota di trascrizione, né la conoscenza che del contenuto e della valenza degli stessi possano aver avuto i terzi interessati al momento dell’acquisto; di conseguenza, non rileva la natura diretta del vincolo esistente sul bene, così come risultante dal contenuto del decreto successivamente trascritto nei registri immobiliari, seppure chiaramente conoscibile e conosciuta dai soggetti acquirenti dello stesso al momento della compravendita e devono ritenersi illegittimi gli atti del procedimento di prelazione avente ad oggetto, in base alla nota di trascrizione, un bene sottoposto a vincolo indiretto.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione
con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi Presidente
Claudio Rovis Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.2465/2005, proposto da
S.R.L. CENTRO MOSTRE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giovanni Sala, Antonio Rosa e Giorgio Orsoni, con elezione
di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia,
S. Croce 205, come da mandato a margine del ricorso;
contro
Il Comune di Illasi, in persona del Sindaco pro tempore
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giandomenico Falcon,
Christian Ferrazzi e Luigi Piovesan , con elezione di domicilio
presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Fantin
1902;
e nei confronti di
Avrese Lina Maria
e della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.
(Banca Antonveneta S.p.A)
e con l’intervento ad adiuvandum
della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Davide Furlan, con domicilio eletto
presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art.
35 del R.D. 26.6.1924, n. 1054;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Illasi n.
92 del 12.8.2005, con la quale è stato deliberato
di formulare la proposta di prelazione ex art. 62, comma
II del D.lgs. n. 42/2004 in relazione al trasferimento del
complesso immobiliare denominato “Villa Avrese”,
ubicato in Comune di Illasi, via Giara e via Prugnolo; della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 14 settembre
2005, di approvazione dell’esercizio del diritto di
prelazione per l’acquisizione del predetto complesso
immobiliare; della determinazione del responsabile dell’area
tecnica del Comune di Illasi, n. 140 del 15 settembre 2005,
con il quale il medesimo responsabile ha ritenuto di esercitare
il diritto di prelazione, nonché del decreto del
responsabile dell’area tecnica n. 1 del 16 settembre
2005 di esercizio della prelazione.
nonché con i motivi aggiunti
per l’annullamento delle deliberazione del Consiglio
Comunale n. 103 del 25.11.2005, avente ad oggetto il provvedimento
di autotutela confermativa della determinazione n. 140 del
15.9.2005 e del decreto n. 1 del 16.9.2005 del responsabile
dell’area tecnica, impugnati con il ricorso introduttivo.
Visto il ricorso, notificato l’11.11.2005 e depositato
presso la Segreteria il 18.11.2005, con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati il 10.1.2006;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune
di Illasi, depositato il 28.11.2005;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della S.p.A.
Banca Antoniana Popolare Veneta, depositato l’11.1.2006;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 29 giugno 2006 - relatore
il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Giovanni
Sala per la ricorrente, gli avv.ti Giandomenico Falcon e
Christian Ferrazzi per il Comune e l’avv. Davide Furlan
per l’interveniente ad adiuvandum Banca Antoniana
Popolare Veneta;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone la società ricorrente, Centro Mostre S.r.l.,
di aver acquistato in proprietà, con atto del notaio
Cicogna di Verona del 21 giugno 2005 n. 554131 Rep., la
villa padronale denominata Cipolla Lucchini Avrese, situata
in Val d’Illasi, località Domegiano o Giara,
lungo via Prugnolo n. 19, riservando a favore della parte
venditrice, prof.ssa Lina Maria Avrese, il diritto di abitazione
sulla stessa, al prezzo di Euro 400.000, oltre alla corresponsione
di una somma vitalizia di Euro 8.000 mensili.
Per tale acquisto la società accendeva un mutuo con
iscrizione ipotecaria sui beni acquistati a favore della
Banca Antonveneta.
In occasione del trasferimento della proprietà, il
notaio rogante, avendo rinvenuto la trascrizione sull’immobile
di un vincolo monumentale ex art. 21 della legge n. 1089
del 1939, riteneva opportuno segnalare l’avvenuta
vendita alla Soprintendenza per i Beni Archeologici ed il
Paesaggio di Verona, nota che veniva ricevuta in data 18.7.2005.
Il Comune di Illasi, con lettera del 10 agosto 2005, provvedeva
a comunicare alla ricorrente, ai sensi dell’art. 7
della legge n. 241/90, che, ricevuta apposita comunicazione
da parte del Ministero circa la denuncia dell’atto
di compravendita, sarebbe stato dato avvio al procedimento
per l’esercizio del diritto di prelazione sull’acquisto
dell’immobile de quo.
