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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 23 agosto 2006 n. 7374
Pres. de Lise; Rel. di Nezza
Money Bonds Investments S.A. (Avv.ti F. Casella, V. Macchia e L. Manzi) c. CONSOB (Avv.ti F. Biagianti, S. Providenti, G. Randisi e S. Zagara) e nei cfr. di Banca Popolare Italiana s.c. a r.l. e Banca Popolare Antoniana Veneta


Concorrenza e mercato – Partecipazioni rilevanti in società quotate – Interposizione reale mediante l’utilizzo di fondi comuni – Configurabilità – Sussiste – Conseguenze – Obbligo di comunicazione - Sussiste – Fattispecie

In materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti a carico dei soggetti che partecipano in una società con azioni quotate (art. 120 TUF), è configurabile una ipotesi di interposizione reale, soggetta agli obblighi di comunicazione suddetti, anche nell’ipotesi in cui le azioni, pur essendo state intestate ad un terzo, siano state acquistate da quest’ultimo per conto e nell’interesse di un altro soggetto, con l’obbligo del terzo di attenersi alle direttive di quest’ultimo. Pertanto è configurabile un’ipotesi di interposizione anche con riferimento ai fondi comuni, pur essendo i negozi posti in essere con detti strumenti o intermediari formalmente di proprietà dei fondi stessi, in quanto ciò che rileva non è lo strumento utilizzato ma la finalità elusiva dell’operazione. (Nella specie, Bpi si è avvalsa di hedge funds, quali interposte persone nell’acquisto di azioni ordinarie di Antonveneta).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
sezione prima




composto dai signori
Pasquale de Lise - Presidente
Carlo Modica de Mohac - Consigliere
Mario Alberto di Nezza - Primo referendario rel.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 10093/2005 R.g. proposto da

Money Bonds Investments S.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Casella, Vincenzo Macchia e Luigi Manzi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5


contro




la Commissione nazionale per le società e la borsa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Biagianti, Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi e Simona Zagaria, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3


e nei confronti di



Banca Popolare Italiana s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

Banca Popolare Antoniana Veneta – Antonveneta s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio


per l’annullamento



della delibera Consob n. 15116 del 22 luglio 2005, con la quale si è accertato che i fondi Generation Fund e Active Fund, di cui risulta gestore la Money Bond Investments s.a., hanno agito come interposte persone della Banca Popolare di Lodi s.c.r.l. (oggi Banca Popolare Italiana) nell’acquisto di azioni ordinarie della Banca Popolare Antoniana Veneta s.p.a., rispettivamente per n. 3.770.000 azioni e per n. 450.000 azioni, acquistate a più riprese in date precedenti il 30 aprile 2005;
di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale


nonché per la condanna



della resistente al risarcimento del danno ingiusto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;
viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti di causa;
sentiti alla pubblica udienza del 19 aprile 2006, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, gli avv.ti Manzi, Macchia e Brambilla in sostituzione dell’avv. Casella per la ricorrente, Providenti e Zagaria per la Consob;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue


FATTO




Con ricorso notificato il 2.11-3.11.2005, ritualmente depositato, la società Money Bonds Investments (in seguito, MBI), esponendo che con due provvedimenti del maggio e del luglio 2005 la Consob aveva accertato l’esistenza di due patti parasociali relativi all’acquisto concertato di azioni della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (in seguito, Antonveneta), impugnava la delibera n. 15116 del 22.7.2005 con cui l’anzidetta autorità di vigilanza aveva accertato che nell’ambito del medesimo disegno i fondi Generation Fund e Active Fund, gestiti dalla ricorrente, avevano agito quali interposte persone della Banca Popolare di Lodi (poi Banca Popolare Italiana; da ora, Bpi) nell’acquisto di n. 3.770.000 e, rispettivamente, n. 450.000 azioni ordinarie Antonveneta.
A sostegno del gravame la ricorrente denunciava i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si costituiva in resistenza l’intimata amministrazione.
Depositate dalle parti ulteriori memorie, alla suindicata udienza di merito la causa veniva infine trattenuta in decisione.


DIRITTO




1. La presente impugnativa, proposta dalla società svizzera (diretta dal sig. Luigi Colnago) Money Bonds Investments, gerente dei fondi comuni regolati dal diritto delle Isole Cayman denominati Generation Fund e Active Fund (in seguito, GF e AF), concerne la deliberazione cui la Commissione nazionale per le società e la borsa ha accertato che tali fondi “hanno agito come interposte persone della BANCA POPOLARE DI LODI S.c. a r.l. […] nell’acquisto di azioni ordinarie della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. rispettivamente per n. 3.770.000 azioni e per n. 450.000 azioni, acquistate a più riprese in date precedenti al 30 aprile 2005”, ciò “nei tempi, nei modi e per la motivazioni” indicati nell’allegato “Atto di accertamento”.
Come chiarito nelle premesse del provvedimento, tale intervento sortisce dagli accertamenti eseguiti nei primi mesi del 2005 in riferimento alla contesa per l’acquisizione del controllo della banca Antonveneta, i cui protagonisti sono stati la Bpi ed altri soggetti, da un lato, e il gruppo bancario olandese Abn-Amro dall’altro, e vede come precedenti immediati le delibere n. 15029 del 10 maggio 2005 e n. 15115 del 22 luglio 2005, con le quali la Consob ha accertato l’avvenuta conclusione di due patti parasociali, aventi ad oggetto azioni di detta banca, rilevanti ma non comunicati né pubblicati e depositati ex art. 122 d.lgs n. 58/1998 (Testo unico della finanza, c.d. Tuf), stipulati nell’ambito di un progetto di Bpi “volto ad acquisire, anche congiuntamente con altri soggetti, una posizione di influenza dominante” su tale istituto bancario.
In questo contesto, e all’esito degli approfondimenti istruttori espletati, la Consob ha ritenuto che esistessero “elementi sufficienti” ad accertare che Bpi “si è avvalsa di hedge funds, quali interposte persone nell’acquisto di azioni ordinarie [Antonveneta]; interposizione che rendeva obbligatorio per la banca stessa tenere in considerazione gli acquisti compiuti dai suddetti soggetti ai fini della determinazione del prezzo dell’OPA obbligatoria e comunicare le partecipazioni acquistate dagli stessi ai sensi dell’art. 120 del D. lgs. n. 58/1998 e delle disposizioni regolamentari attuative, con particolare riferimento all’art. 118 del regolamento Emittenti della Consob”.

