REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 446 del 2006 proposto da
“EDIL-LAVORO” S.a.s., con sede in Afragola, in persona del legale rappresentante, Iazzetta Domenico, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Parisi ed elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Garibaldi n.119, presso lo studio dell’avv. Roberta Rossini;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti, Settore Infrastrutture Emilia Romagna e Marche, Sede coordinata di Ancona, in persona del Direttore pro-tempore, dal medesimo rappresento e difeso ai sensi dell’art. 25, comma 5 bis, della legge n. 241/1990 e domiciliato per legge presso la Segreteria del Tribunale;
per l'annullamento
della nota 26.4.2006 con cui è stato negato il rilascio del parere espresso dal C.T.A. con voto 23/AN e conseguente accertamento del diritto al suo rilascio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 4 luglio 2006, il Cons. Luigi Ranalli ed udito l’avv. Rossini, in sostituzione dell’avv. Parisi, per la parte ricorrente, nessuno comparso per l’Amministrazione resistente,
Visti gli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990 n.241;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I- Con raccomandata a.r. del 30.3.2006, anticipata via fax, la società EDIL - LAVORO ha chiesto alla sede di Ancona del Servizio integrato infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il rilascio di copia del parere (favorevole) espresso il 14.7.2005 n.23/AN dal Comitato Tecnico Amministrativo sulla sua domanda di rescissione dal contratto di appalto stipulato per i lavori di ampliamento della Caserma dei Vigili del Fuoco di Camerino, rescissione disposta con decreto già adottato il 16.2.2006, ma comunicato alla società il 31.3.2006.
Con raccomandata a.r. spedita il 19.4.2006 la società ha diffidato l’Amministrazione a rilasciare il documento richiesto.
Il Dirigente della sede di Ancona del Servizio Infrastrutture e Trasporti del Ministero, con atto del 26.4.2006 e con riferimento alla domanda del 30.3.2006, ha negato il rilascio di quanto richiesto perché “atto interno dell’Amministrazione”.
Il diniego è stato impugnato dalla S.a.s. EDIL – LAVORO con il ricorso in esame, notificato il 23.5.2006 e depositato il 7.6.2006, deducendosi la violazione, per vari profili, della legge n.241/1990.
Il Direttore del Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti per l’Emilia Romagna e Marche, con memoria depositata il 15.6.2006, si è costituito in giudizio ai sensi dell’art. 25, comma 5 bis, della legge n.241/1990, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato, perché la domanda di accesso non enuncia alcun interesse a sua giustificazione e perché il voto espresso dal C.T.A. non è un atto del procedimento, è privo di rilevanza esterna e concorre solo alla formazione della volontà dell’Amministrazione.
II- Tanto premesso, considera il Collegio che - a parte la possibilità di integrare direttamente con gli scritti difensivi la motivazione di un provvedimento amministrativo - se è vero che nella domanda del 30.3.2006 l’interesse al rilascio del voto-parere espresso dal C.T.A. non è stato evidenziato, nel successivo atto di diffida tanto è stato chiarito con riferimento all’intento di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla rescissione del contratto a causa della ritardata consegna dei lavori e delle carenze ravvisate nel progetto da eseguire.
Il diritto di accesso, inoltre, va riconosciuto anche per i documenti relativi a mera attività interna dell’Amministrazione, dal momento che ai sensi dell’art. 22 della legge n.241/1990 è accessibile ogni atto formato dall’Amministrazione o comunque utilizzato ai fini della sua attività amministrativa: nel caso specifico, il parere espresso dal C.T.A. è un atto istruttorio acquisito, e quindi utilizzato, nel corso del procedimento finalizzato a decidere la domanda di rescissione inoltrata dalla società, tant’è che il decreto che tanto ha poi disposto lo menziona espressamente.
La dedotta violazione degli artt.22 e segg. della legge n.241/1990 è, dunque, fondata ed il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo in dispositivo indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento 26.4.2006 n.549 ed ordina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti, Settore Infrastrutture Emilia Romagna e Marche, Sede Coordinata di Ancona, di rilasciare alla ricorrente “EDIL – LAVORO” S.a.s. la documentazione richiesta.
Condanna il suindicato Ministero al pagamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a favore della società ricorrente, per spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.