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T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 12 luglio 2006 n. 477
Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore
Galizia e altro (avv. V. Savino) c. Governo della Repubblica Italiana (Avv. Stato), Ministero della Ricerca Scientifica e dell’Università (Avv. Stato)


Igiene e sanità – Medici e personale sanitario – Medici iscrittisi ai corsi di specializzazione negli anni 1983-1990 – Riconoscimento economico da parte di dirittive comunitarie – Tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Somme a titolo risarcitorio - Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione

E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso con il quale i ricorrenti -medici iscrittisi ai corsi di specializzazione e/o specializzatisi nell’arco temporale intercorrente negli anni 1983-1990- chiedono la corresponsione di somme a titolo risarcitorio in relazione al mancato riconoscimento economico, dipendente dalla tardiva recezione delle relative direttive comunitarie, degli anni di frequenza ai rispettivi corsi di specializzazione operato col d.lg. 8 agosto 1991 n.257


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA




ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso proposto dai

dottori Galizia Giuseppe Fernando, Laugello Giovanni, Lofrano Vincenzo, Locuratolo Francesco, Mercurio Luigi, Petrone Marina, Polani Enza, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Savino e con lo stesso elettivamente domiciliati in Potenza presso il di lui studio sito alla via Baracca n. 16


CONTRO




Il Governo della Repubblica Italiana in persona del rappresentante p.t. nonché il Ministero della Ricerca Scientifica e dell’Università in persona del legale rappresentante p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso cui “ope legis” domiciliano

per la condanna



dei predetti, al risarcimento dei danni conseguenti al ritardato ed incompleto recepimento della direttiva del Consiglio del 26/1/82, n. 82/76/CEE, che modifica la direttiva n. 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportanti misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 9 marzo 2006 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO



I ricorrenti, medici iscrittisi ai rispettivi corsi di specializzazione e/o specializzatisi nell’arco temporale intercorrente negli anni 1983-1990, premettono che:
-pur avendo il Consiglio della CEE dettato, con direttiva del 26/1/82 n. 82/76/CEE e 75/363/CEE, nuove norme di coordinamento in tema di corsi per il conseguimento dei titoli di medico specialista (fra cui la previsione di “adeguata remunerazione” durante il periodo formativo) con indicazione del 31/12/82 quale termine ultimo di recepimento della direttiva, lo Stato Italiano solo con d. lgs. n. 257/91 vi si è adeguato con disciplina applicabile però dall’anno accademico 1991/92 e limitatamente ai corsi di specializzazione in avvio da tale anno accademico;
-quindi la normativa italiana ha escluso dai vantaggi accordati da quella comunitaria non solo i medici specializzatisi nell’arco temporale 1983-1991 ma addirittura quelli ancora in corso nell’a.a. 1991/92 e seguenti, se iscritti in un anno accademico precedente;
-pertanto i medici specializzandi hanno dovuto soffrire la mancata previsione della prescritta “adeguata remunerazione” che pure era oggetto d’un diritto ben individuato dalla direttiva comunitaria a beneficio dei medici in formazione;
-un’ulteriore “deminutio” è scaturita pure dal fatto che il legislatore italiano ha stabilito che solo i “nuovi” titoli di specializzazione debbono valutarsi, in forza dell’art. 4 comma 7 dello stesso decreto, separatamente, con specifico punteggio nei concorsi di accesso ai titoli professionali medici;
-dunque lo Stato Italiano, nel non adeguarsi nei termini e pienamente alla direttiva 82/76/CEE, è incorso in una violazione gravissima tanto più che la Commissione CEE già nel 1984 aveva segnalato il ritardo, taluni giudici italiani avevano già sancito, con proprie sentenze, detto insufficiente recepimento e infine analoga affermazione era giunta dalla Corte di Giustizia il 25/2/99;
-vi è nesso di causalità diretta tra la violazione predetta e il danno subito dai medici ricorrenti, consistente nel mancato percepimento della prescritta “adeguata remunerazione” e nel non poter fino ad oggi beneficare della particolare valutabilità dei titoli di specializzazione conseguiti nel quadro del decreto legislativo n. 257/91 (art. 4 co.7);
-in definitiva nella fattispecie sussistono tutte le condizioni stabilite dalla Corte di Giustizia per riconoscere il risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti a seguito della mancata attuazione della citata direttiva. Esso va quantificato rapportandolo, per ciascun anno di frequenza al corso di specializzazione, al livello di remunerazione individuato come adeguato dal legislatore del 1991, comunque non inferiore a £. 13.000.000 annui (ex art. 11 co. 1 d. l.vo cit.) determinata a suo tempo per i destinatari delle sentenze passate in giudicato del TAR Lazio, I sezione bis, nn. 601/93, 279/94, 280/94, 282/94 e 283/94 per un totale di 34 anni di specializzazione (atteso chè quattro dei 7 ricorrenti hanno doppia specializzazione). Si richiede, sempre a titolo risarcitorio, pure una somma per la ridotta valutabilità del titolo di specializzazione.
Si sono costituite le amministrazioni statali intimate che resistono e deducono l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2006 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.