2. Il gravame (che non presenta, ad avviso del Collegio, i profili di improcedibilità evidenziati dalla resistente nella memoria depositata il 13.4.2006, posto che non si può escludere la sussistenza di un residuo interesse anche solo morale dell’istante) è affidato a tre censure, attinenti rispettivamente alla configurabilità di un’interposizione allorquando agiscano fondi comuni di investimento, alla correttezza sostanziale della decisione Consob in relazione alla provvista probatoria e infine alla carenza dei requisiti della precisione, gravità e concordanza degli indizi utilizzati.
2.1. Nel primo motivo viene dedotta anzitutto la giuridica impossibilità di ravvisare nella specie un’ipotesi interpositoria alla luce del peculiare rapporto intercorrente tra fondo comune, sottoscrittore e società di gestione.
I fondi comuni costituirebbero, a dire della ricorrente, patrimoni autonomi, suddivisi in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti (titolari di un diritto di credito corrispondente al valore della singola quota), operanti per mezzo di società di gestione, le quali hanno la posizione di parti formali delle eventuali compravendite di titoli stipulate. Gli effetti dei negozi posti in essere si rifletterebbero, così, sul patrimonio dei fondi, i quali ultimi diverrebbero proprietari esclusivi dei titoli.
Di qui, la pretesa erroneità dell’assunto Consob, secondo cui le azioni Antonveneta acquistate dai fondi Generation e Active per mezzo di MBI sarebbero di proprietà di Bpi ovvero sarebbero state acquistate esclusivamente “per suo conto”, affermazione del tutto infondata alla luce del fatto che un eventuale accordo interpositorio tra MBI e Bpi sarebbe inopponibile al fondo e ai suoi sottoscrittori.
Sotto altro profilo, non si riscontrerebbe nella specie l’avvenuta stipulazione di un patto (in linea teorica ammissibile) tra gestore e Bpi avente ad oggetto l’esercizio del diritto di voto o il successivo trasferimento dei titoli a Bpi, posto che in concreto la ricorrente non aveva dato corso a nessuna delle due operazioni.
Il motivo non è condivisibile.
Occorre anzitutto precisare che nella vicenda per cui è controversia la Consob ha ritenuto necessario “provvedere al formale accertamento” della interposizione in ragione di alcune circostanze di fatto, rilevanti sotto il duplice profilo: a) del prezzo dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria in precedenza lanciata da Bpi (a dire dell’autorità di settore, “uno dei soggetti interposti” aveva compiuto un acquisto a un prezzo che avrebbe potuto determinare un aumento del prezzo dell’opa obbligatoria in corso”); b) della violazione degli “obblighi di comunicazione” previsti dall’art. 120 Tuf, con conseguente sterilizzazione dei diritti di voto (stante l’imminenza dell’assemblea ordinaria di Antonveneta).
Con precipuo riferimento a quest’ultimo aspetto, si può ricordare che il menzionato art. 120, nel prevedere “obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti” a carico dei soggetti che partecipano in una società con azioni quotate e nel fissare le soglie superate le quali essi scattano (2° e 3° comma), demanda alla Consob la fissazione dei “criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio” (4° comma, lett. b).
L’art. 118 del c.d. Regolamento Emittenti (approvato con delib. Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, successivamente modificato ed integrato), attuativo di tale disposizione, precisa i “criteri di calcolo delle partecipazioni”, stabilendo che ai fini degli anzidetti obblighi “sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto (1° comma), dovendo altresì essere “computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti”.
Il successivo 5° comma dell’art. 120 Tuf stabilisce ancora che “il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato”, con successiva possibilità anche per la Consob di impugnare, secondo le previsioni del codice civile, “in caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti” di dette partecipazioni (partecipazioni peraltro computabili “ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea”).
Orbene, il testo delle norme appena riportate rende chiaro come ai fini specificati vadano prese in considerazione anche le “azioni di cui sono titolari interposte persone”, sicché si pone il problema di accertare la correttezza dell’opzione interpretativa della Consob alla luce della peculiare natura dei fondi comuni di investimento.
