Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 8-2006 - © copyright

T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 14 luglio 2006 n. 504
Antonio Camozzi – Presidente, Giuseppe Buscicchio – Estensore
Mastropierro (avv. G. Ielpo Ferrara) c. Comune di Rivello (n.c.), Romano (n.c.), Vita (avv.ti R. Puppo e M. Orenga)


Ambiente e territorio – Inquinamento del territorio – Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati – Diffida ex art.8, d.m. n.471 del 1999 – E’ atto di gestione – Adozione da parte del Sindaco – Vizio di incompetenza

In tema di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, la diffida ex art.8, d.m. 25 ottobre 1999 n.471, concreta un atto di gestione a tutela dei valori ambientali e della incolumità e salute pubblica e non certamente un atto suscettibile di essere ricondotto alla funzione di indirizzo e controllo politico – amministrativo, sicché un provvedimento di tal fatta adottato dal Sindaco deve ritenersi affetto dal vizio di incompetenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA




Ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. 245/04 proposto dal

sig. Franco Egidio Domenico Mastropierro, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Tecno Costruzioni s.r.l. (già G & G Costruzioni s.r.l.), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppina Ielpo Ferrara del Foro di Lagonegro, con la quale è elettivamente domiciliata in Potenza, al Piazzale Luigi Rizzo n. 12, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Spirito;


contro




- il Comune di Rivello, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;


e nei confronti



- del sig. Giuseppe Romano, non costituito in giudizio;

- del sig. Pietro Vita, in proprio e quale legale rappresentante della Euroedil s.a.s., ricorrente incidentale, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso incidentale, dagli Avv.ti Roberto Puppo e Mariano Orenga, elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Nazario Sauro n. 52, presso lo studio dell’Avv. Michele Gallo;


per l'annullamento, previa sospensione,



a) dell’ordinanza n. 8 dell’8.3.2004, notificata in data 12.03.2004, con la quale il Sindaco del Comune di Rivello ha ordinato al ricorrente l’immediata messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di un’area sita in località Cammartino;
b) ove occorra, della relazione a firma del comandante della Stazione Carabinieri di Rivello, richiamata nel provvedimento sub a);
c) di ogni altro atto connesso, collegato e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale proposto dal sig. Pietro Vita in proprio e quale legale rappresentante della Euroedil s.a.s.;
Vista l’ordinanza collegiale n. 192/04 del 26 maggio 2004;
Vista la memoria difensiva del ricorrente;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 20 aprile 2006, la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




1.
Con atto notificato il 4 e 5 maggio 2004 e depositato il successivo giorno 14, il sig. Franco Egidio Domenico Mastropierro, che agisce in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Tecno Costruzioni s.r.l. (già G. & G Costruzioni s.r.l.), espone in fatto: a) che la Tecno Costruzioni s.r.l. si occupa della realizzazione di lavori edili e, nell’ambito dell’attività esercitata, ha sempre provveduto allo smaltimento dei materiali di risulta presso apposite discariche autorizzate allo smaltimento degli stessi: b) che, di recente, i carabinieri in forza presso la Stazione di Rivello hanno rinvenuto una discarica abusiva in località Cammartino del Comune di Rivello e, sulla base di mere presunzioni, hanno indicato come corresponsabile della realizzazione di detta discarica l’esponente; c) che, a seguito di comunicazione della Stazione Carabinieri di Rivello, il Sindaco del Comune di Rivello, con ordinanza n. 8 dell’8.03.2004, notificata il successivo giorno 12, ha ordinato (tra gli altri) all’esponente di provvedere alla messa in sicurezza, alla bonifica ed al ripristino ambientale di detta discarica.
In diritto, deduce l’illegittimità della predetta ordinanza sindacale e ne chiede, previa sospensione, l’annullamento per i seguenti motivi:
A) Violazione di legge (art. 45 D.L.vo n. 80/98; art. 50 e 107 del D.L.vo n. 267/00 in relazione all’art. 14 del D.L.vo n. 22/97) - Incompetenza.
Si sostiene che la competenza ad adottare l’impugnata ordinanza non spetterebbe al Sindaco del Comune di Rivello, ma al competente dirigente.
B) Violazione di legge (art. 7 L. n. 241/90 in relazione all’art. 14 del D.L.vo n. 22/97) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità – travisamento).
Si sostiene che l’adozione dell’impugnata ordinanza sindacale non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento.
C) Violazione di legge (art. 14 D.L.vo n. 22/97) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità - travisamento – arbitrarietà).
Si sostiene che il ricorrente sarebbe del tutto estraneo all’abbandono dei rifiuti.
Del pari, alcuna responsabilità nell’abbandono di rifiuti sarebbe stata accertata a carico della Tecno Costruzioni s.r.l., di cui l’odierno ricorrente è legale rappresentante, che avrebbe invero puntualmente documentato e provato, mediante l’esibizione di fatture, il conferimento dei materiali di risulta presso apposite discariche autorizzate.
2. Con atto notificato l’11 maggio 2004 e depositato il successivo giorno 21, ha proposto ricorso incidentale il sig. Vita Pietro, che agisce in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Euroedil s.a.s., deducendo, a sua volta, l’illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 8 dell’8 marzo 2004, di cui ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.
3. Con ordinanza collegiale n. 192/04 del 26 maggio 2004 è stata accolta la domanda cautelale proposta con il ricorso principale e respinta quella proposta con il ricorso incidentale.
4. Con memoria difensiva depositata il 4 aprile 2006 il ricorrente principale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. Non si sono costituiti il Comune di Rivello ed il sig. Giuseppe Romano ritualmente evocati in giudizio.
6. Alla pubblica udienza del 20 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO




1.
Sia il ricorso principale sia quello incidentale sono diretti contro l’ordinanza del Sindaco del Comune di Rivello n. 8 dell’8 marzo 2004 del seguente, testuale tenore: “Vista la comunicazione del Comando Stazione carabinieri di Rivello acquisita al prot. generale in data 25 gennaio 2004 al n. 1554, con la quale è stato segnalato che in località Cammartino, nella proprietà del Sig. ROMANO Giuseppe, nato a Rivello il 29/07/1933 ed ivi residente in c.da Cammartino n. 9, sono stato rinvenuti dei rifiuti abbandonati, costituiti da: materiale proveniente da demolizione fabbricati non quantificabile. Visto che tale materiale è stato depositato dai Sig.ri: 1) VITA Pietro , nato a Maratea il 03.05.1974 residente in Rivello alla via Vallinoto n. 19; 2) MASTROPIERRO Franco Egidio Domenico, nato a Latronico il 16.03.1969 ivi residente Vico 8° Provinciale n. 68; Vista la relazione a firma del mar. ca. Antonio Bellusci Comandante della Stazione Carabinieri di Rivello; Visto l’art. 8 del D.M. n. 471/99; ORDINA Ai signori Romano Giuseppe, Vita Pietro; Mastropierro Franco Egidio Domenico, meglio in premessa generalizzati, l’immediata messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale del sito nella località sopra citata…”.

2.
Ciò premesso, deve, in via preliminare, essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal sig. Pietro Vita, il quale, essendo –quale destinatario dell’ordinanza sindacale n. 8/04- cointeressato (e non già controinteressato) del ricorrente in via principale, era legittimato alla sola proposizione di autonomo ricorso contro il provvedimento in questa sede impugnato.
Anche a voler qualificare il ricorso incidentale come atto di intervento ad adiuvandum, esso sarebbe nondimeno inammissibile, essendo il sig. Pietro Vita, quale destinatario dell’ordinanza sindacale n. 8/04, portatore di un interesse qualificato e differenziato alla sua impugnazione in via principale.

3.
Il ricorso principale è meritevole di accoglimento per l’assorbente fondatezza della censura evidenziante l’incompetenza del Sindaco del Comune di Rivello ad adottare l’ordinanza impugnata.
Il potere esercitato è stato dichiaratamente tratto dall’art. 8 del D.M. 25 10 1999, n. 471 ( Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997. n. 22), il cui primo comma prevede che “Qualora i soggetti e gli organi pubblici accertino nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali una situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabili di cui all’Allegato 1 ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune”, mentre il successivo secondo comma dispone che “Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, con propria ordinanza diffida il responsabile dell’inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale ai sensi del presente regolamento”.
Orbene, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito (cfr., per tutte, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 17 giugno 2004, n. 2447) che una tale norma deve essere interpretata conformemente ai principi generali che governano il riparto delle competenze tra organi di direzione politica ed organi amministrativi sanciti dall’art. 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 che, in assenza di deroga ad opera di specifiche disposizioni di legge, attribuisce a questi ultimi “tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell’ente”.
Cosicché, non essendovi dubbi che l’adozione della diffida ex art. 8 del D.M. n. 471/99 concreta un atto di gestione a tutela dei valori ambientali e della incolumità e salute pubblica e non certamente un atto suscettibile di essere ricondotto alla funzione di indirizzo e controllo politico – amministrativo, un provvedimento di tal fatta adottato dal Sindaco deve ritenersi affetto dal vizio di incompetenza.
Rimane da osservare che, nel caso di specie, non può dirsi in alcun modo sussistente una situazione di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, non prospettata nelle premesse del provvedimento impugnato, che solo può legittimare l’adozione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti a norma dell’art. 50, quinto comma, del D.L.vo n. 267/00.

4.
Il rilevato vizio di incompetenza conduce all’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle rimanenti censure, ed al conseguente annullamento dell’ordinanza n. 8 adottata dal Sindaco del Comune di Rivello in data 8 marzo 2004.

5.
Le spese di giudizio possono tuttavia essere integralmente compensate, avuto riguardo alla natura del vizio rilevato che non preclude l’eventuale esercizio dell’ulteriore attività dell’Amministrazione comunale ad opera del competente dirigente.


P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA



pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 8 adottata dal Sindaco del Comune di Rivello in data 8 marzo 2004.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 20 aprile 2006, dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA



in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Antonio Camozzi - Presidente
Giancarlo Pennetti - Componente
Giuseppe Buscicchio - Componente - Estensore

Depositata in Segreteria il 14-7-2006



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento