T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 17 luglio 2006 n. 1462
L. Papiano Pres. U. Di benedetto Est.
Vodafone Omnitel N. V. (Avv.ti R. Troiano ed A. Fantini) contro il Comune di Casalecchio di Reno (Avv. A. Trentini) |
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Autorizzazione e concessione – Stazioni radio base per la telefonia mobile – Presentazione di varie istanze con documentazione sempre incompleta - Non può ritenersi perfezionato alcun titolo abilitativo tacito – Ordine di rimozione dell’impianto senza necessità di rispettare i principi in materia di autotutela degli atti amministrativi - Legittimità
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In tema autorizzazione all’installazione di impianti radio base per la telefonia mobile, laddove il Gestore interessato abbia presentato nel tempo varie istanze, modificative dell’impianto, allegando a ciascuna una documentazione sempre incompleta, non può ritenersi perfezionato alcun titolo abilitativo tacito. Va, difatti, osservato che le esigenze di concentrazione dei procedimenti e le esigenze di tempestività e di contenimento dei termini, alla base della configurazione di un unico titolo abilitativo tacito, non possono esonerare il richiedente dalla presentazione della documentazione prescritta dalla legge al fine di consentire all’Aministrazione di effettuare preventivamente gli opportuni controlli su quanto il gestore intende realizzare. Ben poteva, quindi, l’Amministrazione disporre la rimozione dell’impianto, realizzato senza titolo esplicito nè tacito, senza necessità di rispettare i principi in materia di autotutela degli atti amministrativi.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA
composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano Presidente
Dott. Giorgio Calderoni Consigliere
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 379 /2005 proposto da
Vodafone Omnitel N. V., rappresentata e difesa dagli Avv. ti Riccardo Troiano e Alberto Fantini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Ilaria Bonsignori D’Achille, in Bologna, via delle Lame n. 4;
contro
il Comune Casalecchio di Reno, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Trentini dell’Avvocatura dell’Ente, ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale, in Casalecchio, via dei Mille n. 9;
per l’annullamento
a) della nota prot. gen. 2351/RC del 21/1/2005con la quale il Comune Casalecchio ha ordinato alla Vodafone Omnitel la rimozione dell’impianto di telefonia mobile installato in Casalecchio di Reno, via Canonica n. 56;
b) della deliberazione della Giunta Comunale di Casalecchio di Reno n. 268 del 23/11/2004;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 29/6/2006 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso straordinario al Capo dello Stato la società Vodafone Omnitel N. V. ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Casalecchio di Reno n. 268 del 23/11/2004 che ha vietato l’installazione di impianti di telefonia mobile nela zona Croce e Marullina in Casalecchio di Reno. Su opposizione del Comune il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale sub n. R. G. 914/05.
Con il presente ricorso la società Vodafone Omnitel N. V. ha impugnato l’ordine di rimozione dell’impianto di telefonia mobile installato in Casalecchio di Reno, via Canonica n. 56, unitamente alla stessa deliberazione della Giunta Comunale di Casalecchio di Reno n. 268 del 23/11/2004.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16/2/2006 .
3. Con separata sentenza n. 10 del 23 febbraio 2006 è stata rilevata l’inammissibilità dell’intervento volontario ad opponendum del Codacons per motivi di rito processuale.
4. Va, inoltre, preliminarmente rilevata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento all’impugnativa della deliberazione della Giunta Comunale di Casalecchio di Reno n. 268 del 23/11/2004 già annullata con sentenza in data odierna.
5. Al fine di decidere è stata acquisita in giudizio una dettagliata relazione sui fatti di causa, a firma del dirigente del servizio competente del Comune, in ottemperanza alla sentenza n. 10 del 23 febbraio 2006.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e nel corso della discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 29/6/2006.
6. In linea di diritto va osservato che l’istituto autorizzatorio implicito in materia di realizzazione di impianti di telefonia mobile, invocato dalla difesa della socità ricorrente a sostengo della propria pretesa, è stato introdotto in Emilia – Romgna, “inserendo il comma nono ter dell’articolo 8, con la novella di cui alla legge regionale n. 30 del 25 novembre 2002”, la quale, “in mancanza di norme intertemporali, destinate a riqualificare retroattivamente le domande autorizzatorie anteriori come idoneo momento “a quo” per il trascorrere del tempo necessario per il perfezionarsi del silenzio assenso ha naturale applicazione soltanto per le istanze di autorizzazione per le installazioni presentate successivamente alla sua entrata in vigore” (cfr. con riferimento alla disciplina vigente in Emilia – Romagna il precedente specifico del Cons. Stato, sez. VI, n. 5921 del 20 ottobre 2005).
