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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 luglio 2006 n. 7601
Pres. F. Donadono, est. P. Corciulo.
Caprio Luigi (Avv. L. D’Angiolella) c. Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Caserta (Avvocatura Stato).


1. Contratti della P.A. – Informativa Antimafia – Motivata con riferimento ad ipotesi accusatorie già ritenute infondate dal giudice penale – Illegittimità – Sussiste.

 

2. Contratti della P.A. – Informativa Antimafia – Motivata con esclusivo riferimento a rapporti di affinità del legale rappresentante dell’impresa con soggetti indagati – Illegittimità – Sussiste.

1. E’ illegittima un’informativa antimafia supportata da un quadro accusatorio già ritenuto insussistente dal giudice penale. Ed infatti, se è vero che per sostenere validamente un’ipotesi di contiguità mafiosa di un soggetto o di un’impresa, anche in ragione della specifica funzione di massima anticipazione di tutela riconosciuta allo strumento di contrasto preventivo in esame, non occorre allegare l’esistenza di sentenze penali o di decisioni aventi ad oggetto l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, essendo sufficiente addurre meri elementi fattuali di sospetto, è altrettanto vero che una siffatta conclusione non è autorizzata laddove, rispetto a quegli stessi elementi, siano intervenute decisioni dell’Autorità Giudiziaria che ne hanno escluso l’esistenza o comunque ridotto o addirittura azzerato la significatività. (1).

 

2. La mera esistenza di un rapporto di affinità tra il legale rappresentate di un’impresa ed un soggetto indagato (soggetto anche quest’ultimo assolto dalle imputazioni penali che lo avevano riguardato) in assenza di ulteriori elementi significativi, appare del tutto insufficiente a giustificare un giudizio di contiguità mafiosa dell’impresa e la conseguente emissione di un’informativa antimafia interdittiva adottata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 8.8.1994 n. 490.

 

(1) Nel caso di specie, sia l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta che il Gruppo Ispettivo Antimafia, pur essendo a conoscenza dell’assoluzione del ricorrente e del suocero in relazione ad un procedimento penale avviato nei confronti degli stessi, nonché della mancata applicazione al primo della misura di prevenzione personale successivamente al sequestro dei beni operato in danno della moglie, ometteva di considerare tali circostanze ai fini di una valutazione complessiva, insistendo unicamente sulle ragioni addotte a sostegno del provvedimento cautelare di sequestro, poi superato dalla decisione del Tribunale di non applicare al ricorrente la misura personale della sorveglianza speciale per mancanza di elementi: per l’effetto il TAR Campania ha concluso per l’illegittimità dell’informativa antimafia supportata da un quadro accusatorio già ritenuto insussistente dal giudice penale.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- 1^ Sezione –




ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 1755/06 R.G. proposto da

Caprio Luigi, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luigi M. D’Angiolella ed elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell’Avvocato Luigi M. D’Angiolella;

contro



Provincia di Caserta in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocato Franco Corvino ed selettivamente domiciliata in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania ;

nonché contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. ed Ufficio Territoriale del Governo di Caserta rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, via A. Diaz n. 11;

per l’annullamento, previa sospensione
a) della nota della Provincia di Caserta – Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – del 25.1.2006 prot. 1664 con la quale si è archiviata la pratica di finanziamento per i POR Campania 2000-2006 Misura 4.8 relativa al II bimestre di operatività anno 2003;
b) della nota della Provincia di Caserta – Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – del 13.2.2006 prot. n. 3095 con cui si dispone la revoca del decreto di concessione contributo n. 890 e la restituzione di €64.565,24 già erogati;
c) della nota della Provincia di Caserta – Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – del 24.2.2006 prot. n. 4141 con cui sono state sospese alla ditta del ricorrente tutte le agevolazioni prevista dalla normativa in materia di agricoltura ( POR – Calamità – U.M.A.);
d) della nota della Prefettura di Caserta n. 1445/12.b16/ANT/AREA 1^ del 15.12.2005, mai comunicata, né notificata e i cui estremi sono stati conosciuti con le note sub a) e b), con la quale si affermerebbe la sussistenza di cause interdittive e carico del ricorrente;
e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione della ricorrente;

 

nonché mediante proposizione di motivi aggiunti
a) degli atti tutti rimessi in data 27.4.2006 dalla Prefettura di Caserta a sostegno della nota del Prefetto della Provincia di Caserta quali acquisiti al processo in esecuzione dell'ordinanza presidenziale N. 27/2006, e in particolare:
b) della nota della Prefettura di Caserta Prot. n. 1445/12b.16/ant/area 1^ del 15.12.2005, con la quale si afferma che a carico del signor Caprio Luigi "sussistono le cause interdittive di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 8. 8. 94 n. 490, pure in assenza delle cause di cui all'art. 10 della legge 31.5.65 n. 575";
c) per quanto occorra, della nota n. 01877807/4-3P del 23.3.2005 del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta;
d) del Decreto del 14.4.2005 con cui sono state disposte le verifiche antimafia ai sensi degli artt. 1 e 1 bis del Decreto Legge 629/82 nei confronti della ditta Caprio Luigi;
e) della nota n. 1000/dpa/2005/ma del 26.7.2005 della Questura di Caserta;
f) della nota n. 01877804/4-4P del 15.5.2005 del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta;
g) della nota n. 53001/1^ del 9.11.2005 del Comando Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta;
h) della nota 17608/GICO/3^ del 21.8.2005 del GICO della Guardia di Finanza di Napoli;
i) della nota n. 125/NA/H7 di Prot. n. 6187 del 7.9.2995 della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli;
l) della relazione del 9.12.2005 dei rappresentanti delle forze dell'ordine incaricati di procedere alle verifiche;
m) della segnalazione del CED del Dipartimento P.S. del Ministero dell'Interno del 15.12.2005;
n) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo degli interessi della ditta ricorrente.

Visto il ricorso, i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Provincia di Caserta;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla pubblica udienza del 5.7.2006 gli Avvocati di cui verbale di udienza;
Ritenuto in fatto ed il diritto quanto segue;

