Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 8-2006 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 24 luglio 2006 n. 2168


1. Pubblica amministrazione – Sanzioni amministrative – Riparto di giurisdizione – Carattere affittivo o ripristinatorio delle sanzioni

 

2. Pubblica amministrazione – Sanzioni amministrative – Ordine di sospensione di attività commerciale – Carattere affittivo – Giurisdizione del giudice ordinario

 

3. Pubblica amministrazione – Sanzioni amministrative – Competenza del giudice ordinario – Non è limitata all’irrogazione di sanzioni pecuniarie

1. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle sanzioni non penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie; nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quanto alla misura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo; nel secondo caso, poiché le misure ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, riconoscendosi all’amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi.

 

2. L’ordine di sospensione dell’attività commerciale, di cui all’art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 114/1998, non è destinato a ripristinare l’interesse pubblico inciso, poiché una temporanea interruzione della suddetta attività non comporta la stabile rimozione della situazione di fatto in cui si sostanzia l’illecito sanzionato, come invece avviene, ad esempio, per l’ordine di bonifica di un sito inquinato, ovvero per il divieto definito di svolgere un’attività non autorizzata; tale sanzione, invece, poiché ha ad oggetto, nel caso di recidiva, la stessa condotta sottoposta a sanzione pecuniaria dall’art. 29, comma 2, D. Lgs. cit., risulta funzionalmente connessa con questa e ne assume la medesima natura affittiva, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

 

3. La competenza del giudice ordinario non si può ritenere limitata alla sola ipotesi di irrogazione di sanzioni pecuniarie, invocando il disposto dell’art. 12 della l. 24 novembre 1981, n. 689, poiché l’originario ambito di applicazione della l. 698/81 è stato successivamente esteso dal legislatore sia alle sanzioni amministrative non pecuniarie previste dal codice della strada (artt. 210 e seguenti, che rinviano al precedente art. 205 per l’opposizione davanti al giudice ordinario), sia in generale alle sanzioni “di natura diversa da quella pecuniaria” (art. 22-bis della legge n. 689-81, introdotto dall’art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507); peraltro è indubbio che la l. n. 698/1981 sia applicabile ad ogni tipo di sanzione nella normativa relativa al procedimento di emanazione del provvedimento sanzionatorio (fatta salva l’espressa esclusione dell’art. 16, che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria), e non si vede perché tale generalizzata applicazione della legge n. 689 del 1981 debba ridursi alla sola sanzione pecuniaria per quanto attiene alle norme processuali della stessa legge (Cass., s.u., 11 luglio 2001, n. 9383).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
terza sezione




con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti - Presidente
Rita De Piero - Consigliere
Angelo Gabbricci - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sui ricorsi riuniti nn. 2333/04 e 2188/05, proposti da

Oasi S.n.c. di Marchi Enrico & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Stigliano Messuti e Berton, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia Mestre, via Fapanni 56;


contro




il Comune di Venezia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Gidoni, Morino e Ballarin, della civica Avvocatura di Venezia, con elezione di domicilio nella sede municipale;

1. quanto al ricorso 2333/04,
per l’annullamento della determinazione 10 giugno 2004, n. 2004.238636, del Comune di Venezia, ufficio commercio, previa disapplicazione delle deliberazioni 5 maggio 1997, n. 95, e 26 aprile 2004, n. 49 del consiglio comunale di Venezia.

2. e, quanto al ricorso 2188/05,
del provvedimento 14 ottobre 2005, n. 2005.406661, del Comune di Venezia - sportello unico servizio commercio – ufficio commercio su aree pubbliche, con il quale si dispone la sospensione per dieci giorni consecutivi, dal 24 ottobre al 2 novembre, dell’attività di vendita svolta dalla ricorrente su posteggio nel mercato ortofrutticolo di Rialto in Venezia.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia nei due giudizi;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 11 maggio 2006 - relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. Stigliano Messuti per la ricorrente e l’avv. M. M. Morino per il Comune resistente;