Seguiva la comunicazione del 18 agosto con la quale il Comune
faceva pervenire alla ricorrente copia della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 92 del 12 agosto 2005, con la
quale veniva deliberata l’intenzione di procedere
all’esercizio della prelazione di cui all’art.
62, comma secondo del D.lgs. n. 42/2004, relativamente al
complesso immobiliare denominato “Villa Avrese”,
al prezzo di Euro 400.000 ed alle medesime condizioni già
pattuite dai contraenti in occasione dell’atto di
vendita redatto dal notaio Cicogna il 21.6.2005.
La suddetta delibera veniva dichiarata immediatamente eseguibile
al fine dell’esercizio tempestivo della prelazione.
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Veneto provvedeva ad indirizzare una nota al Comune
di Illasi, con la quale dichiarava che il Ministero non
avrebbe esercitato la prelazione, formulando altresì
le proprie perplessità in ordine alla natura del
vincolo esistente sull’immobile, anche alla luce delle
deduzioni delle parti private che, con apposita nota, avevano
ribadito la natura indiretta del vincolo apposto sul bene,
così come trascritto nei registri immobiliari, da
cui l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio
della prelazione.
Con deliberazione consiliare n. 93 del 14 settembre 2005
il Comune provvedeva ad approvare l’esercizio della
prelazione, delibera dichiarata ancora una volta immediatamente
eseguibile, successivamente pubblicata all’albo pretorio
il 28 ottobre 2005.
Infine, venivano notificati alla società ricorrente
gli atti del responsabile dell’area tecnica (decreto
n. 140 del 15.9.2005 di esercizio prelazione e n. 1 del
16.9.2005 di acquisizione del complesso immobiliare), con
i quali, sul presupposto della deliberazione consiliare
da ultimo richiamata, veniva formalmente esercitato il diritto
di prelazione sull’acquisto del bene immobile.
Avverso gli atti così succedutisi la società
Centro Mostre ha proposto il presente gravame, chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi:
1 - Violazione degli artt. 60 e segg. del D.lgs. 22.1.2004
n. 42, nonché violazione degli artt. 2,3,21 e 31
della legge n. 1089 del 1939.
Le norme richiamate da parte ricorrente disciplinano l’esercizio
del diritto di prelazione sui beni culturali, alienati a
titolo oneroso, allo stesso prezzo stabilito dalle parti
nell’atto di alienazione.
I beni che possono essere oggetto di tale prelazione sono
i “beni culturali”, ossia i beni di particolare
interesse e tutela secondo il codice dei beni culturali
e del paesaggio, approvato con D.lgs. n. 42/2004, in precedenza
già identificati quali cose di interesse storico
ed artistico in base agli artt. 2 e 3 della legge n. 1089
del 1939.
Al fine dell’opponibilità del vincolo imposto
su tale categoria di beni è necessario, in base alla
norme richiamate, che, laddove si tratti di cose soggette
a pubblicità mobiliare o immobiliare, questo venga
debitamente trascritto a richiesta del Soprintendente nei
relativi registri, con l’effetto di essere in tali
termini opponibile nei confronti di ogni successivo proprietario
possessore o detentore a qualsiasi titolo.
Tuttavia, risultano soggetti al possibile esercizio della
prelazione amministrativa soltanto quei beni per i quali
sia stato notificato e trascritto un provvedimento impositivo
di un vincolo di tutela diretto, risultando, invece, esonerati
dalla prelazione i beni per i quali è stato imposto
un vincolo indiretto, così come originariamente disciplinato
dall’art. 21 della legge n. 1089/39.
La distinzione tra vincolo diretto e vincolo indiretto si
ricollega alla minore intensità della tutela, che
nel primo caso investe direttamente il bene tutelato, nel
secondo investe il bene non per il suo intrinseco valore,
bensì per la necessità di tutelare, appunto
indirettamente, altri beni, oggetto a loro volta di tutela
diretta.
Premesso ciò, parte ricorrente rileva che il vincolo
imposto sull’immobile denominato “Villa Avrese”,
così come notificato e trascritto nei registri immobiliari,
è un vincolo ex art. 21 della legge n. 1089/39, quindi
un vincolo indiretto, in presenza del quale, secondo le
norme richiamate, non è previsto l’esercizio
della prelazione amministrativa.
Proprio per effetto della trascrizione effettuata nei registri
immobiliari di un vincolo indiretto, come tale opponibile
ai terzi, viene esclusa l’opponibilità di un
vincolo di diversa natura, nella specie diretto, che solo
poteva legittimare l’esercizio da parte del Comune
del diritto di prelazione sull’acquisto del bene.
