Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 8-2006 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 25 luglio 2006 n. 6372
Pres. de Lise; Rel. Caponigro
Elsag S.p.a., Datamat S.p.a. ed EDS (Avv.ti P. Alberti, X. Santiapichi, F. Lattanzi, F. S. Cantella ed A. Clarizia) c. Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato) + altri


1) Giustizia amministrativa – Appalti pubblici – Licitazione privata - Partecipazione di due soli concorrenti alla gara - Priorità dell’esame del ricorso incidentale – Presupposti.

 

2) Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Società consortili –Requisiti di ordine pubblico economico - Possesso e documentazione da parte delle imprese esecutrici – Necessità – Sussiste – Ragioni.

 

3) Giustizia amministrativa – Ricorso collettivo – Motivi aggiunti proposti da uno solo dei soggetti ricorrenti in via collettiva – Inammissibilità – Sussiste -Ragioni – Fattispecie – Ricorso introdotto da un RTI e motivi aggiunti proposti da una impresa del costituendo raggruppamento.

1) L’esame del ricorso incidentale non assume priorità logica quando abbiano partecipato alla gara due soli concorrenti e gli stessi propongano censure afferenti lo stesso segmento procedimentale, disconoscendosi reciprocamente la legittimità dell’ammissione alla gara ovvero deducendo entrambi vizi nello svolgimento della stessa. (nella specie, il TAR ha esaminato prima le sole censure del ricorso incidentale inerenti la fase di prequalifica, fase non censurata con il ricorso principale).

 

2) In tema di società consortili, i requisiti generali per la partecipazione alle procedure selettive rilevanti sotto l’aspetto dell’ordine pubblico economico devono essere posseduti e documentati, oltre che dalla società consortile, anche dalle imprese esecutrici dell’appalto, perché diversamente si consentirebbe agli operatori sprovvisti di requisiti di aggirare, mediante l’espediente dell’aggregazione in forma di società consortile, delle inderogabili prescrizioni fondamentali per le procedure dell’evidenza pubblica.

 

3) I motivi aggiunti proposti da uno solo dei soggetti ricorrenti in via collettiva (nella specie, una delle imprese facenti parte del raggruppamento ricorrente) sono inammissibili, in quanto, da un lato, sono proposti da una parte diversa da quella che ha introdotto il ricorso principale; dall’altro, contravvengono al necessario presupposto della identicità delle doglianze dedotte dai soggetti, costituenti un’unica parte, ricorrenti in via collettiva.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Prima Sezione



nelle persone dei magistrati:
Dott. Pasquale de Lise - Presidente
Dott. Antonino Savo Amodio - Componente
Dott. Roberto Caponigro - Componente, relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 1632 del 2006, proposto da


Elsag S.p.a.



in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante Ing. Carlo Gualdaroni in proprio nonché in nome e per conto della costituenda Associazione Temporanea di Imprese con Datamat S.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante Ing. Carlo Gualdaroni, SCRIPTA S.c.p.a., in persona del legale rappresentante Sonia Pallotti ed EDS, Electronic Data Systems S.p.a., in persona del proprio procuratore dott. Michele Corbosiero, tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Piergiorgio Alberti, Xavier Santiapichi, Filippo Lattanzi, Francesco Saverio Cantella ed Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Piergiorgio Alberti in Roma, Via Carducci n. 4


contro




Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12


nonché



Consorzio Astrea, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Carmine Marotta, in proprio e nella sua qualità di mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la Società Lutech S.p.a. e Lutech S.p.a, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante dott. Mario Giotti, in proprio e nella sua qualità di mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con il Consorzio Astrea, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Caterina Solimini, Roberto Colagrande e Vittorio Iannelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Colagrande in Roma, Via Paisiello n. 55 (studio dell’Avv. Scoca)


quanto al ricorso principale
per l’annullamento ed il conseguente risarcimento del danno



del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia 7.2.2006, con il quale la gara per il servizio di documentazione degli atti processuali è stata aggiudicata al r.t.i. Consorzio Astrea – Lutech s.p.a.;
della nota del Ministero della Giustizia inviata a mezzo fax l’8.2.2006, con la quale è stato trasmesso da Elsag il suddetto decreto;
dei verbali della Commissione di gara 7.12.2005, 18.1.2006 e 6.2.2006;
del parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota 31.1.2006, CS 3820/06-300;
della nota del Ministero della Giustizia del 23.1.2006, n. 14/06, recante richiesta di parere all’Avvocatura Generale


nonché, per quanto possa occorrere



del bando e della lettera di invito, nei limiti di quanto specificato nel ricorso;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi compresi tutti i verbali della Commissione di gara, il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto, l’eventuale contratto medio tempore stipulato, le risposte formulate dall’amministrazione resistente ai quesiti posti dalle ditte partecipanti


nonché per la declaratoria



della nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Ministero della Giustizia e il r.t.i. Consorzio Astrea – Lutech S.p.a.


nonché per l’annullamento



dei verbali di gara nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione del RTI Consorzio Astrea – Lutech S.p.a.


nonché per l’annullamento



del provvedimento emesso in data 19.1.2006 con cui al Consorzio ASTREA è stato riconosciuto il diritto di accesso, con estrazione di copia, dell’offerta tecnica della ricorrente;
del provvedimento 14.2.2006 del Capo Dipartimento con cui è stato negato l’accesso all’offerta tecnica del RTI aggiudicatario;
del provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale del Consorzio ASTREA


quanto al ricorso incidentale
avverso e per l’annullamento



dei verbali di apertura e verifica delle domande di partecipazione in data 26 ottobre 2005 e dell’eventuale provvedimento che li abbia approvati, nella parte in cui, ad esito della fase di prequalificazione, Elsag S.p.a., Datamat S.p.a., Scripta S.c.p.a., EDS – Electronic Data System S.p.a, in costituenda Associazione Temporanea d’Imprese, sono state ammesse a presentare offerta;
del verbale di gara in data 7 dicembre 2005 e del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia del 7 febbraio 2006, con il quale è stata aggiudicata in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra Consorzio Astrea e Lutech S.p.a. la gara europea d’appalto a licitazione privata con prequalificazione relativa all’acquisizione del “servizio di documentazione degli atti dibattimentali e servizi correlati”, solo ed esclusivamente nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dalla gara in fase di offerta di Elsag S.p.a., Datamat S.p.a., Scripta S.c.p.a., EDS – Electronic Data System S.p.a, in costituenda Associazione Temporanea d’Imprese;
di tutti gli atti e provvedimenti ad essi preordinati, consequenziali o, comunque, connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti il 20 marzo 2006;
Visti i motivi aggiunti depositati da Scripta S.c.p.a. il 20 aprile 2006;
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Vista la costituzione in giudizio delle controinteressate;
Visto il ricorso incidentale presentato dalle controinteressate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla udienza pubblica del 5 luglio 2006, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avv.ti Angelo Clarizia, Francesco Saverio Cantella, Caterina Solimini, Roberto Colagrande, Vittorio Iannelli e l’avvocato dello Stato Raffaele Tamiozzo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




