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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 6 luglio 2006 n. 3866
Aldo Ravalli – Presidente, Claudio Contessa – Estensore
Acquaro e altro (avv. F. Mastroviti) c. Comune di Mottola (avv. G. Fanelli)


Pubblica amministrazione – Silenzio della pubblica amministrazione – Modifiche di cui al d.l. 35 del 2005 – Giudice amministrativo – Possibilità di pronunciarsi in merito alla fondatezza dell’istanza originariamente proposta dai privati – Attività di carattere non vincolato – Esclusione

Anche a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche di cui al d.l. 35 del 2005 (conv. in l. 80 del 2005), il giudice amministrativo non può pronunciarsi in merito alla fondatezza dell’istanza originariamente proposta dai privati (e che ha dato origine all’instaurazione del c.d. ‘rito del silenzio’), nei casi in cui la risoluzione della vicenda sottesa all’instaurazione del giudizio ex art. 21-bis, l. 7 agosto 1990 n.241, non concerna l’esercizio di attività di carattere vincolato, bensì si inscriva nell’ambito di scelte pubblicistiche (quali quelle di pianificazione territoriale anche di dettaglio) caratterizzate da ampi poteri discrezionali in capo agli Enti competenti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE




nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI, Presidente
ENRICO d’ARPE, Componente

CLAUDIO CONTESSA, Componente, relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA




Visto il ricorso 813/2006 proposto da:


ACQUARO CARMINE
ACQUARO DONATO
ACQUARO ANNA MARIA
ACQUARO NICOLANGELO
ACQUARO LEONARDO
LATERZA CHIARA
MARRA ROMANA
ROTOLO STELLA
MALDARIZZI VITO
DE CRESCENZO MARGHERITA
NOTARISTEFANO NUNZIO
SASSO VITA MARIA
BALESTRA MICHELE
BALESTRA ANDREA
DE CARLO ANTONIO
GENTILE ANTONIO



rappresentati e difesi da:

AVV. FULVIO MASTROVITI



con domicilio eletto in BARI,

VIA M. MONTRONE, 47
presso
AVV. FULVIO MASTROVITI

contro

COMUNE DI MOTTOLA
(in Persona del Sindaco, p.t.)
rappresentato e difeso da:
AVV. GIUSEPPE A. FANELLI
con domicilio eletto in TARANTO
CORSO UMBERTO, N. 55
presso
AVV. GIUSEPPE A. FANELLI



-
per la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento del silenzio-rifiuto formatosi in ordine alla domanda di lottizzazione edilizia dei suoli di loro proprietà in agro di Mottola, presentata dai ricorrenti in data 17 gennaio 1996 e 6 marzo 2003 ed alla successiva diffida notificata in data 9 novembre 2005; nonché per l’annullamento di ogni atto o provvedimento eventualmente emanato in ordine alla suddetta domanda;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mottola;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2006 il relatore Ref. CLAUDIO CONTESSA e uditi, altresì, gli avvocati Mastroviti (per i ricorrenti) e Fanelli (per il Comune di Mottola);
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione dell’art. 2, legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli artt. 28, L.U. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii. e 27, comma 3, L.R. 31 maggio 1980, n. 56. Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione;
Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO




I ricorrenti riferiscono di essere proprietari, nell’ambito del Comune di Mottola, di alcuni suoli edificatori ricadenti in zona tipizzata come ‘Espansione residenziale C’ dal vigente P.R.G. da ultimo approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. 17 marzo 2004, n. 5.
Riferiscono, altresì, che analoga destinazione fosse impressa alle aree in questione anche dal previgente strumento urbanistico (Programma di fabbricazione).
Risulta agli atti di causa che già nel 1991 alcuni dei proprietari della zona avessero proposto al Comune un Piano di lottizzazione (d’ora innanzi: P. di L.) relativo alle aree in questione, ma l’iniziativa non era sfociata in atti concreti.
Nel gennaio 1996 l’istanza veniva riproposta (ancora una volta, su iniziativa di una parte soltanto dei proprietari), ma anche in questa occasione, l’iniziativa non aveva seguito, nonostante nel luglio 1998, la C.E.C. avesse espresso parere favorevole sul P. di L. in questione.
Risulta, ancora, agli atti che nel corso del 2003 la proposta di Piano di lottizzazione ottenne l’adesione anche degli altri proprietari dei fondi interessati. Pertanto, con istanza in data 6 marzo 2003, era stata presentata una nuova istanza di approvazione ai sensi dell’art. 27 della L.R. 56 del 1980..
Nell’ottobre 2005, i ricorrenti notificavano al Comune un atto stragiudiziale di diffida al fine di ottenere l’approvazione del Piano.
Non avendo il Comune provveduto neppure in tale occasione all’approvazione del Piano in parola, i ricorrenti proponevano ricorso innanzi al T.A.R. Puglia - Bari, con il quale chiedevano che venisse accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata a fronte delle richieste rivoltegli nel 2006 e nel 2003.
Si costituiva in giudizio il Comune di Mottola, il quale eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del T.A.R. Lecce e, nel merito, concludeva per la declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità del ricorso, ovvero per la sua reiezione.
Con ordinanza n. 380/06, resa all’esito della Camera di consiglio del 18 maggio 2006, il T.A.R. Puglia – Bari, ravvisato i consenso delle parti circa la competenza territoriale del T.A.R. Puglia – Lecce, disponeva la trasmissione quivi del fascicolo di causa.
Alla Camera di consiglio del 5 luglio 2006, i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Come si è detto in precedenza, risulta agli atti di causa che il Comune di Mottola non abbia mai provveduto in modo espresso in ordine all’istanza di lottizzazione presentata dai ricorrenti il 17 gennaio 1996 ed il 6 marzo 2003, pur sussistendo uno specifico obbligo al riguardo, specie dal momento in cui (e ci si riferisce alla richiesta rivolta nel 2003) l’istanza era stata rivolta da tutti i proprietari dei suoli ricadenti nel comparto.
E’ infatti noto che, ai sensi dell’art. 27, terzo comma della L.R. Puglia 31 maggio 1980, n. 56, una volta presentato dagli interessati il Piano di lottizzazione, “la delibera del Consiglio Comunale, di approvazione o di diniego, deve essere presa entro 90 giorni dal ricevimento della proposta”.
La difesa comunale obietta al riguardo che, in effetti, il comportamento dell’amministrazione intimata non sarebbe stato nella specie del tutto inerte, dal momento che con nota in data 22 novembre 2005 il responsabile del Settore Urbanistica del Comune aveva inviato ai ricorrenti una nota con la quale, pur dichiarando la propria incompatibilità a determinare in ordine al Piano in parola, rendeva noto che già in data 28 aprile 2005 era intervenuta una ‘Relazione/Parere’ a firma del responsabile del procedimento con la quale si esprimeva un avviso complessivamente favorevole circa il progetto.
In secondo luogo, la difesa comunale rileva che comunque ostava alla richiesta autorizzazione la ravvisata non conformità del Piano proposto con le indicazioni del vigente strumento urbanistico comunale.
In terzo luogo, la difesa comunale osserva che un ulteriore motivo di rigetto (rectius: di inammissibilità) del ricorso deriverebbe dalle innovazioni normative introdotte nell’ambito della l. 241 del 1990 ad opera del d.lgs. 25 del 2005 - conv. in l. 80 del 2005 – (con particolare riferimento al ‘nuovo’ art. 2, comma 5, secondo cui “salvi i casi di silenzio-assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere riproposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza (…)”).
Nella tesi del Comune intimato, quindi, la fondatezza o infondatezza nel merito dell’istanza dei ricorrenti sarebbe direttamente conoscibile dal Tribunale adito, il quale dovrebbe nella specie concludere per il rigetto del ricorso, non sussistendo nella specie i presupposti per l’assentibilità del Piano proposto.
Le tre eccezioni dinanzi sinteticamente richiamate non possono essere condivise, con la conseguenza che il ricorso in epigrafe debba essere accolto.
Quanto al primo rilievo della difesa comunale, il Collegio osserva che la sola adozione della ‘Relazione/Parere’ dell’aprile del 2005, attesa la valenza endoprocedimentale che la caratterizza, non può condurre ad affermare che, nella specie, la condotta del Comune risulti esente dai lamentati profili di inerzia.
Ciò in quanto il Comune intimato ha comunque omesso di provvedere espressamente sull’istanza dei ricorrenti, non adottando la deliberazione consiliare di cui è menzione all’art. 27 della L.R. 56 del 1980.
Quanto al secondo ed al terzo rilievo sollevati dalla difesa comunale, il Collegio ritiene che nella specie debba prestarsi espressa adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche di cui al d.l. 35 del 2005 (conv. in l. 80 del 2005), il Giudice amministrativo non possa pronunciarsi in merito alla fondatezza dell’istanza originariamente proposta dai privati (e che ha dato origine all’instaurazione del c.d. ‘rito del silenzio’), nei casi in cui la risoluzione della vicenda sottesa all’instaurazione del giudizio ex art. 21-bis non concerna l’esercizio di attività di carattere vincolato, bensì si inscriva nell’ambito di scelte pubblicistiche (quali quelle di pianificazione territoriale anche di dettaglio) caratterizzzate da ampi poteri discrezionali in capo agli Enti competenti.

E’ innegabile, quindi, che sussista a tutt’oggi la violazione, da parte del Comune, del generale obbligo di provvedere espressamente nei termini di legge a fronte di procedimenti amministrativi avviati ad istanza di parte.

Deve, pertanto, essere dichiarato l’inadempimento del Comune di Mottola in ordine all’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento all’origine dei fatti di causa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Visto l’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come aggiunto dalla l. 21 luglio 2000, n. 205, art. 2 e ritenuto, in base a quanto esposto, che sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di legge per l’emanazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 813/2006:

LO ACCOGLIE e per l’effetto, accertato l’obbligo ricadente in capo all’amministrazione di provvedere con l’adozione di atti espressi a fronte delle predette istanze in data 17 gennaio 1996 e 6 marzo 2003, ordina al Comune di Mottola di provvedere sulla medesima entro un termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il Comune di Mottola al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro cinquecento, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alla parti.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2006.


Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 06 luglio 2006






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