REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
2^ Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, per trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, n. 1154/2005 proposto dalla
COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO NUOVA S.A.I.R. a. r.l., con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Rosario Riccioluti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lilli e Giuseppe Naccarato ed elettivamente domiciliata in Torino, via Susa n. 31, presso lo studio dell’avv. Antonella Borsero,
contro
l’Azienda Sanitaria Ospedaliera “S. Giovanni Battista” di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Di Palo e Claudia Zucca ed elettivamente domiciliata presso di loro in Torino, C.so Bramante 88,
e nei confronti
- dello Studio Professionale Associato FRAIETTA MARGARET & ASSOCIATI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, via Susa n. 19, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Clotilde Ingrassia ed elettivamente domiciliata in Torino, via S. Agostino n.12, presso lo studio della medesima;
- della O.S.A.-Cooperativa Sociale Operatori Sanitari Associati a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- della “Gruppo Vita Serena” Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti
dell’atto di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di prestazioni infermieristiche, bandita con determinazione n. D/80/265/60/05 del 1 febbraio 2005;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: la deliberazione del direttore di struttura complessa provveditorato n. D246/791/60/05 dell’8 aprile 2005, di approvazione degli atti di gara; i verbali di gara; ove occorra lo stesso bando di gara in parte qua; la nota n. 17356 del 4 aprile 2005
e
per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia degli eventuali contratti frattanto stipulati con le controinteressate,
nonché per l’accertamento
del diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittimo comportamento della stazione appaltante.
Visti il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato all’Azienda resistente e alle controinteressate il 4, 1,2,4 luglio 2005, depositato presso il Ministero della Salute, per il quale l’Azienda Ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino ha chiesto la trasposizione nella presente sede con atto di opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, e la relativa documentazione;
Viste la comparsa di costituzione e memoria dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “San Giovanni Battista” e la relativa documentazione;
Viste la memoria di costituzione e replica della Studio Professionale Associato Fraietta Margaret & Associati s.p.a. e la relativa documentazione;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa e le relative produzioni documentali;
Relatore all’udienza del 22 febbraio 2006 il Referendario Ivo Correale;
Uditi l’avv. A. Borsero, su delega dell’avv. G. Naccarato, per la cooperativa ricorrente, l’avv. S. Di Palo, per l’Azienda Ospedaliera resistente, e l’avv. M.C. Ingrassia, per la società controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il Direttore della Struttura Complessa Provveditorato dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino, con determinazione n. 80/265/60/05 del 1 febbraio 2005, richiamando le precedenti decisioni aziendali che ritenevano necessario avvalersi di personale infermieristico esterno all’Azienda stessa per garantire la continuità assistenziale in tutte le aree operative dell’Azienda ed avvicinandosi la data di scadenza di precedenti convenzioni in atto, preso atto anche della manifestazione della A.S.O.O.I.R.M. S.Anna dell’intenzione di aderire alla procedura di reperimento di tali risorse, stabiliva: “1) - Di porocedere, …., all’indizione della gara a Procedura Aperta sottoindicata, …, per la fornitura del Servizio di prestazioni infermieristiche, per un periodo di trentasei mesi e per un importo presunto di 27.925.000,00 per l’A.S.O. S. Giovanni Battista di Torino e di € 8.508.000,00 per l’A.S.O. S. Anna di Torino, importi esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633 del 26/10/72;”.
Erano altresì approvati, con il medesimo provvedimento, il relativo bando di gara, il capitolato generale d’oneri e il capitolato speciale con i relativi allegati.
In particolare, il bando di gara, regolarmente pubblicato nelle forme di legge, specificava che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta al prezzo più basso, facendo riferimento, per il luogo di consegna e le condizioni di partecipazioni, al capitolato speciale.
Quest’ultimo, oltre a tali indicazioni, precisava, per quel che rileva, quanto segue.
