REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2021/05 proposto da
PICCINI Roberto, ROMA Angelo e BALDI Gino rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Bassano e Giovanni Genta ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via delle Mantellate n. 9,
cntro
la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, e il il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,
e nei confronti
di Lenzi Bruno, non costituito in giudizio,
per l’annullamento
- della nota in data 3 agosto 2005 prot. n. 14477 del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, indirizzata al Presidente della Giunta regionale Toscana, nella quale il Ministro comunicava "l'esito non positivo della valutazione dei componenti della terna proposta" dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, della legge n. 84/1994 per la nomina del Presidente della Autorità portuale di Livorno valutando che due componenti "il signor Gino Baldi e il signor Angelo Roma non rivestono i requisiti che per legge costituiscono il presupposto per il conferimento dell'incarico" ed affermando che "la formulazione della terna, mancando di elementi essenziali per consentire una scelta, risulta quindi sostanzialmente inesistente e configura l'ipotesi di omissione della formulazione della terna a cui il Consiglio di Stato ha ricollegato la possibilità di sottoporre la questione alla Consiglio dei ministri per l'adozione della rivista delibera";
- della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2005, con la quale tale organo, dichiarandosi competente ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, della legge n. 84/1994 deliberava che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere "delle competenti Commissione parlamentare, possa procedere alla nomina del signor una Bruno Lenzi a Presidente della Autorità portuale di Livorno", nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato;
e per l’annullamento,
con proposizione di motivi aggiunti,
- della nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 20809, del 30 novembre 2005, con la quale si invita il Presidente della Giunta regionale a sostituire i nominativi correlati a requisiti professionali inadeguati nella terna designata ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis, della legge n. 84/1994, per la nomina del Presidente della Autorità Portuale di Livorno;
- della nota n. 22503, in data 28 dicembre 2005, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esponeva le ragioni per le quali non ravvedeva nei signori Gino Baldi e Angelo Roma il possesso dei "requisiti di massima e comprovata qualificazione nei settori dell'economia dei trasporti e portuale" e dichiarava pertanto di trovarsi nell'impossibilità di procedere alla nomina all'interno della terna di candidati designata.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato 2 febbraio 2006;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 giugno 2006, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con nota in data 20 ottobre 2004 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti richiedeva al Presidente della Giunta regionale Toscana, allo scopo di pervenire alla nomina del Presidente della Autorità Portuale di Livorno, la formulazione di una terna di nominativi tra i quali procedere alla scelta, di competenza del Ministro stesso, del vertice della suddetta Autorità, alla luce di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 introdotto dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, secondo il quale “Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati”.
Il Presidente della Giunta regionale richiedeva agli enti locali interessati le indicazioni di competenza, ottenendo le seguenti risposte: dalla Provincia di Livorno i nomi di Mancasi Angelo, nonché quelli di Gino Baldi e di Roberto Piccini; dal Comune di Livorno i nomi di Roberto Piccini e Angelo Roma; dal Comune di Capraia Isola il nome di Bruno Lenzi; dalla Camera di commercio di Livorno i nomi di Gino Baldi e Antonio Chiesa.
Con nota in data 17 novembre 2004 il Presidente della Regione Toscana indicava al Ministro i soggetti tra i quali operare la scelta nelle persone dei signori Gino Baldi, Roberto Piccini e Angelo Roma, allegando al provvedimento i curricula relativi.
Ricevuta la suddetta comunicazione, il Ministro richiedeva al Consiglio di Stato un parere, esponendo che il Comune di Capraia Isola aveva trasmesso al Ministro un atto di significazione e opposizione, ritenendo "violato il principio di leale collaborazione e rilevando la carenza di qualificazione professionale e la situazione di conflitto di interesse in cui incorrono i candidati proposti dalla Regione".
Per conseguenza il Ministro richiedeva se "a fronte della ritenuta sussistenza di elementi ostativi alla nomina dei candidati proposti dal Presidente della Giunta regionale" il Ministro potesse richiedere una nuova terna al Presidente della Giunta regionale, ovvero procedere direttamente alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale, o, ancora, investire direttamente della questione il Consiglio dei Ministri "valutando a tal fine anche le indicazioni formulate dagli enti locali e dalla Camera di Commercio nella prima fase del procedimento".
Con parere n. 89/2005 del 16 gennaio 2005, il Consiglio di Stato si esprimeva nel senso che non è consentito al Ministro richiedere al Presidente della Giunta regionale la formulazione di una nuova terna, atteso che quella già indicata non può che ritenersi vincolante, non essendo concesso al Ministro la possibilità di discostarsene, "tenuto conto che il nuovo articolo 117 della Costituzione affida alla legislazione concorrente la materia dei porti e aeroporti civili"; che il potere di investire della questione il Consiglio dei Ministri presuppone solo l'ipotesi omissiva, ma non quella del dissenso fra il Ministro e la Regione; e, infine, che le indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio non intervengono nella fase in cui il Presidente della Regione deve formulare la terna, bensì nella fase successiva e costituiscono "parametro seppure non vincolante di scelta ministeriale" all'interno della terna.
Anche la Regione Toscana rivolgeva al Consiglio di Stato richiesta di un parere che veniva reso in data 16 marzo 2005 (Sez. II, parere 302/2005), confermando la possibilità di rimuovere eventuali incompatibilità sussistenti in capo a taluno dei nominativi indicati nella terna mediante successive dimissioni e in ogni caso evidenziando che "il Ministro ispirandosi al principio di leale collaborazione, nonché a quello di conservazione degli atti parzialmente invalidi è tenuto a scegliere all'interno degli altri due nomi della terna che non presentino preclusioni ovvero richiedere egli stesso la modificazione della terna per motivate ragioni di evidente e non rimovibile incompatibilità".
Ciononostante, il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, con nota del 3 agosto 2005, comunicava al Presidente della Giunta regionale "l'esito non positivo della valutazione dei componenti della terna proposta" valutando che due componenti "il Sig. Gino Baldi e il Sig. Angelo Roma non rivestono i requisiti che per legge costituiscono il presupposto per il conferimento dell'incarico" ed affermando che "la formulazione della terna mancando di elementi essenziali per consentire una scelta risulta quindi sostanzialmente inesistente e configura l'ipotesi di omissione della formulazione della terna a cui il Consiglio di Stato ha ricollegato la possibilità di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri per l'adozione della prevista delibera".
Il Consiglio dei ministri, a sua volta, fatta propria la prospettazione del Ministro, deliberava che "previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, si possa procedere alla nomina del signor Bruno Lenzi a Presidente della Autorità Portuale di Livorno".
Contro tale atto ricorrono il sig. Piccini e consorti chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 27 luglio 2004 n. 186. Violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento e illogicità della motivazione. Incompetenza.
2. Eccesso di potere per totale difetto di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità.
3. Ulteriore violazione falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 27 luglio 2004 n. 186.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 gennaio 2006, i ricorrenti hanno impugnato gli ulteriori atti del procedimento adottati nelle more del processo dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, deducendo le seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 27 luglio 2004 n. 186. Violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento, pretestuosità e illogicità della motivazione e per violazione del principio di leale collaborazione.
2. Eccesso di potere per pretestuosità e per disparità di trattamento.
3. Eccesso di potere per scorrettezza del procedimento e violazione del principio del contrarius actus.
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame vengono impugnati taluni degli atti, come in epigrafe specificati, relativi al procedimento per la nomina del Presidente della Autorità portuale di Livorno.
Il ricorso non può essere accolto.
Quanto al ricorso principale deve rilevarsi che, pur non essendo intervenuta alcuna revoca o altro atto formale di ritiro dei provvedimenti impugnati con i quali, pretermessa la terna dei nominativi indicati dalla Regione Toscana, il Consiglio dei ministri, dietro sollecitazione del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, deliberava che "previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, si possa procedere alla nomina del signor Bruno Lenzi a Presidente della Autorità Portuale di Livorno", appare del tutto evidente che le ulteriori determinazioni assunte in merito dal Ministro delle infrastrutture dei trasporti (e censurate con i motivi aggiunti) sono con quelli incompatibili e, riaprendo una nuova fase istruttoria del procedimento, producono il loro sostanziale superamento, ciò che, dal punto di vista processuale si traduce in una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla loro caducazione.
Infatti, l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento di tali atti non potrebbe arrecare alcun vantaggio ai ricorrenti, avuto riguardo alla nuova fase istruttoria apertasi con le note del 30 novembre 2005 e del 28 dicembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le quali si è invitato il Presidente della Giunta regionale a sostituire i nominativi da questi indicati nella terna designata ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis, della legge n. 84/1994, non essendosi ravvisati in taluni di essi (i ricorrenti Gino Baldi e Angelo Roma) i requisiti professionali ritenuti necessari per la nomina alla carica di Presidente della Autorità Portuale di Livorno.
Conseguentemente il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto agli atti impugnati con i motivi aggiunti deve, in via preliminare, rilevarsi che, con sentenza n. 378 del 7 ottobre 2005, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 d.l. 28 maggio 2004 n. 136, come riformulato dalla legge di conversione n. 186 del 2004, il quale aggiunge, al comma 1 dell'art. 8 l. 28 gennaio 1994 n. 84, un comma 1 bis che, come gia esposto in narrativa, dispone che “esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata".
Ne discende, evidentemente, che alla nomina di cui trattasi dovrà procedersi attraverso il procedimento regolato dalla suddetta norma.
Osserva, in proposito, il Collegio che il potere di nomina dei soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità nell'ambito degli apparati tecnico-burocratici pubblici si configura alla stregua di attività riconducibile nell'alveo della c.d. alta amministrazione, da esercitare in base a criteri eminentemente fiduciari e caratterizzata da tutte le garanzie ed i limiti propri degli atti amministrativi in generale e volta alla cura e al perseguimento dell’interesse pubblico.
Si è, altresì, rilevato che tali atti, in quanto espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte alle amministrazioni stesse comportano che la scelta sia operata nell'ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso dei titoli specifici, senza alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti, rendendosi necessario che sia comprovata solo la avvenuta valutazione del possesso dei prescritti requisiti del prescelto, in modo che possa dimostrarsi la ragionevolezza della scelta in concreto operata.
Tanto premesso occorre aggiungere che la possibilità di contestare in sede giurisdizionale il relativo provvedimento soggiace ai principi che regolano il processo e, in particolare quello amministrativo.
Il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende ad un provvedimento giurisdizionale idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione. Condizioni soggettive per agire in giudizio sono, quindi, la legittimazione processuale e l'interesse a ricorrere. In sintesi, può affermarsi che la prima spetta a colui che affermi di essere titolare della situazione giuridica sostanziale in ipotesi ingiustamente lesa dal provvedimento amministrativo, mentre l'interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa. In altre parole, il generico interesse alla legalità non è sufficiente ad integrare una situazione legittimante al ricorso. Invero, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, costituisce condizione per l'ammissibilità dell'azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell’interesse ricorrere, inteso quest'ultimo non come idoneità astratta dell'azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale) attraverso il processo amministrativo (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. II, 6 settembre 2005, n. 6582).
Orbene, nel caso in esame non appare possibile distinguere in capo ai ricorrenti la sussistenza dei suddetti requisiti.
Va intanto rilevato che più soggetti hanno eccezionalmente facoltà di impugnare insieme un provvedimento amministrativo purché gli interessi fatti valere non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell'impugnativa, in modo tale che l'eventuale accoglimento del ricorso, pur fondato sugli stessi motivi, non torni a vantaggio di uno e a danno di altro (Consiglio Stato, sez. V, 7 luglio 2005, n. 3749), ciò che, nella fattispecie, si palesa come una eventualità assai concreta.
Infatti, il bene della vita al quale i ricorrenti sostanzialmente aspirano è tanto quello di figurare all’interno della rosa di nomi indicata dalla Regione Toscana, ma, evidentemente, quello di conseguire la nomina a Presidente dell’Autorità portuale di Livorno, circostanza che pone le rispettive posizioni in situazione di conflitto con evidenti riflessi sull’ammissibilità del gravame.
Inoltre, a ben vedere, da un lato gli atti che vengono impugnati rivestono carattere endoprocedimentale e potrebbero, al più essere censurati unitamente al provvedimento conclusivo del complesso procedimento di nomina del Presidente; dall’altro non è dato ravvisare in capo ai ricorrenti la titolarità di alcuna posizione giuridica differenziata,
Non è revocabile in dubbio che la norma che regola questa fase del procedimento - richiedendo l'intesa con la Regione interessata sia nell'ipotesi di nomina effettuata a seguito della formulazione della terna sia nell'ipotesi di mancata designazione - esige che la nomina del Presidente sia frutto in ogni caso di una codeterminazione del Ministro e della Regione (Corte cost., 7 ottobre 2005, n. 378).
Ciò, peraltro, non comporta che il Presidente della Giunta regionale, in assenza di una procedura comparativa tra gli interessati, abbia l’obbligo di riformulare la terna dei candidati nella medesima composizione già proposta al Ministro con la nota del 17 novembre 2004 e neppure alcun onere di esprimere le ragioni per quali, nell’ambito dei soggetti segnalati dagli enti indicati dall’art. 8 della l. n. 84/1994, abbia deciso di indicarne alcuni a preferenza di altri.
D’altra parte non può sottacersi che la conclusione di cui sopra è suffragata dall’ulteriore considerazione che, come rilevato dal Consiglio di Stato (Sez. II, n. 89/2005), sulla scorta del dato normativo in precedenza illustrato, nel caso in cui gli enti locali non esprimano una scelta nei termini fissati, il Ministro può nominare comunque il Presidente, pur sempre d’intesa con la Regione interessata, designandolo tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale e, quindi, prescindendo dalle indicazioni già palesate nella precedente fase del procedimento.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile e in parte inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 7 giugno 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 LUGLIO 2006