REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE III QUATER
Composta dai Magistrati:
MARIO DI GIUSEPPE - Presidente
LINDA SANDULLI - Consigliere
CARLO TAGLIENTI - Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi riuniti n. 11952 del 2005 proposto dagli
ingegneri Roberto Brandi, Pietro Ernesto De Felice, Carlo De Vuono e Rolando Giovanni rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Giuliani presso lo studio del quale in Roma Viale Mazzini 88 hanno eletto domicilio
e n. 3378 del 2006 proposto da
Stefanelli Paolo e Brandi Roberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Giuliani, Pellegrino Giovanni e Gianluigi presso lo studio dei quali ultimi in Roma, Corso Rinascimento,11 hanno eletto domicilio ;
CONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge in via dei Portoghesi, 12 Roma.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Direzione Gen.Aff. Civ. e Libere Professioni rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge Via dei Portoghesi, 12 Roma.
CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati: Mario Sanino e Domenico Galli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma Viale Parioli n. 180
e nei confronti di
Cervesi Giovanni, Fugger Rodolfo, Martarelli Giancarlo, Pastorino Roberto Maria Antonio, Ronsivalle Luigi Maria, Speroni Alberto, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Federico Sorrentino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Lungotevere delle Navi, 30,
nonché nei confronti di
ing . Paolo Beer, Paolo Berti, Renato Buscaglia , Gian Luigi Capra, Alcide Gava, Ferdinando Luminoso, Sergio Polese, Giuseppe Zia, Mario Beomonte, Fabrizio Ferzetti, Alessandro Ciocca, Franceso Duilio Rossi Santilio, Luigi Rossi, Mario Leonardi, Emilio Acernese, Fabrizio Cabas, Luca Cerato, Paolino Zappatore, Maurizio Lucchini, Carla Cappiello, Massimo Calda, Corrado Antonio Kropp, Paola Maria Angela Galliani, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Francario ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Savoia n.31
e con l’intervento ad adiuvandum dei
CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI INGENGERI DI NAPOLI e di LECCE, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Valeria Morra, il primo, presso lo studio della quale ha eletto domicilio in Roma, via Bocca di Leone n. 78, e dagli avvocati Giovanni e Gianluigi Pellegrino, il secondo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma corso Rinascimento n. 11;
dell’ing. Aristide Croce, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Sarno, domiciliato presso la Segreteria del TAR;
PER L’ANNULLAMENTO:
quanto al ricorso n.11952 del 2005 :
della delibera del Consiglio dell’Ordine di Roma 15 novembre 2005, prevista dall’art. 1 del D.L. 30 giugno 2005 n. 115, così come modificato dalla Legge di conversione 17 agosto 2005 n. 168 e di ogni altro atto o delibera connessa, preliminare ovvero conseguente, delibera in cui si è votato per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
nonché, con motivi aggiunti:
dell’atto del 6/04/2006 con cui il Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia ha proceduto alla proclamazione degli ingegneri eletti quali componenti del Consiglio Nazionale degli ingegneri, in particolare nella parte in cui ha tenuto conto dei voti espressi con delibera 15/11/2005 dal Consigli dell’Ordine degli Ingegneri di Roma; della nota 10/04/2006 con cui il CNI ha comunicato agli organi territoriali gli ingegneri risultati eletti; della delibera 15/11/2005 con cui il Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Roma ha espresso il proprio voto per i candidati indicati nella scheda allegata alla deliberazione medesima, con riguardo al rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
di ogni atto comunque presupposto, connesso e consequenziale;
quanto al ricorso n.3378/06:
degli stessi atti impugnati con i motivi aggiunti del precedente ricorso;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti d’intervento;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
visti i motivi aggiunti presentati nel ricorso n. 11952/05;
viste le Ordinanze collegiali n. 2648/2006 (Prima sezione) e n. 2861/2006(Sezione terza quater);
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 14 giugno 2006 il Consigliere Carlo Taglienti;
uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con il primo dei ricorsi epigrafati, notificato il 29 novembre 2005 e depositato il 20 dicembre successivo, i ricorrenti, ingegneri Roberto Brandi, Carlo de Vuono, Pietro Ernesto De Felice e Giovanni Rolando, candidati nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, non risultati eletti, hanno impugnato la delibera del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Roma con la quale sono state espresse le preferenze di detto ordine provinciale per le candidature al Consiglio dell’ordine nazionale.