Il diritto di prelazione è stato pertanto esercitato
dal Comune in assenza dei presupposti richiesti dalla legge,
da cui l’illegittimità degli atti impugnati.
2 - Violazione art. 62, II comma del D.lgs. n. 42/2004 e
134, IV comma del D.lgs. n. 277/2000.
A norma dell’art. 62 del D.lgs. n. 42/2004 la prelazione
deve essere esercitata mediante l’adozione del relativo
provvedimento e la sua notifica all’alienante entro
il termine perentorio di 60 giorni dalla denuncia medesima.
Nel caso di specie il termine per il legittimo esercizio
da parte del Comune della prelazione scadeva il 16 settembre
2005.
La deliberazione assunta a tale proposito dal Comune è
la deliberazione consiliare n. 93 del 14 settembre 2005,
deliberazione che, proprio per assicurare il rispetto del
termine sopra indicato, è stata dichiarata immediatamente
esecutiva.
Tuttavia, parte ricorrente osserva che detta deliberazione
è stata pubblicata all’albo pretorio soltanto
il successivo 28 ottobre, mentre la stessa non ha potuto
acquisire il carattere della immediata esecutività
in quanto non approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza
richiesta al riguardo dall’art. 134 del D.lgs. n.
267/2000, ossia la maggioranza dei propri componenti.
Invero, la delibera con la quale è stata dichiarata
l’immediata esecutività della deliberazione
n. 93/2005 è stata assunta con il solo voto favorevole
di otto consiglieri, quando, invece, risultava necessario
il voto favorevole di nove consiglieri, essendo il plesso
composto da diciassette consiglieri comunali.
Pertanto, poichè la delibera comunale con la quale
si è deciso di procedere all’esercizio della
prelazione non risulta aver acquisito l’immediata
esecutività, essendo stata peraltro pubblicata soltanto
il successivo 28 ottobre 2005, ne deriva l’illegittimità
degli atti assunti dal responsabile dell’area tecnica
del Comune sulla base di tale atto, in quanto trattasi di
delibera con la quale tardivamente, oltre il termine perentorio
indicato dalla legge, è stato esercitato il diritto
di prelazione sull’acquisto di “Villa Avrese”.
3 - Violazione dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.
Gli atti dirigenziali con i quali è stato esercitato
il diritto di prelazione risultano illegittimi anche sotto
altro profilo, in quanto, anche a voler superare il vizio
sopra descritto circa il mancato conseguimento dell’immediata
esecutività della delibera consiliare, la delibera
non risulta essere stata pubblicata prima del 28 ottobre
2005.
Poiché deve in ogni caso ritenersi che, anche in
caso di delibere immediatamente eseguibili, l’efficacia
decorre comunque dalla pubblicazione, risultando escluso
il solo computo della vacatio di 10 giorni, nel caso di
specie l’efficacia della delibera non poteva operare
prima della data dell’avvenuta pubblicazione all’albo
pretorio ed era quindi ancora inefficace nel momento in
cui il dirigente ha assunto i relativi provvedimenti.
4 - Difetto di presupposti; eccesso di potere per illogicità
e contraddittorietà.
Gli atti dirigenziali risultano illegittimi anche in considerazione
del fatto che, al momento in cui sono stati adottati, la
delibera consiliare non risultava essere stata verbalizzata.
Poiché la verbalizzazione di un atto collegiale rappresenta
un elemento sostanziale per l’esistenza dello stesso,
ne deriva che, anche sotto tale ulteriore profilo, gli atti
di esercizio della prelazione si sono basati su atti inefficaci
o addirittura inesistenti.
5 - Violazione dell’art. 62, comma III, del D.lgs.
n. 42/2004.
La norma richiamata stabilisce che il Ministero cui sia
stata comunicata la vendita di un bene soggetto a vincolo,
nel caso in cui non intenda esercitare la prelazione, debba
darne comunicazione all’ente territoriale interessato
entro 40 giorni, in modo tale da consentire a tale ente
di esercitare a sua volta, nei termini di legge, la prelazione.
Nel caso di specie, il Ministero ha dichiarato di non voler
procedere alla prelazione decorso il termine di 40 giorni
dalla comunicazione, da cui l’insussistenza del potere
comunale per l’esercizio a sua volta della prelazione.
6 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficienza
della motivazione.
