REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul Ricorso n. 762/2000 proposto
dall’Associazione dei Dirigenti e dei Quadri Direttivi dell’Amministrazione Regionale della Basilicata denominata “DIRBA”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Angela Rosaria Petrachi e Francesco Calculli, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Palma, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.R. n. 2470 del 15.11.2000, con domicilio eletto in Potenza Via G. Mazzini n. 69 presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Cristiani;
-il Dott. Abiusi Rosario Adriano, controinteressato non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della Del. G.R. n. 1901 del 4.9.2000, con la quale è stato conferito al Dott. Abiusi Rosario Adriano l’incarico a tempo determinato della direzione dell’Ufficio Programmi ed Infrastrutture Generali del Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa;
-della Del. G.R. n. 1816 del 4.9.2000, nella parte in cui non esplicita i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni oppure non estende ad essi l’applicazione dei criteri di conferimento stabiliti per i Dirigenti interni;
-della Del. G.R. n. 1814 del 4.9.2000, in quanto non detta alcun criterio per il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Regine Basilicata;
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;
Data per letta alla Pubblica Udienza dell’8.6.2006 la relazione del Referendario Dott. Pasquale Mastrantuono ed uditi, altresì, per le parti gli Avvocati difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
-La ricorrente è un’Associazione di tipo Sindacale, i cui soci sono dipendenti regionali di ruolo con la qualifica dirigenziale, il cui Statuto, tra l’altro, prevede che l’Associazione: 1) rappresenta gli associati e persegue gli scopi di: “a) concorrere ad elevare il prestigio, la funzionalità e l’efficienza dell’Amministrazione Regionale; b) tutelare la dignità, la professionalità, il ruolo e gli interessi degli associati; c) operare affinché l’organizzazione degli Uffici Regionali e lo stato giuridico dei Dirigenti e dei Quadri Direttitivi siano in ogni tempo aderenti alle esigenze del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione Regionale nell’interesse degli amministrati; d) promuovere attività culturali, di aggiornamento e perfezionamento professionale degli associati, anche nell’interesse dell’Amministrazione” (cfr. art. 2, comma 2,); 2) sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il Comitato Direttivo; c) la Segreteria Generale; d) ed il Collegio dei Probiviri (cfr. art. 4); 3) il Segretario Generale “rappresenta a tutti gli effetti la DIRBA” (cfr. art. 7, comma 4); 4) come norma di chiusura l’art. 16 dello Statuto stabiliva che “per quanto non previsto dal presente Statuto di fa rinvio alle norme di legge vigenti e dello Statuto della DIRER” (cioè dell’Associazione Sindacale “Federazione Nazionale dei Dirigenti e dei Quadri Direttivi delle Regioni – DIRER”) “se ed in quanto compatibili” (per tale clausola di rinvio va evidenziato che lo Statuto della DIRER stabiliva: a) tra i suoi scopi all’art. 2, lett. b, la “tutela dei diritti e degli interessi professionali, morali ed economici della categoria”; b) all’art. 11, comma 1, che il Segretario Nazionale “rappresenta la DIRER di fronte ai terzi ed in giudizio”);
-con Del. G.R. n. 1083 del 17.5.2000 la Regione ridenominava i Dipartimenti regionali, in cui risultava suddivisa la propria struttura burocratica, individuando all’interno dei Dipartimenti i relativi Settori, assegnando ai Dipartimenti ed ai Settori le materie e le funzioni di competenza; con Del. G.R. n. 598 del 28.3.2000 gli Uffici di livello dirigenziale non generale venivano ridotti da 120 a 110; con successive Deliberazioni G.R. da n. 1101 a n. 1107 del 24.5.2000 venivano conferiti gli incarichi di Dirigente Generale;
-in un apposito incontro tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta e le Organizzazioni Sindacali, tenutosi il 4.9.2000 prima della riunione della Giunta Regionale che avrebbe dovuto deliberare il conferimento degli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale, il legale rappresentante dell’associazione ricorrente presentava un apposito documento, con il quale veniva, tra l’altro, chiesto che: 1) la graduazione delle nuove strutture doveva essere definita prioritariamente rispetto al conferimento dell’incarico ai singoli Dirigenti; 2) le proposte di incarico dovevano essere comunicate preventivamente ai Dirigenti; 3) prima del conferimento di incarichi dirigenziali esterni doveva effettuarsi una preventiva ricognizione pubblica delle professionalità e delle disponibilità interne; 4) comunque, se