REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sezione prima
con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso - Presidente
Fulvio Rocco - Consigliere
Marco Buricelli - Consigliere, rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2811 del 2005, proposto da
Gianfranco Tucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Coronin e Franco Zambelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Venezia –Mestre, Via Cavallotti, 22;
contro
il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate –Direzione regionale del Veneto (DRE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;
e nei confronti
di: Perrotta Vincenzo, Perrozzi Francesco, Zangara Antonino, Poli Luigi e Tedesco Renzo, non costituitisi in giudizio;
per
l’accertamento del diritto di accesso agli atti e ai documenti del corso –concorso per il passaggio, all’interno dell’area C, da C1 e C2 a C3 per n. 871 posti per il 2001, 86 dei quali da assegnare al Veneto;
visto il ricorso, notificato il 7 e il 9 dicembre 2005 e depositato in segreteria il 15 dicembre 2005, con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 15 marzo 2006 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati: Cazzagon, su delega di Zambelli, per il ricorrente e Cerillo per la P. A.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.1.-Il ricorrente espone:
-di essere un funzionario di cat. C2 in servizio presso l’Agenzia delle entrate –Ufficio di Legnago (VR);
-che, essendo in possesso dei requisiti richiesti, ha partecipato alla procedura interna, meglio in epigrafe indicata, per il passaggio da C1 e C2 a C3;
-che all’atto della pubblicazione dei risultati della procedura ha constatato di essere stato collocato in una posizione di graduatoria non utile ai fini del passaggio a C3;
-di avere richiesto, all’Ufficio del personale della DRE del Veneto, con istanza pervenuta il 7 ottobre 2005, l’accesso agli atti del concorso e, in particolare, “copia del giudizio finale degli esami che lo riguarda e in particolar modo chiede di confrontare il giudizio emesso nei miei confronti con quello di altri candidati risultati idonei in altra graduatoria e più precisamente: 1)candidato n. 17 –Perrotta Vincenzo; 2)candidato n. 24 –Perrozzi Francesco; 3)candidato n. 89 –Zangara Antonino; 4)candidato n. 105 –Poli Luigi e 5)candidato n. 125 –Tedesco Renzo”; ciò allo scopo di “poter difendere i propri interessi nelle sedi adeguate”;
-che la DRE del Veneto, con nota dell’8 novembre del 2005, tra l’altro indirizzata non al Tucci ma al capo dell’ufficio presso il quale il Tucci presta servizio, ha ritenuto l’istanza non accoglibile “in quanto dalla lettura della (stessa) non è desumibile l’interesse giuridicamente protetto che il dipendente intende fare valere”. Nella nota su citata si soggiunge che “le richieste di accesso ai documenti, ai sensi della legge n. 241 del 1990, devono essere prodotte sugli appositi stampati di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 352 del 1992 e delle circolari esplicative all’uopo emanate”;
-che con nota del 17 novembre 2005 il legale del Tucci ha reiterato la domanda di accesso chiarendo in particolare: a)che la motivazione dell’accesso va individuata in ragioni di giustizia, essendo la documentazione richiesta necessaria per poter verificare se sia stata o meno correttamente valutata la posizione del Tucci nell’àmbito della procedura, e b)che, quanto all’uso, asseritamente necessario, di “appositi stampati”, fermo che non pare legittimamente subordinabile l’esercizio di un diritto riconosciuto ad un cittadino all’utilizzo di una particolare modulistica in assenza di una precisa disposizione legislativa che ciò prescriva, proprio la normativa nella risposta richiamata parla di uso “preferibile” di prestampati, cosa ben diversa dall’obbligatorietà”;
-che con nota del 14 dicembre 2005 la DRE, precisato che gli altri vincitori della procedura, vale a dire Perrotta, Perrozzi, Zangara, Tedesco e Poli, si sono classificati rispettivamente 17°, 24°, 89°, 105° e 125°; che la graduatoria contempla 133 vincitori e che l’ultimo è rappresentato dalla signora Nives Torresan, ha comunicato che il Tucci potrà estrarre a sue spese copia del verbale nominativo redatto al termine dell’esame orale, e ha richiesto al dipendente, “per evitare che la spendita dell’interesse alla difesa sia solo strumentale al conseguimento di finalità estranee al dettato legislativo”, “di precisare le ragioni per cui l’eventuale comparazione tra il risultato conseguito dal dott. Tucci e quello attribuito in sede di esame orale ai dipendenti precedentemente elencati potrebbe rivelarsi utile al suo assistito”.