Parte ricorrente rileva come il Comune non abbia adeguatamente
valutato e verificato l’effettiva possibilità
di utilizzazione dell’immobile per le finalità
di interesse pubblico cui dovrebbe essere destinato, né
avrebbe adeguatamente ponderato i costi da sostenere per
adattare la destinazione d’uso prevista.
Con motivi aggiunti depositati in data 10.1.2006 parte ricorrente
ha impugnato la deliberazione assunta dal Consiglio Comunale
n. 103 del 25.11.2005, avente ad oggetto “provvedimento
di autotutela confermativa della determinazione n. 140 del
15.9.2005 e del Decreto n. 1 del 16.9.2005 del responsabile
dell’area tecnica”, già oggetto del ricorso
introduttivo.
Con la suddetta delibera il Comune di Illasi ha ritenuto
di procedere convalidando gli atti assunti dal responsabile
dell’area tecnica, con ciò reputando di superare
le censure formulate da parte ricorrente avverso gli atti
in precedenza adottati.
Avverso detto provvedimento sono state svolte le seguenti
censure:
1 - Violazione dell’art. 6 della L. n. 249/68; eccesso
di potere per sviamento.
La deliberazione impugnata è illegittima in quanto
con essa il Comune ha ritenuto di convalidare un provvedimento
già oggetto di ricorso giurisdizionale.
Peraltro, nel caso di specie non ricorre la peculiare ipotesi
disciplinata dall’art. 6 della legge n. 249/68, che
ammette eccezionalmente che possa procedersi alla convalida,
anche in pendenza di un ricorso giurisdizionale, di atti
affetti dal vizio di incompetenza, in quanto il vizio che
nella fattispecie si è inteso sanare non è
un vizio di incompetenza, dato che il dirigente risultava
formalmente l’organo deputato all’assunzione
degli atti per l’esercizio della prelazione amministrativa,
bensì un vizio che va ricondotto all’insussistenza
dei presupposti di legge per procedere legittimamente da
parte dell’amministrazione comunale all’esercizio
della prelazione, così come ampiamente dimostrato
in sede di ricorso introduttivo.
Illegittimamente, quindi, l’amministrazione intimata
tenta di ricondurre al vizio di incompetenza un vizio di
difetto di presupposto.
2 - Eccesso di potere per illogicità, sviamento e
travisamento dei fatti.
In ogni caso, anche a voler seguire l’impostazione
comunale che ha inteso sanare un preteso vizio di incompetenza,
la delibera risulta illegittima, non sussistendo alcun vizio
di tal genere, essendo il dirigente responsabile dell’area
tecnica l’organo competente all’adozione degli
atti impugnati, sebbene sul presupposto di una preventiva
deliberazione del Consiglio Comunale.
3 - Eccesso di potere per illogicità e sviamento.
Gli atti oggetto del provvedimento di convalida non risultavano,
comunque, sanabili, in quanto, al momento della loro adozione,
l’amministrazione aveva ormai perduto ogni potere
in ordine agli effetti che l’atto convalidato avrebbe
potuto produrre.
La prelazione doveva, infatti, essere esercitata entro il
termine perentorio stabilito dalla legge : l’inutile
decorso di detto termine ha comportato l’estinzione
del potere stesso e, quindi, anche della possibilità
di intervenire ex post, attraverso un atto di convalida,
con ciò sostanzialmente eludendo il rispetto del
termine prescritto a pena di decadenza.
4 - Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà
ed insufficienza della motivazione.
La delibera di convalida risulta illegittima in quanto non
solo non ha correttamente individuato il vizio da cui risultavano
affetti gli atti sanati, ma ne ha disposto la convalida
sulla base della contraddittoria convinzione della loro
legittimità.
5 - Eccesso di potere per illogicità ed insufficienza
della motivazione; violazione degli artt. 55 e 57 del regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di
Illasi.
Dal verbale della deliberazione impugnata risulta che con
emendamento proposto dal Sindaco a discussione ultimata
e formalmente chiusa, sono state esposte le ragioni di interesse
pubblico sottese alla decisione dell’amministrazione
di procedere alla prelazione sull’acquisto di “Villa
Avrese”.
Ciò risulta in contrasto con le norme regolamentari
relative al funzionamento del Consiglio Comunale di Illasi,
che prescrivono che gli emendamenti possono essere presentati
solo nel corso del dibattito e comunque prima della votazione,
oltre a confortare la tesi ricorrente, già esposta
in sede di ricorso introduttivo, circa la mancanza di una
adeguata ponderazione da parte del Comune circa la sussistenza
di ragioni di pubblico interesse per l’esercizio della
prelazione.
L’amministrazione comunale di Illasi si è costituita
in giudizio, contestando sotto ogni profilo le censure svolte
in ricorso ed in occasione dei motivi aggiunti, chiedendo
la reiezione del gravame.
La difesa comunale rileva come, al di là della trascrizione
formalmente effettuata di un vincolo ex art. 21 della legge
n. 1089/39, risultava evidente, dalla stessa documentazione
allegata all’atto di imposizione dello stesso che
trattavasi in realtà di un vincolo di natura diretta,
coinvolgente il complesso di Villa Avrese.
L’erronea trascrizione di un vincolo di natura indiretta
non può valere a modificare la sostanza della tutela
esistente sul bene, stante la connessione inscindibile esistente
tra la nota di trascrizione ed il D.M. trascritto, che inequivocabilmente
ha per oggetto il complesso costituito dalla villa e non
altri beni tutelati in via diretta.
Inoltre, le parti del contratto di compravendita in ordine
al quale il Comune ha inteso esercitare la prelazione risultavano
consapevoli del vincolo diretto che gravava sul bene, tanto
da operare la comunicazione necessaria per dare corso alla
procedura di prelazione.
Quanto alle censure svolte in ordine all’illegittimità
degli atti dirigenziali di esercizio della prelazione, in
quanto assunti in assenza del necessario presupposto, quale
è un delibera consiliare efficacemente assunta entro
il termine perentorio prescritto dalla legge, parte resistente
rileva come gli atti del responsabile dell’area tecnica
siano stati legittimamente assunti sulla base della delibera
assunta dal Comune in data 12 agosto 2005 n. 92, delibera
immediatamente eseguibile e regolarmente pubblicata, con
la quale era già stata espressa la volontà
dell’amministrazione di procedere all’esercizio
della prelazione, mediante approvazione del Programma di
valorizzazione degli immobili ed assunzione del mutuo necessario
per la copertura finanziaria.
La competenza del funzionario responsabile avrebbe, quindi,
tratto fondamento già da tale delibera, che opera
in ogni caso nell’ambito dei rapporti interorganici,
da cui l’irrilevanza della successiva delibera n.
93 del 14.9.2005, la quale ha a sua volta avuto la funzione
di rendere conoscibile ai terzi al volontà dell’amministrazione
In ogni caso, la difesa comunale rileva che ogni contestazione
in merito all’illegittimità degli atti dirigenziali
risulta superata per effetto della delibera di convalida
n. 103 del 25 novembre 2005, con la quale il Consiglio Comunale
ha convalidato, con effetto immediato e retroattivamente,
ora per allora, i provvedimenti con i quali è stato
esercitato il diritto di prelazione.
Comunque, anche a prescindere dall’intervenuta convalida,
ad avviso della difesa resistente, gli atti impugnati risultavano
fondati su deliberazioni pienamente legittime, in quanto
comunque la decisione dell’amministrazione di avvalersi
della facoltà di prelazione è intervenuta
entro il termine perentorio indicato dalla legge, essendo
a tale riguardo rilevante che l’amministrazione comunque
assuma e comunichi la propria volontà di esercitare
la prelazione, mentre l’ulteriore adempimento relativo
all’efficacia della deliberazione non assume alcuna
rilevanza, quanto meno per quanto attiene alla tutela degli
interessi dei privati.
Né, sottolinea la difesa comunale, la mancata verbalizzazione
influisce sull’esistenza della delibera, in quanto
essa attesta l’esistenza dell’atto verbalizzato
sin dal momento in cui esso è stato assunto e non
dal giorno in cui il verbale è stato redatto.
Né, infine, può incidere sulla legittimità
degli atti assunti dal Comune il ritardo con il quale il
Ministero ha provveduto a comunicare la propria determinazione
in ordine all’esercizio della prelazione, in quanto
il ritardo nell’assunzione di un atto endoprocedimentale
non può riflettersi sulla legittimità degli
atti ad esso successivi, se non nel senso che residua minor
tempo a disposizione per il Comune per esercitare la prelazione,
circostanza questa, al riguardo della quale parte ricorrente
non ha alcun interesse a sollevare doglianze.
Infine, la difesa comunale ribadisce come dagli atti deliberativi
assunti dal Comune emerga chiaramente la valutazione effettuata
dall’amministrazione in ordine all’opportunità
ed all’interesse pubblico sotteso all’acquisto
di “Villa Avrese”.
Con atto di intervento ad adiuvandum si è costituita
in giudizio la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a., la
quale risulta interessata nel presente giudizio a seguito
della concessione del mutuo a favore della società
ricorrente per l’acquisto di “Villa Avrese”,
garantito da ipoteca, la quale ipoteca, per effetto della
prelazione esercitata dal Comune, deve considerarsi come
mai venuta ad esistenza.
La difesa interveniente ha formulato censure sostanzialmente
riconducibili a quelle svolte nel ricorso introduttivo e
con i motivi aggiunti, con conseguente richiesta di annullamento
di tutti gli atti impugnati.
Non si è costituita in giudizio la signora Lina Maria
Avrese, sebbene debitamente notificata.
All’udienza del 29 giugno 2006, udite le precisazioni
difensive dei procuratori delle parti, il ricorso è
stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso sottoposto all’esame del Collegio
e per i motivi in esso dedotti, anche quali motivi aggiunti
con riguardo ai provvedimenti successivamente assunti dall’amministrazione
intimata, la società Centro Mostre ha chiesto l’annullamento
delle delibere, meglio indicate in epigrafe, con le quali
il Comune di Illasi ha inteso esercitare la facoltà
di prelazione sull’acquisto del complesso costituito
da “Villa Avrese”, immobile già oggetto
di compravendita tra gli attuali proprietari e la società
istante, nonché gli atti assunti dal responsabile
dell’area tecnica del Comune, che ha proceduto al
formale esercizio della prelazione su tale complesso.
I motivi di ricorso svolti dalla difesa istante e sostenuti
dalla difesa dell’interveniente ad adiuvandum investono
sotto diversi profili gli atti impugnati, negando per un
verso la sussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio
della prelazione amministrativa, così come disciplinata
dagli artt. 60 e seguenti del D.lgs. n. 42/2004 e prima
ancora dalla legge n. 1089 del 1939, essendo l’immobile
de quo soggetto ad un vincolo di tutela indiretta, per il
quale non è possibile l’esercizio della prelazione
amministrativa, per altro verso negando in ogni caso che
nella specie la prelazione sia stata regolarmente esercitata
dal Comune, che, invece, avrebbe tardivamente esercitato
il preteso diritto sull’acquisto del bene.
Il Collegio, esaminate le argomentazioni difensive svolte
dalle parti, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento
con riguardo ad entrambi i principali motivi di censura.
Invero, come sottolineato dalla difesa istante, l’esercizio
della prelazione amministrativa riguarda unicamente i beni
aventi particolare pregio ed interesse storico ed artistico,
per i quali risulta notificato e debitamente trascritto
nei registri immobiliari un vincolo di tutela diretta, ossia
un vincolo disciplinato, secondo la normativa originaria,
legge n. 1089/39, in base all’art. 20.
Diversa è la disciplina relativa ai beni soggetti
a vincolo indiretto, disciplinati dal successivo art. 21,
che risultano assoggettati a particolari condizioni per
il loro rapporto con altri beni, a loro volta soggetti a
vincolo diretto, beni che, tuttavia, pur essendo in tali
termini vincolati, non sono assoggettabili, in caso di alienazione,
all’esercizio della prelazione amministrativa da parte
del Ministero o dell’ente territoriale interessato.
Nel caso di “Villa Avrese” il vincolo esistente
su tale complesso, così come debitamente trascritto
nei registri immobiliari, è un vincolo di natura
indiretta disciplinato dal richiamato art. 21 della legge
n. 1089 del 1939.
A tale riguardo vanno condivise le argomentazioni difensive
di parte ricorrente che richiamano la valenza e gli effetti
della nota di trascrizione, proprio ai fini che qui interessano,
e cioè dell’opponibilità ai terzi di
quanto con essa trascritto nei registri immobiliari.
Come costantemente affermato in giurisprudenza (cfr. ex
pluris, C.Cass. Civ. Sez. III, 8.3.2005, n. 5002), il sistema
della trascrizione, cui si ricollega la pubblicità
immobiliare, è imperniato su principi formali in
forza dei quali il terzo, che è rimasto estraneo
all’atto trascritto, deve fare esclusivamente affidamento
sul contenuto con cui la notizia dell’intervenuto
atto è riferita nei registri immobiliari.
Il contenuto dell’atto trascritto è l’unica
notizia che fa fede per il terzo e di tale contenuto è
responsabile il soggetto richiedente la trascrizione mediante
la relativa nota che – per legge – si sostanzia
in un riassunto dell’atto da trascrivere.
Nessun ulteriore controllo incombe sul terzo che si avvale
della notizia trascritta nei registri immobiliari, il quale
non è tenuto ad acquisire ulteriori elementi dai
titoli e dai documenti depositati con la nota stessa.