dopo aver consultato i personale dirigenziale interno si fossero create delle vacanze nei posti di organico di livello dirigenziale non generale, tali posti vacanti avrebbero dovuto essere attribuiti in esito ad un’apposita procedura concorsuale pubblica, alla quale avrebbero potuto partecipare pure i dipendenti regionali inquadrati nella qualifica subdirigenziale; 5) veniva proposto di integrare i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, facendo riferimento: a) alle esperienze professionali “riconducibili all’incarico da conferire”, desunte dal curriculum; b) al titolo di studio “in rapporto alla tipologia dell’incarico da conferire”; c) alla formazione specialistica attinente l’incarico; d) all’anzianità effettiva nel ruolo di Dirigente; e) al “rispetto del principio della rotazione per tutti, soprattutto per quelli che non hanno ruotato nelle precedenti tornate di incarico”, precisando che la rotazione doveva avvenire prioritariamente all’interno dello stesso Dipartimento; f) con specifico riferimento ai conferimenti di incarichi dirigenziali esterni, oltre ai predetti criteri se compatibili, avrebbero dovuto essere richiesti come requisiti di ammissione: f1) un’esperienza almeno quinquennale nella Dirigenza pubblica o privata; f2) l’inesistenza nel corso dell’attività lavorativa di provvedimenti disciplinari, “di valutazioni negative e di messa in mobilità eccetto che per soppressione del posto in organico”;
-nella stessa giornata del 4.9.2000 con Del. G.R. n. 1814 la Regione, dopo aver dato atto che la questione era stata oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali, decideva di procedere “ad una transitoria conferma” dei 120 posti di livello dirigenziale non generale (cioè confermando l’organizzazione burocratica precedente alla citata Del. G.R. n. 598 del 28.3.2000, suddivisa in 55 Uffici, 54 Servizi, 3 Strutture di progetto ed 1 posizione dirigenziale individuale di studio e ricerca, di verifica e controllo, di ispezione e vigilanza e di consulenza ed assistenza agli amministratori), rinviando ad un momento successivo l’attuazione dell’organigramma approvato dalla predetta Del. G.R. n. 598 del 28.3.2000: tra gli Uffici del Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa veniva confermato anche l’Ufficio Programmi ed Infrastrutture Generali;
-nella stessa giornata del 4.9.2000 veniva pure emanata la Del. G.R. n. 1816, con la quale, dopo aver dato atto che la questione era stata oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali e dopo aver richiamato i commi 1, 7, 8 ed 8 bis dell’art. 16 L.R. n. 12/1996 (puntualizzando che: a) il criterio della rotazione era sussidiario, “in quanto preordinato ad inibire la cristallizzazione di posizioni che possa determinare situazioni contrarie all’interesse generale, nonché a favorire l’arricchimento del bagaglio culturale e professionale del Dirigente ed stimolarne le iniziative e la managerialità”; b) l’attribuzione degli incarichi doveva essere funzionale principalmente al perseguimento degli obiettivi e dei programmi prefissati dall’organo politico), venivano approvati i seguenti criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali: 1) gli incarichi erano conferiti dalla Giunta Regionale, su proposta del competente Dirigente Generale, non erano soggetti a procedure di comparazione e venivano attribuiti tenendo conto delle prescrizioni stabilite dall’art. 16 L.R. n. 12/1996; 2) per i Dirigenti regionali in servizio il principio della rotazione doveva tener conto: a) dei risultati conseguiti in precedenza; b) delle esperienze e delle caratteristiche professionali “riconducibili in maniera più o meno specifica all’incarico da coprire”; c) delle capacità manageriali dimostrate e della particolare attitudine al cambiamento; d) la priorità nel conferimento degli incarichi nella sede di residenza per i Dirigenti, che avevano svolto il precedente incarico in una sede lontana dalla loro residenza, sempre che il nuovo incarico “sia coerente con i predetti requisiti di professionalità e managerialità”; 3) per quanto riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni veniva richiamato il comma 8 bis dell’art. 16 L.R. n. 12/1995 e pertanto il limite del 5% della dotazione organica dei posti dirigenziali di livello non generale, la vacanza di tali posti, la comprovata qualificazione professionale, l’espletamento almeno quinquennale delle funzioni dirigenziali presso un Ente e/o azienda pubblici e/o privati oppure il conseguimento di “una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o che provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli Avvocati e Procuratori dello Stato; 4) l’applicazione dei predetti criteri faceva comunque salvi “i casi di incompatibilità ovvero di motivata inaffidabilità anche in base ad elementi risultanti da precedenti provvedimenti”; 5) conformemente a quanto stabilito dal comma 8 dell’art. 16 L.R. n.12/1996 la durata degli incarichi dirigenziali era di 5 anni (per le strutture di progetto veniva prevista la durata inferiore di 3 anni), ma gli stessi terminavano comunque “alla fine della legislatura nella quale erano stati conferiti”, con la puntualizzazione che gli incarichi conferiti ai Dirigenti in servizio (e perciò non anche i conferimenti dirigenziali esterni) continuavano a permanere, anche se scaduti, fino all’espletamento delle operazioni di rinnovo degli incarichi dirigenziali; 6) gli incarichi dirigenziali potevano terminare anche per rinuncia volontaria, per motivate ragioni organizzative ex art. 7, comma 3, L.R.n. 12/1996, per valutazioni negativa delle prestazioni e per raggiunti limiti di età;
-nella stessa giornata del 4.9.2000 veniva pure emanata la Del. G.R. n. 1901, con la quale veniva conferito, su proposta del Dirigente Generale preposto al Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa, al Dott. Abiusi Rosario Adriano l’incarico a tempo determinato della direzione dell’Ufficio Programmi ed Infrastrutture Generali del Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa, evidenziando che: 1) tale Ufficio di livello dirigenziale non generale era vacante; 2) la Regione intendeva riservare una particolare attenzione al sostegno delle Attività Produttive e dell’imprenditoria regionale; 3) dal curriculum del controinteressato Dott. Abiusi emergeva l’esperienza acquisita nel settore del credito all’impresa e nell’istruttoria dei progetti imprenditoriali, per cui il predetto Dott. Abiusi risultava in possesso della qualificazione professionale richiesta dall’art. 16, comma 8 bis, L. n. 12/1996 (nel citato curriculum, allegato alla Delibera in commento, veniva attestato che il controinteressato: a) dal luglio1974 lavorava alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e dal 1993 era Direttore della Filiale di Genzano di Lucania; b) nell’ambito di tale attività lavorativa aveva svolto la consulenza finanziaria e la gestione dei crediti alle imprese e la promozione delle piccole e medie imprese sulla base dei programmi comunitari; c) negli ultimi 10 anni aveva svolto l’attività consulenziale nell’ambito dei programmi e progetti nel settore della promozione delle piccole e medie imprese, attivati dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani di Lavello, dalla Confesercenti e dalla Confcooperative della Basilicata; d) nella qualità di Presidente dell’Associazione Italiana Persone Down aveva collaborato alla realizzazione di diversi progetti, finalizzati all’inserimento sociale e lavorativo dei giovani Down, fornendo alle Cooperative di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari l’attività di consulenza, ed aveva collaborato alla creazione in Basilicata del Forum del Terzo Settore della cosiddetta economia sociale no profit, costituita dalle associazioni di volontariato e dalle cooperative sociali); 4) al predetto controinteressato ai sensi dell’art. 3, comma 6, L.R. n. 37/1998 veniva attribuita un’indennità aggiuntiva pari al 15% del solo trattamento economico tabellare previsto dal Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali;
-la predetta Del. G.R. n. 1901 del 4.9.2000, unitamente alle Delibere G.R. nn. 1814 e 1816 del 4.9.2000 (nella parte in cui queste ultime due Delibere rispettivamente non hanno dettato alcun criterio per il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni e non hanno esplicitato i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni oppure non hanno esteso ad essi l’applicazione dei criteri di conferimento stabiliti per i Dirigenti interni), sono stare impugnate con il presente ricorso (notificato il 14.11.2000), deducendo la violazione degli artt. 3, 97, 98, 113 e 117 della Costituzione, degli artt. 1, 7, comma 6, e 19 D.Lg.vo n. 29/1993, degli artt. 1, 3, 7, 8 e 29 L. n. 241/1990, degli artt. 3, 4 e 10 L.R. n. 12/1992, dell’art. 16, comma 8 bis, L.R. n. 12/1996, dell’art. 5, comma 6, L.R. n. 37/1998, degli artt. 3, 7 e 13 del CCNL Area Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali, dei principi di informativa alle Organizzazioni Sindacali e di predeterminazione dei criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali esterni, dei principi di imparzialità e buon andamento, del giusto procedimento, delle regole di accesso fondate sulla massimizzazione della base selettiva per i migliori esiti meritocratici, del principio di eguaglianza, del pubblico interesse, l’eccesso di potere per carente rappresentazione, disparità di trattamento, ingiustizia ed illogicità manifeste, difetto di istruttoria e difetto assoluto e/o inidoneità della motivazione (quest’ultimi vizi sintomatici dell’eccesso di potere per omessa considerazione delle proposte, avanzata dall’Associazione ricorrente nel documento consegnato all’Amministrazione resistente nell’incontro tenutosi con le Organizzazioni Sindacali il 4.9.2000, prima della riunione della Giunta Regionale): si è costituta in giudizio l’Amministrazione resistente, la quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso, ha anche eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione e per difetto di interesse del ricorso in esame.