Il Ministero della Giustizia, con bando del 15 settembre 2005, ha indetto una gara a procedura ristretta per appaltare il servizio di documentazione degli atti dibattimentali, per la durata di 24 mesi, con importo annuo a base d’asta di euro 30.000.000,00 IVA compresa.
La gara d’appalto, alla quale hanno partecipato le ricorrenti principali in costituendo R.T.I. ed il costituendo R.T.I. Consorzio Astrea – Lutech S.p.a., è stata aggiudicata a quest’ultimo raggruppamento con l’impugnato provvedimento emanato dal Ministero della Giustizia il 7 febbraio 2006.
Le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:
Sulla mancata aggiudicazione della gara al r.t.i. Elsag.
1. Violazione artt. 6 e ss. D.Lgs. 157/1995 e s.m.i. Violazione artt. 1176, 1362 e ss, 1428, 1429, 1430, 1431 e 1433 c.c. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione delle offerte. Violazione del principio di economicità, di massima partecipazione alle gare. Eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di motivazione e sviamento, irragionevolezza manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento. Incompetenza. Ingiustizia grave e manifesta. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione.
L’amministrazione, sulla base di un parere reso dall’Avvocatura dello Stato, avrebbe sostanzialmente precluso al r.t.i. Elsag di aggiudicarsi l’appalto avendo ritenuto che l’offerta economica (euro 46.670.000,00, equivalente ad euro 56.004.000,00 IVA inclusa) esprimesse l’importo annuale del servizio e non quello complessivo biennale, come segnalato dallo stesso r.t.i. in data 6.12.2005.
Il r.t.i., invece, sarebbe incorso in un errore materiale riconoscibile, poiché il corrispettivo indicato non avrebbe potuto riguardare che l’intera durata del contratto. Non si comprenderebbe perché l’amministrazione non ha tenuto conto della comunicazione del 6.12.2005 che, in quanto intesa a segnalare l’esistenza dell’errore già di per sé riconoscibile, non avrebbe violato la par condicio.
Non sarebbe condivisibile la conclusione secondo cui la citata rettifica del 6.12.2005 costituisce una nuova offerta economica. Tra le due interpretazioni possibili, la stazione appaltante avrebbe optato per quella meno conveniente, aggiudicando la gara al concorrente che aveva formulato l’offerta peggiore. L’esame della questione, peraltro, sarebbe spettato alla stessa Commissione.
Sull’illegittimità dell’ammissione del r.t.i. Consorzio Astrea – Lutech.
2. Violazione art. 25 D.Lgs. 157/1995. Violazione art. 54 direttiva n. 2004/18. Ingiustizia grave e manifesta. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione.
Nonostante l’offerta economica formulata dal r.t.i. Consorzio Astrea – Lutech non si collocasse al di sotto della soglia di anomalia di cui all’art. 25 D.Lgs. 157/1995, l’amministrazione non avrebbe potuto esimersi dal verificarne la remuneratività.
3. Violazione del D.Lgs. 157/1995. Ingiustizia grave e manifesta. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione.
Vi sarebbero fondati motivi di ritenere che il r.t.i. aggiudicatario non abbia i requisiti minimi di preselezione e che non vi sia piena corrispondenza tra il contenuto delle autocertificazioni e la realtà dei fatti.
In via subordinata:
Sull’illegittimità della procedura di gara.
4. Violazione dei principi nazionali e comunitari di trasparenza, par condicio, massima partecipazione e concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica.
L’esame della questione relativa all’offerta economica del r.t.i. Elsag sarebbe stata illegittimamente affrontata a “buste aperte”, ossia quando già si conoscevano non soltanto i punteggi assegnati alle offerte tecniche ma anche i corrispettivi indicati dai due raggruppamenti partecipanti, sicché, attraverso l’interpretazione di un dato giuridico, l’amministrazione sarebbe stata posta nella condizione di scegliere a chi aggiudicare.
5. Violazione artt. 13 e ss. D.Lgs. 157/1995. Violazione e falsa applicazione del paragrafo 7 del disciplinare. Ingiustizia grave e manifesta. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione del par. 7 della lettera di invito.
La riunione tenutasi il 6 febbraio 2006 acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, pur essendo diretta alla valutazione delle offerte economiche, si sarebbe svolta in seduta segreta.
Le Società ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi aggiunti:
6. Violazione e falsa applicazione dei principi generali del buon andamento, regolarità e trasparenza delle procedure di gara. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza e/o erroneità dei presupposti.
La domanda di partecipazione, le dichiarazioni e l’offerta sarebbero state sottoscritte dal Presidente del Consorzio Astrea che, alla stregua delle disposizioni statutarie, non avrebbe avuto i necessari poteri, riservati in via esclusiva al Consiglio Direttivo, mentre non sarebbe stata versata agli atti della gara la relativa delibera di autorizzazione del Consiglio Direttivo.
7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1392 c.c. in relazione agli artt. 16 R.D. 18.11.1923 n. 2440 e 93 ss R.D. 23.5.1924 n. 827; violazione e falsa applicazione dei principi generali del buon andamento, regolarità e trasparenza delle procedure di gara. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza e/o erroneità dei presupposti.
La procura a sottoscrivere l’offerta sarebbe dovuta essere necessariamente conferita con atto pubblico atteso che i contratti di appalto delle amministrazioni pubbliche devono essere stipulati in forma pubblica, mentre l’offerta della Lutech S.p.a. sarebbe stata sottoscritta in virtù di procura conferita a mezzo di scrittura privata autenticata.
8. Violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di cauzioni; violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza e/o erroneità dei presupposti.
La cauzione provvisoria prodotta dal raggruppamento aggiudicatario, in quanto intestata al solo Consorzio Astrea, non sarebbe conforme ai dettami della lettera di invito ed ai principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 8/2005.
La Scripta S.c.p.a. ha esteso l’impugnativa al provvedimento di assenso al rilascio dell’offerta tecnica del r.t.i. Elsag a beneficio del r.t.i. Astrea, al diniego dell’accesso all’offerta tecnica del r.t.i. Astrea al r.t.i. Elsag e, sotto altri profili, all’ammissione alla gara del r.t.i. Astrea, proponendo i seguenti ulteriori motivi aggiunti:
Quanto all’illegittima ammissione del RTI Consorzio ASTREA.
9. Violazione di legge. Violazione del D.Lgs. 157/1995. Violazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria.
I dati forniti dalla società B.S.TRE a r.l., partecipante in ASTREA, non sarebbero utilizzabili ai fini della certificazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
La mancata trasformazione di LIBRA, mandante del Consorzio ASTREA, in società cooperativa ex art. 2522 c.c. nel termine del 31 marzo 2005 determinerebbe un’irregolarità tale da non legittimarne la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
La natura di “consorzio aperto”, come nel caso del Consorzio Astrea, consentirebbe che in qualunque momento altri soggetti possano entrare a far parte dello stesso, anche se privi dei necessari requisiti richiesti dalla disciplina di gara, e quelli già partecipanti potrebbero uscirne, con ciò contravvenendo al principio della preventiva conoscenza dei soggetti che offriranno il servizio.
Quanto ai provvedimenti relativi all’accesso agli atti di gara.
10. Violazione di legge. Violazione dell’art. 24, co. 6, lett. d), L. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 8, co. 5, lett. a), D.P.R. 352/1992. Violazione dell’art. 24, co. 7, L. 241/1990. Disparità di trattamento. Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa.
L’amministrazione sarebbe incorsa in disparità di trattamento, violando il principio di imparzialità, in relazione alle risposte fornite alle richieste di accesso all’offerta tecnica presentate dai due raggruppamenti.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Le società controinteressate hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte. Il Consorzio Astrea ha eccepito, sotto diversi profili, l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti da Scripta S.c.p.a.
Consorzio Astrea e Lutech S.p.a. hanno altresì proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione del costituendo raggruppamento Elsag alla presentazione dell’offerta e la non esclusione dello stesso dalla gara in fase di offerta.
Il ricorso incidentale è articolato nei seguenti motivi:
a. Violazione della lex specialis della procedura; violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 157/1995; violazione della par condicio e dei principi in materia di procedure di appalto ad evidenza pubblica; eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti di fatto e di diritto, del travisamento dei fatti e della carenza di motivazione.
La società consortile Scripta, parte qualificante della costituenda ATI ricorrente principale, per poter conseguire l’ammissione alla gara per sé e per l’ATI che sarebbe andata a comporre, avrebbe dovuto specificamente comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1.2 del bando ed ai punti 4.1.6, 4.1.7 e 4.1.8 della lettera di invito per sé stessa e per le imprese in essa consorziate, considerato peraltro che la materiale esecuzione non sarebbe potuta che avvenire a mezzo delle consorziate delle quali Scripta avrebbe speso i requisiti finanziari e tecnici. Scripta, invece, si sarebbe limitata a produrre autocertificazioni concernenti la sua posizione omettendo qualsiasi attestazione relativa alle proprie consorziate.
b. Violazione della lex specialis della procedura; violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 157/1995; violazione della par condicio e dei principi in materia di procedure di appalto ad evidenza pubblica; eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti di fatto e di diritto, del travisamento dei fatti e della carenza di motivazione.
Il raggruppamento ricorrente principale non avrebbe ottemperato alle prescrizioni sull’attestazione dell’avvenuta esecuzione, nel triennio precedente, di servizi analoghi a quelli oggetto di gara.
Le controinteressate hanno anche posto in rilievo che all’accoglimento del ricorso incidentale conseguirebbe l’improcedibilità del ricorso principale.
Le ricorrenti principali hanno contestato la fondatezza delle censure contenute nel ricorso incidentale concludendo per il rigetto dello stesso.
Le parti hanno prodotto ulteriori memorie a sostegno e maggiore illustrazione delle rispettive difese.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 2173, pronunciata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella camera di consiglio del 9 maggio 2006, in riforma dell’ordinanza di reiezione n. 1711, pronunciata da questo Tribunale nella camera di consiglio del 22 marzo 2006.
All’udienza pubblica del 5 luglio 2006, la causa è stata introitata per la decisione.


DIRITTO



1. Lo strumento del ricorso incidentale è dato al controinteressato per insorgere contro lo stesso provvedimento, o atti ad esso connessi, oggetto del ricorso principale, ma per profili diversi da quest’ultimo e tali da ampliare il thema decidendum originario, al fine di neutralizzare o almeno limitare l’incidenza di un eventuale accoglimento del ricorso principale sulla posizione di vantaggio derivante al medesimo controinteressato dal provvedimento impugnato in via principale.
Il bene della vita cui aspirano il ricorrente principale e quello incidentale, infatti, è il medesimo, ma l’interesse dedotto in giudizio è opposto in quanto il ricorrente incidentale, che ha ottenuto l’utilitas sperata a seguito dell’azione amministrativa la cui legittimità è posta in discussione con il ricorso giurisdizionale, mira alla conservazione del vantaggio acquisito, mentre il ricorrente principale, insoddisfatto, mira ad ottenere la res attraverso l’attività che l’amministrazione dovrà porre in essere in esecuzione dell’eventuale sentenza di accoglimento del proprio ricorso.
La giurisprudenza, pur rilevando che, in linea generale, il ricorso incidentale va esaminato dopo quello principale e solo in caso di riconosciuta fondatezza di quest’ultimo, ha individuato delle fattispecie in cui l’esame del ricorso incidentale deve precedere la valutazione del ricorso principale.
In particolare, poiché il ricorso incidentale, di regola, opera come una eccezione processuale in senso tecnico, nel caso in cui tende a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine processuale, occorre dare la precedenza alle questioni con lo stesso sollevate che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale e tali sono le questioni che, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione e, quindi, su una questione di rito (ex multis: Cons. Stato, V, 29 agosto 2005, n. 4407).
In una procedura ristretta quale quella posta in essere dalla stazione appaltante nel caso di specie, caratterizzata da una struttura bifasica in cui la fase di prequalificazione è antecedente ed autonoma rispetto alla fase della vera e propria gara, il Collegio ritiene che tale ipotesi ricorre quando con il ricorso incidentale venga dedotta l’illegittimità di atti che, in esito alla fase di prequalifica, hanno disposto l’ammissione alla gara del soggetto ricorrente principale, atteso che il suo eventuale accoglimento potrebbe determinare l’improcedibilità del ricorso principale riverberandosi sulla natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio e sulla stessa esistenza della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere, facendo in tal modo venire meno le condizioni soggettive dell’azione.
A seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale, infatti, caducata con effetto ex tunc l’ammissione alla presentazione dell’offerta dell’impresa ricorrente principale, la posizione dedotta in giudizio, con riferimento allo svolgimento della gara, sarebbe di mero fatto, in quanto indifferenziata rispetto a quella della generalità dei consociati e non qualificata, e, come tale, non sarebbe tutelabile in sede giurisdizionale.
Pertanto, può ritenersi che, nelle ipotesi di ricorso principale proposto dal concorrente non vincitore di una gara o di un concorso contro la graduatoria della selezione, le censure di cui al ricorso incidentale concernenti un aspetto del procedimento incidente sulla stessa legittimità della ammissione del ricorrente principale alla gara o al concorso, prospettando una questione riguardante la legittimazione ad agire del ricorrente principale, devono essere esaminate con priorità rispetto alle altre.
Sulla base di tali ragioni, il rapporto di priorità logica nell’esame delle questioni prospettate dalle parti consente che siano decise, con precedenza su ogni altra sollevata con il ricorso principale, le questioni dedotte con il ricorso incidentale, qualora dalla definizione di queste ultime discendano soluzioni ostative o preclusive dell’esame delle ragioni dedotte con il ricorso principale, come nel caso si contesti l’atto di ammissione del concorrente alla gara (ex multis: Cons. Stato, IV, 22 marzo 2005, n. 1144).
In tale circostanza, la fondatezza del ricorso incidentale, diretto a conservare la posizione di vantaggio derivante al controinteressato ricorrente incidentale dal provvedimento impugnato, determina l’impossibilità di un concreto accoglimento di quello principale, che diviene improcedibile per sopravvenuta carenza delle condizioni soggettive dell’azione, degradandosi l’interesse a contrastare i risultati della gara dedotto dal ricorrente principale da interesse legittimo ad interesse di mero fatto, indifferenziato rispetto a quello della generalità de consociati.
Peraltro, tale modus procedendi deve tenere conto delle concrete peculiarità della controversia.
Con riguardo all’ipotesi di gara ristretta a due soli partecipanti, in caso di fondatezza di entrambi i ricorsi per censure che attengono alla medesima fase procedimentale, appare più congrua e rispettosa dei principi ordinamentali una decisione che, disponendo l’annullamento degli atti contestati, determini il rinnovo delle operazioni concorsuali, atteso che sia il ricorrente principale sia il ricorrente incidentale, attraverso l’accoglimento delle rispettive domande, otterrebbero comunque un risultato utile, consistente nella possibilità di partecipare al procedimento di gara eventualmente rinnovato dall’amministrazione.
In altri termini, quand’anche sia il ricorrente principale che il ricorrente incidentale mirino, in primo luogo, ad ottenere dall’esito della controversia, l’uno, l’acquisizione, l’altro, la conservazione del bene della vita costituente il lato interno della loro posizione soggettiva, non può trascurarsi che, nell’impossibilità di ottenere direttamente il risultato voluto, essi possano comunque serbare un interesse strumentale alla rinnovazione delle operazioni di gara, eventualità che potrebbe verificarsi ove, ritenuti fondati entrambi i ricorsi ed annullati i relativi atti impugnati, l’amministrazione, nell’esecuzione della sentenza, disponesse di reiterare la gara.