La procedura di installazione è stata successivamente ridisciplinata prima dal cosiddetto Decreto “Gasparri”di cui al D. lgs 198 del 2002, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 1° ottobre 2003, n. 303, e poi dal D. L. 14 novembre 2003, n. 315, convertito nella legge 16 gennaio 2004, n. 5. Quest’ultima disposizione ha espressamente una portata retroattiva per i procedimenti “in corso” ma la stessa, del resto perfettamente compatibile con le previsioni della citata legge regionale n. 30 del 2002, che già aveva introdotto il principio del titolo abilitativo tacito, ha avuto l’effetto di introdurre un procedimento unificato, e di evitare un inutile appesantimento dell'iter autorizzatorio per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, in contrasto con le esigenze di tempestività e di contenimento dei termini, superando il principio, contenuto in alcune leggi di altre regioni, della necessità di un doppio titolo abilitativo, uno edilizio ed uno autorizzatorio dell’impianto stesso (Corte Cost. n. 129 del 28 marzo 2006). Tuttavia, non ha fatto venir meno la necessità di presentare la necessaria documentazione, a corredo dell’istanza, puntualmente prevista dalle leggi regionali per l’effettiva formazione del titolo abilitativo tacito. L’esigenza di celerità del procedimento, infatti, già perseguita dalla legge regionale dell’Emilia - Romagna non può far venir meno l‘obbligo di fornire tutti i documenti necessari per verificare il titolo di disponibilità per la realizzazione dell’impianto nonché la tipologia e le caratteristiche dell’impianto stesso affinchè l’Amministrazione sia posta in grado di verificare il rispetto della normativa e di esercitare preventivamente il proprio dovere di controllo. Infatti, “la fattispecie del silenzio assenso consta inscindibilmente di un’istanza corredata in modo completo della documentazione prescritta dalla disposizione che la prevede e del decorso di un dato periodo di tempo legalmente stabilito” (cfr. con riferimento alla disciplina vigente in Emilia – Romagna il precedente specifico del Cons. Stato, sez. VI, n. 5921 del 20 ottobre 2005).
8. Ciò premesso, nel caso concreto non si era formato alcun titolo abilitativo tacito ed il provvedimento di rimozione dell’impianto, realizzato in via di fatto, è immune dalle censure dedotte.
La relazione presentata dal Dirgente competente del Comune in adempimento della richiesta istruttoria di questo T.A.R. con la citata sentenza n. 10 del 2006, ha evidenziato che l’impianto in contestazione non risultava inserito ne’ nel programma annuale delle installazioni del 2002 ne’ in quello del 2003 e, pertanto, è stato realizzato come impianto “singolo” ai sensi dell’articolo 8, comma sesto, della legge regionale n. 30 del 2000 che ne prevede la possibilità “in casi particolari”.
9. Tuttavia, nessuna delle varie istanze, modificative dell’impianto, succedutesi nel tempo e presentate dalla società ricorrente al Comune, era munita della documentazione completa necessaria al fine del perfezionamento il titolo abilitativo tacito. Come precisato dalla relazione acquisita in atti a seguito dell’istruttoria il titolo legittimante l’utilizzo dell’area non era stato allegato ne’ alle istanze originarie ne’ a quelle successive ma soltanto in data 8 febbraio 2005 e, quindi successivamente all’ordinanza di demolizione impugnata.
10. Inoltre, anche la dichiarazione del progettista abilitato allegata alla domanda non era idonea in quanto parziale. La legge regionale n. 30 del 2002, che ha introdotto l’istituto del titolo abilitativo tacito in Emilia – Romagna, nello stesso articolo 2, novellando l’articolo 8 della legge regionale n. 30 del 2000, ha puntualmente richiesto “una dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, asseveri la conformità del progetto presentato anche alle disposizioni del presente capo”.Tale dichiarazione, indispensabile per la configurazione del titoo abilitativo tacito, non era mai stata presentata, probabilmente nella consapevolezza della non conformità dell’installazione dell’impianto con la deliberazione della Giunta Comunale di Casalecchio di Reno n. 268 del 23/11/2004.
11. Va, infatti, osservato che le esigenze di concentrazione dei procedimenti e le esigenze di tempestività e di contenimento dei termini, alla base della configurazione di un unico titolo abilitativo tacito, non può esonerare il richiedente dalla presentazione della documentazione prescritta dalla legge al fine di consentire all’Aministrazione di effettuare preventivamente gli opportuni controlli su quanto il gestore intende realizzare.
12. Ben poteva, quindi, l’Amministrazione disporre la rimozione dell’impianto, realizzato senza titolo esplicito ne’ tacito, senza necessità di rispettare i prinicipi in materia di autotutela degli atti amministrativi.
13. Per tali ragioni il ricorso va respinto, con assorbimento dell’esame delle ulteriori censure dedotte avverso la deliberazione della Giunta Comunale di Casalecchio di Reno n. 268 del 23/11/2004 già annullata con sentenza in data odierna, come evidenziato sopra al punto 4 della presente sentenza.
14. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione, tra le parti delle spese di causa attesa la complessità in fatto della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, il giorno 29/6/2006.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Bologna, li 17/07/2006
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