All’udienza Pubblica dell’8.6.2006 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso risulta in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte inammissibile per difetto di interesse, in parte inammissibile per carenza di legittimazione attiva ed in parte infondato e pertanto va dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte inammissibile per difetto di interesse, in parte inammissibile per carenza di legittimazione attiva ed in parte va respinto.
Al riguardo l’art. 68, comma 1, D.Lg.vo n. 29/1993 (cfr. ora l’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001) statuisce che “sono devolute al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, …….., incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, ………, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il Giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al Giudice Amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”; mentre il successivo comma 4 della predetta norma stabilisce che “restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”.
Pertanto, il presente ricorso nella parte in cui è stata impugnata la Del. G.R. n. 1901 del 4.9.2000 di conferimento dell’incarico dirigenziale esterno al controinteressato Dott. Abiusi risulta inammissibile per difetto di giurisdizione. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale quasi unanime (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 14252 del 7.7.2005; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 11348 del 30.5.2005; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 1128 del 24.1.2003 ; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1294 del 25.3.2005; TAR Palermo Sez. I Sent. n.1179 del 18.7.2003) spettano alla cognizione del Giudice Ordinario le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali, in quanto tali atti: 1) non concretano una procedura concorsuale, poiché risultano caratterizzati da aspetti fiduciari e non sono l’esito di una valutazione comparativa fra diversi aspiranti ed anche, quando viene indetto un apposito procedimento selettivo, tale procedimento non si conclude con la formulazione di una graduatoria; 2) sono atti di microorganizzazione (cioè atti paritetici implicanti l’esercizio dei poteri del datore di lavoro privato, a fronte dei quali il dipendente vanta un diritto soggettivo e non un interesse legittimo: cfr. artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, D.Lg.vo n. 165/2001), poiché si riferiscono a soggetti già assunti ed in servizio e già in possesso della relativa qualifica professionale di Dirigente (ad ulteriore dimostrazione di tale circostanza va sottolineato che gli incarichi di direzione di Uffici di livello dirigenziale non generale vengono emanati dall’organo politico, previa proposta e perciò scelta del soggetto designando da parte del Dirigente Generale, il quale in tale occasione esercita senz’altro un potere datoriale, che si estrinseca nella scelta dei propri collaboratori e delle funzioni da affidare agli stessi). Secondo il Collegio tale orientamento giurisprudenziale va esteso anche agli di conferimento dirigenziale a persone esterne all’Amministrazione, in quanto: 1) il predetto art. 68, comma 1, D.Lg.vo n. 29/1993 (cfr. ora l’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001) non distingue fra incarichi dirigenziali interni ed esterni, per cui la previsione normativa che attribuisce la giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali al Giudice Ordinario va applicata anche agli incarichi dirigenziali esterni; 2) parimenti come per i Dirigenti interni il conferimento dell’incarico dirigenziale a soggetti esterni non è preceduto da un procedimento concorsuale; 3) mentre l’eventuale procedura selettiva indetta non si articola nell’attribuzione di un punteggio e non si conclude con l’approvazione di una graduatoria, ma consiste soltanto in una valutazione del curriculum e delle competenze ed esperienze dell’aspirante esterno all’Amministrazione (o dei singoli aspiranti esterni all’Amministrazione) all’incarico dirigenziale.
Pertanto, poiché nella specie l’incarico dirigenziale al controinteressato Dott. Abiusi si è concretato in una scelta di tipo fiduciaria diretta e non è stato preceduto da una procedimento concorsuale conclusosi con graduatoria finale di merito tra più candidati, ma è consistito in una mera valutazione di idoneità a svolgere l’incarico dirigenziale assegnato, tale atto spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.
Mentre con riferimento alle Delibere G.R. nn. 1814 e 1816 del 4.9.2000, le quali rispettivamente hanno approvato l’organigramma delle posizioni dirigenziali di primo livello (cioè quelle inferiori alle quali non risultano preposti i Dirigenti Generali) ed i criteri di conferimento di tali incarichi dirigenziali, sussiste la Giurisdizione del Giudice Amministrativo, attesocchè l’impugnazione degli atti di cd. macro-organizzazione (cioè le scelte organizzative che riguardano le linee fondamentali dell’assetto degli uffici, che si estrinsecano a monte del rapporto di impiego e perciò implicano l’esercizio di poteri non privatistici o negoziali, ma l’esercizio di poteri pubblicistici, in quanto tali atti organizzatori sono interamente permeati da interessi pubblici: cfr. artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001), finalizzata ad ottenere il loro annullamento giurisdizionale, va proposta dinanzi al Giudice Amministrativo, poiché di fronte a tali atti i ricorrenti possono vantare solo una posizione soggettiva di interesse legittimo, la cui tutela spetta esclusivamente al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 103, comma 1, Cost.. Infatti, ai sensi del citato art. 68, comma 1, D.Lg.vo n. 29/1993 (cfr. ora l’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001) i predetti atti di macroorganizzazione possono essere soltanto disapplicati dal Giudice Ordinario, per cui da tale norma si deduce che tali atti possono essere sindacati dal Giudice Ordinario solo in via incidentale, ma possono essere annullati soltanto dal Giudice Amministrativo. Perciò deve ritenersi che il ricorso in esame spetta alla cognizione del Giudice Amministrativo per la parte in cui è stato chiesto l’annullamento delle citate Delibere G.R. nn. 1814 e 1816 del 4.9.2000, in quanto tali Delibere hanno approvato l’organigramma delle posizioni dirigenziali di primo livello (cioè quelle inferiori alle quali non risultano preposti i Dirigenti Generali) ed i criteri di conferimento di tali incarichi dirigenziali, cioè atti non attinenti al potere datoriale e/o alla gestione del rapporto di lavoro.
L’Associazione sindacale ricorrente ha impugnato le predette Delibere G.R. nn. 1814 e 1816 del 4.9.2000, nella parte in cui rispettivamente non hanno dettato alcun criterio per il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni e non hanno esplicitato i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni oppure non hanno esteso ad essi l’applicazione dei criteri di conferimento stabiliti per i Dirigenti interni, cioè più precisamente si duole del fatto che l’Amministrazione regionale non ha recepito le seguenti proposte, contenute nel documento consegnato all’Amministrazione resistente nell’incontro del 4.9.2000, tenutosi con le Organizzazioni Sindacali prima della riunione della Giunta Regionale, con la quale sono state approvate le citate Delibere G.R. nn. 1814 e 1816, cioè che: 1) la graduazione delle nuove strutture doveva essere definita prioritariamente rispetto al conferimento dell’incarico ai singoli Dirigenti; 2) le proposte di incarico dovevano essere comunicate preventivamente ai Dirigenti; 3) prima del conferimento di incarichi dirigenziali esterni doveva effettuarsi una preventiva ricognizione pubblica delle professionalità e delle disponibilità interne; 4) comunque, se dopo aver consultato i personale dirigenziale interno si fossero create delle vacanze nei posti di organico di livello dirigenziale non generale, tali posti vacanti avrebbero dovuto essere attribuiti in esito ad un’apposita procedura concorsuale pubblica, alla quale avrebbero potuto partecipare pure i dipendenti regionali inquadrati nella qualifica subdirigenziale; 5) veniva proposto di integrare i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, facendo riferimento: a) alle esperienze professionali “riconducibili all’incarico da conferire”, desunte dal curriculum; b) al titolo di studio “in rapporto alla tipologia dell’incarico da conferire”; c) alla formazione specialistica attinente l’incarico; d) all’anzianità effettiva nel ruolo di Dirigente; e) al “rispetto del principio della rotazione per tutti, soprattutto per quelli che non hanno ruotato nelle precedenti tornate di incarico”, precisando che la rotazione doveva avvenire prioritariamente all’interno dello stesso Dipartimento; f) con specifico riferimento ai conferimenti di incarichi dirigenziali esterni, oltre ai predetti criteri se compatibili, avrebbero dovuto essere richiesti come requisiti di ammissione: f1) un’esperienza almeno quinquennale nella Dirigenza pubblica o privata; f2) l’inesistenza nel corso dell’attività lavorativa di provvedimenti disciplinari, “di valutazioni negative e di messa in mobilità eccetto che per soppressione del posto in organico”.
