REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sede di Roma - Sezione III quater
composto dai seguenti magistrati:
Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente
Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore
Dr. Umberto Realfonzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1835 del 2006 proposto da
Hill’s Pet Nutrition Italia srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Franco Coccoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Parioli 180;
CONTRO
Il Ministero della Salute, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
del provvedimento adottato dal Ministero della Salute Ufficio Veterinario del Porto di Napoli, prot. 3873 del 21 dicembre 2005, di non ammissione all’importazione e respingimento dei prodotti di origina animale stivati nel container YMLU304264/1 sigillato con sigillo UVACNAPOLI 000235, e di ogni altra nota compresa la nota del 13 gennaio 2006 protocollo DGVA-III-IX bis/1685/P.;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza Pubblica del 17 maggio 2006, il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti l’avvocato Mario Sanino per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Salvatorelli per la resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, la società Hill’s Pet Nutrition Italia srl impugna, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti con i quali il Ministero della Salute (Ufficio Veterinario di Porto, di Napoli), ha disposto la non ammissione all’importazione dei prodotti di origine animale stivati in container e ordinato la rispedizione all’origine della stessa entro sessanta giorni, in quanto accompagnati da documenti ritenuti irregolari.
Deduce i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7, 8 e 10 della legge n.241 del 1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche in particolare difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria.
2) Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 80 e delle direttive 97/78/CE e 97/79/CE. Violazione e falsa applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002. Violazione e falsa applicazione delle direttive 95/69/CE e 98/51/CE, 2000/16/CE, 79/373/CEE e 178/2002/CE. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria, manifesta illogicità ed irragionevolezza, travisamento del fatto. Confusione e perplessità dell’azione amministrativa, sviamento di potere.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha controdedotto nel merito delle argomentazioni svolte dal ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 17 maggio 2006 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Posto d’Ispezione Frontaliero dell’Ufficio Veterinario del Porto di Napoli ha disposto la non ammissione all’importazione, e la rispedizione all’origine entro 60 giorni, dei prodotti di origine animale destinati a mangime, stivati in un container, in quanto dai controlli effettuati è risultato che il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione riportato nel certificato sanitario non corrispondeva al numero riportato in etichetta e i documenti di accompagnamento della merce erano affetti da alcune irregolarità.
Tale determinazione è stata contestata dalla società ricorrente la quale ha evidenziato il carattere meramente formale delle difformità riscontrate dall’Ufficio Veterinario, richiamato tutti i precedenti di spedizione, i numeri identificativi dello stabilimento di produzione - diversi in ragione della differente normativa di riferimento - e le rassicurazioni ottenute dal predetto Ufficio di controllo sulla possibilità di immissione in circolazione delle merci per cui è causa.
Ha affidato a due articolate censure tutte le argomentazioni in diritto che dimostrerebbero l’illegittimità dei provvedimenti gravati.
Ha lamentato, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7, 8 e 10 della legge n.241 del 1990 e l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare, ha lamentato il difetto di motivazione, la contraddittorietà ed il difetto di istruttoria.
Mancherebbe l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’amministrazione nel senso contestato, consistendo la motivazione nella rilevazione di una circostanza di fatto assistita da un generico richiamo a non meglio specificate “ vigenti disposizioni sanitarie”.
Ha rimesso, poi, a questo Collegio ogni valutazione sulla violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 secondo il quale nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento è tenuto a comunicare tempestivamente all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della sua richiesta.
La censura è infondata.
La motivazione di un provvedimento è da ritenere sufficiente se consente di ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione competente, vale a dire se consente di comprendere le ragioni sottostanti all’atto ritenuto lesivo.
La legge n. 241 del 1990 e la ricostruzione interpretativa che ne è stata fatta dalla giurisprudenza non prevedono come indispensabile una motivazione circostanziata o ridondante ma affermano come necessaria una motivazione che esterni le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della scelta operata dall’Amministrazione, tale, in ogni caso, da consentire all’interessato anche di rimediare a mancanze o lacune riscontrate nei presupposti presi in considerazione o nella documentazione valutata (TAR Sicilia, Catania, sezione III, 22 settembre 2005 n. 1431) dalla stessa Amministrazione.
Nel caso in esame l’Amministrazione intimata non ha preso in considerazione una circostanza di mero fatto ma una circostanza di fatto giuridicamente rilevante quale è la difformità tra due documenti destinati all’identificazione formale dello stabilimento di produzione del prodotto di cui si chiede l’immissione in circolazione ai fini del commercio.
Da tale fatto, si ripete, giuridicamente rilevante in quanto disciplinato dal regolamento della CE n. 1774 del 2002 e dal D. Lgs. n 80 del 200 (articoli 4 e 17) espressamente richiamati nelle premesse del provvedimento impugnato, ha tratto la ragione della sua determinazione che risulta, pertanto, chiara e comprensibile e quindi conforme a ciò che è normativamente prescritto.