Di talchè, il Collegio ritiene che l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non sia idoneo a determinare l’improcedibilità per difetto delle condizioni soggettive dell’azione quando abbiano partecipato alla gara due soli concorrenti e gli stessi propongano censure afferenti lo stesso segmento procedimentale, disconoscendosi reciprocamente la legittimità dell’ammissione alla gara ovvero deducendo entrambi vizi nello svolgimento della stessa (cfr. in proposito: T.A.R. Lombardia, Milano, III, 13 aprile 2004, n. 1453).
In tal caso, infatti, per quanto attiene all’interesse a ricorrere, le situazioni processuali antagoniste si presentano su un piano di assoluta simmetria, senza essere condizionate dalla presenza di altri concorrenti a vantaggio dei quali finirebbe per riflettersi l’eventuale annullamento dell’atto di aggiudicazione al controinteressato, ricorrente principale, e dell’atto di ammissione o di non esclusione del secondo classificato, ricorrente principale, sicché, nella controversia che vede contrapporsi gli unici due concorrenti, l’accoglimento dei rispettivi ricorsi, non risolvendosi in una decisione destinata ad avvantaggiare soggetti terzi, come potrebbe avvenire ove alla gara avessero partecipato anche altri concorrenti, preclude l’interesse delle parti ad ottenere l’aggiudicazione, vale a dire a conservare, per il ricorrente incidentale, o a conseguire, per il ricorrente principale, la stessa, ma al contempo soddisfa l’interesse strumentale di entrambe le parti ricorrenti quantomeno a metterne nuovamente in discussione la spettanza.
L’eventuale accoglimento del ricorso incidentale, in altre parole, è in tale ipotesi idoneo a neutralizzare l’interesse sostanziale all’aggiudicazione del ricorrente principale illegittimamente ammesso alla gara ma non fa venire meno l’interesse strumentale alla rimozione degli atti della procedura, non potendosi ravvisare ragioni per assicurare una maggiore protezione alla situazione del concorrente risultato aggiudicatario rispetto a quella dell’altro concorrente anch’esso illegittimamente ammesso, dovendosi invece assicurare, in presenza di situazioni speculari, il principio della parità delle parti in giudizio.
Per escludere che alla fondatezza del ricorso incidentale segua l’improcedibilità del ricorso principale occorre, però, che permanga anche la legittimazione ad agire, sicché è necessario che le censure proposte in via principale ed in via incidentale attengano alla stessa fase procedimentale.
La licitazione privata (che oggi, con l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006, rientra nella generale definizione di procedura ristretta) è la procedura ristretta in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante.
Il sistema è caratterizzato da una struttura bifasica, vale a dire da una fase di prequalificazione (o preselezione) e da una fase afferente alla vera e propria gara.
L’amministrazione appaltante, nella fase di prequalificazione, valuta l’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal bando da parte dei soggetti che hanno chiesto di poter partecipare alla gara ed invita alla presentazione dell’offerta i soli aspiranti ritenuti idonei con apposita lettera in cui inserisce, in osservanza dei dettami del bando, le opportune specificazioni ai fini della formulazione dell’offerta stessa.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il ricorrente incidentale abbia formulato censure, ritenute fondate, inerenti alla fase di prequalificazione, deducendo l’illegittimità dell’ammissione del ricorrente principale alla presentazione dell’offerta, le censure dedotte dal ricorrente principale con riferimento alle fase relativa alla vera e propria gara, ossia alla fase successiva alla lettera di invito inviata dalla stazione appaltante, divengono improcedibili per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire in quanto, venuta meno con effetto ex tunc l’ammissione del ricorrente principale alla presentazione dell’offerta, questi ha un interesse di mero fatto al regolare svolgimento della gara stessa, alla quale non avrebbe dovuto partecipare e rispetto alla quale è sostanzialmente estraneo, mentre rimangono procedibili e devono essere esaminate le censure proposte dal ricorrente principale con riferimento alla fase della prequalificazione in quanto la domanda di partecipazione alla gara rende la propria posizione sia differenziata che qualificata per quanto attiene allo svolgimento dell’iter procedimentale afferente a tale fase.
Nel caso di specie, le controinteressate hanno proposto un ricorso incidentale in cui sono contenute anche censure relative alla fase di prequalificazione.
Nel ricorso introduttivo proposto dai ricorrenti principali, invece, sono contenute censure afferenti esclusivamente allo svolgimento della gara, sicché, ove illegittima l’ammissione alla presentazione dell’offerta del costituendo r.t.i. Elsag, il ricorso introduttivo diverrebbe improcedibile.
Nei primi motivi aggiunti proposti dai ricorrenti principali, sono contenute censure afferenti sia alla fase della prequalificazione, con cui si contesta la legittimità dell’ammissione alla gara del r.t.i. Astrea, sia la fase successiva all’invito delle imprese alla gara, sicché, ove illegittima l’ammissione alla gara del costituendo r.t.i. Elsag, detti motivi aggiunti dovrebbero essere in parte esaminati ed in parte dichiarati improcedibili.
I secondi motivi aggiunti proposti dalla mandante Scripta s.c.p.a., infine, sono inammissibili per le ragioni che saranno di seguito esposte.

2. Il descritto ordine di priorità logica nell’esame delle questioni impone di esaminare prima le censure contenute nel ricorso incidentale che, attenendo alla fase di prequalificazione, determinerebbero, ove fondate, l’illegittimità dell’ammissione del costituendo R.T.I. Elsag alla presentazione dell’offerta.
Con il primo motivo, le controinteressate Astrea e Lutech hanno dedotto che la società consortile Scripta, parte qualificante della costituenda ATI ricorrente principale, per poter conseguire l’ammissione alla gara per sé e per l’ATI che sarebbe andata a comporre, avrebbe dovuto specificamente comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1.2 (rectius: III.2.1.1) del bando ed ai punti 4.1.6, 4.1.7 e 4.1.8 della lettera di invito per sé stessa e per le imprese in essa consorziate, considerato peraltro che la materiale esecuzione non sarebbe potuta che avvenire a mezzo delle consorziate delle quali Scripta avrebbe speso i requisiti finanziari e tecnici, mentre la società consortile si sarebbe limitata a produrre autocertificazioni concernenti la sua posizione omettendo qualsiasi attestazione relativa alle proprie consorziate.
La censura da esaminare con priorità riguarda evidentemente il possesso dei requisiti previsti dal bando, atteso che la loro eventuale assenza avrebbe dovuto determinare, in esito alla fase di prequalificazione, la non ammissione del costituendo R.T.I. Elsag alla presentazione dell’offerta.
Diversamente, i requisiti previsti dalla lettera di invito, presupponendo il superamento della fase di prequalificazione, attengono alla fase successiva, sicché la censura ad essi relativa non deve essere esaminata prioritariamente ma, ove del caso, nel proprio contesto di riferimento.
Il punto III.2.1.1. del bando di gara, in relazione alla situazione giuridica, ha richiesto le seguenti prove:
a) inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/1995 e dall’art. 45 della direttiva CE 3/2/2004;
b) non partecipare alla gara in oggetto in regime di concorrenza con società controllate o controllandi ex art. 2359 c.c. anche se in raggruppamenti o consorzi;
c) la regolarità con l’avviamento al lavoro dei disabili ex L. 68/1999;
d) iscrizione alla Camera di commercio per gli operatori economici italiani o equivalente per quelli non italiani, con l’indicazione dell’oggetto sociale e dei legali rappresentanti.
Il bando ha poi specificato che nel caso di RTI o di consorzi tutti gli operatori economici partecipanti avrebbero dovuto attestare il possesso dei suddetti requisiti.
In particolare, l’art. 12 del D.Lgs. 157/1995, come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 65/2000, ratione temporis vigente, dispone che - fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del D.Lgs. 490/1994 e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall’art. 3, ult. comma, del R.D. 2440/1923, e dall’art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 827/1924 – sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale;
b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17.
L’autocertificazione relativa alle prove richieste in ordine alla situazione giuridica dal punto III 2.1.1 del bando è stata fornita solo dal legale rappresentante della Società consortile per azioni SCRIPTA, ma non anche dagli operatori economici partecipanti al consorzio.
Ciò determina la fondatezza della censura dedotta, che è idonea a dare conto dell’illegittimità dell’ammissione del costituendo R.T.I. Elsag alla presentazione dell’offerta, per la violazione del disposto di cui al richiamato punto III.2.1.1 del bando.
In tale direzione, militano argomenti di ordine sia sistematico che letterale.
L’art. 2602 c.c. indica che con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
L’art. 2615 ter c.c., introdotto dall’art. 4 L. 377/1976, stabilisce che le società previste nei capi III e seguenti del titolo V (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602 c.c., vale a dire possono istituire un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
La società consortile Scripta è stata costituita in forma di società per azioni ai sensi dell’art. 2615 ter c.c.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d’appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, di quello economico nonché della moralità va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese designate quali esecutrici del servizio, ritenendo cumulabili i soli requisiti di natura tecnica e non quelli di natura formale inerenti alla regolarità della gestione delle imprese (cfr. Cons Stato, V, 30 gennaio 2002, n. 507; Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2001, n. 6218).
Ciò anche se il consorzio costituisce di per sé un soggetto autonomo, disciplinato da una normativa speciale di favore in considerazione dello scopo mutualistico, atteso che sono sempre le singole società consorziate, non prive di autonoma personalità e soprattutto di distinta organizzazione d’impresa, ad assumere concretamente le opere e i servizi in appalto attraverso il consorzio appositamente costituito.
La possibilità che il consorzio nella forma della società di capitali rappresenti un centro autonomo di responsabilità e di imputazione delle attività svolte, a seguito del conferimento di personalità giuridica, rappresenta regola generale per quanto concerne la responsabilità quale soggetto passivo e attivo di obbligazioni e per l’affidamento che esso ingenera nei terzi che vengono a contatto con la società, ma non implica che la stessa unitarietà debba valere nei casi in cui il consorzio non venga in rilievo quale centro autonomo di imputazione, ma per la qualità dei soggetti che vi partecipano (Cons. Stato, V, 5 settembre 2005, n. 4477).
In sostanza, quando una società consortile prende parte ad una gara pubblica, occorre distinguere tra i requisiti generali per la partecipazione alle procedure rilevanti sotto l’aspetto dell’ordine pubblico economico, vale a dire l’idoneità morale e professionale dell’esecutore e l’assenza di procedure concorsuali in itinere, ed i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnica riferiti alla singola procedura dato che, mentre quelli del secondo tipo possono essere riferiti senz’altro alla società consortile, i requisiti inerenti all’ordine pubblico economico devono essere posseduti anche dalle imprese concretamente incaricate dell’esecuzione della prestazione, perché diversamente si consentirebbe agli operatori sprovvisti di requisiti di aggirare mediante un agevole espediente, l’aggregazione in forma di società consortile, delle inderogabili prescrizioni fondamentali per le procedure dell’evidenza pubblica (T.A.R. Lazio, Roma, I, 1 settembre 2004, n. 8229).
Pertanto, se è possibile ammettere il cumulo dei requisiti tecnici ed economico-finanziari, che devono essere posseduti dal consorzio quale unico soggetto che partecipa alla gara ed assume il vincolo contrattuale, per i requisiti rilevanti sotto il profilo dell’ordine pubblico economico non è possibile ammettere il loro accertamento con esclusivo riferimento alla società consortile, ma essi devono essere posseduti e documentati anche dalle imprese concretamente incaricate dell’esecuzione.
Nella fattispecie in esame, la società consortile Scripta è stata costituita in data 27 settembre 2005 e, nell’attestare la realizzazione, nell’ultimo triennio, di servizi analoghi all’oggetto della gara ha verosimilmente fatto riferimento a servizi resi dalle imprese consorziate, per cui è ragionevole individuare le stesse quali incaricate dell’eventuale esecuzione dell’appalto.
D’altra parte, la esplicita indicazione del bando di gara che, nel caso di RTI o di consorzi, richiede che tutti gli operatori economici partecipanti debbano attestare il possesso dei requisiti relativi alla situazione giuridica, in quanto non opera alcuna distinzione tra consorzi ex art. 2602 c.c. e società consortili ex art. 2615 ter c.c., impone che le dichiarazioni de quibus siano rese anche dai singoli operatori economici partecipanti qualunque sia la tipologia consortile.
In conclusione, il Collegio ritiene che la clausola del bando, già di per sé chiara da un punto di vista letterale, anche da un punto di vista sistematico non possa che essere interpretata nel senso di richiedere a tutte le aziende partecipanti al Consorzio la certificazione dei requisiti relativi alla situazione giuridica indicati al punto III.2.1.1.
Di qui, in assenza di tali certificazioni, la fondatezza della censura, contenuta nel primo motivo del ricorso incidentale, volta a dedurre l’illegittimità per violazione della lex specialis della gara dell’ammissione del costituendo RTI Elsag alla presentazione dell’offerta.
La fondatezza di tale censura determina, assorbite le ulteriori censure, la fondatezza del ricorso incidentale ed il suo accoglimento e, per l’effetto, l’annullamento dell’ammissione alla presentazione dell’offerta, in esito alla fase di prequalificazione, del costituendo r.t.i. Elsag S.p.a., Datamat S.p.a., Scripta S.c.p.a ed EDS Electronic Data System S.p.a.