All’art. 1, lett. E), che “Le prestazioni infermieristiche richieste dovranno essere svolte nelle 24 ore per 7 giorni la settimana. Le turnazioni verranno definite dai responsabili del settore e potranno subire variazioni estemporanee. L'orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità, come da C.C.N.L. di comparto. Nei reparti di assegnazione, gli infermieri dovranno garantire la turnistica nelle seguenti fasce orarie: 7,00-15,00; 15,00-23,00; 23,00-7,00, salvo particolari esigenze connesse alla peculiarità del reparto/servizio di assegnazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire che il personale operante in turni continuativi sulle 24 ore fruisca di adeguati periodi di riposo tra i turni, per consentire il recupero psico-fisico, in ottemperanza alle normative contrattuali e/o comunitarie vigenti.
Per quanto riguarda la normale attività, non è consentita l'effettuazione di ore di lavoro straordinario. Dovrà essere previsto un impegno in pronta disponibilità per un massimo di due settimane al mese, tale impegno sarà rivolto a circa 40 operatori nelle seguenti fasce...".
La successiva lettera F) del medesimo art. 1 del capitolato speciale, precisava, poi, per entrambe le aziende ospedaliere interessate, l'impegno mensile di 176 ore pro-capite in attività ordinaria per il relativo numero di operatori, in relazione al complessivo monte ore annuo nonchè il fabbisogno delle ore mensili in attesa di chiamata in reperibilità e in pronta disponibilità. Era indicato, in proposito, che "Il monte ore sopra riportato è indicativo e potrà subire variazioni in corso di opera sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun mutamento rispetto a quanto definito contrattualmente dalle rispettive A.S.O”.
Il successivo art. 3 del capitolato in questione specificava poi, che "La ditta dovrà redigere l'offerta come da fac-simile allegato e dovrà indicare una unica tariffa oraria media, conteggiata tenendo conto che l'impegno percentuale per ogni infermiere sarà così suddiviso: fascia oraria diurna: 65% circa - fascia oraria notturna 35% circa - fascia oraria diurna e notturna nei giorni festivi: 13% circa ( già compreso nelle precedenti)...La tariffa oraria proposta non dovrà essere inferiore alla tariffa minima adottata dalla Federazione Nazionale dei Collegi.".
Tale ultima disposizione era poi confermata dal successivo art. 4, relativo alla descrizione della procedura di aggiudicazione.
Nel termine prefissato pervenivano all'Azienda Sanitaria Ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino quattordici plichi contenenti le offerte.
In data 16 marzo 2005 si dava inizio alle operazioni di gara avanti all'apposita commissione e si procedeva all'apertura dei plichi pervenuti e delle buste contenenti le relative offerte economiche provvedendo, previa esclusione di quattro ditte partecipanti, tra cui la Nuova Sair coop. a r.l., al seguente ordine di aggiudicazione. 1) O.S.A. Coop. Sociale Operatori sanitari associati a.r.l.; 2) Studio Professionale Associato Fraietta M. e Associati; 3) Coop. Sociale Gruppo Vita Serena.
Con nota del 18 marzo 2005 la Nuova Sair coop. a.r.l., riscontrando l'esclusione della propria offerta, chiedeva spiegazioni dettagliate all'Azienda Sanitaria Ospedaliera, la quale, con nota prot. 0017356 del 4 aprile 2005, a firma del Direttore S.C. Provveditorato e del responsabile del procedimento, faceva presente quanto segue: "In riferimento alla V/s nota in oggetto emarginata, si precisa quanto segue.
L'art. 3 del Capitolato speciale di gara disponeva che “la ditta partecipante dovrà indicare un'unica tariffa oraria media, conteggiata tenendo conto che l'impegno percentuale per ogni infermiere sarà così suddiviso:
fascia oraria diurna 65% circa
fascia oraria notturna 35% circa
fascia oraria diurna e notturna nei giorni festivi; 13% circa (già compreso nelle precedenti).
La tariffa oraria proposta non dovrà essere inferiore alla tariffa minima adottata dalla Federazione Nazionale dei Collegi'.
Pertanto, la tariffa offerta non doveva essere inferiore alla tariffa media minima stabilita dal Collegio, il cui tariffario prevede una tariffa minima diurna ed una tariffa minima notturna e festiva.
Concordiamo sul fatto che il tariffario non ha valore normativo, né contrattuale. Precisiamo però che l'Azienda ha disposto tale parametro al fine di favorire la massima partecipazione possibile.