Nell’“Atto di accertamento” allegato al provvedimento impugnato (v. punto 3) si legge che al fenomeno della interposizione di persona – che per la tradizionale dottrina civilistica si articola nelle due forme della interposizione fittizia (concretante una simulazione relativa soggettiva, richiedente un accordo simulatorio tra tre soggetti - interposto, interponente e terzo -, i quali convengono di attribuire all’interposto il ruolo di mero prestanome dell’interponente, contraente dissimulato del negozio concluso con il terzo) e della interposizione reale (consistente in un accordo bilaterale tra interponente ed interposto, cui rimane estraneo il terzo contraente, avente ad oggetto di norma l’acquisto del bene da parte dell’interponente e il successivo trasferimento dello stesso bene all’interposto, secondo lo schema della c.d. rappresentanza indiretta e attraverso l’utilizzo di diverse tipologie negoziali, quali il mandato senza rappresentanza, la commissione o il negozio fiduciario) – va attribuita “valenza onnicomprensiva”, tale da abbracciare “qualsiasi ipotesi di dissociazione tra titolarità formale e sostanziale dei diritti, allorché un soggetto (interposto), pur compiendo atti giuridici in nome proprio, persegua l’interesse di un soggetto (interponente), al cui potere direttivo è tenuto a conformarsi”.
L’interposizione reale si configura, secondo questa opinione, anche nell’ipotesi in cui “le azioni, pur essendo state intestate ad un terzo, siano state acquistate da quest’ultimo per conto e nell’interesse di un altro soggetto, con l’obbligo del terzo di attenersi alle direttive di quest’ultimo”; il che sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui “gli acquisti di azioni Antonveneta da parte di GF e AF [sono] state effettuate in nome proprio ma per conto e nell’interesse di Bpi attenendosi alle direttive di quest’ultima”.
È opinione del Collegio che la tesi dell’autorità di vigilanza sia meritevole di condivisione.
Fermo restando che la tenuta della conclusione da ultimo riportata andrà saggiata in sede di esame delle successive censure (riguardando la doglianza in esame unicamente la giuridica configurabilità della fattispecie), è da ritenere che il fenomeno interpositorio sia stato correttamente inteso nel senso più ampio possibile in considerazione delle palesi “finalità antielusive” avute di mira dal legislatore.
È noto infatti che l’attività di vigilanza della Consob è precipuamente incentrata sull’esigenza di rimediare alle asimmetrie informative connotanti i rapporti che si svolgono nell’ambito dei mercati mobiliari, occorrendo garantire, come previsto dall’art. 5 Tuf, “la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario”.
Le attribuzioni della Commissione in materia sono perciò essenzialmente preordinate ad imporre un onere di chiarezza informativa in capo all’emittente che intenda acquisire partecipazioni in società quotate al di sopra di una certa soglia.
Si spiega allora perché, ai fini dell’accertamento di una eventuale interposizione ai sensi della speciale disciplina in considerazione, siano irrilevanti, in ragione delle superiore finalità di tutela degli investitori e, più in generale, del sistema finanziario, le modalità tecniche di effettuazione delle operazioni suscettibili di integrare fattispecie rilevanti ai fini in esame, non potendo dunque i “reali” (nel senso indicato) partecipanti al capitale di una società quotata pretendere di andare esenti da obblighi di legge in forza del ricorso ingiustificato a particolari strumenti tecnici o a intermediari dalla peculiare natura (nella specie, la Consob ricorda come a dire dello stesso sig. Colnago alla gestione dei fondi caymanesi sarebbero formalmente deputate due società con sede in Belize, le quali a loro volta avrebbero concluso un contratto di sub-advising con la ricorrente; cfr. p. 16 mem. res.). Il che naturalmente presuppone un’adeguata enunciazione, da parte dell’autorità di vigilanza, delle ragioni per le quali l’utilizzo di detti strumenti o intermediari, in quanto del tutto ingiustificato, costituisca un’operazione ispirata a finalità meramente elusive degli obblighi gravanti sugli interessati.
Di qui, l’infondatezza del primo motivo.
2.2. La seconda doglianza affronta il nucleo dell’accertamento eseguito dalla Consob, a dire della ricorrente in contrasto con i fatti, con le risultanze delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Milano e con le stesse premesse e deduzioni formulate dalla resistente nelle sue precedenti delibere.
In particolare, per realizzare il proprio progetto di acquisire una posizione di influenza dominante in Antonveneta, Bpi avrebbe – secondo la ricostruzione della Consob - “consapevolmente” scelto il fondo GF in quanto privo di limiti di investimento in un solo titolo e come tale in grado di utilizzare l’intero importo investito (50 milioni di euro in data 14.3.2005) per l’acquisto di azioni Antonveneta.