3. L’annullamento dell’ammissione alla presentazione dell’offerta del suddetto raggruppamento, come detto, rende altresì improcedibile il ricorso introduttivo proposto dai ricorrenti principali in quanto le censure in esso contenute non attengono alla fase di prequalificazione ma alla successiva fase della vera e propria gara rispetto al cui svolgimento le ricorrenti, annullata con efficacia ex tunc la loro ammissione, non hanno alcun interesse differenziato e qualificato.
L’unico motivo del ricorso introduttivo, il terzo, relativo in astratto alla fase di prequalificazione, secondo cui vi sarebbero fondati motivi di ritenere che il r.t.i. aggiudicatario non abbia i requisiti minimi di preselezione e che non vi sia piena corrispondenza tra il contenuto delle autocertificazioni e la realtà dei fatti, infatti, si presenta inammissibile per genericità.

4. Con i primi motivi aggiunti, le ricorrenti principali hanno dedotto doglianze afferenti sia alla fase di prequalificazione sia alla fase ad essa successiva.
In particolare il secondo ed il terzo motivo aggiunto riguardano, da un lato, la procura a sottoscrivere l’offerta da parte della Lutech S.p.a., dall’altro, la cauzione provvisoria prodotta dal raggruppamento aggiudicatario sulla base della lettera di invito, sicché esse attengono ad un segmento procedimentale successivo alla fase di prequalificazione e, per tale ragione, divengono improcedibili in quanto, annullata con efficacia ex tunc l’ammissione alla presentazione dell’offerta del costituendo R.T.I. Elsag, quest’ultimo non è legittimato a contestare lo svolgimento delle operazioni di gara, anche per quanto concerne gli aspetti documentali, difettando di una posizione differenziata e qualificata.
Viceversa, deve essere esaminato nel merito, in quanto relativo alla fase della prequalificazione, il primo dei motivi aggiunti nella parte in cui si deduce che la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sarebbero state sottoscritte dal Presidente del Consorzio Astrea che, alla stregua delle disposizioni statutarie, non avrebbe avuto i necessari poteri, riservati in via esclusiva al Consiglio Direttivo, mentre non sarebbe stata versata agli atti della gara la relativa delibera di autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Tra l’altro, è stato evidenziato che l’art. 5, lett. i), dello Statuto prevede che il Consorzio può operare nei confronti dei terzi spendendo il nome dei consorziati o di alcuni di essi ma solo in base a specifici mandati scritti e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, l’art. 19 attribuisce al Consiglio Direttivo i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, mentre l’art. 20 attribuisce al Presidente la mera rappresentanza legale ed esclusivamente le funzioni di attuare le delibere del Consiglio Direttivo, di convocare e presiedere le assemblee, di coordinare le attività consortili, di vigilare uffici e servizi, di nominare e revocare personale d’ordine.
La censura non può essere condivisa.
Le controinteressate hanno depositato in giudizio copia di un verbale di assemblea del 24 novembre 2005 in cui, in relazione alla gara del Ministero della Giustizia, il Presidente del Consorzio ha chiesto ai presenti se tutti avessero ricevuto le copie dei documenti di gara (invito a concorrere, schema di contratto e capitolato tecnico) e tutti i presenti hanno dichiarato di avere ricevuto tali documenti, di ben conoscerli e di essere disposti ad accettarne le condizioni ivi previste; nello stesso verbale, in relazione al punto 2 dell’ordine del giorno “Definizione servizi correlati – Attività Astrea – Lutech”, i presenti hanno autorizzato il Presidente a firmare tutti gli atti di gara.
Tale documento, intervenuto peraltro dopo la scadenza del termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle domande di partecipazione (26 ottobre 2005), costituisce già di per sé una manifestazione di volontà assembleare idonea a legittimare, sia pure ex post, la presentazione della domanda di partecipazione da parte del Presidente del Consorzio.
Né, d’altra parte, il bando di gara imponeva di accompagnare la domanda di partecipazione con gli atti legittimanti la presentazione della stessa, per cui è da ritenere idoneo allo scopo un successivo atto di ratifica della manifestazione di volontà espressa dal rappresentante legale.
Ma, in particolar modo, occorre considerare che, ai sensi del detto art. 20 dello Statuto, il Presidente, oltre alla rappresentanza legale, rappresenta il Consorzio nei rapporti con i terzi ed in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa; se a ciò si aggiunge che, come emerge dalla documentazione versata in atti, le società consorziate nel Consorzio Astrea hanno rilasciato in data antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione le dichiarazioni relative alla situazione giuridica, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica, occorre evidentemente presumere la comune volontà di chiedere la partecipazione alla gara.
Ne consegue che, in parte qua, i primi motivi aggiunti, proposti dai ricorrenti principali, sono infondati e vanno di conseguenza respinti, mentre per quanto riguarda il secondo ed il terzo motivo, attenendo le censure ad una fase successiva a quella di prequalificazione, vanno dichiarati improcedibili, al pari del ricorso introduttivo, per sopravvenuto difetto di legittimazione ad agire.