Corre l'obbligo di precisare che il capitolato è 'lex specialis' di gara e ribadiamo che, nel capitolato speciale, era ben precisato che:
- il servizio di prestazioni infermieristiche dovrà essere svolto nelle 24 ore per 7 giorni la settimana
- la tariffa offerta doveva essere unica, tenendo conto dell’impegno percentuale per ogni infermiere suddiviso come sopra precisato in fascia oraria diurna e fascia oraria notturna e festiva
- la tariffa minima non doveva essere inferiore a quella stabilita dal Collegio.".
L'aggiudicazione alle tre ditte partecipanti sopra ricordate era definitivamente stabilita mediante determinazione del Direttore Struttura Complessa Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Sanitaria "San Giovanni Battista" di Torino n. D/246/791/60/05 dell' 8 aprile 2005.
Con nota prot. n. 0018420 in pari data, poi, il suddetto Direttore S.C. Provveditorato, unitamente alla responsabile del procedimento, comunicava alla Nuova Sair coop. a r.l. che: "... giusta il Verbale di seduta pubblica rep. 1181, approvato con determinazione D/246/791/60/05 del 08/04/2005, codesta Ditta è stata dichiarata ESCLUSA, relativamente alla procedura in oggetto.".
La Nuova Sair coop. a r.l. proponeva nei termini di legge ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l'annullamento dell'atto di esclusione dalla gara e di quello di approvazione dei verbali, nonchè l'annullamento degli eventuali contratti frattanto stipulati con le controinteressate e l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni subiti.
In seguito alla richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale con atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, ritualmente notificato dall'Azienda Ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino, la Cooperativa Sociale e di Lavoro S.A.I.R. a.r.l., depositava in questo Tribunale l’ “Atto di Costituzione per trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, con il quale si deducevano i seguenti motivi:
I. Sulla determinazione della tariffa minima IPASVI.
Violazione e falsa applicazione del bando e del principio di massima partecipazione al procedimento. Illogicità manifesta e contraddittorietà. Sviamento di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione.
La società cooperativa ricorrente riteneva che la commissione avesse erroneamente interpretato il bando di gara, nella parte in cui era previsto che l'offerta non doveva essere inferiore alla tariffa minima adottata dalla Federazione Nazionale dei Collegi.
Secondo la società ricorrente, infatti, tale richiamo doveva essere riferito alla tariffa generale minima prevista dal Nomenclatore tariffario IPASVI per l'assistenza diretta, pari ad euro 23,20, esattamente corrispondente a quella da lei presentata, e non anche alle sue maggiorazioni (pari al 25%) previste dallo stesso tariffario per il lavoro in giorno festivo.
Ciò in quanto il bando non aveva inteso individuare un livello stipendiale minimo inderogabile, da calcolarsi tenendo conto anche delle maggiorazioni per le ore notturne preventivate, quanto, piuttosto, un termine generale di raffronto delle offerte pervenute.
Altrimenti, ragionando diversamente, l'amministrazione stessa avrebbe dovuto, per coerenza, decurtare dalla tariffa minima di riferimento la componente di maggiorazione del 30% prevista in considerazione del fatto che il libero professionista - vale a dire la categoria di infermieri diversa dal personale delle società concorrenti alla gara che era tutto personale dipendente - deve provvedere alla indispensabile stipula di una polizza assicurativa, a versare i contributi previdenziali e ad autofinanziare la propria formazione permanente, così come precisato dalla premessa allo stesso Nomenclatore tariffario IPASVI.
La cooperativa ricorrente in sostanza rilevava che mancava qualsivoglia stretto parallelismo tra la tariffa minima in questione e quella offerta dalle concorrenti alla gara, sicché la commissione avrebbe dovuto attenersi strettamente alla lettera del bando e prendere come riferimento unicamente la tariffa minima di euro 23,20.
II. - Violazione e falsa applicazione di legge (d.lgs. n. 157/1995) e della lex specialis. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e contraddittorietà per evidente conflitto con il criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso. Sviamento di potere.
La cooperativa ricorrente rilevava che anche ove il bando fosse stato correttamente interpretato quanto al criterio di determinazione della tariffa minima IPASVI, era evidente che la non chiara formulazione della previsione avrebbe dovuto indurre l'amministrazione ad applicare, a fronte di una clausola ambigua, il criterio della massima partecipazione al procedimento.
La commissione aveva erroneamente sostenuto che fosse imposta l'esclusione automatica dalla gara in base alla prescrizione del capitolato speciale d'appalto, secondo cui la tariffa oraria offerta non poteva essere inferiore a quella minima adottata dalla Federazione Nazionale dei Collegi.
In realtà - osservava la cooperativa ricorrente - tale clausola non sanzionava affatto espressamente, con l'esclusione automatica, l’ipotesi di offerta inferiore alla tariffa di riferimento, tant'è che ben sette ditte su dieci avevano offerto una tariffa inferiore in tal senso, sicure - evidentemente - di poter giustificare i propri relativi importi.
Così che, per interpretare correttamente la clausola di riferimento sull'offerta minima, si rendeva necessaria l'applicazione di un criterio ermeneutico e, quindi, la necessità di una valutazione specifica circa l'ammissibilità o meno, in concreto, di un’offerta inferiore a quella di riferimento.
III. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 d.lgs. n. 157 e del principio di cui all'art. 97 Cost. Violazione del divieto di esclusione automatica delle offerte (eventualmente) anomale. Difetto di istruttorie di motivazione, travisamento dei fatti; contraddittorietà e illogicità manifesta.
La società cooperativa ricorrente rilevava che la ragione della mancata previsione dell’esclusione automatica era ovvia, ove si considerava che la tariffa IPASVI di riferimento difficilmente avrebbe potuto essere posta a base di una soglia minima delle offerte, in quanto concerneva prestazioni infermieristiche libero-professionali e non, come nella specie, di lavoro subordinato, con conseguente differenza di costi come rilevata dalla medesima Federazione Nazionale dei Collegi.
Inoltre, tale tariffa non poteva neppure essere presa come riferimento per stabilire un’eventuale specifica soglia di anomalia delle offerte, atteso che la soglia di anomalia è stabilita direttamente dalla legge e non può che essere ancorata a libero prezzo di mercato (media delle offerte presentate) piuttosto che al tariffario stabilito dalla categoria dei liberi professionisti.
Ad ogni modo, sosteneva la cooperativa ricorrente, anche ove il tariffario di riferimento avesse potuto rappresentare validamente la soglia di anomalia, l’amministrazione avrebbe dovuto, quantomeno, attivare il meccanismo di verifica di cui all’art. 25 d.lgs. n. 157/95, per il principio generale per il quale l’amministrazione non può respingere un’offerta anormalmente bassa senza neanche chiedere all’offerente le giustificazioni necessarie, secondo una regola di origine comunitaria e tanto più applicabile nel caso di specie in cui la clausola di sbarramento era di gran lunga superiore all’ipotetica soglia di anomalia.
Tale clausola, comunque, era illegittima perché ignorava la prevalenza dell’interesse pubblico alla più ampia partecipazione e selezione dei concorrenti.
IV. – Illegittimità del bando in parte qua. Violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento alla tariffa di riferimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione di istruttoria; travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà. Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (97 Cost.).
Secondo la cooperativa ricorrente sarebbe stato più corretto adoperare, in luogo del richiamo alle tariffe IPASVI, gli ordinari parametri di valutazione del costo del lavoro stabiliti dalla l.n. 327/2000, secondo cui nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con determinazioni comunque meramente indicative, utilizzabili ai soli fini della valutazione di anomalia e non di esclusione automatica, atteso che il costo relativo è suscettibile di oscillazioni in relazione ad alcune variabili, ben più significative, nella specie, rispetto alle tariffe IPASVI.
V. - Sull'invalidità dei contratti d'appalto.
Nell'ipotesi in cui l'amministrazione, nelle more, avesse proceduto alla stipulazione dei contratti la cooperativa ricorrente chiedeva che questo Tribunale procedesse a invalidarli, per nullità e/o annullabilità, e comunque a dichiararne l'inefficacia, tenendo presente che sarebbe possibile, stante la natura di contratto di durata dell'appalto in esame, una piena tutela attraverso una reintegrazione in forma specifica.
VI. - Sulla domanda di risarcimento del danno.
Pur insistendo sull'istanza cautelare, la cooperativa ricorrente osservava che con l'invocata riammissione si collocherebbe prima tra le imprese ammesse, avendo offerto il prezzo più basso.