Ciò premesso, nel dicembre del 2005 il Tucci ha proposto sia il presente ricorso, ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241 del 1990, sia il ricorso diretto all’annullamento degli atti concorsuali nelle parti concernenti l’esclusione dello stesso Tucci dalla graduatoria utile ai fini dell’assegnazione del posto in C3.
Nel ricorso ex art. 25 il Tucci evidenzia:
-di essere legittimato e di avere interesse a presentare la domanda di accesso, e che l’istanza risulta sufficientemente motivata;
-e che è illegittimo subordinare la legittimità della presentazione dell’istanza all’impiego di una particolare modulistica.
L’Avvocatura dello Stato, nel costituirsi:
-ha precisato che la procedura selettiva consisteva in una valutazione dei titoli, per i quali potevano essere assegnati al massimo 60 punti, e in un colloquio finale sostenuto al termine di un percorso formativo; colloquio per il quale potevano essere assegnati da un minimo di 24/40 a un massimo di 40/40, e che il Tucci, dopo avere conseguito 45,40 punti per i titoli, non si è visto riconoscere il punteggio minimo al termine del colloquio;
-ha eccepito la nullità della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate, poiché la notificazione è avvenuta presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, “mentre avrebbe dovuto essere effettuata presso” gli uffici dell’Agenzia fiscale;
-ha eccepito l’erroneità della notifica del ricorso ai controinteressati Perrotta, Perrozzi e Poli, ai quali il ricorso risulta essere stato notificato presso l’Ufficio anziché presso le residenze degli stessi;
ha eccepito l’insussistenza di un interesse del ricorrente a proseguire l’azione poiché la DRE, con la nota del 14 dicembre 2005, ha accolto in parte l’istanza e ha chiesto al Tucci di precisare le ragioni per le quali l’eventuale comparazione tra il risultato ottenuto dal Tucci e quello conseguito in sede di colloquio dai dipendenti su elencati potrebbe essere utile al Tucci medesimo; e
-ha eccepito la carenza di interesse al ricorso sotto un differente profilo, dato che la domanda di accesso sarebbe animata da scopi puramente esplorativi e, comunque, estranei alle esigenze di tutela previste dalla legge, atteso che non risulta appurato se il colloquio finale dei candidati controinteressati è avvenuto su materie omogenee rispetto all’argomento sul quale il Tucci ha sostenuto il proprio colloquio.
2.1.-Circa la dedotta nullità della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate, eccepita sul presupposto che la notificazione medesima è avvenuta presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, “mentre avrebbe dovuto essere effettuata presso” gli uffici dell’Agenzia fiscale, il collegio ritiene che, poiché l’Avvocatura dello Stato si è costituita per il Ministero dell’economia e delle finanze e per l’Agenzia fiscale, trovi applicazione l’art. 156, comma 3, del cod. proc. civ., secondo cui la nullità per inosservanza di forme di un atto del processo non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Tale principio è applicabile anche all’eventuale vizio che inficia la notifica di un ricorso giurisdizionale (v. anche l’art. 164 c.p.c., sulla nullità della citazione, in ordine al fatto che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione).
La giurisprudenza sul punto è costante: va fatto richiamo, per tutte, a Cons. St. n. 4261 del 2000.
2.2.-Quanto alla dedotta erroneità della notifica del ricorso ai controinteressati Perrotta, Perrozzi e Poli, ai quali il ricorso risulta essere stato notificato presso i rispettivi uffici anziché presso le residenze dei dipendenti, va precisato:
-che il criterio preferenziale sancito dall’art. 139 c.p.c. (sui comuni di residenza e di domicilio) non opera più quando il comune di residenza e quello di domicilio sono uguali, e in questo caso la notificazione può essere effettuata in via alternativa o presso la residenza o presso il domicilio;
-che nel caso concreto, a quanto consta il comune di residenza e di domicilio del Perrozzi sono uguali (Rovigo); e non è stato comprovato che il comune di residenza del Poli sia diverso da Verona, luogo nel quale il Poli presta servizio. Circa il Perrotta, in servizio a Venezia –2 ma residente a Spinea, se è vero che in un primo momento il ricorso era stato notificato presso la sede dell’ufficio, e quindi nel comune di Venezia, è vero anche che successivamente la notificazione è stata correttamente rinnovata presso la residenza del Perrotta in Spinea ai sensi dell’art. 291 c.p.c. .
