REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce
Prima Sezione
Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli - Presidente
Enrico d’Arpe - Componente est.
Claudio Contessa - Componente
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 588/2003 presentato dai
Signori Milano Vincenzo e Piepoli Francesca, rappresentati e difesi dagli Avvocati Bruno Carbone e Tommaso Mandoi e domiciliati ai fini del presente giudizio presso la Segreteria di questo T.A.R.,
contro
il Comune di Mottola, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Goffredo,
per la condanna
del Comune di Mottola al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell’indennità per il periodo di occupazione d’urgenza, dalla data di presa di possesso (20 Gennaio 1998) e sino allo scadere del termine quinquennale previsto nel decreto sindacale n° 97/1997, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno per la perdita dell’area illecitamente appresa dall’Ente medesimo, con i profili monetari accessori.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mottola;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato alla pubblica udienza del 5 Luglio 2006 il Relatore Cons. Dr. Enrico d'Arpe; e udita, altresì, l'Avv. Maria Goffredo per l'Amministrazione Comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I coniugi ricorrenti – comproprietari di un’area sita nel territorio del Comune Mottola alla Contrada “Belvedere” della superficie di 6.218 mq. (distinta in catasto al fol. 60 p.lla 284, poi frazionata nelle p.lle 416, 417 e 418) – espongono:
- che il Sindaco del Comune di Mottola, con decreto n° 97 del 12 Dicembre 1997, autorizzava ai fini della realizzazione dell’insediamento industriale di San Basilio, l’occupazione temporanea e d’urgenza, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in possesso, di mq. 2.730 della suddetta area di loro proprietà;
- che, alla presa di possesso avvenuta il 20 Gennaio 1998, non è seguita (a dire dei ricorrenti) né la restituzione del bene appreso o la proroga dell’occupazione d’urgenza (scaduta il 20 Gennaio 2003), né l’adozione dell’atto di espropriazione dell’area (che, ai sensi della delibera della Giunta Municipale di Mottola n° 460 del 10 Dicembre 1997, doveva avvenire entro cinque anni dall’immissione in possesso);
- che ciò comporta (secondo l’assunto) che la dichiarazione di pubblica utilità ha perso efficacia, con la conseguente illiceità dell’attività ablatoria posta in essere dal Comune resistente;
- che, atteso che l’opera pubblica è stata realizzata con modificazione irreversibile dell’area occupata, nella fattispecie si sarebbe verificata l’ipotesi dell’occupazione appropriativa dell’area stessa da parte del Comune di Mottola, in capo al quale sarebbe pertanto sorto l’obbligo di risarcire il danno ingiusto provocato agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi di ricorso.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della Legge n° 2359/1865 ed Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dei principi di correttezza e buona amministrazione e sviamento.
2) Risarcimento del danno ex art. 2043 Codice Civile ed indennità di occupazione d’urgenza.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come riportato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Comune di Mottola, depositando articolate memorie difensive con le quali ha replicato puntualmente alle argomentazioni delle controparti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed in ogni caso per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 5 Luglio 2006, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come illustrato in narrativa, i coniugi ricorrenti – comproprietari di un’area sita nel territorio del Comune Mottola alla Contrada “Belvedere” della superficie di 6.218 mq. (distinta in catasto al fol. 60 p.lla 284, poi frazionata nelle p.lle 416, 417 e 418), occupata in via d’urgenza (per un’estensione pari a mq. 2.730) dal Comune resistente in data 20 Gennaio 1998 ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. della Contrada San Basilio (in forza: della delibera consiliare n° 17 del 28/2/1996 di approvazione del P.I.P.; delle delibere giuntali n° 389 del 29/8/1997, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di urbanizzazioni primarie dell’area di San Basilio, e n° 460 del 10/12/1997 autorizzante l’occupazione temporanea e d’urgenza, e del decreto sindacale n° 97 del 12/12/1997 statuente l’occupazione temporanea e d’urgenza) – chiedono la condanna del Comune di Mottola al pagamento dell’indennità dovuta per il periodo di occupazione d’urgenza ed al risarcimento dei danno subìto per la perdita dell’area illecitamente appresa dal Comune resistente a titolo di occupazione appropriativa, nonché degli ulteriori eventuali danni alla parte residua della loro proprietà.
Il ricorso è inammissibile.
In via del tutto preliminare, il Collegio – premesso (in linea generale) che notoriamente il principio della perpetuatio iurisdictionis (di cui all’art. 5 c.p.c.) non opera quando la giurisdizione venga meno (come è parzialmente avvenuto con riferimento all’art. 34 del Decreto Legislativo n° 80 del 1998 e ss.mm.) per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale (n° 204 del 2004) operante in via retroattiva – osserva che la controversia oggetto del presente giudizio, vertente in tema di risarcimento danni da “occupazione acquisitiva”, rientra, pur dopo la sentenza della Corte Costituzione n° 204 del 2004, nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 34 primo comma del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 80 e ss.mm..
Infatti, il Tribunale (pur consapevole del diverso orientamento autorevolmente espresso dalla Corte di Cassazione Civile) ritiene, peraltro in conformità del recentissimo insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (decisione 30 Agosto 2005 n° 4), che le controversie aventi per oggetto lesioni del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica (nell’ampia accezione di cui al secondo comma dell’art. 34 del Decreto Legislativo n° 80/1998 comprensiva della materia espropriativa), dall’esecuzione di provvedimenti amministrativi autoritativi degradatori (come il decreto di occupazione d’urgenza) venuti meno per sopraggiunta inefficacia ex lege appartengano tutt’ora alla giurisdizione esclusiva del G.A..
A ben vedere, va correttamente qualificata come controversia riconducibile all’esplicazione del pubblico potere (nel senso in cui ne parla il menzionato art. 34, in contrapposizione ai meri “comportamenti” materiali riservati, dopo la pronuncia della Consulta, alla cognizione dell’A.G.O.) qualunque lite (anche meramente risarcitoria) suscitata da lesioni del diritto di proprietà (ad esempio: perdita del diritto dominicale del terreno sul quale è stata realizzata l’opera pubblica) provocate, nell’area urbanistico-ablatoria, dall’esecuzione di provvedimenti autoritativi (quale il decreto di occupazione temporanea d’urgenza), pur se in un momento nel quale il pubblico potere della P.A. risulta ormai mutilato della sua forza autoritativa per la sopraggiunta inefficacia (ex tunc) disposta dalla legge in ragione della mancata conclusione del procedimento espropriativo nel termine finale prefissato nella dichiarazione di pubblica utilità (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 30 Agosto 2005 n° 4).
Sembra senz’altro da disattendere (anche perché estranea alla sentenza della Consulta n° 204/2004), invece, l’impostazione eccessivamente restrittiva (di chiara ispirazione processuale) secondo cui la giurisdizione esclusiva presupporrebbe necessariamente (sul piano costituzionale) la congiunta deduzione, nello stesso singolo processo, sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, situazione che si realizzerebbe esclusivamente nell’ipotesi della pretesa risarcitoria dedotta, in via consequenziale, dopo l’annullamento del provvedimento degradatorio, e non anche quando l’atto autoritativo ed i suoi effetti siano venuti meno ex lege.
In altri termini, la Sezione è dell’avviso meditato che, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 80 (come sostituito dall’art. 7 della Legge 21 Luglio 2000 n° 205) risultante all’esito dell’intervento correttivo della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 6 Luglio 2004 n° 204, rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo la domanda di risarcimento del danno derivante (come nella vicenda de qua, alla stregua dell’assunto dei ricorrenti) dall’irreversibile trasformazione del fondo consumata nel periodo di occupazione legittima, in difetto (secondo la tesi attorea), alla sua scadenza, della tempestiva emanazione del decreto di esproprio, costituendo ciò non già un’ipotesi di carenza di potere (c.d. in concreto), bensì di cattivo uso della potestà ablatoria da parte della Pubblica Amministrazione (in tal senso: T.A.R. Puglia, Bari, II Sezione, 29 Ottobre 2004 n° 4883).
Ciò premesso e rammentato che le SS.UU. della Corte di Cassazione (con le importanti sentenze 14 Aprile 2003 n° 5902 e 6 Maggio 2003 n° 6853) hanno ribadito la conformità alla Costituzione italiana ed al principio di legalità sancito dall’art. 1 del protocollo addizionale della C.E.D.U. (in ragione della presenza di una formale e valida dichiarazione di pubblica utilità dell’opera) dell’istituto di origine pretoria dell’occupazione acquisitiva (o “accessione invertita”), rileva però il Collegio che – dalla documentazione versata agli atti del processo – non risultano integrati, nella fattispecie concreta all’esame del Tribunale, gli elementi idonei a concretizzare il fatto illecito denominato “accessione invertita”, in quanto all’occupazione d’urgenza (tra le altre) di mq. 2.730 dell’area di proprietà dei ricorrenti (disposta dal Comune di Mottola con delibera giuntale n° 460/1997 e con decreto sindacale n° 97/1997) è seguita, dopo l’effettiva immissione in possesso, la tempestiva emanazione dei decreti definitivi di esproprio n° 3385 del 19 Marzo 2001 e n° 347 del 31 Luglio 2002 (a cura della competente Autorità Comunale), adottati entro il termine finale all’uopo prefissato nei provvedimenti contenenti la dichiarazione di pubblica utilità delle opere urbanizzative di che trattasi (20 Gennaio 2003).
I predetti decreti di esproprio nn° 3385/2001 e 347/2002 (inerenti, rispettivamente, le p.lle 417 e 416 del fol. 60), peraltro, risultano essere stati regolarmente trascritti, registrati, pubblicati e notificati ai proprietari destinatari.
In conclusione, non essendosi affatto realizzata, nel caso di spcie, l’allegata “occupazione appropriativa” delle aree de quibus, non è sorto alcun diritto soggettivo di natura risarcitoria in capo ai proprieri ricorrenti e, pertanto, la relativa domanda di accertamento e di condanna azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere essere dichiarata inammissibile.
Sussiste, poi, un palese difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo sulla ulteriore domanda proposta tendente al conseguimento dell’indennità per mancato godimento dell’area de qua nel periodo dell’occupazione d’urgenza.
E’ appena il caso di rammentare, infatti, che gli artt. 34 secondo comma lettera b) del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 80 e ss.mm. e 53 terzo comma del D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327 riservano alla giurisdizione dell’A.G.O. le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagamento in favore del Comune resistente delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (Mille/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 5 Luglio 2006.
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 31 luglio 2006