La prima delle predette 5 proposte, avanzate dalla ricorrente, cioè quella di individuare gli uffici di livello dirigenziale non generale prima del conferimento dei relativi incarichi, risulta sostanzialmente rispettata dall’Amministrazione resistente, in quanto, sebbene nella stessa giornata del 4.9.2000, la Delibera G.R. n. 1814 sull’organigramma delle posizioni dirigenziali di cui è causa è stata approvata prima delle singole Delibere, con le quali venivano affidati gli incarichi dirigenziali (le quali a loro volta sono state precedute dall’approvazione dei criteri per il conferimento di tali incarichi): sul punto va pure sottolineato che l’associazione sindacale ricorrente risulta carente di interesse con riferimento all’impugnazione della Delibera G.R. n. 1814 del 4.9.2000, poiché tale Delibera concerne soltanto l’approvazione dell’organigramma e non le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali (sia ai Dirigenti interni che) alle persone esterne all’Amministrazione, cioè l’oggetto della controversia in esame, ed inoltre risulta legittima la scelta dell’Amministrazione resistente di voler determinare con un’altra Delibera i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali.
Mentre risultano infondate le istanze, volte ad ottenere: 1) preventiva comunicazione ai Dirigenti della proposta di incarico dirigenziale; 2) la pretesa che, prima del conferire un incarico dirigenziale a persone esterne all’Amministrazione, i Dirigenti interni della Regione dovevano essere consultati, in quanto avrebbero potuto manifestare un interesse ad avere l’incarico di direzione di un altro Ufficio di livello dirigenziale non generale (diverso da quello già affidato), tra quelli vacanti, per cui i posti di Dirigente relativi alla percentuale del 5%, che potevano essere conferiti all’esterno (tale percentuale è stata poi elevata al 10%), dovevano essere solo quelli che non interessavano ai Dirigenti interni della Regione.
Infatti, con riferimento alla prima istanza va evidenziato che, poiché gli incarichi dirigenziali, come sopra detto, attengono alla gestione del rapporto di lavoro, e perciò sono degli atti di microorganizzazione, nei cui confronti il dipendente vanta un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, non sussiste la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, dal momento che la legge sul procedimento amministrativo (tranne che per il diritto di accesso) si applica soltanto all’attività a carattere provvedimentale di diritto pubblico e non all’attività di diritto privato e/o paritetica che la Pubblica Amministrazione esercita in materia di pubblico impiego in seguito alla privatizzazione del rapporto di lavoro ex D.Lg.vo n. 29/1993, la quale ha comportato la conseguente trasformazione degli atti di gestione del rapporto di lavoro da atti organizzativi pubblicistici in atti privatistici, del tutto equivalenti agli omologhi atti adottati dal datore di lavoro privato nell’esercizio dell’autonomia imprenditoriale.