In tal senso opera attraverso la nota di trascrizione “il
principio di autoresponsabilità”, secondo cui,
essendo questa un atto di parte, gli effetti connessi alla
formalità della trascrizione si producono in conformità
ed in stretta relazione con il contenuto della nota stessa
(C.Cass. Civ., Sez. III, 11.1.2005, n. 368).
Per tali ragioni non assumono rilevanza le deduzioni opposte
dalla difesa comunale, la quale rivendica la natura diretta
del vincolo esistente sul bene, così come risultante
dal contenuto del decreto successivamente trascritto nei
registri immobiliari, natura chiaramente conoscibile e conosciuta
dai soggetti acquirenti dello stesso al momento della compravendita,
tanto da determinare il notaio rogante ad effettuare, in
ogni caso, la comunicazione al Ministero.
Invero, per il principio sopra richiamato, nessuna rilevanza
possono assumere gli atti allegati alla nota di trascrizione,
né la conoscenza che del contenuto e della valenza
degli stessi possano aver avuto i terzi interessati.
Il principio di autoresponsabilità sopra ricordato
e la funzione della pubblicità immobiliare, necessaria
ai fini dell’opponibilità ai terzi dei diritti
nascenti degli atti ivi riportati, non può subire
deroghe, pena la perdita della particolare efficacia probatoria
derivante dal sistema della pubblicità immobiliare.
Poiché risulta agli atti che in base alla nota di
trascrizione del vincolo imposto su “Villa Avrese”
trattasi di un vincolo ex art. 21 della legge n. 1089/39,
ossia un vincolo di natura indiretta, è tale tipo
di vincolo che può essere opposto al terzo acquirente,
quale è l’odierna società ricorrente,
e per l’effetto, in occasione della sua alienazione,
non può operare il particolare procedimento relativo
alla prelazione amministrativa da parte del Ministero o
dell’ente territoriale interessato.
Pertanto, non sussistendo le condizioni normative per l’esercizio
della prelazione, gli atti impugnati con il presente ricorso
risultano illegittimamente assunti.
Appare opportuno al Collegio osservare che, anche a voler
superare la censura svolta con il primo motivo, già
ritenuta dotata di fondamento, il ricorso risulta comunque
fondato con riguardo alle ulteriori doglianze svolte da
parte ricorrente avverso gli atti impugnati, in particolare
avverso le delibere comunali con le quali il Comune ha ritenuto
di poter esercitare legittimamente la prelazione amministrativa.
La sequenza procedimentale, già ricordata nell’esposizione
in fatto, è stata caratterizzata dall’adozione
da parte del Consiglio Comunale di Illasi di una prima delibera,
n. 92 del 12.8.2005, con la quale il Comune si è
pronunciato formulando la proposta di esercizio della prelazione,
nelle more del termine assegnato al Ministero per l’esercizio
da parte dello stesso della medesima prelazione sull’acquisto
del complesso immobiliare.
Solo a seguito del ricevimento della nota ministeriale,
datata 8 settembre, con la quale viene data comunicazione
della rinuncia da parte del Ministero alla prelazione, il
Consiglio Comunale ha adottato la delibera n. 93 del 14.9.2005,
con la quale si è determinato ufficialmente in ordine
all’esercizio della prelazione ed ha autorizzato il
dirigente competente a provvedere all’assunzione dei
relativi provvedimenti.
Detta delibera, come noto, è stata dichiarata immediatamente
eseguibile, proprio in ragione della necessità di
operare efficacemente la prelazione entro i termini perentori
fissati dalla legge, termini che risultavano scadere il
successivo 16 settembre 2005.
Tuttavia, la deliberazione non ha potuto assumere il carattere
dell’immediata esecutività, non essendo stata
in tal senso approvata dalla maggioranza dei componenti
il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. n. 267/2000.
Pertanto, l’efficacia della deliberazione suddetta
si è verificata solo una volta decorso il termine
ordinario di dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione
all’albo pretorio, pubblicazione che nella specie
è avvenuta soltanto il 28 ottobre successivo.
Risulta, quindi, palese che, mancando l’immediata
esecutività della deliberazione con la quale si è
inteso dar corso alla prelazione, essendo la delibera de
qua divenuta efficace soltanto in epoca successiva alla
scadenza dei termini di legge, fissati perentoriamente,
per l’esercizio di tale facoltà, i provvedimenti
assunti dal dirigente comunale risultano basati su atti
all’epoca inefficaci e quindi risultano illegittimi.
Né può assumere rilevanza la delibera comunale
precedente, n. 92/2005, in quanto in detta occasione il
Comune si è solo espresso in termini favorevoli alla
futura formulazione della prelazione, essendo all’epoca
ancora pendente il termine di legge per l’esercizio
di detta facoltà da parte del Ministero (che si è
determinato, sciogliendo la riserva, il successivo 8 settembre).
Poichè è solo a seguito della comunicazione
della rinuncia da parte del Ministero alla prelazione che
è sorto il potere del Comune per l’esercizio
della stessa, appare chiaro che detta deliberazione non
può valere a sanare la tardività degli effetti
degli atti posti in essere dal Consiglio Comunale.
Al contempo, attese le argomentazioni difensive svolte al
riguardo dal Comune, non può essere condivisa la
tesi secondo la quale a nulla rileverebbe l’inefficacia
della delibera n. 93/2005, in quanto essa risultava già
operante per quanto riguarda i rapporti fra organi, con
ciò legittimando il responsabile dell’area
tecnica all’esercizio della prelazione, ed essendo
stata comunque comunicata agli interessati, non essendo
rilevante ai fini della tutela dei loro interessi l’avvenuta
acquisizione della piena efficacia.
Non può essere, infatti, condivisa la tesi avversaria
che pretende di attribuire diversa valenza alla deliberazione
a seconda che essa si rivolga ai terzi o ad un altro organo
dell’ente : unica è, infatti, l’efficacia
degli atti che opera indistintamente nei confronti di tutti
i destinatari.
Anche per tali motivi, quindi, i provvedimenti assunti dal
dirigente comunale risultano illegittimi, in quanto assunti
sulla base di un deliberazione consiliare non ancora efficace
e quindi inidonea a legittimare l’esercizio della
prelazione.
Assorbite dalle considerazioni che precedono le ulteriori
censure svolte in ricorso, va valutata, da ultimo, la legittimità
della deliberazione consiliare, n. 103 del 28.11.2005, con
la quale il Comune di Illasi ha ritenuto di poter confermare
mediante convalida gli atti del dirigente, sanando in tal
modo l’operato del responsabile dell’area tecnica
comunale.
Il provvedimento comunale, parimenti impugnato da parte
ricorrente in sede di motivi aggiunti, risulta affetto dai
vizi denunciati.
Invero, la deliberazione comunale è stata assunta
successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo,
con l’evidente intento di superare le illegittimità
ivi denunciate, in particolare l’insussistenza di
valide delibere comunali su cui si sono fondati i decreti
assunti dal dirigente per l’esercizio della prelazione.
L’operato dell’amministrazione risulta illegittimo,
non potendo essere sanata a posteriori l’illegittimità
di un atto amministrativo, dopo che lo stesso è stato
oggetto di ricorso.
Né è possibile invocare nel caso di specie
l’ipotesi derogatoria ed eccezionale, contemplata
dalla legge n. 249/1968, art. 6, ove è prevista la
convalida di atti assunti da organo incompetente, anche
in pendenza di un gravame in sede amministrativa e giurisdizionale.
Infatti, gli atti assunti dal dirigente comunale non sono
affetti da vizio di incompetenza, bensì, come ampiamente
osservato nelle considerazioni sin qui svolte, da vizi che
si riconducono all’assenza dei presupposti di legge
per il legittimo esercizio della prelazione amministrativa
da parte del Comune intimato.
L’illegittimità da sanare non era quindi quella
del vizio di incompetenza, dato che è proprio il
dirigente comunale che deve adottare gli atti necessari
per l’acquisto del bene oggetto della prelazione,
bensì il diverso profilo consistente nel tardivo
ed inefficace esercizio del potere comunale finalizzato
all’acquisto privilegiato del bene.
Per altro verso e fermo restando quanto testè osservato,
va rilevato che in ogni caso il Comune aveva già
esaurito il potere di prelazione, essendo decorso il termine
di legge per il suo legittimo esercizio, termine che ha
indiscussa natura perentoria proprio al fine di assicurare
la certezza delle situazioni giuridiche : per l’effetto,
detto potere non poteva essere più esercitato, neppure
mediante convalida di atti in precedenza assunti ma non
idonei, pena l’evidente elusione del suddetto termine
perentorio.
In conclusione, attese le considerazioni sin qui svolte,
in accoglimento del presente ricorso, nonché dei
motivi aggiunti successivamente depositati, vanno annullati
gli atti impugnati.
Appare in ogni caso equo disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo
accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il
29 giugno 2006.
|
|