Ma allora non si spiegherebbe perché: a) nello stesso periodo Bpi aveva sottoscritto quote per un medesimo importo (50 milioni di euro) anche nel fondo AF, caratterizzato, a differenza dell’altro fondo, da limiti all’investimento in un solo titolo (tant’è che AF aveva acquistato azioni Antonveneta per soli 10.906.687 euro); b) nel maggio 2005 (e cioè una volta che già si era tenuta l’assemblea per l’approvazione del bilancio e la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Antonveneta) Bpi aveva sottoscritto ulteriori quote dei fondi GF (per 15 milioni di euro) e AF (due sottoscrizioni da 10 milioni di euro l’una), non utilizzate per l’acquisto di azioni Antonveneta; c) Bpi aveva ritenuto di utilizzare un meccanismo così differente rispetto allo schema operativo già accertato dalla Consob nel provvedimento del 10.5.2005 (finanziamento di persone fisiche, le quali, previa apertura di appositi dossier dedicati, avevano impiegato l’intero importo ricevuto nell’acquisto di azioni in seguito ritrasferite a persone o società vicine a Bpi).
La ricorrente ha poi sottolineato l’esistenza di “ulteriori circostanze” che, sebbene trascurate dalla Consob, sarebbero dissonanti rispetto alla contestata ricostruzione presuntiva.
Anzitutto, l’assoluta autonomia del contegno dei fondi GF e AF darebbero conto delle ragioni per cui, intervenuti tali intermediari nella menzionata assemblea di Antonveneta nonostante l’irrilevanza della loro partecipazione ai fini dei quorum assembleari, solamente AF, detentore di una quota “assolutamente trascurabile” di titoli, aveva votato in favore della lista presentata da Bpi, mentre GF si era astenuto.
La Consob non avrebbe inoltre considerato che l’amministratore delegato di Bpi aveva dichiarato, in sede di audizione, di non essere a conoscenza del coinvolgimento dei fondi off-shore (il che risultava comprovato dal tenore di alcune intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura milanese).
MBI ha infine asserito che la ricostruzione dell’autorità di vigilanza sarebbe smentita dall’adesione da parte di entrambi i fondi all’offerta pubblica di acquisto promossa da Abn-Amro (per un terzo dei titoli Antonveneta posseduti), adesione del tutto incomprensibile alla luce della rilevata finalità di sostegno alla scalata Bpi.
Anche queste censure vanno disattese.
Il lineare ragionamento che ha portato all’adozione della delibera impugnata risulta invero compiutamente esposto nell’“Atto di accertamento”, allegato alla delibera impugnata, nel quale la Consob ha evidenziato tutti gli elementi - ricavati dalla documentazione relativa all’indagine penale in corso (in particolare, due verbali di assunzione di informazioni nei confronti del sig. Colnago, del 21.6 e dell’1.7.2005) e dall’attività istruttoria espletata dalla stessa Consob (due audizioni dell’amministratore delegato e del direttore finanziario Bpi in data 8.7 e 14.7.2005) -, dai quali è stato possibile desumere la partecipazione dei fondi esteri GF e AF quali persone interposte per l’acquisto di azioni Antonveneta.
In questo “Atto” si dà conto, in particolare, della natura e delle caratteristiche dei fondi GF e AF, degli investimenti in essi effettuati da Bpi (e da Bpl Suisse, altra società del gruppo Bpi), degli acquisti di azioni Antonveneta, del contegno assunto dai fondi nell’assemblea del 30.4.2005. Tali circostanze sono state poi valutate alla luce del peculiare contesto nel quale le operazioni si erano andate a inserire, col risultato che sono state ritenute inattendibili le affermazioni degli interessati in ordine alla natura dichiaratamente occasionale e del tutto fortuita degli investimenti di Bpi e dei successivi acquisti di azioni Antoneveneta.
La Consob si è soffermata in particolare sulle operazioni eseguite (l’intero ammontare versato da Bpi e Bpl Suisse era stato utilizzato per acquistare azioni Antoneveneta, peraltro a prezzi più alti rispetto a quelli dell’opa promossa da Abn Amro; su un patrimonio di 128 milioni di euro di GF, 115 milioni erano stati investiti dal gruppo Bpl; l’investimento di Bpl Suisse era stato eseguito in pari data rispetto a quello di Bpi, apparendo strano che Bpi nulla sapesse dell’operazione dell’affiliata svizzera; quanto al fondo AF, il cui regolamento prevedeva limiti all’investimento in un solo titolo, circa 10-12 milioni di euro su un patrimonio complessivo di 80 milioni - di cui 50 versati da Bpi - erano stati investiti in azioni Antonveneta) e sulla natura dei soggetti coinvolti (le modalità di scelta degli hedge funds gestiti dal sig. Colnago dimostrerebbero la mancanza di un’istruttoria per selezionare gli intermediari più idonei a garantire il miglior rapporto rischio-rendimento, come dimostrato anche dal fatto che Bpi non aveva svolto alcuna verifica sulla diversificazione del portafoglio di GF; GF sarebbe, inoltre, un fondo inattivo, privo di limiti di investimento su un solo titolo e con una storia priva di particolari successi; il sig. Colnago non offriva, infine, alcuna particolare garanzia di professionalità).