Anche la seconda delle due istanze è infondata, in quanto i Dirigenti interni non possono rivendicare un diritto di prelazione sulle direzioni vacanti di altri Uffici di livello dirigenziale non generale, poiché costituisce una scelta di natura prettamente politica e perciò insindacabile quella di individuare gli uffici dirigenziali che devono essere affidati a persone esterne all’Amministrazione (infatti, l’organo politico di una Pubblica Amministrazione, al fine di attuare in modo più efficace i propri obiettivi programmatici, può avere interesse a sviluppare in modo più deciso ed innovativo alcuni settori e non altri del proprio apparato, affidandoli alla gestione di una persona esterna all’Amministrazione di comprovata qualificazione professionale, che gode della piena fiducia dell’organo politico). Sul punto va evidenziato che la Regione Basilicata con l’art. 16, comma 8 bis, L.R. n. 12/1996 ha tutelato in modo accentuato la posizione dei propri Dirigenti interni, in quanto ha previsto che gli incarichi dirigenziali esterni possono essere conferiti soltanto per gli Uffici di livello dirigenziale “vacanti”, per cui, pur tenendo conto del criterio della rotazione degli incarichi dirigenziali, è stata tendenzialmente garantita ai Dirigenti in servizio la conferma nel precedente incarico dirigenziale (cfr. l’art. 13, comma 4, del CCNL quadriennio 1998-2001 dei Dirigenti statali dei Ministeri e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, ai sensi del quale l’Amministrazione, se non intende confermare il Dirigente nello stesso incarico precedentemente ricoperto e se non vi sia stata una valutazione negativa oppure non può confermarlo per la soppressione del posto a seguito di ristrutturazione e/o riorganizzazione dell’organico dirigenziale, è tenuta “ad assicurare al Dirigente un incarico almeno equivalente”, cioè un “incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore al 10% rispetto a quello precedentemente attribuito”; ma tale disposizione non si rinviene nella normativa di contrattazione collettiva relativa al personale dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali). Al riguardo, va pure precisato che la decisione della Regione Lazio, nel senso proposto dall’Associazione ricorrente, pur se non illegittima, in quanto il conferimento di incarichi dirigenziali esterni è una facoltà e non un obbligo delle Amministrazioni, si riferisce ad un'altra Regione autonoma e perciò non sussiste alcun obbligo da parte della Regione Basilicata di conformarsi ad essa.
Invece, la proposta secondo cui, in ogni caso, gli incarichi dirigenziali esterni dovrebbero essere attribuiti in esito ad un’apposita procedura concorsuale pubblica, alla quale potrebbero partecipare pure i dipendenti regionali inquadrati nella qualifica subdirigenziale, va dichiarata inammissibile per difetto di interesse e/o carenza di legittimazione attiva, attesocchè, tra i soci dell’associazione sindacale ricorrente vi sono soltanto dipendenti regionali in possesso della qualifica di Dirigente (cfr. art. 3, comma 1, dello Statuto della ricorrente), per cui i soci della DIRBA, essendo già Dirigenti, comunque non potrebbero partecipare alla predetta procedura concorsuale. Pertanto, poiché il predetto art. 3, comma 1, dello Statuto della ricorrente ha consentito l’iscrizione a tale associazione soltanto dei Dirigenti regionali, tale richiesta non rientra nell’interesse collettivo dell’associazione ricorrente di tutelare il prestigio, la dignità, la professionalità, il ruolo e gli interessi dei propri associati; mentre gli scopi dell’Associazione di tutelare anche i diritti e gli interessi professionali, morali ed economici dei dipendenti regionali con la qualifica inferiore di Quadro direttivo esula dall’interesse collettivo, il quale si riferisce esclusivamente all’interesse comune di tutti gli associati, ma appartiene all’interesse diffuso, facente capo alla collettività di tutti i cittadini, come quello con il quale la medesima associazione ricorrente si prefigge di perseguire gli scopi del buon andamento, dell’imparzialità, della funzionalità, dell’efficienza dell’Amministrazione Regionale.
Anche l’ultima proposta di integrare i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni (facendo riferimento: a) alle esperienze professionali “riconducibili all’incarico da conferire”, desunte dal curriculum; b) al titolo di studio “in rapporto alla tipologia dell’incarico da conferire”; c) alla formazione specialistica attinente l’incarico; d) all’anzianità effettiva nel ruolo di Dirigente; e) al “rispetto del principio della rotazione per tutti, soprattutto per quelli che non hanno ruotato nelle precedenti tornate di incarico”, precisando che la rotazione doveva avvenire prioritariamente all’interno dello stesso Dipartimento; f) con specifico riferimento ai conferimenti di incarichi dirigenziali esterni, oltre ai predetti criteri se compatibili, avrebbero dovuto essere richiesti come requisiti di ammissione: f1) un’esperienza almeno quinquennale nella Dirigenza pubblica o privata; f2) l’inesistenza nel corso dell’attività lavorativa di provvedimenti disciplinari, “di valutazioni negative e di messa in mobilità eccetto che per soppressione del posto in organico”) risulta inammissibile per difetto di interesse e/o carenza di legittimazione attiva, in quanto, come sopra detto, i soci della ricorrente, essendo già Dirigenti, non avrebbero potuto concorrere per la quota del 5% dei posti, riservati al personale esterno all’Amministrazione. Comunque, per inciso si osserva che l’Amministrazione regionale ha anche seguito le indicazioni proposte dalla ricorrente, tenuto conto che per le persone esterne all’Amministrazione i criteri stabiliti per i Dirigenti interni si applicano, come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente nel documento presentato il 4.9.2000, solo se compatibili (infatti, al riguardo va pure evidenziato l’art. 19 D.Lg.vo n. 29/1993 -cfr. ora l’art. 19 D.Lg.vo n. 165/2001- disciplina diversamente ai primi 5 commi il conferimento degli incarichi ai Dirigenti interni, mentre dedica un’apposita norma -il comma 6- alla fattispecie degli incarichi dirigenziali esterni, prevedendo anche diversi requisiti, per cui tali due categorie di Dirigenti non possono essere regolamentate allo stesso modo).
Per completezza va anche precisato che: 1) nella fattispecie in esame l’Amministrazione regionale non ha violato gli artt. 3, 7 e 13 del CCNL quadriennio 1998-2001 del personale dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali, in quanto ha preventivamente informato l’associazione ricorrente, prima di approvare le Delibere G.R. nn. 1814 e 1816 del 4.9.2000, con le quali rispettivamente sono stati approvati l’organigramma delle posizioni dirigenziali di primo livello (cioè quelle inferiori alle quali non risultano preposti i Dirigenti Generali) ed i criteri di conferimento di tali incarichi dirigenziali; 2) l’art. 7, comma 6, D.Lg.vo n. 29/1993 non si riferisce agli incarichi dirigenziali esterni, ma agli incarichi professionali, che possono essere affidate all’esterno, soltanto se l’Amministrazione non ha al proprio interso il personale idoneo e/o sufficiente; 3) i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni (tenuto conto che il ricorso in esame non contesta i criteri previsti per i Dirigenti interni), adottati dalla Regione con Del. G.R. n. 1816 del 4.9.2000, non contrastano con l’art. 16, comma 8 bis, L.R. n. 12/1996; 4) poiché il presente ricorso risulta inammissibile, nella parte in cui gli atti regionali impugnati non hanno previsto per il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni il procedimento del pubblico concorso, non è stato possibile esaminare l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, L.R. n. 12/1996 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui stabilisce che i conferimenti degli incarichi dirigenziali (sia interni che esterni, ma come sopra detto il ricorso in commento si riferisce soltanto agli incarichi dirigenziali esterni) non sono soggetti a procedure di comparazione.
A quanto sopra consegue che il ricorso in esame risulta: 1) inammissibile per difetto di giurisdizione con riferimento all’impugnazione della Del. G.R. n. 11901 del 4.9.2000; 2) inammissibile per difetto di interesse con riferimento alla Del. G.R. n. 1814 del 4.9.2000; 3) in parte inammissibile per difetto di interesse e/o carenza di legittimazione attiva ed in parte infondato con riferimento alla Del. G.R. n. 1816 del 4.9.2000.
Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte inammissibile per difetto di interesse, in parte inammissibile per carenza di legittimazione attiva ed in parte respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che vengono liquidate in complessive 3.000,00 € oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, addì 8 giugno 2006, dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giuseppe Buscicchio Componente
Pasquale Mastrantuono Componente – Estensore
IL PRESIDENTE
L’ESTENSORE
Depositata in Segreteria il 24 AGOSTO 2006
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186) Il Segretario Generale