Il risarcimento era dovuto anche perché l'amministrazione aveva violato i più elementari canoni di imparzialità e correttezza nonché di buon andamento, rivelandosi negligente anche successivamente alla redazione della graduatoria, utilizzando illegittimamente uno sbarramento pur nella consapevolezza dell'illegittimità del esclusione della regolarità dell’offerta presentata dalla coop. Nuova Sair a r.l.
La cooperativa ricorrente, quindi, quantificava il danno da lei subito - rilevandolo stimabile nella misura del 10% del prezzo di aggiudicazione che essa avrebbe ottenuto in rapporto al numero di unità di personale offerto - pari a euro 293.990,4; ovvero nella misura del 5%, a titolo di perdita di "chance", pari a euro 146.995,2.
Si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera “S Giovanni Battista” di Torino, rilevando preliminarmente l'irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio.
Rilevava infatti l'azienda resistente che alla procedura in esame aveva aderito anche l'A.S.O. O.I.R.M. S. Anna di Torino, indicando il proprio fabbisogno per 35 operatori infermieristici.
L'aggiudicazione, ed invero tutta la procedura di gara, coinvolgeva quindi direttamente la posizione di entrambe le aziende ospedaliere, come formalmente recepito con le deliberazioni dirigenziali richiamate nel provvedimento di aggiudicazione impugnato.
Anche la posizione dell'A.S.O. S. Anna poteva essere pregiudicata dall'esito della presente controversia, per cui il ricorso doveva essere notificato a quest'ultima in qualità di amministrazione resistente.
L'Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Battista” di Torino rilevava, poi, l'inammissibilità del ricorso anche sotto un altro profilo, in relazione all'impugnazione del bando di gara oltre il termine di decadenza.
Infatti, osservava l'azienda resistente che una semplice lettura del capitolato speciale di gara avrebbe portato a concludere che un'offerta economica difforme dalle condizioni indicate avrebbe precluso l'ammissione delle concorrenti. Come tale, secondo la prospettazione della ricorso, questa clausola doveva considerarsi immediatamente lesiva degli interessi degli aspiranti alla gara, imponendo determinati requisiti di partecipazione, e doveva essere tempestivamente e formalmente impugnata, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione del bando unitamente al provvedimento di espulsione, ove fossero decorsi i termini per impugnazione del bando, come nel caso di specie.
La cooperativa ricorrente non doveva attendere l'esito della procedura per sollevare le rappresentate censure di legittimità derivate dall’approvazione delle clausole della legge di gara.
Poiché la pubblicazione degli atti di gara risalivano al 9 febbraio 2005 e al 18 febbraio 2005 e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica risultava notificato soltanto in data 4 luglio 2005, l'impugnazione appariva evidentemente tardiva.
In riferimento ai motivi di ricorso, poi, l'azienda resistente ne rilevava l'infondatezza.
Si costituiva in giudizio la Studio Professionale associato Fraietta Margaret & Associati s.p.a., rilevando anch'essa, preliminarmente, la tardività del ricorso per non aver impugnato le clausole della legge di gara, considerate immediatamente lesive, nei termini di legge, con argomentazioni ricalcanti quanto già rappresentato dall' azienda resistente.
Nel merito, la società controinteressata rilevava anch'essa l'infondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2005 la trattazione dell'istanza cautelare era rinviata a quella del merito.
In prossimità dell'udienza pubblica tutte le parti costituite depositavano memorie a sostegno delle proprie tesi difensive.
In particolare la cooperativa ricorrente confutava le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'azienda resistente e dalla società controinteressata.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
In data 25 febbraio 2006 è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di prescindere dall’esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall’azienda resistente e dalla società controinteressata, in considerazione della rilevata infondatezza del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, la cooperativa ricorrente ritiene che la commissione di gara abbia interpretato erroneamente la legge di gara - laddove era previsto che l’offerta non doveva essere inferiore alla tariffa minima IPASVI - ritenendo che tale richiamo andava riferito anche alle maggiorazioni (pari al 25%) previste per il lavoro diurno e festivo e non solo alla tariffa generale minima prevista per l’assistenza diretta (pari a € 23,20). Ciò perché non aveva inteso individuare in quello IPASVI un livello stipendiale minimo inderogabile quanto, piuttosto, un termine generale di raffronto delle offerte pervenute, anche perché, ragionando diversamente, l'azienda avrebbe dovuto decurtare dalla tariffa minima di riferimento la componente di maggiorazione del 30% prevista in considerazione del fatto che il libero professionista deve provvedere a determinate incombenze non a carico del personale dipendente, come invece era quello richiesto nel caso di specie.
Sul punto, però, il Collegio ritiene di concordare con le difese delle parti intimate laddove specificano che il bando di gara ed il relativo capitolato speciale erano sufficientemente chiari nella loro interpretazione.
In particolare, l'art.3, comma 1, del capitolato speciale specificava che nell'offerta la ditta doveva indicare una "unica tariffa oraria media, conteggiata tenendo conto che l'impegno percentuale per ogni infermiere sarà così suddiviso: fascia oraria diurna 65% circa - fascia oraria notturna 35% circa - fascia oraria diurna e notturna nei giorni festivi: 13% circa (già compreso nelle precedenti)". Nel medesimo art. 3 era poi precisato che "La tariffa oraria proposta non dovrà essere inferiore alla tariffa minima adottata dalla Federazione Nazionale dei Collegi". Tale disposizione rendeva esplicito quanto già illustrato nel precedente art.1, lett. E), del medesimo capitolato, laddove era specificato che: "Le prestazioni infermieristiche richieste dovranno essere svolte nelle 24 ore per 7 giorni alla settimana...Nei reparti, di assegnazione gli Infermieri dovranno garantire la turnistica nelle seguenti fasce orarie: 7,00-15,00; 15,00-23,00; 23-7,00, salvo particolari esigenze connesse alla peculiarità del reparto/ servizio di assegnazione... Per quanto riguarda la normale attività, non è consentita l'effettuazione di ore di lavoro straordinario". Era poi richiesto anche un impegno in pronta disponibilità rivolto a circa 40 operatori in fasce orarie comprendenti anche sabato domenica e festivi, dalle ore 7,00 alle ore 15,00 e dalle ore 15,00 alle ore 7,00.
Appare quindi sufficiente la lettura di tali disposizioni della legge di gara per desumere che i concorrenti dovevano offrire una somma relativa ad una tariffa comprendente il servizio considerato in fasce orarie diverse, secondo le percentuali indicate, relative tanto ad attività diurne quanto ad attività notturne e festive, per tutte le 24 ore in sette giorni della settimana.
Di conseguenza appare corretto il calcolo cui ha dato luogo la commissione di gara considerando il valore minimo orario pari ad € 23,20 ma con una maggiorazione del 25% per l'attività festiva e notturna.
Il riferimento alla sola tariffa minima, intesa come tariffa minima diurna, richiamato dalla cooperativa ricorrente, non appare perciò aderente alla lettera del capitolato speciale di gara, perché non considera l'effettiva richiesta dell'azienda aggiudicatrice.
Nè appare condivisibile l'osservazione secondo la quale sarebbe stato altrimenti necessario considerare anche per le cooperative infermieristiche la decurtazione del 30% prevista dal tariffario IPASVI a copertura dei costi sostenuti dai liberi professionisti perché, come correttamente osservato dall'azienda resistente, il bando e il capitolato speciale di gara non imponevano alle sole cooperative infermieristiche la partecipazione alla selezione in questione. Infatti le prestazioni relative ai servizi in questione non erano inerenti unicamente ad attività infermieristiche ma prevedevano anche altre attività collaterali, per cui qualsiasi soggetto giuridico che aspirava a partecipare alla procedura di gara doveva considerare anche le numerose voci di costo inerenti alle prestazioni ulteriori, andando ad incidere così sul computo del prezzo finale offerto.
Per quanto ora illustrato, quindi, il primo motivo di ricorso è infondato.
Con il secondo motivo di ricorso, la cooperativa ricorrente riteneva che la non chiara formulazione della previsione della legge di gara, attestata dal gran numero di offerte escluse, avrebbe dovuto indurre l'azienda ad applicare il criterio della massima partecipazione al procedimento, evitando di dare luogo ad una esclusione automatica.
In merito, il Collegio ritiene di non condividere l'assioma di partenza della società ricorrente, atteso che, per quanto sopra illustrato, la previsione del bando appariva chiara e precisa nella sua lineare formulazione.
Di conseguenza, non era necessario allargare la valutazione, secondo il criterio della massima partecipazione al procedimento di gara, anche ad offerte che si discostavano dalla base proposta nella legge di gara.
L'azienda resistente, infatti, non ha autonomamente creato una modalità di esclusione ma si è limitata ad applicare le prescrizioni della legge di gara in ordine alle modalità di presentazione delle offerte, anche a tutela dell'altro principio fondamentale, operante nelle procedure concorsuali, di rispetto della "par condicio" dei partecipanti nonchè della trasparenza e del buon andamento.
Anche tale motivo di ricorso, quindi, si palesa infondato.
Con il terzo motivo, la società cooperativa ricorrente lamentava, riprendendo quanto esposto con il motivo precedente, che l'azienda resistente non avrebbe dovuto escludere l'offerta ma procedere ad attivare il meccanismo di verifica tecnica del prezzo proposto, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 157/95, tenendo anche conto che la clausola di sbarramento individuata nella legge di gara era di gran lunga superiore all'ipotetica soglia di anomalia.
Il Collegio osserva, in primo luogo, che la inderogabilità della clausola che imponeva il rispetto dei su ricordati minimi tariffari, interpretati secondo quanto illustrato a confutazione del primo motivo di ricorso, rientrava nella discrezionalità dell'amministrazione appaltante, secondo quanto osservato anche dal Consiglio di Stato in una recente ordinanza relativa ad impugnativa proposta da altra ditta avverso i medesimi atti di gara (Cons. Stato, sez. V, 17.2.06, ord. n.833/06).
Di conseguenza, era ben possibile procedere direttamente all'esclusione delle offerte che non rispettavano la soglia minima predefinita secondo un potere discrezionale, non contraddistinto da illogicità o contraddittorietà, secondo quanto sopra osservato.
Premesso ciò, appare evidente che il richiamo all'applicazione dell'art. 25 d.lgs. n. 157/95 è inconferente, perché il meccanismo di verifica dell'anomalia ivi previsto è logicamente relativo all'esame di offerte validamente formulate secondo i canoni fissati nella legge di gara e non vincolate, comunque, da minimi stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, come invece avvenuto nel caso di specie.
Anche il terzo motivo, perciò, è infondato.
Inammissibile e, comunque, infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso, secondo cui sarebbe stato per l'azienda resistente più corretto operare, in luogo del richiamo alle tariffe IPASVI, gli ordinari parametri di valutazione del costo del lavoro di cui alla l.n. 327/2000, che contemplano valutazioni meramente indicative, non suscettibili di esclusione automatica nell'ipotesi di loro inosservanza ma solo di verifica di anomalia.
In merito il Collegio osserva, come evidenziato in precedenza, che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice scegliere i criteri di fissazione dei minimi cui fare riferimento nel predisporre offerte legate a prestazioni di lavoro.
Come condivisibilmente osservato dall'azienda resistente, poi, la scelta di minimi inderogabili prestabiliti, comunque legati a tariffari ben noti agli operatori professionali del settore, garantiva l’acquisizione di un servizio di livello altamente specializzato e di una rilevante complessità, proteggendo al contempo i lavoratori da decurtazioni delle loro retribuzioni.
Inoltre, tale disposizione contestata è contenuta nella legge di gara che non risulta impugnata nei termini, secondo quanto osservato sia dall'azienda resistente che dalla società controinteressata, dato che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato notificato il 4 luglio 2005 e la pubblicazione degli atti di gara risale al 9 e al 18 febbraio 2005.
L’infondatezza e inammissibilità dei motivi di ricorso, come sopra illustrata, comporta anche il rigetto delle consequenziali domande di annullamento o dichiarazione di inefficacia dei contratti, nel frattempo stipulati, e di risarcimento del danno.
Per quanto illustrato, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte–2^ Sezione rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 22 febbraio 2006, con l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo - Presidente
Ivo Correale - Referendario, estensore
Emanuela Loria - Referendario
Depositata in Segreteria a sensi di
Legge il 12 GIUGNO 2006