REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
L’AQUILA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 225/2006 proposto dal
sig. Ezio Torelli, nella sua qualità di Presidente comunale della Confesercenti di Teramo, con sede in Teramo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Vecchioli e Gabriella Giuliani, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dei predetti legali, in via Sallustio, n.99,
contro
il Comune di Teramo, in persona del Sindaco p.t., n.c.
e nei confronti
delle Società Verdebosco Srl di Teramo, Canatagalli Appalti srl di Teramo e Di Vincenzo Dino & C,. Spa di San Giovanni Teatino, n.c.
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto con cui è stata respinta la richiesta di accesso a documenti e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la esibizione dei medesimi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza camerale del 31 maggio 2006 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Espone l’Associazione ricorrente che con nota del 13.2.2006, n.6907, il suo Presidente ha chiesto al Comune di Teramo l’accesso all’elenco delle licenze commerciali di cui all’accorpamento effettuato in sede di conferenza di servizi del 1°.12.2005 relativamente al centro commerciale “Piano D’Accio”.
Di dette licenze si intendeva conoscere il nome, la sede legale, l’ubicazione dell’attività commerciale, la ragione sociale con la relativa partita IVA.
Nella citata nota si faceva presente che erano stati già impugnati davanti al TAR gli atti costituenti il presupposto dell’autorizzazione commerciale in corso di rilascio, che pure si intendeva impugnare.
Non avendo avuto riscontro alla predetta richiesta, come anche a precedenti richieste inoltrate, la Confesercenti di Teramo ha proposto il presente ricorso dichiarando l’illegittimità dell’opposto silenzio-rifiuto, atteso che non vi sarebbero i motivi ostativi al rilascio della documentazione indicati dall’art.24 della L.241/1990.
Afferma di essere titolare di interesse qualificato a chiedere tali documenti in quanto la richiesta si innesta in un più ampio contenzioso che vede l’Autorità giudiziaria investita della cognizione di altri due ricorsi avverso atti amministrativi inerenti la realizzazione del nuovo stadio di calcio sito sempre in località Piano D’Accio di Teramo.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza camerale del 31 maggio 2006.
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
La domanda di accesso agli atti prevista dall’art.25 della L.7.8.1990, n.241, prevale sulle esigenze di riservatezza dei terzi quando sia concretamente collegata alle specifiche esigenze del richiedente, di carattere serio e non emulativo, allorché i documenti siano necessari o comunque utili ai fini della tutela processuale.
L’esigenza prospettata dall’Associazione ricorrente è quella connessa alla possibilità di agire in giudizio, per cui trattasi di posizione giuridicamente apprezzabile, che legittima il diritto di accesso ai documenti oggetto della richiesta.
Si deve aggiungere e precisare che, poiché tale diritto viene fatto valere da un’Associazione di tutela dei commercianti, la legittimazione in giudizio, ex art.25 L. 241/1990, può essere riconosciuta per la difesa e la salvaguardia dell’interesse differenziato della categoria rappresentata e non per la tutela degli interessi propri dei singoli associati ( TAR Calabria, Catanzaro, sez.II, 11.7.2005, n.1165).
Nella specie è indubbio che la concludente agisca per la tutela di interessi dell’intera categoria, il che legittima la medesima ad esercitare il diritto di accesso, ex art.25 citato.
Va d’altro canto evidenziato che la documentazione richiesta non è esorbitante, avendo ad oggetto “l’elenco” delle licenze commerciali accorpate in sede di conferenza di servizi del 1°.12.2005, con l’indicazione del nome delle licenze, della sede legale, dell’ubicazione dell’attività commerciale svolta, della ragione sociale e della relativa partita IVA.
Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, con il conseguente ordine al Comune di Teramo di provvedere all’esibizione e/o al rilascio della documentazione richiesta.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il ricorso, annullando per l’effetto il silenzio-rifiuto e ordinando al Comune di Teramo di provvedere all’incombente di cui in premessa.
Condanna il comune al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 900,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2006, con la partecipazione dei magistrati
Rolando SPECA - Presidente f.f.
Luciano RASOLA - Consigliere, rel., est.
Fabio MATTEI - 1° Referendario
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IL 01/08/2006