CHIAPPINI Ernesta, rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Ortenzi, elettivamente domiciliata in Ancona, presso la segreteria del T.A.R. Marche;
contro
il MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio e domiciliato per legge, alla piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento datato 1.12.1995, a firma del Direttore Generale dell’Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale Div.1ª, del Ministero della Pubblica Istruzione, con cui è stato formalizzato il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di artrosi diffusa del rachide, denunciata dalla docente ricorrente, ed asserita contratta e causata dall’attività di insegnamento dalla medesima svolta alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica.
- di tutti gli atti antecedenti, susseguenti e comunque presupposti e connessi , ivi compresi il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della Pubblica Istruzione del 25.11.1987 e quello del Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie - C.P.P.O. del 16.5.1988;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie depositate dalle parti.
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 22/02/2006, il Consigliere Galileo Omero Manzi;
Uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con cui l’intimata Amministrazione della Pubblica Istruzione ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di artrosi diffusa del rachide asserita contratta dalla deducente dipendente nella stessa Amministrazione con la qualifica di docente di scuola media superiore a causa delle insalubri condizioni degli ambienti di lavoro in cui la stessa si era trovata a svolgere la propria attività di insegnamento.
L’Autorità scolastica, all’esito degli accertamenti medici legali previsti dalla legge, ha tuttavia formulato un giudizio di non dipendenza causale della suddetta infermità dall’ambiente di lavoro, in quanto ha ritenuto attendibili e prevalenti le conclusioni espresse dal Comitato per le Pensioni Privilegiate e Ordinarie rispetto alle differenti valutazioni compiute dalla Commissione medica ospedaliera, in quanto i segnalati fattori climatici ambientali di freddo ed umidità non possono avere avuto alcuna influenza sull’insorgenza e lo sviluppo della malattia artrosica, accusata dalla ricorrente, che viene fatta risalire a fattori di natura endogena-costituzionale.
Va segnalato che l’accennato giudizio di non dipendenza della causa di servizio ha trovato giustificazione nella necessità per l’Amministrazione di dare esecuzione ad una precedente sentenza del giudice amministrativo (T.A.R. Marche sent. n.531 del 26 ottobre 1995) con la quale era stato annullato per difetto di motivazione un precedente giudizio di identico tenore.
A fondamento dell’invocato annullamento del provvedimento impugnato vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione della disciplina dettata dal D.P.R. n.3 del 1995 e dal D.P.R. n.686 del 1957, in materia di infermità da causa di servizio, nonché vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili del difetto dei presupposti, del travisamento dei fatti, della illogicità manifesta e del difetto di motivazione.
La denunciata illegittimità del provvedimento impugnato viene fatta dipendere in primo luogo dall’asserita mancata rinnovazione dell’intero procedimento, in quanto, dopo la pronuncia del T.A.R. Marche cui si è fatto cenno, non potevano essere valorizzati i giudizi medici espressi nel contesto del precedente procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio caducato dal giudice amministrativo.
Secondo il difensore di parte ricorrente, inoltre, le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione scolastica per negare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di tipo artrosica di cui è stata riconosciuta affetta l’insegnante deducente, risulta il frutto di un’errata ed illogica valutazione della eziologia di tale tipo di patologia che, al contrario di quanto sostenuto col C.P.P.O., può trovare la sua eziologia anche nelle condizioni di disagio climatico ambientale, come si è verificato appunto nel caso della ricorrente e da ciò l’illegittimità del provvedimento impugnato che si ritiene basato su valutazioni medico-legali errate e nella sostanza si presenta anche immotivato se si tiene conto che il nuovo giudizio negativo circa la dipendenza da causa di servizio dell’infermità suddetta si è risolta nelle reiterazione di giustificazioni ritenute in precedenza dal T.A.R. immotivate.
Da tale segnalata circostanza la parte ricorrente fa dipendere anche una violazione del precedente giudicato amministrativo.
In data 14.7.1977, si è costituito in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha concluso per l’infondatezza delle censure dedotte con il gravame di cui ha chiesto la reiezione.
In particolare, secondo il patrocinio erariale dal momento che il giudice amministrativo si era limitato a riscontrare nel precedente operato della P.A. soltanto un vizio di difetto di motivazione, in sede di esecuzione di tale pronuncia, all’Autorità scolastica si imponeva soltanto di dare piena giustificazione delle ragioni ritenute ostative al riconoscimento della dipendenza eziologia da fattore di servizio della infermità di tipo artrosico accertata in capo alla ricorrente, come peraltro è avvenuto con l’adozione del provvedimento oggetto di sindacato giurisdizionale in questa sede.