Infatti alla scheda votata dal consiglio territoriale è attribuito un diverso peso ponderale sulla base della rappresentatività dei diversi ordini territoriali; da qui la rilevanza del voto del consiglio romano sull’esito finale.
Deducono quindi i ricorrenti l’illegittimità della delibera del 15 novembre 2005 in quanto adottata dal nuovo Consiglio dell’ordine di Roma, eletto ed insediato anzitempo, dovendosi ritenere che quello precedente aveva scadenza 31 gennaio 2006 ed era quindi quello che avrebbe dovuto votare per le candidature al Consiglio nazionale nella seduta del 15 novembre 2005 fissata all’uopo; anche la procedura elettorale risulta viziata.
Basano la loro censura sulla violazione dell’art.1 del D.L. 30 giugno 2005 n.115 come modificato dall’art. 1 della legge di conversione 17 agosto 2005 n. 168, dell’art.2 del D.Leg.vo Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 e dell’art.3 del DPR 169/2005.
Con motivi aggiunti hanno impugnato la nota del Direttore Generale della Giustizia civile del Ministero di Giustizia 6 aprile 2006 che ha proceduto alla proclamazione degli eletti al consiglio Nazionale degli ingegneri; nonché la nota del 10 aprile successivo con la quale il Consiglio Nazionale degli ingegneri ha comunicato agli organi territoriali i risultati delle elezioni; hanno altresì reiterato l’impugnazione della delibera del Consiglio provinciale di Roma del 15 novembre 2005.
Deducono:
violazione dell’art.2 del D.L.Lgt. 23 11 1944 n.382, dell’art. 4 D.L. 30.6.2005 n.115; eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità; illegittimità propria e derivata: il voto espresso dal Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Roma è invalido perché espresso non dai consiglieri che avrebbero dovuto essere in carica per legge, bensì dai nuovi consiglieri insediatisi anzitempo; il precedente consiglio doveva intendersi prorogato sino al 31 gennaio 2006 in base al combinato disposto degli artt. 4 del d.l. 10 giugno 2002 n. 107 e 16 comma 2bis della legge 1 agosto 2003 n. 200; anche le elezioni per il rinnovo sono state indette anticipatamente; il Ministero di Giustizia aveva espresso parere in tal senso.
Hanno dispiegato intervento ad adiuvandum sia i Consigli dell’Ordine degli ingegneri di Napoli e di Lecce, sia l’ing. Aristide Croce, che hanno svolto argomentazioni analoghe.
Costituitosi il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Roma ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di notifica ai consiglieri neoeletti del consiglio stesso, sia per mancata impugnazione di atti presupposti relativi alla fase delle elezioni del Consiglio provinciale, sia per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, operando qui la normativa speciale sulla giurisdizione “domestica” .
Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, dovendosi ritenere il Consiglio dell’ordine di Roma già scaduto alla data del 30 giugno 2005.
Risultano costituiti in giudizio i controinteressati indicati in epigrafe, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza dello stesso per le ragioni già esposte dal Consiglio dell’Ordine intimato.
Con memorie unitarie, anche per il secondo dei ricorsi epigrafati avente contenuto sostanzialmente identico al presente, le parti hanno ribadito eccezioni, ragioni e difese.
Con ordinanza collegiale 17 maggio 2006 n. 2861 è stata respinta l’istanza cautelare.
2.Con ricorso notificato il 18 aprile 2006 e depositato in pari data gli ingegneri Paolo Stefanelli e Roberto Brandi hanno impugnato l’atto del 6 aprile 2006 con il quale il direttore generale della Giustizia civile del Ministero di Giustizia ha proclamato gli eletti quali componenti del Consiglio Nazionale degli ingegneri, con particolare riferimento al voto espresso dal Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Roma nella seduta del 15 novembre 2005; nonché la nota di comunicazione di tale esito e la stessa delibera del 15 novembre suddetta.
Deducono violazione dell’art. 2 del D.Leg. Lgt 23 11 1944 n. 382 e dell’art. 4 d.l. 30.6.2005 n. 115; eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità manifesta: trattasi delle stesse censure avanzate con i motivi aggiunti del precedente ricorso: in buona sostanza il voto espresso dal Consiglio dell’Ordine di Roma nella seduta del 15 novembre, atto presupposto della proclamazione degli eletti qui impugnata, è invalido in quanto espresso da una compagine insediatasi anticipatamente rispetto alla naturale scadenza della precedente, e comunque eletta con procedimento illegittimo.
Risultano costituite le stesse parti del precedente procedimento, che hanno svolto eccezioni, censure e difese identiche.
Con ordinanza 10 maggio 2006 n. 2648 la prima sezione di questo Tribunale ha sospeso in parte gli atti impugnati “limitatamente al potere del Consiglio Nazionale di valutare la fondatezza del ricorso avverso l’elezione del Consiglio provinciale di Roma…” .
Alla pubblica udienza del 14 giugno 2006 i difensori delle parti hanno ribadito tesi e ragioni, soffermandosi in particolare sul problema della giurisdizione, ed hanno quindi spedito le cause in decisione.
DIRITTO
1.Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione oggettiva ed in parte soggettiva, onde pervenire alla loro soluzione con unica sentenza.
Infatti identici sono gli atti contestati con i motivi aggiunti del primo ricorso e con il secondo ricorso, che peraltro comprendono anche la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Roma del 15 novembre 2005, impugnata con l’atto introduttivo del primo ricorso.
Censure, eccezioni e difese sono di analogo tenore nei due ricorsi, talchè i problemi giuridici posti potranno essere trattati congiuntamente.
2.Trattasi, come visto nell’esposizione in fatto, delle elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale degli ingegneri: nei due ricorsi si contesta la legittimità del voto espresso dal Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Roma nella seduta del 15 novembre 2005, in quanto adottato nella composizione risultante dalle elezioni indette nel settembre 2005, mentre, ad avviso dei ricorrenti, i componenti del precedente Consiglio avrebbero dovuto restare in carica fino al 31 gennaio 2006, e comunque le elezioni si sarebbero svolte irregolarmente.
3.Preliminarmente devono essere esaminate le questioni di inammissibilità dei ricorsi.
3.1.Con la prima si sostiene detta inammissibilità in quanto i ricorsi non sono stati notificati a controinteressati necessari, quali i componenti del nuovo Consiglio dell’ordine di Roma.
L’eccezione non appare condivisibile.
Gli atti impugnati sono, come visto, la delibera del Consiglio dell’ordine di Roma del 15 novembre 2005 e la proclamazione degli eletti al Consiglio Nazionale degli ingegneri.
I ricorsi risultano notificati allo stesso Consiglio di Roma ed agli ingegneri risultati eletti al Consiglio nazionale, oltre che al Ministero di Giustizia; altri soggetti contemplati dagli atti impugnati, che possano qualificarsi contraddittori necessari, non ve ne sono; i componenti dell’organo collegiale che ha emesso l’atto impugnato non sono titolari di un interesse proprio, soprattutto in relazione a quanto si dirà in ordine alle procedure di votazione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di Roma.
3.2.Con la seconda eccezione si assume l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atti presupposti, quali gli atti della procedura elettorale che ha condotto alla nuova composizione del Consiglio dell’Ordine di Roma.
L’eccezione è infondata, in primo luogo perché, come già affermato nella sentenza di questa Sezione n. 2111 del 27 marzo 2006, il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in tema di procedimento elettorale per il rinnovo dei consigli degli ordini provinciali degli ingegneri; inoltre perché la questione di fondo posta con il ricorso attiene alla presunta illegittimità dell’ insediamento del nuovo consiglio, che prescinde dalla correttezza o meno della procedura elettorale.
3.3.La terza questione afferisce al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia delle elezioni del Consiglio Nazionale degli ingegneri.
Ed invero, come detto, questa Sezione si è recentemente pronunciata per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in causa relativa alla procedura elettorale per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli ingegneri di Roma, sulla base del disposto dell’art. 6 del d. lgs.lgt. 23 novembre 1944 n.382 che, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante SSUU n.1444/98 e 9296/03) configura una giurisdizione speciale di tipo “domestico” essendo la competenza attribuita al Consiglio nazionale.
Come ricordano le Sezioni Unite nella sentenza n.12461/95, anteriormente al 1942 gli ordini professionali erano inseriti nell’ordinamento corporativo, con attribuzione di funzioni di rilievo ai sindacati professionali costituiti in base alla legge 3 aprile 1926 n. 563.
Nell’ambito di tale ordinamento era prevista una Commissione centrale nominata con decreto reale su proposta ministeriale e su designazione sindacale; avverso le decisioni della Commissione centrale, chiamata a risolvere questioni afferenti l’organizzazione degli ordini e gli interessi degli iscritti, era dato ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; da ciò si era dedotta la natura giurisdizionale di tale organo.
