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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Ordinanza 22 agosto 2006 n. 4666
Pres. Corsaro, est. Ferrari
MOGGI LUCIANO (Avv.ti P. Giammaria, F. Tedeschini, P. Trofino e F. Gianaria) c. FIGC (Avv. Ti L. Mazzarelli e L. Medugno); CONI (Avv. L. Angeletti), Ministero per i Giovani e lo Sport, A. Giraudo, Soc. Juventus Footbal Club Spa, Soci Internazionale Spa, Adriano Galliani, Leonardo Meani, Soc. AC Milan Spa (Avv.ti F. Lattanzi, F. Satta, L. Cantamessa, F. Fazzo, A.. Di Porto), Soc. FC Messina Peloro SRL, CODACONS (Avv. C. Rienzi)


Diritto amministrativo dello Sport - Sanzioni sportive – Impugnabilità al Tar – Sussiste – Motivi – Efficacia della sanzione anche al di fuori dell’ordinamento sportivo

Benché l’art. 2, lett. b, D.L. n. 220 del 19 agosto 2003, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, riservi al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, tuttavia tale principio, letto unitamente all’art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato. Pertanto la sanzione sportiva assume rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo, sia in ragione del fatto che il soggetto sanzionato potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo risarcitorio, sia alla società sportiva, quotata in borsa, sia ai singoli azionisti, sia in ragione del giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalità del soggetto in tutti i rapporti sociali.




REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA TER



nelle persone dei Signori:
FRANCESCO CORSARO - Presidente
GIULIA FERRARI - Cons. , relatore

STEFANO FANTINI - Primo Ref.
ha pronunciato la seguente


ORDINANZA



nella Camera di Consiglio del 22 Agosto 2006

Visto il ricorso 7711/2006 proposto da:

MOGGI LUCIANO



rappresentato e difeso da:

GIAMMARIA AVV PIERLUIGI
TEDESCHINI AVV. FEDERICO
TROFINO AVV. PAOLO
GIANARIA AVV. FULVIO



con domicilio eletto in ROMA

L.GO MESSICO, 7
presso
TEDESCHINI AVV. FEDERICO

Contro

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC
rappresentato e difeso da:
MAZZARELLI AVV. LETIZIA
MEDUGNO AVV LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA PANAMA, 58
presso
MEDUGNO AVV LUIGI

CONI
rappresentato e difeso da:
ANGELETTI AVV. ALBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G PISANELLI, 2
presso la sua sede

MINISTERO PER I GIOVANI E LO SPORT

e nei confronti di
GIRAUDO ANTONIO

e nei confronti di
SOC JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA

e nei confronti di
SOC FC INTERNAZIONALE SPA

e nei confronti di
GALLIANI ADRIANO

e nei confronti di
MEANI LEONARDO

e nei confronti di
SOC AC MILAN SPA
rappresentato e difeso da:
LATTANZI AVV FILIPPO
SATTA AVV. FILIPPO
CANTAMESSA AVV. LEANDRO
FAZZO AVV. FABIO
DI PORTO AVV. ANDREA
con domicilio eletto in ROMA
VIA P.G. DA PALESTRINA, 47
presso
LATTANZI AVV FILIPPO

e nei confronti di
SOC FC MESSINA PELORO SRL

e con l'intervento ad opponendum di
CODACONS
rappresentato e difeso da:
RIENZI AVV. CARLO
con domicilio eletto in ROMA
VIALE G. MAZZINI, 73
presso la sua sede




per l’annullamento
- della decisione della Corte Federale della F.I.G.C., del 25 luglio 2006, conosciuta allo stato solo nel dispositivo come pubblicato sul sito internet della F.I.G.C., e con espressa riserva dei motivi aggiunti una volta letta la motivazione (da depositarsi – leggesi nel dispositivo, entro il 10 agosto p.v.) nella parte in cui al sig. Moggi è stata confermata la sanzione – inflitta dalla Commissione d’Appello Federale di cui infra – della inibizione per cinque anni, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e l’ammenda di € 50.000,00 per la commissione di illecito sportivo e non una sanzione meno affittiva per la violazione dei soli principi di cui all’art. 1 Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.);
- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

CODACONS
CONI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC
SOC AC MILAN SPA



Visti i motivi aggiunti notificati dal ricorrente;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Codacons;
Nominato relatore il Consigliere Giulia FERRARI e uditi alla Camera di Consiglio del 22 agosto 2006 gli avvocati come da verbale;

Considerato che non risulta condivisibile l’eccezione, sollevata sia dalla F.I.G.C. che dal C.O.N.I., di difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che, ancorché l’art. 2, lett. b, D.L. n. 220 del 19 agosto 2003, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo da quello statale, riservi al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, tuttavia detto principio, letto unitamente all’art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell’ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell’ordinamento generale dello Stato (T.A.R. Lazio, III Sez., 18 aprile 2005 n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616);
Ritenuto che una diversa interpretazione del cit. art. 2 D.L. n. 220 del 2003 condurrebbe a dubitare della sua conformità a principi costituzionali, perché sottrarrebbe le sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale;
Considerato comunque che costituisce principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un’aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale della norma stessa occorre verificare la possibilità di darne un’interpretazione secondo Costituzione (Corte cost. 22 ottobre 1996 n. 356);
Ritenuto che nella vicenda in esame il sig. Moggi impugna la sanzione disciplinare dell’inibizione per cinque anni e dell’ammenda di € 50.000,00 per la commissione di illecito sportivo ex artt.1 e 6 del C.G.S.;
Ritenuto che detta sanzione, per la sua natura, assume rilevanza anche al di fuori dell’ordinamento sportivo ove solo si consideri, da un lato che il sig. Moggi potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo risarcitorio, sia alla soc. F.C. Juventus (società quotata in borsa) che ai singoli azionisti e, dall’altro e più in generale, il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalità del soggetto in questione in tutti i rapporti sociali;
Ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’ulteriore eccezione di improcedibilità del gravame sollevata, anch’essa sia dalla F.I.G.C. che dal C.O.N.I., sul rilievo che il sig. Moggi ha adito questo Tribunale senza attendere l’esito del tentativo di conciliazione presso la Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport (fissato per il 7 settembre 2006), non sussistendo un danno attuale ed irreparabile;
Considerato, infatti, sotto il profilo del periculum in mora che il danno paventato dal dimissionario sig. Moggi per quanto attiene ai paventati profili patrimoniali (id est, “possibili” azioni risarcitorie nei suoi confronti da parte degli azionisti della soc. F.C. Juventus) non presenta i connotati dell’attualità, laddove quello morale (id est, la lesione della reputazione e dell’onorabilità), parimenti rappresentato, potrà trovare piena tutela nella successiva fase del merito ove quest’ultima si concluda in senso a lui favorevole;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, respinge la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, 22 agosto 2006



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