Risultano dunque chiare le circostanze di fatto - non contestate -, sui cui poggia l’accertamento (in sintesi: il prezzo di acquisto dei titoli, superiore a quello dell’offerta pubblica in corso; i tempi delle operazioni, antecedenti lo svolgimento dell’assemblea Antonveneta e contestuali agli acquisti compiuti da Bpi; la provenienza dei fondi, versati da Bpi; la natura dei fondi e del loro gestore, privi di regolamentazione, non attivi da tempo e non particolarmente qualificati; il comportamento in assemblea dei fondi, coerente con le esigenze Bpi).
La lettura unitaria di tali elementi ha così permesso alla Consob di non tener conto degli altri aspetti asseritamente contrari alla ricostruzione enunciata nella delibera.
In altri termini, la presenza di fatti che non sarebbero, a dire della ricorrente, del tutto in linea con l’ipotesi ricostruttiva accolta nella delibera non è idonea a inficiarne la correttezza di fondo, posto che si tratta, a ben vedere, di aspetti di dettaglio o comunque non contrastanti con il progetto Bpi (così, la pretesa violazione della “prassi” operativa sino ad allora seguita dai vertici Bpi, che non dà conto, pur a voler condividere il rilievo della ricorrente circa l’esistenza di un medesimo schema d’azione, della necessità che tale “prassi” venisse osservata anche in questo caso, oppure gli ulteriori investimenti dopo il maggio 2005 e gli investimenti nel fondo AF, che non smentiscono la ricostruzione dell’autorità di vigilanza).
Quanto alle “ulteriori circostanze” dedotte, premessa l’irrilevanza delle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Bpi, v’è da dire che se, per un verso, il contegno assembleare di GF ed AF non si pone in contrasto con la rilevata finalità di sostegno del progetto Bpi (stante l’astensione di GF), per altro verso l’adesione all’opa Abn Amro è stata solo parziale e ha riguardato un’operazione già in difficoltà, come incontestatamente dedotto dalla Consob (cfr. p. 19 mem. res.).
Le superiori considerazioni convincono dunque il Collegio della infondatezza del motivo.
2.3. Con l’ultimo mezzo la ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni di legge in materia di prova indiziaria (artt. 2727 ss. cod. civ. e 192 c.p.p.), dal momento che la Consob avrebbe proceduto a una valutazione atomistica e parziale dei fatti rilevanti. In particolare, sarebbe stato travisato il senso di alcune importanti circostanze, quali ad esempio l’acquisto da parte di GF di titoli Antonveneta per l’intero ammontare investito dal gruppo Bpi (l’impiego di somme liquide sarebbe infatti connaturato alla funzione stessa del fondo), la consistenza degli importi (considerata la natura del sottoscrittore), l’esperienza del Colnago (in realtà ultra-quarantennale), il rendimento atteso dell’investimento (superiore a quello medio degli hedge funds). In sintesi, la contesa sul controllo di Antonveneta avrebbe reso qualsiasi investimento sui relativi titoli non solo privo di rischio ma anche notevolmente remunerativo. Il ragionamento logico-deduttivo posto a base dell’accertamento per presunzioni è stato sottoposto a ulteriori critiche nella memoria depositata dall’istante in data 13.4.2006.
Le pur pregevoli doglianze della ricorrente non sono tuttavia idonee a condurre all’auspicato rilievo di illegittimità.
Appare invero pienamente condivisibile l’obiezione della Consob, che rimarca come la condotta dei fondi sia stata valutata alla luce di due elementi convergenti: l’acquisto delle azioni a un prezzo superiore a quello dell’opa lanciata da Abn Amro e il finanziamento da parte di Bpi nel periodo in cui la stessa Bpi rastrellava questi titoli sul mercato in vista dell’assemblea ordinaria Antonveneta.
Il che vale, in definitiva, a escludere la configurabilità del vizio prospettato, non riscontrandosi errori logici nel ragionamento svolto dall’autorità di settore.

3. La reiezione del gravame nel merito comporta il conseguente rigetto della domanda risarcitoria parimenti avanzata con il ricorso.

4. In conclusione, l’impugnativa è infondata e va pertanto respinta.
Sembra peraltro equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.


P.Q.M.




Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile 2006.



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