2.3.-Il fatto che la DRE, con la nota del 14 dicembre 2005, abbia parzialmente accolto l’istanza del Tucci, limitatamente alla visione e alla estrazione di copia degli atti e dei documenti della procedura che riguardavano il Tucci medesimo, comporta la parziale cessazione della materia del contendere.
2.4.-Sussiste –e persiste- invece l’interesse per quanto riguarda l’accesso ai documenti attinenti alla valutazione dei titoli e ai giudizi emessi, all’esito dei colloqui finali, nei confronti dei candidati Perrotta, Perrozzi, Zangara, Poli e Tedesco.
In primo luogo e in generale, in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa (CdS, sez. IV, n. 1249 del 1997; e sez. VI, n. 1715 del 1994; conf. Tar Veneto, I, n. 6552 del 2002), il concorrente classificato non idoneo a una prova d’esame è titolare di una posizione differenziata e di un interesse personale e diretto che gli danno titolo ad accedere agli atti e ai documenti della commissione giudicatrice e comunque a tutti quelli della procedura stessa, compresi gli elaborati delle prove d’esame e i titoli relativi agli altri candidati, e ciò a prescindere dalla facoltà di impugnare gli atti lesivi nel caso di esito negativo del concorso.
Nel caso concreto, e in particolare, l’istanza risulta adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza, evidenziata dal Tucci, di poter difendere i propri interessi nelle sedi adeguate, vale a dire per ragioni di giustizia e per consentire allo stesso Tucci di accertare se la sua posizione, nell’ambito della procedura, sia stata, o meno, correttamente valutata (cfr. istanza Tucci del 7 ottobre 2005 e nota avv. Coronin del 17 novembre 2005).
Diversamente da ciò che ritiene la DRE, il collegio non vede la necessità che il Tucci spieghi all’Agenzia le ragioni per le quali l’eventuale comparazione tra il risultato conseguito dallo stesso Tucci e quello attribuito, in sede di colloquio finale, ai dipendenti su elencati, potrebbe rivelarsi utile per il ricorrente: con l’argomento su esposto l’amministrazione sembra infatti subordinare l’accoglimento della istanza di accesso alla dimostrazione dell’utilità che il possesso dei documenti potrebbe arrecare al ricorrente in sede di giudizio di impugnazione degli atti della procedura.
Senonché, così facendo, l’Amministrazione introduce un inammissibile sindacato, per così dire, “di merito”, su una legittimazione in materia di accesso che la legge condiziona esclusivamente alla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante e non anche alla dimostrazione di una rilevanza concreta nella diversa sede del giudizio di annullamento proposto. Per la stessa ragione va disatteso il rilievo della P. A. secondo cui andrebbe appurato se il colloquio finale dei candidati controinteressati sia avvenuto su materie omogenee rispetto all’argomento sul quale il Tucci ha sostenuto il proprio colloquio.
Va inoltre osservato:
-che l’istanza del Tucci non appare affatto preordinata a eseguire un controllo generalizzato dell’operato della P. A.;
-che gli atti richiesti non rientrano tra le categorie di documenti sottratte all’accesso in base a una espressa previsione regolamentare, che nel caso concreto dovrebbe rinvenirsi nelle ipotesi indicate dal d. m. n. 603 del 1996, l’art. 5 del quale garantisce la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per la difesa degli interessi rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta;
-che non si tratta di documentazione amministrativa contenente informazioni di carattere psico –attitudinale relative a terzi.
“In parte qua” il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, va ordinato all’Agenzia delle entrate –DRE del Veneto, di esibire al ricorrente, ai fini dell’esame e dell’estrazione di copia, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita, i documenti attinenti alle valutazioni dei titoli e ai giudizi emessi, all’esito dei colloqui finali, nei confronti dei candidati Perrotta, Perrozzi, Zangara, Poli e Tedesco.
Nonostante l’esito del gravame sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso ex art. 25 della l. n. 241 del 1990 così provvede:
-in parte dichiara cessata la materia del contendere e
-in parte lo accoglie, come da motivazione.
Spese compensate.
La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 marzo 2006.