REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1515/04 proposto da
CANIPAROLI Claudio, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Lazzarini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Costanza Cirilli, in Firenze, via F. Bonaini n. 10,
contro
il Comune di Camaiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Esposito Ziello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Pravisani, in Firenze, via dei Servi n. 44,
per l’annullamento
- dell'atto del dirigente del Settore I.U.O. 1.2. "Legale e Contratti " del Comune di Camaiore prot. n. 24565 del 6 maggio 2004, avente ad oggetto "P.I.P. Capezzano Pianore, loc. Bocchette, ex proprietà Graziani Giuliana. Recupero quote esproprio terreni nei confronti delle ditte assegnatarie dei singoli lotti", contenente l'intimazione al pagamento entro 60 giorni della somma di euro 26.338,58 a conguaglio, quali presunte somme ancora dovute per la cessione in proprietà di aree ricadenti nel suddetto P.I.P.;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato, ivi compreso "il piano riparto maggiori oneri di esproprio aree P.I.P. - transazione Graziani Giuliana";
e per l’accertamento
dell’insussistenza del diritto dell’Amministrazione comunale di Camaiore a richiedere integrazioni del prezzo già pagato per la cessione dei terreni de quibus, ricadenti nel P.I.P. Capezzano Pianore, loc. Bocchette, e che i ricorrenti nulla devono al Comune in ordine al prezzo di cessione de quo e, in ogni caso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto del Comune a richiedere tali somme integrative nonché, in ipotesi gradata e senza rinuncia delle domande precedenti, per l'accertamento e la declaratoria della riduzione della somma richiesta e cioè diminuita della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal 1984, o da diversa data ad oggi, come risultante in corso di causa, previa consulenza tecnico d'ufficio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 maggio 2006, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Espone la parte ricorrente di avere presentato domanda per l'assegnazione di un lotto in diritto di superficie, facente parte del P.I.P. di Capezzano Pianore, al Comune di Camaiore che, con contratto stipulato il 29 ottobre 1982, provvedeva alla cessione del diritto in favore della medesima.
Nel contratto in questione si dava atto che il prezzo della cessione era stato convenuto dalle parti in lire 15.000 mq, comprensivo anche della quota del costo di esproprio, e senza che alcuna riserva venisse apposta dal Comune in ordine al prezzo stabilito nella convenzione con riferimento ad eventuali future controversie in merito alla procedura di espropriazione.
Con l’atto oggetto di impugnazione l'Amministrazione intimata, a circa 20 anni dalla conclusione del contratto, reclama una integrazione del prezzo di cessione del lotto sopra indicato pari a € 26.338,58 avuto riguardo alla transazione nel frattempo conclusa con la proprietaria delle aree espropriate, sig.ra Graziani, a conclusione della controversia da quest'ultima iniziata per la determinazione del prezzo di esproprio.
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Eccesso di potere per totale carenza dei presupposti. Eccesso di potere per violazione del principio di buona fede, dell’affidamento, contraddittorietà. Intervenuta prescrizione per violazione degli artt. 2946, 2948 e 1541 del codice civile. Violazione del principio di buona amministrazione. Eccesso di potere per violazione del contratto stipulato inter partes e violazione dell'art. 1321 del codice civile. Violazione delle norme e dei principi di cui agli artt. 1337, 1366, 1363 e 1362 del codice civile.
2. Con riferimento alla domanda di riduzione della somma dovuta, depurata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Violazione del principio di affidamento, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere per carenza di presupposti in fatto e in diritto. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione dei disposti e dei principi di cui agli artt. 2946, 2947, 2043, 1176 e 1227 del cod. civile.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Comune di Camaiore ha intimato alla parte ricorrente il pagamento, entro 60 giorni, della somma di euro 26.338,58 a titolo di conguaglio per presunte somme ancora dovute in relazione alla cessione del diritto di superficie di aree ricadenti nel P.I.P. Capezzano Pianore, loc. Bocchette, a suo tempo assegnato alla deducente e ceduto in proprietà con contratto rogato in data 29 ottobre 1982.
Preliminarmente, va rilevato, come eccepito dalla parte ricorrente, che la domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa dell’Amministrazione resistente può essere apprezzata in questa sede esclusivamente come eccezione, in senso proprio, alle tesi sostenute con il gravame, senza che la disamina del merito delle questioni possa estendersi, al di là della questione della legittimità dell’atto impugnato, all’accertamento del diritto vantato dal Comune nei confronti dalla parte ricorrente
Il ricorso non può comunque essere accolto.
Con il primo motivo si deduce che il piano per insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, oltre che essere uno strumento di pianificazione urbanistica, costituisce uno strumento di politica economica, con funzioni di incentivazione delle imprese che si realizza offrendo ad esse, ad un prezzo politico e previa espropriazione ed urbanizzazione, le aree occorrenti per il loro impianto e la loro espansione. Ne deriva che il prezzo corrisposto tiene conto solo in maniera parziale dei costi effettivamente sostenuti, in relazione alla finalità dell’istituto, di talché nessuna relazione vi può essere fra il prezzo pagato dall’ente espropriante e quello finale di cessione dei terreni espropriati.
Lamenta, altresì, la parte ricorrente che nelle clausole della convenzione stipulata con il Comune non venne prevista una esplicita riserva in ordine alla possibilità che, a seguito della definitiva determinazione della indennità da corrispondere al proprietario espropriato, gli assegnatari delle aree fossero tenuti a corrispondere somme a conguaglio.
Ne discende che la richiesta dell'amministrazione comunale oltre che violare le clausole esplicitamente sottoscritte nel contratto, costituiscono una lesione dei principi di buona fede e di affidamento che devono ritenersi pacificamente applicabili nella circostanza.
Viene inoltre dedotta, in assenza di qualsivoglia atto interruttivo, l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla controparte, essendo trascorsi oltre 20 anni dalla stipulazione del contratto.
Le argomentazioni di cui sopra non possono essere condivise.
I piani per le aree da destinare ad insediamenti produttivi sono previsti e disciplinati dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865 il cui art. 27 stabilisce che “I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi”.
Le aree comprese nel piano approvato sono espropriate dai comuni o da loro consorzi ed utilizzate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime.
Dispone, poi, l’ultimo comma della citata disposizione che “Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza”.
Analoghe disposizioni sono contenute nell’art. 35 per quanto riguarda i piani per l’edilizia economica e popolare nel quale, peraltro, sono dettagliatamente stabiliti i contenuti della convenzione da stipularsi con i soggetti assegnatari delle aree, nonché il principio per cui “il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse…”.
In proposito non si è mancato di rilevare l’analoga funzione di promozione sociale svolta da entrambe le tipologie di piani che, attraverso lo strumento dell’espropriazione, si propongono l’intento di offrire ai soggetti assegnatari, ad un prezzo inferiore a quello di mercato, le aree necessarie per la realizzazione di attività imprenditoriali o di case di abitazione producendo, di fatto, un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all'assegnatario di aree a basso prezzo (Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939).
Ne consegue che la disciplina pubblicistica di cui all’art. 27 l. n. 865 cit. non si esaurisce alla fase di delimitazione, individuazione ed espropriazione delle aree ma caratterizza anche il trasferimento ai privati, da parte del Comune, delle aree suddette, riflettendosi necessariamente sugli oneri e le sanzioni previste a carico dei privati nella convenzione relativa alla cessione di cui si palesa evidente la preordinazione alla tutela dell'interesse pubblico (Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 1997, n. 9508).
Sulla scorta di tale premessa deve ritenersi che, nonostante l’espressa quantificazione del costo delle aree e delle spese di urbanizzazione, come contenuta nella convenzione-contratto stipulata tra le parti, il Comune abbia diritto a ripetere dai singoli acquirenti l’importo pro quota di quanto effettivamente speso per l’acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione. Ciò anche nell’ipotesi in cui nessuna riserva in tal senso fosse contenuta nel contratto stesso, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l’integrazione del contenuto del contratto prevista dall’art. 1339 del codice civile, in relazione alla natura inderogabile della disposizione legislativa sopra richiamata in tema di copertura delle spese sostenute dall’Ente pubblico per gli scopi questione (Consiglio di stato , Sez. V, 01 dicembre 2003, n. 7820; id., sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 577).
Quanto all’eccezione di prescrizione, è sufficiente osservare che essa decorre, ex art. 2935 cod. civ., solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Con la conseguenza che, trattandosi nella specie di recupero delle maggiori somme sostenute dal Comune rispetto a quanto inizialmente previsto nella convenzione, tale prescrizione non poteva che decorrere dal giorno in cui le relative somme fossero state conosciute ed anticipate dal Comune stesso, e quindi, nel caso in esame, dalla data in cui il Comune di Camaiore ha stipulato la transazione con la signora Graziani, proprietaria dei terreni espropriati.
Con il secondo motivo la parte ricorrente si duole anche della concreta determinazione del costo imputato a titolo di conguaglio e ciò in quanto nella transazione stipulata tra la predetta sig.ra Graziani e il Comune di Camaiore non viene indicato quanto della somma corrisposta sia da imputare alla sorte capitale e quanto invece ad interessi legali e rivalutazione monetaria decorrente dal 12 giugno 1984, cioè dalla data in cui lo stesso Comune aveva concluso con la sig.ra Graziani un accordo per la cessione bonaria delle predette aree.
La doglianza non appare persuasiva.
Infatti, dai conteggi eseguiti e documentati dall'Amministrazione resistente risulta che la comparazione tra il prezzo originariamente corrisposto dalla parte ricorrente e quello richiesto a conguaglio è avvenuta previo rivalutazione del prezzo iniziale, di tal che i due valori posti a raffronto appaiono del tutto omogenei, senza che ai soggetti assegnatari siano stati impropriamente addossati oneri ad essi non spettanti, fatta salva la decorrenza di interessi legali dal momento della richiesta della somma.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 9 maggio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 LUGLIO 2006