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| n. 7-2006 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 5 luglio 2006 n. 7278
Pres. C. D’Alessandro - Rel. Est. P. Carpentieri
Emiliano Vollono (Avv. Vincenzo Propenso) c. Ministero dell’Interno – Prefettura della provincia di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) |
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1. Atti amministrativi – Foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dai luoghi di residenza – Soggetto inquadrabile nelle categorie previste dall’art. 1 della L. n. 1423/1956 – Soggetto ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica ex art. 2 della medesima legge – Presupposti necessari.
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2. Atti amministrativi – Foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dai luoghi di residenza – Soggetto inquadrabile nelle categorie previste dall’art. 1 della L. n. 1423/1956 – Soggetto ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica ex art. 2 della medesima legge – Riferimento agli elementi di fatto - Presupposti necessariamente concorrenti.
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3. Atti amministrativi – Foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dai luoghi di residenza – Presupposto della pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali dell’interessato – Prudente apprezzamento dell’Autorità di Polizia – Valutazione discrezionale – Sindacato di legittimità del G.A. – Esclusivamente per profili di abnormità dell’iter logico, incongruenza della motivazione e travisamento della realtà fattuale.
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1. Ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, e cioè: che si tratti di soggetto inquadrabile in una delle categorie previste dall’art. 1 della L. n. 1423/1956 (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ex art. 2 della L. cit. (1).
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2. Il provvedimento di rimpatrio emesso dal Questore deve fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza dell’interessato ad una delle categorie indicate all’art. 1 della L. n. 1423 del 1956 ed indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l’appartenenza ad una delle categorie di cui al predetto articolo 1 della legge cit. e la pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 2 L. 1423/1956 (2).
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3. Il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica deve necessariamente basarsi su concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia su episodi di vita, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità di Polizia. Si tratta di una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (3).
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(1) cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 3238/2004; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 2684/2003. |
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(2) cfr. Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1996, n. 121. |
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(3) cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 358/2005; n. 6161/2005; TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 3265/2002; Cons. Stato, sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2931. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione V^
composto dai Signori:
1) Carlo d’Alessandro - Presidente
2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore
3) Michelangelo Francavilla- Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 26, commi 4 e 5 L. 1034/1971 e s.m.i.
sul ricorso n. 2252/2006 Reg. Gen., proposto da
Vollono Emiliano rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Propenso, con domicilio eletto in Napoli alla via Nuova Poggioreale 45/A, presso lo studio dell’avv. Renato D’Antuono
contro
il Ministero dell’interno - Prefettura della provincia di Napoli, , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso in giudizio, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la quale domicilia ope legis in Napoli alla via Diaz 11;
per l’annullamento, previa sospensione
del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli in data 30/11/2005 e notificato il 3/1/2006 (prot. n. Inf. 2005/fasc. 2524/n. 11919/Area VI Bis/f.v.o.) e con il quale respingeva il ricorso gerarchico avverso l’ordine emesso dal Questore della provincia di Napoli – Commissariato P.S. di Sorrento – in data 22/8/2005, con il quale veniva ordinato il rimpatrio nel Comune di Castellammare di Stabia ed il conseguente divieto di far ritorno nel Comune di Vico Equense per anni tre (3) senza preventiva autorizzazione.
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, con le annesse produzioni;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla camera di consiglio del 27 aprile 2006 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21, decimo comma, e 26, commi quarto e quinto, della legge n. 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, nulla hanno obiettato alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;
CONSIDERATO che, con il presente ricorso - ritualmente notificato in data 4 marzo 2006 e depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 3 aprile - il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Prefetto della provincia di Napoli ha respinto il ricorso gerarchico volto all’annullamento del decreto del 22 agosto 2005, con il quale il Questore della provincia di Napoli gli ha ordinato il rimpatrio nel Comune di Castellammare di Stabia, inibendone il ritorno nel Comune di Vico Equense per un periodo di tre anni, senza la preventiva autorizzazione.