Il d.lgs.lgt. n. 382/44, a seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo dello Stato , ha previsto un contenzioso elettorale attribuito alla competenza della Commissione Centrale e poi del Consiglio Nazionale (art. 2 D.Lgs.P.21 giugno 1946 n. 6) , quale organo che sostituisce la Commissione Centrale ed a prescindere dal fatto che esso ha ora una composizione derivante da procedura elettiva.
Da tutto ciò emerge in primo luogo che la censura qui avanzata, in ordine alla presunta illegittimità della procedura elettorale per la composizione del Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Roma, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (cfr sentenza di questa Sezione n. 2111/2006).
Non altrettanto tuttavia può dirsi per quanto riguarda la procedura elettorale del Consiglio Nazionale degli ingegneri.
Infatti, premesso che non si rintraccia giurisprudenza in ordine alla competenza giurisdizionale su tali procedure elettorali, deve evidenziarsi come le norme sulla giurisdizione siano di “stretta interpretazione” in quanto, .tra l’altro, coperte da riserva di legge.
Orbene nessuna disposizione prevede una giurisdizione speciale per le procedure di elezione dei componenti dei consigli nazionali degli ordini professionali, né, per quanto sopra detto, può operarsi una interpretazione analogica dell’art. 6 del d. lgs.lgt. n.382/44, che, tra l’altro, sarebbe in palese contrasto con la “volontà legislativa” del momento storico in cui venne adottata, giacchè il testo originario del ’44 che configurava la giurisdizione “domestica” aveva riguardo ad un organo (Commissione Centrale) non elettivo, essendo subentrati i Consigli Nazionali con l’art.2 del D.Lgs.P. 21 giugno 1946 n.6 .
Ad individuare quindi la giurisdizione sulle vertenze relative alla procedura di elezione dei componenti del Consiglio Nazionale non può soccorrere la normativa speciale sopra indicata, né quella successivamente intervenuta con DPR 8 luglio 2005 n. 169 sul riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, che nulla dice al riguardo.
Deve quindi farsi riferimento ai principi generali sul riparto di giurisdizione per verificare se essa sia da attribuire al giudice ordinario o al giudice amministrativo.
Nel caso in esame ciò che viene in contestazione è la procedura elettorale, poiché si contesta che un organo che ha espresso il voto fosse legittimato a farlo nella composizione in cui era al momento della votazione. Non vengono quindi in rilievo posizioni di diritto soggettivo afferenti l’elettorato attivo, bensì interessi legittimi connessi alla composizione dell’organo che ha espresso il voto, nel momento in cui lo ha espresso (e non per l’esito della votazione che ha portato alla sua composizione).
Le norme applicabili nella fattispecie (riguardanti, come di seguito meglio si dirà, la proroga per legge dei consigli provinciali ) sono dettate essenzialmente a fini di organizzazione amministrativa e, quali norme di azione per la P.A., non sono dirette a configurare diritti soggettivi.
D’altra parte la giurisprudenza della Cassazione che limita la giurisdizione del giudice amministrativo alle sole vertenze riguardanti le elezioni amministrative (SSUU 10 giugno 2003 n. 9296), si riferisce, ad una più attenta lettura, ad elezioni in senso proprio, cioè a rilevanza politica e con coinvolgimento generale dei cittadini.
Ma nell’ambito dell’apparato amministrativo esistono numerosi organi collegiali la cui composizione deriva da procedure elettorali riservate a specifiche categorie di soggetti; la cognizione sulla legittimità di tali procedure elettorali, trattandosi in buona sostanza di materia riguardante l’organizzazione e la gestione dell’ente pubblico, non può che essere attribuita al giudice amministrativo (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez.VI n. 778/2000 che ha ritenuto la propria giurisdizione in ordine alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Automobil Club; sul punto anche Adunanza Plenaria del Cons. di St. n. 6 del 22 maggio 1993) .
Il Collegio pertanto ritiene che la giurisdizione relativa alle cause riguardanti la procedura di elezione del Consiglio Nazionale degli ingegneri sia del giudice amministrativo, ed accoglie quindi solo in parte l’eccezione di difetto di giurisdizione, limitatamente cioè all’impugnazione della procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’ordine provinciale degli ingegneri, osservando solo incidentalmente come sia compito del legislatore, ove ritenuto necessario o utile, riorganizzare la tutela giurisdizionale in tale materia, che appare all’evidenza quanto meno “poco lineare”.