considerato:
che i ricorsi in esame, la cui riunione è doverosa, a cagione della loro connessione oggettiva e soggettiva, sono manifestamente inammissibili per le considerazioni di seguito esposte;
che il presente giudizio può dunque essere definito con sentenza assunta nella forma succintamente motivata di cui all’ art. 26 l. 1034/71, ciò che, in caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, è consentito anche quando la causa è stata trattata in pubblica udienza (conf., ex multis, C.d.S., IV, 30 giugno 2005, n. 3514; id. 14 febbraio 2005, n. 426; id. V, 26 gennaio 2001, n.268);
che, quanto alla nota 10 giugno 2004, n. 2004.238636, del Comune di Venezia, sportello unico, servizio commercio, impugnata in via principale con il ricorso 2333/04, essa ha ad oggetto “vendita prodotti del settore alimentare nel Mercato ortofrutticolo di Rialto -comunicazione”, ed ha il seguente contenuto: «Da accertamento effettuato dalla Sezione Polizia Municipale in indirizzo [San Polo], è risultato che alcuni operatori del Mercato ortofrutticolo di Rialto pongono in vendita bevande e prodotti alimentari confezionati diversi da quelli ortofrutticoli. A tal proposito vi facciamo presente che nel posteggio di commercio su aree pubbliche da voi utilizzato in Campo San Giacometto con concessione decennale, possono essere posti in vendita esclusivamente “prodotti ortofrutticoli” perché con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 5 maggio 1997, nel confermare il numero dei posteggi e l’area del mercato ortofrutticolo giornaliero di Rialto, all’interno del quale è ricompreso anche il vostro posteggio, l’Amministrazione Comunale ha stabilito che possono essere posti in vendita esclusivamente detti prodotti. Si ricorda che l’art. 17, comma 2, del “Regolamento per il Commercio sulle aree pubbliche”, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 26/4/2004, prevede che ciascun posteggio debba essere utilizzato rispettando la specializzazione merceologica cui è destinato e pertanto la vendita di prodotti non consentiti è punita, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D. Lgs. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74. In applicazione del medesimo art. 29, comma 3, in caso di prima recidiva, il Sindaco dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo di dieci giorni, aumentato a venti giorni in caso di successive recidive. La prima recidiva si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione per la seconda volta in un anno decorrente dalla prima violazione e le successive si venfìcano ad ogni successivo accertamento della stessa violazione nel corso del medesimo anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione»;
che tale nota (apparentemente indirizzata anche ad altri commercianti, oltre alla ricorrente) non ha, come eccepito dall’Amministrazione resistente, un proprio contenuto provvedimentale e, comunque, non è direttamente ed autonomamente lesiva;
che essa, infatti, oltre ad essere qualificata come “comunicazione”, dapprima attesta genericamente una condotta in atto (che la ricorrente del resto non nega), e sostiene, di seguito, come tale condotta contrasti con specifiche disposizioni regolamentari, e sia sanzionata da norme primarie, senza peraltro trarne alcuna espressa conclusione;
che l’atto, dunque, ha soltanto contenuto monitorio, poiché non reca alcun ordine particolare, ma, al più, l’invito a rispettare le norme vigenti, in sé intuitivamente superfluo anche perché l’irrogazione delle sanzioni, richiamate nell’atto medesimo, non richiede l’emanazione di una previa diffida: può, per certi versi, essere avvicinato ad una comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 l.241/90, avverso la quale è inammissibile il ricorso giurisdizionale, poiché priva di effetti lesivi e quindi non impugnabile ex se (v., da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano, II, 7 ottobre 2005, n. 3770);
che il ricorso 2333/04 va pertanto dichiarato inammissibile;
che, con il ricorso 2188/05 è stato impugnato il provvedimento 14 ottobre 2005, n. 2005.406661, del Comune di Venezia - sportello unico servizio commercio – ufficio commercio su aree pubbliche, con il quale è stata disposta la sospensione per dieci giorni consecutivi, dal 24 ottobre al 2 novembre, dell’attività di vendita svolta dalla ricorrente su posteggio nel mercato ortofrutticolo di Rialto in Venezia;
che l’atto, dunque, applica la sanzione per l’ipotesi di recidiva, di cui all’ art. 29, III comma, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, cui fa riferimento la nota 10 giugno 2004, prima riprodotta;
che va verificata d’ufficio la giurisdizione di questo Giudice;
che «il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle sanzioni non penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie; nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quando alla misura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo; nel secondo caso, poiché le misure ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, riconoscendosi all’amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi» (C.d.S., IV, 4 febbraio 1999, n. 112; conf. id., 23 gennaio 1992, n. 92; T.A.R. Veneto, II, 28 febbraio 2005, n. 790);
che l’ordine di chiusura de quo non è destinato a ripristinare l’interesse pubblico inciso, ché una temporanea interruzione dell’attività commerciale non comporta la stabile rimozione della situazione di fatto in cui si sostanzia l’illecito sanzionato (come invece avviene, ad esempio, per l’ordine di bonifica di un sito inquinato, ovvero per il divieto definito di svolgere un’attività non autorizzata);
che, ancora, se non pare dubbio che abbia natura affittiva la sanzione pecuniaria, prevista dal citato art. 29, II comma, per la prima violazione commessa, non sembra sostenibile che la stessa sanzione muti la propria natura nel caso di recidiva della stessa condotta, sicché le due sanzioni appaiono funzionalmente omogenee, e vanno dunque contestate innanzi allo stesso giudice;
che, infine, la competenza del giudice ordinario non si può ritenere limitata alla sola ipotesi di irrogazione di sanzioni pecuniarie, invocando il disposto dell’art. 12 della l. 24 novembre 1981, n. 689: come ha rilevato la Corte regolatrice, l’originario ambito di applicazione della l. 698/81 «è stato successivamente esteso dal legislatore sia alle sanzioni amministrative non pecuniarie previste dal codice della strada (artt. 210 e seguenti, che rinviano al precedente art. 205 per l’opposizione davanti al giudice ordinario), sia in generale alle sanzioni “di natura diversa da quella pecuniaria” (art. 22-bis della legge n. 689-81, introdotto dall’art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507)»; d’altronde, è indubbio «che questa legge sia applicabile ad ogni tipo di sanzione nella normativa relativa al procedimento di emanazione del provvedimento sanzionatorio (fatta salva l’espressa esclusione dell’art. 16, che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria)”, né si vede “perché tale generalizzata applicazione della legge n. 689 del 1981 debba poi ridursi alla sola sanzione pecuniaria per quanto attiene alle norme processuali della stessa legge» (Cass., s.u., 11 luglio 2001, n. 9383);
che, in conclusione, il ricorso 2188/05 va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;


P.Q.M.




Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li dichiara inammissibili, quanto al ricorso 2333/04 per difetto d’interesse, e quanto al ricorso 2188/05, per carenza di giurisdizione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 maggio 2006.



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento