REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- Prima Sezione –
composto dai magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Paolo LOTTI - Referendario
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 684/2006, proposto da
BURONZO Marco, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Emanuele Gallo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri n. 40;
contro
la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Irma Lima, presso il quale è elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165;
l’AGENZIA TERRITORIALE per la CASA della PROVINCIA di TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Lionetti e Giuseppe Bongioanni, presso i quali è elettivamente domiciliata in Torino, corso Dante n. 14;
e nei confronti di
VENTURA Angelo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Barosio e Teodosio Pafundi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;
per l’annullamento, previa sospensione,
della deliberazione assunta dalla Giunta Regionale del Piemonte il 28 marzo 2006, n. 37-2469, successivamente nota, che ha nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino;
nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, ivi compresa la determinazione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 13 dicembre 2005 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino del 14 febbraio 2006, n. 47/974, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e del controinteressato;
Vista la memoria difensiva del controinteressato;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Giudice relatore alla camera di consiglio del 5 luglio 2006 il referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
A seguito del comunicato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 2005, il ricorrente presentava, insieme ad altri soggetti, la propria candidatura per la nomina a Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (che in seguito, per brevità, sarà chiamata “Agenzia”), allegando, come prescritto, il proprio curriculum.
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Giunta Regionale si esprimeva al riguardo, una prima volta, con deliberazione assunta nella seduta del 13 dicembre 2005, concordando di procedere alla nomina del dott. Angelo Ventura, controinteressato intimato.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, nella seduta del 14 febbraio 2006, esprimeva parere favorevole al nominativo indicato dalla Regione.
Infine, con deliberazione n. 37-2469 del 28 marzo 2006, qui impugnata, la Giunta Regionale nominava il dott. Ventura Direttore Generale dell’Agenzia.
Con ricorso giurisdizionale notificato il 26 maggio 2006 e depositato il successivo 1° giugno, l’esponente è insorto avverso il provvedimento di nomina del controinteressato, nonché avverso gli atti presupposti indicati in epigrafe, contestandone la legittimità sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: violazione di legge, con riferimento all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’art. 4 della legge regionale piemontese 4 luglio 2005, n. 7, agli artt. 8, 9, 10, 11 della legge regionale piemontese 23 marzo 1995, n. 39, all’art. 10 della legge regionale piemontese 26 aprile 1993, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento.
Il deducente chiede, in conclusione, che sia disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e, con domanda proposta in via incidentale, chiede che ne sia sospesa l’esecuzione.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate e il dott. Angelo Ventura, opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 5 luglio 2006, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Considerata la regolare instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio, con sentenza succintamente motivata, in sede di esame dell’istanza cautelare, come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.
2) L’esponente contesta la legittimità della deliberazione in data 28 marzo 2006 (e degli atti presupposti del procedimento), con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha nominato il dott. Angelo Ventura, controinteressato intimato, Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino.
La nomina de qua è disciplinata dall’art. 10 della legge region. Piemonte 26 aprile 1993, n. 11, che ne affida la competenza alla Giunta Regionale.
L’organo deliberativo è tenuto, ai sensi della disposizione citata, ad acquisire il parere del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia; il Direttore generale deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti appartenenti al comparto degli enti locali.
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, come si evince dai commi 3 e 4 dell’art. 10, è regolato dagli accordi nazionali di comparto e dalle norme regionali di recepimento, mentre solo eccezionalmente la Regione può nominare un esperto del settore privato, stipulando in tal caso un contratto di diritto privato.
Trattandosi di nomina di competenza regionale, trova altresì applicazione la legge region. Piemonte 23 marzo 1995, n. 39, che, al terzo comma dell’art. 2, impone alla Giunta di applicare, ai fini delle singole nomine, i criteri di carattere generale da essa stessa predeterminati, previo parere della Commissione consultiva per le nomine.
3) Tanto precisato in ordine al quadro normativo di riferimento, deve ancora rilevarsi, con riferimento alle eccezioni proposte in via pregiudiziale dalle parti resistenti, come la controversia dedotta in giudizio appartenga alla cognizione del giudice amministrativo.
Seppure il candidato prescelto e l’attuale ricorrente siano dipendenti dell’Agenzia, infatti, la nomina a Direttore Generale risulta estranea allo sviluppo di carriera per promozione dei dipendenti in questione, conseguendo all’espletamento di una procedura, di carattere sostanzialmente selettivo, aperta anche a candidati esterni.
Nel caso di specie non trovano applicazione, quindi, le disposizioni che, a seguito della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, hanno devoluto al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 63 del d.lgs n. 165/2001).
Spetta al giudice amministrativo, pertanto, conoscere della controversia relativa all’atto di nomina del Direttore Generale dell’Agenzia, poiché tale atto, come meglio si dirà infra, consegue a un procedimento di carattere pubblicistico, caratterizzato da valutazioni discrezionali e dall’esercizio di potestà autoritative, a fronte delle quali l’interessato non vanta posizioni di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, come tali tutelabili, secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, innanzi il giudice amministrativo.
4) Nel merito, l’esponente denuncia, in primo luogo, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto il provvedimento di nomina e gli atti ad esso presupposti non renderebbero ragione della preferenza attribuita al candidato prescelto.
In termini generali, giova rimarcare come la nomina del Direttore Generale dell’Agenzia, in assenza di specifici vincoli posti dalla normativa di riferimento, si configuri quale atto di carattere sostanzialmente fiduciario.
Ne deriva che l’amministrazione regionale può prescindere, ai fini della nomina, dall’attivazione di procedure concorsuali o, comunque, dall’effettuazione di rigorose comparazioni tra i candidati che aspirano al conferimento dell’incarico.
Tale ampia discrezionalità non implica, però, che l’azione amministrativa possa ritenersi svincolata dal rispetto dei fondamentali canoni di legittimità, direttamente discendenti dagli artt. 97 e 113 della Costituzione nonché dai principi che governano il procedimento amministrativo, con particolare riferimento all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241/1990.
Equivale a dire che, pur essendo la nomina di che trattasi riconducibile all’ambito degli atti di alta amministrazione regionale, in quanto espressione della potestà di indirizzo della Regione nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, il relativo provvedimento non potrà legittimamente prescindere da un corredo motivazionale atto a rendere ragione della scelta discrezionalmente operata.
Ciò comporta che la Giunta Regionale deve evidenziare con puntualità e precisione, nella parte motiva dell’atto, la coerenza dei requisiti del candidato prescelto rispetto ai compiti dirigenziali che l’incarico comporta.
Il provvedimento di nomina, inoltre, richiedendo comunque una scelta (seppure fiduciaria) tra più soggetti in possesso di titoli coerenti con l’incarico, deve esporre compiutamente le ragioni per le quali è stato prescelto quel particolare candidato e dare atto del possesso da parte del medesimo di requisiti professionali qualificati in relazione al tipo e alla complessità dell’incarico.
I criteri applicati e le ragioni sottese alla scelta dovranno, ovviamente, emergere con sufficiente chiarezza dal provvedimento di nomina e dagli altri atti del procedimento, onde consentirne, ove del caso, la puntuale verifica di legittimità in sede giurisdizionale.
La censura di sviamento di potere formulata nella parte conclusiva del ricorso, infine, impone di precisare, per quanto superfluo, che i criteri sottesi alla scelta devono concernere esclusivamente la professionalità del candidato e la sua presunta idoneità in relazione all’incarico da conferire, con radicale esclusione di opzioni legate a dinamiche di tipo politico (nel senso di appartenenza politica dei candidati) che, se comprovate, inficerebbero irrimediabilmente la legittimità del provvedimento assunto.
5) Trapiantando i principi sopra enunciati alla vicenda controversa, si rileva come i provvedimenti che hanno condotto alla nomina del controinteressato siano sprovvisti di adeguata motivazione e, come tali, annullabili.
Ripercorrendo gli atti del procedimento, si osserva, innanzitutto, come la deliberazione del 13 dicembre 2005, con la quale la Giunta Regionale aveva espresso la propria preferenza per il dott. Ventura, risultasse sprovvista del seppur minimo corredo motivazionale, riducendosi alla mera espressione del nominativo ivi indicato, con la precisazione che si trattava del Vicedirettore dell’Agenzia.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 47 del 14 febbraio 2006, esprime parere favorevole al nominativo indicato dalla Regione, senza addurre argomenti di sorta al riguardo.
La deliberazione di nomina in data 28 marzo 2006, infine, richiama la precedente delibera del 13 dicembre 2005 e soggiunge che il candidato prescelto è stato “Direttore dal 2000 al giugno 2005 della Direzione innovazione di processo interna all’ente da cui dipendono l’Organizzazione, la Qualità, il Controllo di Gestione ed i Sistemi Informativi, i cui progetti più significativi portati a termine sono stati, tra gli altri, la riorganizzazione in funzione delle nuove società private create dall’ente, la certificazione ISO 9001/2000, il controllo di gestione e l’adeguamento dei sistemi informativi allo sviluppo dell’azienda…”.
Tali riferimenti, estrapolati dal curriculum del candidato, sono chiaramente inadeguati a costituire supporto motivazionle del provvedimento di nomina, dal momento che si riducono all’indicazione della qualifica del dipendente e ad un accenno alle principali realizzazioni da questi concretizzate nello specifico ambito lavorativo, senza espressione di alcun giudizio di valore in merito alla sua professionalità e, soprattutto, senza accennare alle ragioni per cui il dott. Ventura appariva il più idoneo allo svolgimento delle funzioni connesse all’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia.
Né può trascurarsi (in disparte, si ribadisce, ogni giudizio di tipo strettamente comparativo) come, nel caso di specie, la presenza nella compagine dei candidati dell’attuale ricorrente, in possesso di specifici requisiti di servizio pari se non superiori a quelli del dott. Ventura, imponesse all’Amministrazione regionale di motivare in modo ancor più compiuto e ponderato le ragioni che la inducevano a privilegiare la scelta del controinteressato.
6) In conclusione, il ricorso è fondato e, con assorbimento delle ulteriori censure formulate dal ricorrente, deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Ne consegue che la Regione Piemonte dovrà rideterminarsi in merito all’oggetto, osservando i principi enunciati in motivazione.
Ritiene il Collegio che sussistano, comunque, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 5 luglio 2006.
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 5 luglio 2006