REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 223/06 proposto dai
sigg.ri Altieri Mario, Calone Francesco, Casulli Carmine Sabatino, Cecere Silvio, D’Amico Donato, Delli Veneri Donatella, Falcone Rocco, Farina Attilio, Gallicchio Vincenzo, Greco Vito, Guida Vittorio, Lerose Massimo Graziano, Maggiore Francesco, Marone Leonardo, Natale Francesco Domenico, Puppio Francesco e Ripoli Raffaello Carmelo, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Prof. Mario Sanino, Laura Palasciano e Luigi Petrone, presso lo studio di quest’ultimo, in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1960 n. 2, elettivamente domiciliati;
contro
-il Comune di Scanzano Jonico, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, l’Ufficio Territoriale del Governo di Matera, in persona del Prefetto pro tempore, e la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pisticci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici, al Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domiciliano;
e nei confronti
- dei sigg.ri Iacobellis Salvatore, Suriano Nicola e Ceruzzo Antonio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
- del verbale n. 101 del 29 aprile 2006 della Sottocommissione Elettorale Circondariale e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Matera e della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pisticci;
Vista l’ordinanza collegiale n. 193/06 del 24 maggio 2006;
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 22 giugno 2006, la relazione del magistrato G. Buscicchio;
Uditigli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto depositato il 5 maggio 2006, notificato unitamente al pedissequo decreto presidenziale in data 11 e 12 maggio 2006 e nuovamente depositato in data 18 maggio 2006, i sigg.ri Altieri Mario, Calone Francesco, Casulli Carmine Sabatino, Cecere Silvio, D’Amico Donato, Delli Veneri Donatella, Falcone Rocco, Farina Attilio, Gallicchio Vincenzo, Greco Vito, Guida Vittorio, Lerose Massimo Graziano, Maggiore Francesco, Marone Leonardo, Natale Francesco Domenico, Puppio Francesco e Ripoli Raffaello Carmelo espongono in fatto: a) che, in previsione della consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Scanzano Jonico e la nomina del Sindaco di Scanzano Jonico, prevista per i giorni 28 e 29 maggio 2006, la lista “Progetto Scanzano”, composta dagli esponenti, tutti elettori del Comune di Scanzano Jonico, ha presentato la propria candidatura; b) che la predetta lista è stata consegnata, in data 29 aprile 2006, a mani del segretario comunale; c) che di tale consegna è stato redatto opportuno verbale, nel quale è stato specificato che il segretario comunale ha ricevuto “…una lista recante il contrassegno di candidati per l’elezione del Consiglio comunale del Comune di Scanzano Jonico che avrà luogo domenica 28 maggio 2006 e lunedì 29 maggio 2006 nonché la candidatura per l’elezione diretta del Sindaco del medesimo comune..”; d) che alla lista venivano allegati: “..a) numero 1 certificato collettivo, comprovante l’iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune; b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco firmata ed autenticata; c) numero 16 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate; d) numero 17 certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un Comune qualsiasi della Repubblica…; e) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare; f) copia del programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio; g) dichiarazione contenente l’indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alle liste ammesse ed hanno facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale”; e) che la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pisticci ha adottato, in data 29 aprile 2006, un singolare provvedimento in virtù del quale la lista “Progetto Scanzano” è stata “ricusata”; f) che, in particolare, nel predetto provvedimento la Sottocommissione Elettorale Circonda-riale di Pisticci ha disposto la ricusazione della lista “Progetto Scanzano”, assumendo che la raccolta delle firme non è stata effettuata sugli appositi moduli, recanti le indicazioni prescritte dall’art. 28 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; g) che la suddetta Sottocommissione assume che le candidature della predetta lista sono state sottoscritte validamente da un numero di elettori inferiore a quello minimo normativamente previsto in base all’entità demografica del Comune, così disponendo: “Considerato che, infatti, delle 115 (centoquindici) sottoscrizioni prodotte, a corredo della lista “Progetto Scanzano”, soltanto 5 (cinque) risultano essere state apposte validamente, cioè su moduli recanti le indicazioni prescritte dall’art. 28 citato, mentre le altre 110 (centodieci), sebbene autenticate, non risultano valide in quanto rese su moduli in bianco privi delle indicazioni di cui all’art. 28…e di qualsiasi riferimento o collegamento alla lista ”Progetto Scanzano” e, per altro, scissi da questa…”.
In diritto, deducono l’illegittimità del provvedimento di ricusazione della lista “Progetto Scanzano”, adottato dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pisticci in data 29 aprile 2006, e ne chiedono, previa sospensione, l’annullamento per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 28, comma 4, e 30, comma 1, lett. A) del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: travisamento, difetto di motivazione, illogicità.
Sostengono i ricorrenti che la tesi esposta dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pisticci, secondo cui “..delle 115 (centoquindici) sottoscrizioni prodotte, a corredo della lista “Progetto Scanzano”, soltanto 5 (cinque) risultano essere state apposte validamente, cioè su moduli recanti le indicazioni prescritte dall’art. 28 citato, mentre le altre 110 (centodieci), sebbene autenticate, non risultano valide in quanto rese su moduli in bianco privi delle indicazioni di cui all’art. 28…e di qualsiasi riferimento o collegamento alla lista ”Progetto Scanzano” e, per altro, scissi da questa...”, non sarebbe condivisibile.
Invero, tutti i nominativi dei sottoscrittori sono riportati, proprio in considerazione della loro consistenza, in più fogli, e ciò, ovviamente, non poteva essere evitato.
Inoltre, nel modello di dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, che reca in calce a ciascun modulo l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori ad opera del Vice Sindaco sig. Casulli Carmine Sabatino, i sottoscrittori della lista “Progetto Scanzano” sono riportati in numero progressivo.
Ed invero si specifica appunto che “I sottoscrittori elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di Scanzano Jonico, nel numero di 115, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero 3 atti separati, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell’art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Scanzano Jonico che avrà luogo il 28 e il 29 maggio 2006 candidato alla carica di sindaco il sig. Altieri Mario…Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero 16 (sedici) candidati alla carica di consigliere comunale…”.
Dal predetto modello dichiarazione si evince, dunque, agevolmente, che i fogli sui quali sono riportati i nominativi dei sottoscrittori elettori, con le firme autenticate, si sostanzia “..in numero 3 atti separati..”.
D’altronde, il segretario comunale, all’atto della presentazione della lista “Progetto Scanzano”, avrebbe reso al delegato della lista stessa sig. Franco Panetta dichiarazione di conformità alle prescrizioni normative per quanto attiene alle modalità con le quali sono state allegate le firme dei sottoscrittori.
Sarebbe, pertanto, privo di qualsiasi fondamento, logico prima ancora che giuridico, l’assunto della Sottocommissione Elettorale secondo cui soltanto cinque sottoscrizioni risutano essere state apposte validamente sugli appositi moduli previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 570/60.
Ogni modulo sul quale sono state apposte le firme riporta in calce la attestazione della autenticazione delle stesse effettuata dal Vice Sindaco.
Sarebbe, pertanto, incomprensibile l’assunto della Sottocommissione Elettorale secondo cui le sottoscrizioni non sono valide perché apposte su moduli in bianco, privi delle indicazioni di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 570/60.
Si tratterebbe, in realtà, di moduli forniti dagli uffici, collegati al modello originario, sicché sarebbe del tutto inconferente la circostanza che detti moduli sono in bianco.
Privo di senso sarebbe, infine, l’assunto della Sottocommissione Elettorale secondo cui i moduli sui quali sono state apposte le firme dei sottoscrittori debbono considerarsi “scissi” dalla lista “Progetto Scanzano”.
Infatti, detti moduli sarebbero strettamente inerenti al modulo originario, come attesterebbe il numero progressivo dei sottoscrittori la lista e la attestazione dell’autentica delle firme operata dal Vice Sindaco.
Sarebbero stati, pertanto, adottati accorgimenti idonei ad attestare la unitarietà del documento e la certezza della manifestazione di volontà di sottoscrivere la lista “Progetto Scanzano”.
Ed al riguardo, i ricorrenti depositano apposite dichiarazioni dei sottoscrittori, comprovanti la conoscenza da parte di questi ultimi della identità dei candidati della lista “Progetto Scanzano”.
Ne discenderebbe, in definitiva, l’illegittimità delle determinazione di esclusione della lista “Progetto Scanzano” dalla competizione elettorale.
Altro profilo di illegittimità dell’impugnato provvedimento sarebbe agevolmente evincibile dalla lettura della nota redatta in data 30 aprile 2006 da uno dei componenti effettivi della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pisticci, il sig. Santolo Sabato, inviata al presidente della Sottocommissione.
In detta nota, si rappresenta che il verbale n. 101 del 29 aprile 2006 non riporta l’ora di chiusura dello stesso e che la data in esso riportata è inesatta, atteso che i lavori della Sottocommissione si sono conclusi alle ore 01.00 circa del 30 aprile 2006.
Ed ancora, nel suddetto verbale non si dà atto dei rilievi che il sig. Sabato ha formulato, durante la discussione, in ordine all’ammissione o ricusazione della lista “Progetto Scanzano”, e, in particolare, delle osservazioni secondo cui nella lista era facilmente ravvisabile la stretta correlazione e collegamento tra i moduli rappresentata dalla numerazione progressiva delle sottoscrizioni tra il modulo principale, rispondente alla prescrizione normativa dell’art. 28, comma 4, del D.P.R. n. 570/60 e i moduli separati, ma ad esso allegati e comunque dallo stesso richiamati.
2. Per resistere alla presente impugnativa si sono costituiti in giudizio, in data 15 maggio 2006, il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Matera e la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pisticci, che, con successiva ed articolata memoria depositata il 23 maggio 2006, hanno sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza collegiale n. 193/06 del 24 maggio 2006 è stata respinta la domanda cautelare.
4. Alla pubblica udenza del 22 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Ritiene il collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, come fondatamente eccepito dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con la memoria depositata il 23 maggio 2006, alla luce delle conclusioni cui è recentemente pervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con decisione n. 10 del 24.11.2005, ha radicalmente mutato l’orientamento giurisprudenziale, sin qui seguito, che riteneva ammissibile (anche se in via facoltativa) l'impugnativa immediata degli atti infraprocedimentali immediatamente lesivi. Da parte di detta giurisprudenza si era infatti sottolineato il carattere facoltativo di simili impugnative, affermandosi nel contempo la necessità della successiva impugnazione anche dell'atto di proclamazione degli eletti, a pena di improcedibilità del ricorso originario, atteso che l'eventuale riconoscimento della illegittimità degli atti endoprocedimentali (quale quello di ammissione od esclusione di una lista o di un candidato) non comporta di per sé automatici effetti caducatori dei successivi atti del procedimento, ma soltanto la possibilità di annullamento, per illegittimità derivata, degli atti di proclamazione degli eletti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2005, n. 187; 3 febbraio 1999, n. 116).
Quanto precede costituiva invero un orientamento giurisprudenziale caratterizzato da una interpretazione estensiva in rapporto al dato normativo di cui all’art. 83/11 T.U. n. 570/60 (introdotto dall’art. 2 della L. n. 1147/66 le cui norme di carattere procedurale sono tuttora vigenti in quanto richiamate dall’art. 19 della L. n. 1034/71) in base al quale "Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti”.
La giurisprudenza pregressa aveva ritenuto di dare un maggiore rilievo all’esigenza, ritenuta prioritaria, di accordare immediata tutela a situazioni connotate da aspetti di immediata lesività, quali quelle relative alla esclusione delle liste o alla esclusione di candidati, ovvero quelle relative alla ammissione di determinate liste alla competizione elettorale.
Rivisitando “funditus” il precedente orientamento, l’Adunanza Plenaria, con la richiamata decisione n. 10/2005, ha evidenziato tuttavia che il procedimento elettorale viene considerato dal legislatore in una prospettiva unitaria, in vista dell’esigenza primaria di consentire lo svolgimento della consultazione alla data stabilita. Tale volontà legislativa, chiaramente espressa dalla norma, è adeguatamente giustificata pur tenendo conto della eventuale lesività di atti intermedi del procedimento, “risultando comunque pienamente tutelata, mediante l’impugnazione dell’atto finale del procedimento, la posizione dei soggetti che da tali atti intermedi si ritengano lesi”.
Ha inoltre sottolineato il massimo consesso della giustizia amministrativa che “in presenza di una disposizione legislativa che stabilisce in modo inequivoco che contro tutte le operazioni elettorali l’impugnativa va proposta in un termine perentorio abbreviato, decorrente dalla proclamazione degli eletti”, dalla stessa disposizione non può individuarsi in via interpretativa un termine di decorrenza diverso da quello espressamente indicato.
Quindi l’Adunanza Plenaria ha escluso che sia compatibile con il procedimento elettorale, articolato in una serie di subprocedimenti (di competenza esclusiva di diversi organi) rigidamente predeterminata da scadenze prefissate, la possibilità di impugnazione, prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni elettorali.
Le motivazioni del giudice di seconde cure, istituzionalmente chiamato in Adunanza Plenaria a dare un definitivo indirizzo ermeneutico, pienamente condivise dal collegio, muovono non solo dal dato letterale della norma di riferimento, ma anche dalle ulteriori considerazioni di cui si dà conto nella più volte citata decisione n. 10/05.
Infatti, la non immediata impugnabilità degli atti infraprocedimentali del procedimento elettorale, ancorché immediatamente lesivi, non risulta contrastante con il principio affermato dalla Corte Costituzionale (v. sent. 284/1974) secondo cui il potere di sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo è elemento connaturale del sistema di tutela giurisdizionale. Questo perché “..nella fattispecie in discorso non si prospetta una esclusione o una limitazione dell’area di esercizio del potere medesimo, ma si stabilisce soltanto un criterio di accorpamento di tutte le impugnative riferibili allo stesso procedimento elettorale, ragionevolmente giustificato…dall’intendimento del legislatore di consentire lo svolgimento della consultazione nel termine stabilito, spesso corrispondente a quello riguardante altri analoghi procedimenti, per evidenti ragioni di concentrazione dell’impegno politico ed amministrativo richiesto per le tornate elettorali”.,
Né ritiene il collegio, condividendo sul punto quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, che la possibilità di accordare misure cautelari con riguardo agli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale (ancorché lesivi) possa costituire un mezzo efficace a scongiurare il pericolo di un successivo annullamento dell’intero procedimento elettorale, sempre presente, in ipotesi, in sede di giudizio finale conseguente alla impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti.
In definitiva, quindi, la scelta, chiaramente espressa con la disposizione di cui all’art. 83/11 del T.U. n. 570/60, di consentire l’impugnazione degli atti (anche di quelli connotati da immediata lesività) del procedimento elettorale solo all’esito dello stesso, e cioè dopo la proclamazione degli eletti, trova ampia giustificazione nella peculiarità del sistema elettorale che non può tollerare segmentazioni e interruzioni se non a pena di frustrare il raggiungimento dello scopo voluto dal legislatore, ossia di consentire lo svolgimento della consultazione alla data stabilita con il decreto di convocazione dei comizi.
Sicché non può essere condiviso il diverso (e difforme sia da quello della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sia dalle successive e conformi decisioni della Sez. V dello stesso Consiglio n. 619 del 17 febbraio 2006 e n. 1441 del 20 marzo 2006) orientamento espresso dalla Sez. V del Consiglio in sede cautelare (cfr. ord. n. 2368 del 16 maggio 2006).
2. Sulla scorta delle fin qui esposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
In relazione al sopravvenuto mutamento del quadro interpretativo in materia, sussistono tuttavia validi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, addì 22 giugno 2006 dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Antonio Camozzi, Presidente
Giuseppe Buscicchio, Componente - Estensore
Pasquale Mastrantuono, Componente
Pubblicata all’Udienza del 22 giugno 2006.
Depositata in Segreteria il 10-7-2006