FATTO



Il signor Luigi Caprio coltivatore diretto, chiedeva ed otteneva per la propria attività dalla Provincia di Caserta alcune agevolazioni rientranti nel POR Campania 2000-2006.
Tuttavia, con nota n. 1464 del 25.1.2006 l’Amministrazione provinciale comunicava che sebbene fosse stata approvata dalla Giunta, una sua istanza del 31.10.2005, relativa alla misura 4.8, sarebbe stata archiviata a seguito delle risultanze della informativa antimafia n. 1445/12b.16/ANT/AREA 1^ del 15.12.2005 della Prefettura di Caserta.
Inoltre, ancora la Provincia di Caserta, con nota n. 3095 del 13.2.2006, comunicava al signor Caprio che, in conseguenza dei richiamati accertamenti antimafia, era stato revocato il contributo n. 890 del 28.1.2005 con obbligo di restituzione della prima rata di acconto pari a € 64.565,24.
Infine, con nota del 24.2.2006 la Provincia comunicava al Caprio la sospensione di tutti i benefici richiesti ai sensi della vigente normativa in materia di agricoltura, fatte salve eventuali modificazioni della situazione antimafia comunicate dall’Ufficio Territoriale di Caserta.
Avverso tali note, nonché nei confronti della informativa antimafia proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il signor Luigi Caprio chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.
Il ricorrente deduceva l’inapplicabilità della normativa antimafia a soggetti che, come lui, svolgevano attività agricole non organizzate in forma di impresa, deducendo la carenza o comunque l‘inadeguatezza della motivazione del provvedimento antimafia, rispetto al quale si lamentava anche la mancata attivazione delle necessarie garanzie di contraddittorio.
Con il quarto e quinto motivo di ricorso,infine, si deduceva l’assenza di qualsiasi elemento di controindicazione antimafia relativamente alla persona del ricorrente.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli che concludeva per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
Alla camera di consiglio del 5.4.2006, la causa veniva cancellata dal ruolo dei procedimenti cautelari.
Con provvedimento presidenziale n. 27/2006 dell’11.4.2006 si ordinava all’Ufficio Territoriale del Governo di depositare la nota impugnata e tutti gli atti del relativo procedimento, adempimento cui l’Amministrazione ottemperava in data 2.5.2006.
A seguito del deposito della documentazione, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti impugnando espressamente tutti gli atti istruttori depositati dall’Ufficio Territoriale del Governo.
Con il primo motivo si contestava la contraddittorietà e la carenza di istruttoria e di motivazione dell’informativa antimafia che, seppur richiamando a sostegno del giudizio sfavorevole espresso le vicende giudiziarie del Caprio Luigi, sia quelle più propriamente di carattere penale che quelle in materia di misure di prevenzione, non avevano valutato che tutte le pendenze si erano risolte in modo favorevole per quest’ultimo; inoltre, con il secondo motivo aggiunto si lamentava che la denunciata incompletezza di accertamento e di valutazione aveva finito con il contrastare anche con il principio di attualità delle informative antimafia.
Da ultimo, rilevava parte ricorrente che nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla circostanza dedotta dal Prefetto circa il suo rapporto di affinità con il suocero Diana Silvio, persona sospetta di collegamenti malavitosi; innanzitutto perché quest’ultimo, a sua volta, era stato assolto da ogni imputazione che lo riguardava e comunque perché nessuna rilevanza poteva avere, in assenza di qualsiasi elementi di collegamento, la sua condotta rispetto all’attività di coltivatore diretto del ricorrente.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Caserta chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando come le note impugnate fossero espressione di potere vincolato rispetto all’informativa antimafia adottata ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490
All’udienza di discussione del 5.7.2006, in vista della quale parte ricorrente depositava una memoria conclusionale ed ulteriore documentazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il signor Luigi Caprio ha impugnato la nota della Provincia di Caserta n. 1464 del 25.1.2006 con la quale gli veniva comunicata l’avvenuta archiviazione della sua istanza di erogazione di contributi in materia di agricoltura presentata in data 31.10.2005, relativamente alla misura 4.8 del POR Campania 2000-2006; oggetto di gravame era anche la nota n. 3095 del 13.2.2006 con cui l’Amministrazione provinciale aveva comunicato al ricorrente la revoca del contributo agricolo n. 890 del 28.1.2005, con obbligo di restituzione della prima rata di acconto pari a € 64.565,24; ancora, veniva impugnata la nota del 24.2.2006 con cui la Provincia di Caserta aveva disposto la sospensione di tutti i benefici richiesti dal Caprio ai sensi della vigente normativa in materia di agricoltura. Le tre note erano conseguenza della informativa antimafia n. 1445/12b.16/ANT/AREA 1^ del 15.12.2005 della Prefettura di Caserta, anche questa oggetto di rituale impugnazione congiuntamente a tutti gli atti istruttori che venivano gravati con motivi aggiunti di ricorso.
Ritiene il Collegio di esaminare i motivi aggiunti di ricorso con cui è stata denunciata l’illegittimità dell’informativa prefettizia per insufficiente o comunque inadeguata motivazione, per non essere state considerate, ai fini della valutazione complessiva della situazione del ricorrente, gli esiti dei procedimenti penali e di prevenzione a cui questi era stato sottoposto; tale circostanza aveva finito anche per costituire una violazione del principio di attualità degli elementi di controindicazione mafiosa.
In terzo luogo, il ricorrente ha dedotto l’irrilevanza, ai fini del giudizio espresso dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, della circostanza, del resto non confortata da ulteriori elementi significativi a sostegno dell’ipotesi prospettata, di essere affine di tale Diana Silvio - a torto ritenuto un affiliato al clan dei casalesi - per averne spostato la figlia.
Tutte tali doglianze sono fondate.
L’informativa prefettizia impugnata, da classificarsi quale informativa tipica ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490 e come tale vincolante per la Provincia di Caserta, soggetto erogatore dei contributi, è la risultante, quanto ad apparato motivazionale, di tutti i contributi istruttori ivi richiamati provenienti da varie forze di polizia, dalla Direzione Investigativa Antimafia e dal Gruppo Ispettivo Antimafia di Caserta.
Dall’esame di tali atti emerge che gli elementi di sospetta contiguità mafiosa in capo al ricorrente sono da ricondursi a fatti che hanno costituito oggetto di un’imputazione penale per vicende di truffa perpetrate ai danni dell’AIMA al fine di agevolare gli interessi di specifiche associazioni criminali locali, nonché l’avvenuta adozione di un decreto di sequestro di alcuni beni intestati alla moglie del Caprio Luigi nell’ambito di un procedimento per l’applicazione nei confronti di quest’ultimo di misure di prevenzione.
Ulteriore elemento addotto è costituito dal fatto che il ricorrente è genero, per averne spostato la figlia Miranda, di tale Diana Silvio, soggetto anche questo imputato nella vicenda penale relativa alle truffe ai danni dell’AIMA e ritenuto un affiliato al clan dei casalesi.
Dai medesimi atti istruttori emerge tuttavia che il Caprio Luigi, così come il suocero, non solo è stato assolto da tutte le imputazioni penali ascrittegli perché il fatto non sussiste e per non averlo commesso, ma ha anche ottenuto la revoca del sequestro dei beni di proprietà della moglie, atteso che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Misure di Prevenzione non ha ritenuto sussistenti gli elementi per sottoporlo alla definitiva misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.
Ora, alla luce di tutte tali circostanze, il giudizio sfavorevole espresso sia dal G.I.A. che dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e contenuto nell’impugnata informativa appare quantomeno conseguenza di una non esauriente valutazione di tutti gli elementi di fatto acquisiti attraverso l’istruttoria procedimentale.
Infatti, se è vero che per sostenere validamente un’ipotesi di contiguità mafiosa di un soggetto o di un’impresa, anche in ragione della specifica funzione di massima anticipazione di tutela riconosciuta allo strumento di contrasto preventivo in esame, non occorre allegare l’esistenza di sentenze penali o di decisioni aventi ad oggetto l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, essendo sufficiente addurre meri elementi fattuali di sospetto, è altrettanto vero che una siffatta conclusione non è autorizzata laddove, rispetto a quegli stessi elementi, siano intervenute decisioni dell’Autorità Giudiziaria che ne hanno escluso l’esistenza o comunque ridotto o addirittura azzerato la significatività.
Del resto, proprio nell’esercizio di tale potere di accertamento e di valutazione, che coinvolge direttamente il delicato equilibrio esistente tra esigenze di tutela della sicurezza pubblica e prerogative dell’attività di impresa, spesso sacrificando queste ultime che vengono ritenute recessive rispetto all’interesse pubblico generale alla lotta al fenomeno mafioso, l’Amministrazione deve assumere una posizione di imparzialità in conformità a quanto previsto dall’art 97 della Costituzione, posizione che, pur non rivestendo quel carattere di terzietà proprio del potere giurisdizionale, deve ciononostante imporre una valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, e quindi anche quelli che potrebbero condurre ad un giudizio liberatorio dell’impresa soggetta a verifica.
Diversamente, l’esercizio del potere, oltre a connotarsi dei vizi di legittimità sostanziale propri dell’illogicità della funzione di accertamento e di giudizio, quali l’inadeguatezza e l’insufficienza dell’istruttoria e dell’apparato motivazionale, finirebbe anche per allontanarsi dal suo fine tipico, colpendo senza alcuna plausibile ragione, e quindi ingiustamente, un’impresa.
Nel caso di specie, sia l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta che il Gruppo Ispettivo Antimafia, pur essendo a conoscenza dell’assoluzione del ricorrente e del suocero, nonché della mancata applicazione al primo della misura di prevenzione personale successivamente al sequestro dei beni operato in danno della moglie, ha del tutto omesso di considerare tali circostanze ai fini di una valutazione complessiva, insistendo unicamente sulle ragioni addotte a sostegno del provvedimento cautelare di sequestro, poi superato dalla decisione del Tribunale di non applicare al Caprio Luigi la misura personale della sorveglianza speciale per mancanza di elementi.
Pertanto, il giudizio espresso sulla persona del ricorrente si rileva incompleto e quindi ingiusto e ciò non già perché sono intervenute decisioni dell’Autorità Giudiziaria che lo hanno assolto o ritenuto non meritevole dell’applicazione di misure di prevenzione, ma perché tali circostanze non sono state in alcun modo valutate ai fini di un giudizio complessivo che ben avrebbe potuto essere negativo purchè adeguatamente giustificato anche alla luce di tali eventi di indubbia portata favorevole per il ricorrente.
Ne discende anche la fondatezza del secondo motivo aggiunto di ricorso, mancando l’informativa impugnata del necessario requisito di attualità, da intendersi non già come carenza istruttoria rispetto alla mancata acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma in termini di una loro completa valutazione sotto il profilo della successione temporale degli eventi.
Infine, fondato risulta anche il terzo motivo aggiunto di ricorso, atteso che nella prospettiva di valutazione compiuta dall’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta la mera esistenza di un rapporto di affinità tra il ricorrente ed il suocero Diana Silvio - anche quest’ultimo assolto dalle imputazioni penali che lo avevano riguardato - in assenza di ulteriori elementi significativi, appare del tutto insufficiente a giustificare un giudizio di contiguità mafiosa.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’impugnata informativa antimafia e delle gravate note della Provincia di Caserta.
Restano assorbite le ulteriori censure proposte.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’informativa antimafia impugnata e le note della Provincia di Caserta oggetto di gravame;
- spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 5.7.2006 dai Magistrati
Fabio Donadono Presidente
Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore
Paolo Severini Primo Referendario

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