DIRITTO



In accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Avvocatura Statale con la memoria finale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
I ricorrenti chiedono in primo luogo la corresponsione di somme a titolo risarcitorio in relazione al mancato riconoscimento economico, dipendente dalla tardiva recezione delle relative direttive comunitarie, degli anni di frequenza ai rispettivi corsi di specializzazione operato col decreto legislativo n. 257/91.
Ebbene, osserva il Collegio che quello introdotto con la direttiva n. 82/76 è un vero e proprio diritto soggettivo (alla remunerazione durante il periodo di specializzazione) che, come tale, sotto il profilo della sua eventuale illecita lesione (conseguente all’inadeguata trasposizione della normativa comunitaria nell’ordinamento interno) e del ristoro per equivalente che se ne chiede a titolo di responsabilità aquiliana sfugge, con tutta evidenza, alla cognizione del Giudice Amministrativo e rientra semmai nella competenza giurisdizionale dell’A.G.O (cfr. Tribunale Civile, II, Roma, 17/1/05 n.848).
Non si pone dunque nella fattispecie un problema di risarcimento connesso, come affermano i ricorrenti nella memoria finale, ad una presunta lesione di interesse legittimo (forse ritenendosi tale quello alla tempestiva e adeguata recezione di direttive comunitarie da parte dello stato Italiano) dato che esso, appunto, alla luce del predetto “petitum”, non viene in rilievo (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 10/4/02 n.5125).
I ricorrenti richiamano pure l’art. 33 comma 1 del d. lgs. n. 80/98 come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/00 considerando la controversia “de qua” compresa nella materia dei servizi pubblici e pertanto rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A.
In disparte ogni considerazione sulla correttezza di tale ricomprensione basti qui però richiamare la sentenza costituzionale n. 204 del 5-6 luglio 2004 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della norma predetta e rilevante nella fattispecie.
E’ noto infatti che il mutamento di legge sulla giurisdizione intervenuto con la citata sentenza costituzionale debba valere nel presente giudizio atteso chè le sentenze costituzionali dichiarative dell’illegittimità d’una norma hanno efficacia retroattiva in quanto operano una ricognizione d’un vizio originario e intrinseco della norma stessa, la cui eliminazione dall’ordinamento non è assimilabile a quella disposta da una norma sopravvenuta avente portata abrogativa.
I ricorrenti chiedono poi che, “sempre a titolo risarcitorio”, questo Giudice equipari i loro titolo di specializzazione a quelli conseguiti a norma del d. lgs. n. 257/91 e, in subordine, attraverso equivalente economico.
Anche su queste domande, per le stesse considerazioni sopra spese, il T.A.R. deve declinare la propria giurisdizione con conseguente individuazione del Giudice Ordinario quale organo giurisdizionale per legge competente a conoscere della eventuale fondatezza delle stesse.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.


P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA



definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 9 marzo 2006, dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA



nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:

Antonio Camozzi, Presidente
Giancarlo Pennetti, Componente – Estensore
Giuseppe Buscicchio, Componente

Depositata in Segreteria il 12-7-2006



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