5. I secondi motivi aggiunti, proposti da Scripta S.c.p.a., sono inammissibili.
Il ricorso introduttivo, così come i primi motivi aggiunti, sono stati proposti da Elsag S.p.a., in proprio nonché in nome e per conto della costituenda Associazione Temporanea di Imprese, con Datamat S.p.a, Scripta S.c.p.a. e EDS Electronic Data Systems, i cui rispettivi legali rappresentanti hanno congiuntamente conferito procura ad un collegio difensivo, mentre i secondi motivi aggiunti, notificati peraltro al solo consorzio Astrea e non anche all’altro controinteressato Lutech S.p.a., sono stati proposti dalla sola Scripta S.c.p.a., il cui legale rappresentante ha conferito specifica procura ad uno dei legali del collegio difensivo.
Sotto un primo profilo, occorre considerare che il ricorso giurisdizionale collettivo deve essere considerato proposto da una sola parte, anche se soggettivamente complessa (ex multis: Cons. Stato, V, 26 aprile 2005, n. 1872; Cons. Stato, IV, 1 agosto 2001, n. 4206; Cons. Stato, IV, 12 dicembre 1997, n. 1413).
Pertanto, in quanto proposti da uno solo dei soggetti ricorrenti in via collettiva, i secondi motivi aggiunti devono considerarsi introdotti da una parte diversa da quella che ha introdotto il ricorso principale e, quindi, sono inammissibili.
Sotto altro profilo, giova osservare che l’ammissibilità del ricorso collettivo postula, oltre al requisito negativo dell’assenza di conflitto di interessi, la identicità delle domande giudiziali non solo quanto all’oggetto, ma anche quanto ai motivi di censura prospettati (ex multis: Cons. Stato, IV, 1 marzo 2006, n. 1002; Cons. Stato, IV, 14 ottobre 2004, n. 6671; Cons. Stato, IV, 23 settembre 2004, n. 6222).
Nel caso di specie, il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti sono stati proposti da una parte soggettivamente complessa, in assenza di conflitti di interesse anche solo potenziali, avverso gli stessi atti e con le stesse censure, sicché sono certamente ammissibili.
Di contro, i secondi motivi aggiunti, in quanto proposti da uno solo dei soggetti proponenti il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti, contravvengono al necessario presupposto della identicità delle doglianze dedotte dai soggetti, costituenti un’unica parte, ricorrenti in via collettiva, sicché, anche in relazione a tale angolo visuale, sono inammissibili.
Né vale osservare che ciascun impresa raggruppanda ha una propria autonoma legittimazione all’impugnativa perché, se tale condivisibile argomentazione sarebbe stata idonea a dimostrare l’ammissibilità di un ricorso originariamente proposto in via individuale dalla mandante di un costituendo raggruppamento, non assume rilievo quando, come nel caso di specie, il ricorso introduttivo è di tipo collettivo ed i motivi aggiunti, invece, sono proposti individualmente dalla sola mandante, vale a dire da una parte diversa che ha dedotto censure ulteriori e, quindi, non identiche a quelle degli altri ricorrenti.
In conclusione, la articolata fattispecie portata all’esame del Tribunale ha il seguente esito:
• il ricorso incidentale proposto dalle controinteressate è accolto e, per l’effetto, è annullata l’ammissione, all’esito della fase di prequalificazione, del costituendo R.T.I. Elsag alla presentazione dell’offerta;
• il ricorso introduttivo e parte (il secondo ed il terzo motivo) dei primi motivi aggiunti proposti dai ricorrenti principali sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza delle condizioni soggettive dell’azione;
• altra parte (il primo motivo) dei primi motivi aggiunti proposti dai ricorrenti principali è respinta;
• i secondi motivi aggiunti, in quanto proposti da uno solo dei ricorrenti principali, sono dichiarati inammissibili.
7. Motivi di equità, considerata la peculiarità e la complessità della fattispecie, inducono a disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.


P.Q.M.




il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, così provvede:
• accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, annulla l’ammissione alla presentazione dell’offerta, ad esito della fase di prequalificazione, del costituendo R.T.I. Elsag S.p.a., Datamat S.p.a., Scripta S.c.p.a ed EDS Electronic Data System S.p.a.;
• dichiara improcedibile il ricorso introduttivo proposto dai ricorrenti principali;
• in parte respinge ed in parte dichiara improcedibili i primi motivi aggiunti proposti dai ricorrenti principali;
• dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti proposti da Scripta S.c.p.a.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2006.



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento