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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 18 luglio 2006 n. 863
Cesare Mastrocola – Presidente, Giovanni Iannini – Estensore
I.E. Color s.n.c. e altro (avv. A. Grassi e F. Bocchinfuso) c. Comune di Petilia Policastro (n.c.), Ing. Gerardi (n.c.), Anania Salvatore s.a.s. (n.c.)


Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Disciplinare di gara – Onere di presentare “dichiarazioni bancarie sulle capacità finanziaria ed economica in numero non inferiore a due” – ATI – Presentazione di una referenza per ciascun partecipante all’ATI – Equivalenza con la presentazione di due referenze da parte di uno stesso soggetto – Esclusione

Nel caso in cui, con riferimento alla gara per l’affidamento di un appalto pubblico, il disciplinare di gara preveda per ciascun concorrente l’onere di presentare “dichiarazioni bancarie sulle capacità finanziaria ed economica in numero non inferiore a due”, la presentazione di una referenza per ciascun partecipante all’ATI non equivale alla presentazione di due referenze da parte di uno stesso soggetto, indipendentemente dal fatto se tale soggetto sia il solo mandatario o ciascun partecipante al raggruppamento temporaneo, in quanto la ragione per la quale nei bandi vengono richieste due referenze è che in tal modo la dichiarazione di una banca trova riscontro in quella di un’altra.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Sede di Catanzaro, Sezione Prima




composto dai Signori Magistrati:
Cesare Mastrocola – Presidente
Giovanni Iannini – Primo Referendario Relatore
Marco Morgantini – Referendario
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 1710/2001, proposto da

I.E. COLOR S.n.c. dei Fratelli Flagelli e da Termoidraulica Carvelli S.a.s. di Carvelli D. e Figli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Grassi e Francesco Bocchinfuso e domiciliati in Catanzaro, via F. Acri n. 37, presso lo studio dell’avv. Francesco Gigliotti;


CONTRO




Comune di Petilia Policastro, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;


E NEI CONFRONTI DI



ing. Rosario Gerardi, n.c.;
Anania Salvatore S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

per l’annullamento



del verbale del 4 settembre 2001, della gara indetta dal Comune di Petilia Policastro per l’aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del padiglione C della Scuola Elementare di Via Dante Alighieri, con cui è stata disposta l’esclusione dell’ATI ricorrente, nonché del verbale della seduta del 18 settembre 2001, di aggiudicazione provvisoria all’impresa Anania Salvatore S.a.s., nonché della determina di aggiudicazione definitiva, ove adottata, della determina n. 485 del 18 luglio 2001 e del bando di gara;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23 giugno 2006 il Primo Referendario Giovanni Iannini;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO




1. Le Imprese I.E. COLOR S.n.c. dei Fratelli Flagelli e Termoidraulica Carvelli S.a.s. di Carvelli D. e Figli hanno partecipato alla gara indetta dal Comune di Petilia Policastro per l’aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del Padiglione C della Scuola elementare Dante Alighieri (categoria prevalente OG1, classifica II), costituendo all’uopo un’ATI.
L’ATI è stata, tuttavia, esclusa dalla gara, per la violazione delle previsioni di cui al punto 8 del disciplinare di gara, alla stregua del quale ciascun concorrente aveva l’onere di presentare “Dichiarazioni bancarie sulle capacità finanziaria ed economica in numero non inferiore a due”.
Le ricorrenti hanno impugnato, innanzi tutto, il verbale di gara del 4 settembre 2001, con cui è stata disposta l’esclusione dell’ATI ricorrente. Hanno impugnato, altresì il verbale della seduta del 18 settembre 2001, di aggiudicazione provvisoria all’impresa Anania Salvatore S.a.s., la determina di aggiudicazione definitiva, ove adottata, la determina n. 485 del 18 luglio 2001 ed il bando di gara.

2. L’Amministrazione intimata ed il controinteressato non si sono costituiti in giudizio.

3. Parte ricorrente, con articolate censure, deduce la violazione del disciplinare di gara, la violazione della normativa in materia di partecipazione alle gare di imprese riunite, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento, illogicità, contraddittorietà della motivazione e violazione della circolare ministeriale 182/400/93 dell’1 marzo 2000, contesta la determinazione di esclusione, adottata dalla Commissione di gara in considerazione del fatto che le due imprese riunite in associazione temporanea hanno presentato due sole dichiarazioni, una per ciascuna di esse.
3.1 Parte ricorrente rileva, anzitutto, che il disciplinare di gara richiede solo la presentazione di due referenze bancarie, senza specificare che esse debbono essere prodotte in numero di due per ciascun partecipante alla riunione di imprese. La previsione del disciplinare sarebbe da riferire a ciascun concorrente, sia esso costituito da una singola impresa o da più imprese riunite.
Il dato letterale sarebbe confermato dal dato sistematico, giacché il bando ha specificato i casi in cui le dichiarazioni richieste dovevano essere presentate da ciascun partecipante alla riunione.
Sarebbe, pertanto, pienamente conforme al disciplinare di gara la presentazione di due referenze bancarie, riferita, ciascuna di essa, ad una delle partecipanti all’ATI.
3.2 L’esclusione sarebbe stata disposta sulla scorta di un erroneo riferimento di un requisito di capacità economica – finanziaria, non già all’ATI, quanto, piuttosto, a ciascun partecipante alla stessa, vanificando, così, la funzione stessa della riunione di imprese, che è quella di consentire una più larga partecipazione mediante la possibilità per le singole imprese di riunire le forze, dando vita ad un centro plurisoggettivo.
Ne conseguirebbe che tutti i requisiti, ivi compresi quelli inerenti le referenze bancarie, devono essere accertati in capo all’ATI e non ai singoli partecipanti alla riunione.
Una contraria previsione sarebbe illegittima, in quanto i requisiti non possono essere diversificati a seconda che le imprese partecipino alla gara singolarmente o in riunione temporanea ed in quanto non si possono richiedere a ciascuno dei partecipanti in riunione temporanea requisiti nella stessa misura del concorrente singolo.
Tali argomentazioni sarebbero avvalorate dalla giurisprudenza amministrativa e comunitaria.
3.3 L’interpretazione fatto propria dalla Commissione sarebbe priva dei presupposti, in quanto l’ATI ricorrente avrebbe presentato le due referenze richieste e sarebbe frutto di un’erronea ed irragionevole interpretazione del Disciplinare. La motivazione sarebbe contraddittoria, erronea e perplessa.
Risulterebbero violate anche le prescrizioni impartite alla stazioni appaltanti con la C.M. 182/400/93 dell’1 marzo 2000.

4. Le censure sopra brevemente richiamate possono essere trattate congiuntamente, stente il fatto che esse toccano un unico problema di fondo: se, in base alle previsioni del disciplinare di gara, l’onere della presentazione delle due referenze bancarie possa considerarsi assolto mediante la produzione di una referenza bancaria per ciascun partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese.
La fattispecie, come è evidente, si diversifica da quella della presentazione di due referenze da parte della sola mandataria, su cui la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso dell’illegittimità della previsione del bando relativa alla presentazione delle due referenze per ciascun partecipante (TAR Calabria, Sez. I, 25 ottobre 2004 n. 1981).
In questo caso, infatti, nessuna delle imprese – ivi compresa la mandataria – ha presentato due referenze, di talché il problema che, in effetti, si pone è, come già rilevato, se l’onere possa essere ritenuto adempiuto mediante la presentazione di una referenza per ciascun partecipante al raggruppamento.
Quanto or ora precisato rende ragione dell’assoluta estraneità alla fattispecie delle problematiche relative alla funzione stessa del raggruppamento di imprese: in questo caso, infatti, non si discute ella possibilità di cumulare i requisiti di capacità economica – finanziaria o tecnici e di determinare, quindi, quale soggetto, tra i partecipanti al raggruppamento, debba dare prova dei requisiti. Si tratta, più semplicemente, di stabilire se la presentazione di una referenza per ciascun partecipante all’ATI equivalga alla presentazione di due referenze da parte di uno stesso soggetto, indipendentemente dal fatto se tale soggetto sia il solo mandatario o ciascun partecipante al raggruppamento temporaneo.
Ritiene il Tribunale che, a questo ultimo quesito, non possa darsi che una risposta negativa.
La ragione per la quale nei bandi vengono richieste due referenze è che in tal modo la dichiarazione di una banca trova riscontro in quella di un’altra.
Le due dichiarazioni, in sostanza, si avvalorano vicendevolmente, in quanto esse convergono in un’unica direzione unitaria, eliminando o riducendo il rischio di non attendibilità delle dichiarazioni stesse.
Nel caso in esame, la stazione appaltante si è trovata a disporre di un’unica dichiarazione per ciascuna partecipante all’ATI. In conseguenza, è venuta meno la possibilità di disporre di quell’elemento di riscontro a cui si è fatto cenno in precedenza.
Ciò non può che implicare la violazione delle previsioni del bando, in quanto la richiesta di due referenze rispondeva alla specifica funzione di cui si è detto.
L’onere previsto dal disciplinare, pertanto, non può considerarsi adempiuto con la presentazione di due dichiarazioni riguardanti soggetti diversi, pur se partecipanti alla gara quali imprese temporaneamente riunite.

5. Ne consegue che l’operato della stazione appaltante si sottrae alle censure mosse da parte ricorrente, che, come accennato, non toccano il diverso problema inerente al soggetto che, nell’ambito del raggruppamento, deve fornire le due referenze richieste e, quindi, la questione se l’onere gravi sulla sola mandataria o su tutti i partecipanti al raggruppamento.
Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2006.

Depositata in Segreteria il 18 luglio 2006



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