RITENUTO, nel merito, :
che, ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, e cioè: che si tratti di un soggetto inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una delle categorie previste dall’art. 1 della legge n. 1423/1956 (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ex art. 2 L. cit.; (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 3239/2004; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 2684/2003);
che, di conseguenza, il provvedimento di rimpatrio emesso dal Questore deve fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza dell’interessato ad una delle categorie indicate nell’art. 1 L. n. 1423 del 1956 ed indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra la appartenenza ad una delle categorie di cui al predetto art. 1 legge cit. e la pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 2 L. 1423/1956( cfr. Cass. pen. Sez. I, 12.1.1996, n. 121);
RILEVATO, in particolare, che il rimpatrio con foglio di via obbligatorio -costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli- presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale- pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati- deve necessariamente essere fondato su concreti comportamenti attuali dell’ interessato, ossia su episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità che il soggetto, rientrante in una delle categorie previste dall’art. 1 L. 1423/1956, possa commettere reati; tale prognosi di pericolosità, che giustifica l'irrogazione della misura di prevenzione de qua, è una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo se non sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 358/2005; 616/2005; T.A.R. Marche, 204/2003; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 3265/2002; Consiglio di Stato, IV Sezione, 27 maggio 2002, n. 2931);
CONSIDERATO che, nella fattispecie, il Questore di Napoli, a giustificazione dell’impugnato foglio di via, deduce:
- che il ricorrente, fermato il giorno 22 agosto 2005, alle ore 15,45 da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare di Stabia, “. . .veniva trovato in possesso di grammi 2,00 di sostanza stupefacente del tipo marijuana – canapa indiana, pEr la quale veniva segnalato a norma dell’art. 75 d.P.R. 309/1990 e denunziato in stato di libertà all’a.g.. . .”;
- che “. . non dando contezza circa la sua presenza in zona, alla luce delle oggettive circostanze di tempo e luogo relative al controllo odierno, la sua presenza ritenesi finalizzata al compimento di reità e di sicuro turbamento per l’ordine pubblico” e che “. . .a parte le risultanze di cui innanz,i Vollono Emiliano, proveniente dal luogo di residenza, non svolge in tale Comune alcuna attività lavorativa, per cui sussistono fondati motivi di ritenere che viva con i proventi di attività illecite”;
RITENUTO che, in applicazione dei suriferiti principi giurisprudenziali, il ricorso meriti accoglimento. Ed invero la Questura di Napoli neppure deduce nel provvedimento impugnato che il ricorrente sia un soggetto inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una delle categorie previste dall’art. 1 della legge n. 1423/1956 (ciò che importa la mancanza di una delle due condizioni sopra individuate che debbono essere necessariamente presenti ai fini della legittimità del foglio di via obbligatorio) e, comunque, il giudizio di pericolosità sociale ex art. 2 L. cit. formulato dalla Autorità di P.S. è affetto da illegittimità per assoluta mancanza dei presupposti atteso che il sig. Vollono risulta essere del tutto incensurato ed immune da qualsivoglia pendenza o segnalazione di sorta. Inoltre, la deduzione del Questore di Napoli -secondo la quale non svolgendo il ricorrente alcuna attività lavorativa nel Comune di Vico Equense potrebbe ritenersi che lo stesso viva con proventi di attività illecite- è inidonea, nella sua genericità, ad assolvere l’ onere motivazionale di legge e comunque tale situazione di fatto -non essendo specificamente correlabile, sul piano causale, a concreti e specificamente individuati comportamenti attuali del ricorrente- non può essere assunta, in difetto di ulteriori elementi di prova, quale indice rivelatore di sicura pericolosità sociale della ricorrente medesima;
CHE, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO, quanto alle spese, che le stesse devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell’amministrazione resistente, nell’importo liquidato in dispositivo;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, visti ed applicati gli artt. 21 comma 10 e 26, commi 4 e 5, della legge 1034/1971, come integrata e modificata dalla legge 205/2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore della provincia di Napoli del 22 agosto 2005.
Condanna il Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2006.
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