DIRITTO
Il ricorso va respinto per i motivi di seguito precisati.
1) Va premesso in punto di fatto che il provvedimento impugnato ha trovato giustificazione nella necessità per l’Amministrazione intimata di dare esecuzione ad una pronuncia del giudice amministrativo (T.A.R. Marche sentenza n.531 del 26 ottobre 1995) con la quale era stato annullato per difetto di motivazione un precedente provvedimento di identico contenuto dispositivo di quello fatto oggetto di gravame in questa sede con cui è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità di artrosi diffusa del rachide di cui era stata riconosciuta affetta l’insegnante ricorrente.
Ciò premesso, va dato atto che l’accennata sentenza di annullamento per difetto di motivazione ha restituito all’Autorità amministrativa il potere discrezionale che la legge le riconosce, poiché nel vigente ordinamento non è posto alcun limite normativo alla riedizione del potere amministrativo, anche dopo il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che, in caso di annullamento di un provvedimento per solo vizio formale di carenza di motivazione, all’Amministrazione non è preclusa la facoltà di adottare un nuovo ed analogo provvedimento lesivo con una motivazione adeguata od idonea ad eliminare il vizio in precedenza riscontrato in sede giurisdizionale (Cons. St., Sez,VI 11 settembre 1999 n.1164; 18 giugno 2002, n.3346; T.A.R. Puglia 7 giugno 2000 n.2417).
2) Ciò posto infondata va valutata la censura di parte ricorrente preordinata a far dipendere la dedotta illegittimità dell’atto impugnato dall’avvenuta valorizzazione ai fini dell’adozione dello stesso, dei giudizi medici espressi nel precedente procedimento di valutazione della dipendenza da causa di servizio delle stesse infermità concluso con il precedente provvedimento di diniego annullato dal giudice amministrativo.
Infatti, nel caso in cui un atto amministrativo sia stato annullato in sede giurisdizionale per il solo vizio di difetto di motivazione e l’Amministrazione emette un nuovo provvedimento motivato, non occorre la rinnovazione anche degli atti prodromici non autonomamente impugnati, poiché è l’atto consequenziale che riceve riflessi di illegittimità dall’atto presupposto e non viceversa.
Ciò fa sì che la riproduzione dell’atto amministrativo annullato in sede giurisdizionale non sempre importa la rinnovazione del procedimento rivolto alla sua adozione; pertanto tale rinnovazione non occorre quando l’annullamento sia stato pronunciato per vizi concernenti esclusivamente l’atto stesso, dato che in tal caso le finalità garantistiche di varia natura in vista delle quali è imposto il rapporto di presupposizione necessaria tra l’altro e l’attività dell’Amministrazione risultano pienamente realizzate dal procedimento già legittimamente posto in essere.
Ciò comporta, quindi, per quanto riguarda la vicenda di cui è causa, la possibilità per l’Amministrazione intimata di utilizzare gli atti istruttori e gli accertamenti tecnici compiuti ed eseguiti in precedenza per verificare la esistenza delle infermità denunciate dalla ricorrente e per valutarne la loro dipendenza eziologia da fatti di servizio.
3) Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce l’esame delle residue censure di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte con il ricorso e preordinate a denunciare la erroneità e l’illogicità dell’impugnato giudizio negativo di dipendenza da causa di servizio delle infermità di artrosi di cui è stata riconosciuta affetta la ricorrente.
Giova al riguardo tenere presente che, in sede di riconsiderazione della domanda della ricorrente di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della suddetta infermità, l’Amministrazione era tenuta ad operare nel rispetto del procedimento disciplinato dal D.P.R. 20 aprile 1994, n.349, il cui art.8 comma 5, nel prevedere la natura non vincolante, ai fini della decisione finale, del parere del Comitato per le Pensioni privilegiate ordinarie – C.P.P.O – impone all’Amministrazione il dovere di motivare le ragioni per le quali eventualmente decide di discostarsi da tale parere.
Dal che consegue che, qualora la stessa ritiene di volersi adeguare al parere del C.P.P.O., non occorre fornire una motivazione specifica sulle ragioni di conformazione, in quanto il giudizio medico legale formulato dal suddetto Comitato costituisce un momento di sintesi del procedimento, anche per la variegata composizione fisica dell’organo e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri apparati sanitari precedentemente intervenuti e come tale è in grado di condizionare il giudizio conclusivo demandato all’Amministrazione decidente (Cons. St., Sez. VI, 26 luglio 2000 n.4164; 6 maggio 2002 n.2400; T.A.R. Puglia, LE, 14 febbraio 2001, n.343; T.A.R. Marche, 19 maggio 1997, n.388).
Pertanto, una volta assodato che il provvedimento col quale l’Amministrazione nega la dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta da un proprio dipendente è sufficientemente motivato con riferimento al parere espresso dall’organo consultivo che si pronuncia per ultimo, ai fini del decidere, si impone di verificare se tale parere del CPPO pure fatto oggetto di specifica impugnazione nel presente giudizio, risulta immune da vizi logici dal momento che, come si è avuto modo di precisare, l’Amministrazione non è tenuta a chiarire le ragioni della sua adesione al detto parere, anziché a quello di segno contrario dell’organo che si era espresso precedentemente .
A tale proposito giova tuttavia considerare che, pur in assenza dello specifico dovere di ulteriore motivazione cui si è fatto cenno nella vicenda di cui è causa l’Amministrazione decidente nelle premesse del provvedimento impugnato si è fatta carico di rendere palesi le ragioni che l’hanno indotta ad aderire alle conclusioni medico-legali espresse dal C.P.P.O., la cui attendibilità è stata messa in relazione con l’orientamento dell’Ufficio medico legale del Ministero della Sanità che, per quanto riguarda le malattie artrosiche, ha sostenuto che i fattori climatico-ambientali (freddo e umidità) non hanno alcuna influenza sull’insorgenza e sullo sviluppo della malattia, ma possono avere soltanto un ruolo di riacutizzazione nei confronti della sintomatologia dolorosa.
Ciò posto, se si considera ulteriormente che per consolidato orientamento della giurisprudenza, il giudizio medico legale reso nel corso del procedimento volto all’accertamento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, si basa su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propria della disciplina applicata che per il loro carattere squisitamente tecnico non hanno bisogno di essere dimostrato, per cui un simile giudizio si sottrae al sindacato di legittimità, a meno che non risulti palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti, tutto induce a ritenere secondo il Collegio, che per quanto riguarda la vicenda di cui è causa l’accennato giudizio di non dipendenza eziologia da fatto di servizio dell’infermità artrosica del rachide denunciata dall’insegnante ricorrente non si presenta affatto illogica.
Infatti, secondo la giurisprudenza, nel concetto di concausa efficiente e determinante di servizio da considerare come concorrente fattore generativo di una malattia, si devono far rientrare soltanto fatti ed eventi specificamente individuabili, con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche, quali i disagi e le fatiche inevitabili del servizio, il clima freddo ed unido ed altre tipiche circostanze connesse al lungo servizio prestato (Csi, 20 gennaio 2003, n.31; TAR Molise, 10 dicembre 2002, n.948).
Pertanto, con riferimento a quanto evidenziato, prive di pregio vanno ritenute le dedotte censure di illogicità ed irrazionalità del giudizio medico formulato dal CPPO e fatto proprio dall’Amministrazione decidente, poiché, effettivamente, appare poco attendibile la tesi di parte ricorrente preordinata ad imputare alle sole condizioni di scarso riscaldamento delle aule scolastiche del Liceo Scientifico di S.Benedetto del Tronto, presso il quale la ricorrente si è trovata a svolgere la propria attività di insegnamento in un determinato periodo della propria carriera di docente, l’insorgenza della malattia reumatica ed artrosica del rachide di cui è risultata affetta nel tempo, tenuto conto che, sulla base della più accreditata dottrina scientifica cui ha fatto riferimento l’Amministrazione nelle premesse del provvedimento impugnato, tali patologie degenerative dell’apparato scheletrico trovano giustificazione principalmente in fattori metabolico-degenerativi del tessuto connettivo di natura edogeno-costituzionale, oppure in eccezionali eventi traumatici in grado di anticipare nel tempo tali fattori degenerativi dell’apparato muscolo-scheletrico.
Per cui, in assenza di lesioni determinate da cause violente verificatesi per circostanze riferibili all’attività lavorativa, ritiene il Collegio che la malattia artrosica accusata dall’insegnante ricorrente sia da far risalire piuttosto agli accennati fenomeni degenerativi dell’apparato muscolo-scheletrico che alla normale attività lavorativa di insegnante disimpegnata dalla medesima nel tempo le cui modalità di svolgimento, obiettivamente, non possono averla esposta a particolari sollecitazioni dello stesso apparato muscolo-scheletrico.
In conclusione, alla luce di quanto si è avuto modo di precisare, il ricorso deve essere respinto, concorrendo nel contempo giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese e degli onorari di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.