4.Nel merito i ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
In particolare appare fondato il motivo di gravame che aggredisce la delibera adottata dal Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Roma in data 15 novembre 2005 sotto il profilo dell’intempestivo insediamento dell’organo nella sua nuova composizione, prescindendo cioè dai risultati elettorali, per l’impugnativa dei quali è stata accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Ed infatti l’art. 4 del d.l. 10 giugno 2002 n. 107 aveva previsto in un primo tempo che, in attesa del nuovo regolamento sulle procedure elettorali e sul funzionamento degli organi degli ordini professionali regolamentati, i consigli degli ordini fossero prorogati nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge, in ogni caso non oltre il 30 giugno 2004.
Il Consiglio dell’ordine di Roma aveva in tale data in corso le operazioni di rinnovo, che vennero sospese. Intervenuto l’art. 16 comma 2bis introdotto dalla legge di conversione 1 agosto 2003 n.200 del decreto legge n. 147/2003, che ha disposto la validità dei rinnovi degli organi degli ordini le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 10 giugno 2002 n. 107, il Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Roma ha ripreso e concluso le operazioni di voto, ed il nuovo Consiglio si è insediato in data 1 febbraio 2004.
La norma risulta inserita in un articolo del decreto legge che non riguarda gli ingegneri, ma per la sua formulazione letterale, che si rivolge a tutti gli ordini professionale, per il suo riferimento al d.l. n.107/2002 che riguarda gli ordini professionali regolamentati, e per le modalità della sua introduzione, tramite cioè integrazione successiva con la legge di conversione, deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame. Ciò del resto non è contestato nemmeno dall’amministrazione resistente.
Considerato quindi che a quel momento era ancora in vigore il d.lgs.lgt. n.382/44, la durata del Consiglio eletto deve ritenersi disciplinata dall’art.2 di detto decreto che fissa il mandato in un biennio (norma modificata successivamente con DPR 8 luglio 2005 n. 169; peraltro qualora si ritenesse applicabile alla fattispecie la nuova disciplina, si dovrebbe ritenere che il consiglio insediato il 1 febbraio 2004 avrebbe avuto scadenza il 31 gennaio 2008, in base all’art.2 comma 4): il Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Roma insediato in data 1 febbraio 2004 scadeva quindi il 31 gennaio 2006; prima di tale data non poteva insediarsi il nuovo consiglio eletto con la procedura indetta con delibera del 15 settembre 2005.
Né può sostenersi che la validità dei rinnovi disposta con la legge n. 200/2003 sia da intendere comunque limitata al termine posto dalla precedente normativa del d.l. n. 107/2002, e cioè comunque entro il 30 giugno 2004, poiché il d.l. 24 giugno 2004 n. 158 che ha prorogato al 31 dicembre 2004 detto termine del 30 giugno 2004, ha stabilito che entro tale data prorogata “devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati”, con ciò affermando implicitamente che i rinnovi contemplati dalla legge n. 200/2003 ben potevano varcare la soglia del termine fissato dal d.l. 107/2002 e poi prorogato.
Ne consegue quindi la illegittimità del voto espresso dal Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Roma in data 15 novembre 2005 per l’elezione del Consiglio Nazionale degli ingegneri, in quanto deliberato in una composizione contraria alle disposizioni di legge.
Ne consegue altresì l’illegittimità derivata dell’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio Nazionale degli ingegneri, adottato dal Ministero di Giustizia in data 6 aprile 2006; irrilevante peraltro restando la nota di comunicazione dei risultati del 10 aprile successivo.
In conclusione i ricorsi devono essere in parte dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, nella parte in cui censurano le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Roma, e per il resto accolti con conseguente annullamento della deliberazione adottata da detto Consiglio nella seduta del 15 novembre 2005 relativa alla votazione espressa per l’elezione dei componenti del Consiglio Nazionale degli ingegneri, nonché dell’atto di proclamazione degli eletti adottato dal Ministero di Giustizia in data 6 aprile 2006.
Considerata la complessità ed oggettiva opinabilità della questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III quater,
riuniti i ricorsi in epigrafe, li dichiara in parte inammissibili per difetto di giurisdizione e per il resto li accoglie con conseguente annullamento della delibera del Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Roma del 15 novembre 2005 e dell’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio Nazionale degli ingegneri, adottato dal Ministero di Giustizia in data 6 aprile 2006;
spese compensate;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 14 e del 28 giugno 2006.