Da disattendere anche il richiamo all’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 secondo il quale prima dell’adozione di un atto negativo è necessario comunicare al destinatario di tale eventuale provvedimento i motivi ostativi all’accoglimento della sua domanda.
Nel caso in esame l’atto di diniego impugnato (il primo tra quelli gravati), del 21 dicembre 2005, risulta effettivamente adottato senza alcuna previa comunicazione alla società ricorrente la quale, pertanto, non è stata messa in grado di offrire il proprio contributo per un’esatta e completa istruttoria. Tuttavia la società ricorrente ha interloquito con l’Amministrazione resistente sia attraverso colloqui informali sia mediante due lettere inviate, rispettivamente, in data 21 dicembre 2005 (stesso giorno del provvedimento di diniego) e 10 gennaio 2006, successivamente alle quali l’Amministrazione resistente, prendendo espressamente atto delle note indicate e facendo le sue valutazioni, ha concluso per la non ammissione alla circolazione ed il successivo respingimento della merce.
Ne consegue che l’iter istruttorio previsto dall’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 risulta, di fatto, rispettato atteso che il provvedimento finale, che può essere identificato nella nota del 13 gennaio 2006 espressamente impugnata con l’odierno ricorso, è stato adottato a conclusione dei contributi di informazione e documentali offerti dalla società interessata.
Procedendo nell’ulteriore esame del ricorso il Collegio si sofferma sulla seconda censura con la quale la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 80 e delle direttive 97/78/CE e 97/79/CE nonché la violazione e falsa applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 e delle direttive 95/69/CE e 98/51/CE, 2000/16/CE, 79/373/CEE e 178/2002/CE oltre all’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, la contraddittorietà e manifesta illogicità ed irragionevolezza, confusione e perplessità dell’azione amministrativa.
La difformità tra il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione riportato nel certificato sanitario ed il numero riportato sull’etichetta dei prodotti indurrebbe ad incertezza sull’effettivo stabilimento di provenienza della merce e non ne consentirebbe la corretta e sicura identificazione e tracciabilità. Solo questo, secondo la Hill’s Pet Nutrition Italia potrebbe spiegare e giustificare il divieto di immissione in circolazione delle merci in parola, pronunciato dall’Amministrazione resistente.
Sennonché tale incertezza risulterebbe, di fatto, insussistente in quanto lo stabilimento di provenienza della merce, a detta della ricorrente, sarebbe identificabile, senza errori.
Si tratta dello stabilimento Hill’s di Topeka, sito in Kansas (USA) dal quale la merce per cui è causa viene regolarmente importata da anni non soltanto dalla Hill’s Pet Nutrition Italiana ma anche da tutte le altre società Hill’s presenti nei vari Paesi della Comunità Europea.
Lo stabilimento di produzione risulta, infatti, regolarmente registrato dall’United States Department of Agricolture ed inserito nell’elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti autorizzati ad esportare in Italia, pubblicato dal Ministero della Salute e registrato con il numero KS-PFO-0004, esattamente il numero di registrazione contenuto nei certificati veterinari che accompagnano il prodotto.
Lo stesso stabilimento risulta, altresì, registrato con il numero identificativo US61589 in applicazione della direttiva 95/69/EC e sulle etichette dei prodotti di cui è stata chiesta l’immissione nel territorio nazionale.
Pertanto i due numeri indicati rispettivamente nel certificato veterinario (KS-PFO-0004) e sull’etichetta della merce (US61589), pur essendo diversi in quanto corrispondenti a due diverse modalità di registrazione, servirebbero ad identificare lo stesso stabilimento, vale a dire quello di Topeka in Kansas.
Non si sarebbe neppure in presenza di una violazione formale ma di una mera irregolarità, superabile attraverso un mero chiarimento capace di garantire l’effettivo rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme richiamate e di assicurare gli adempimenti dovuti anche con riferimento ai carichi di merce da inviare in futuro.
La ricorrente prosegue affermando che non vi sarebbe stata alcuna violazione delle norme comunitarie in quanto il regolamento CE n. 1774 del 2002 prevede l’approvazione degli stabilimenti di produzione dei mangimi per animali, operanti all’esterno della Comunità, ma non prevede alcun obbligo di registrazione del numero dello stabilimento, attribuito a tale fine, sulle etichette della merce.
Anche a proposito dell’altro numero di registrazione, che costituisce attuazione della direttiva comunitaria 95/69 e di quella successiva, n. 98/51 e che è stato ottenuto, così come prescrivono le norme contenute nelle predette direttive, istituendo quale proprio rappresentante lo stabilimento Hill’s di Etten Leur in Olanda, la società ricorrente osserva che si tratta di un numero che deve essere indicato sull’etichetta dei prodotti sulla base di quanto previsto dalla direttiva CE 2000/16, come di fatto avvenuto, ma che non vi è alcun obbligo della sua riproposizione nel certificato sanitario che accompagna la merce in transito.
Sulla base della suesposta lettura delle norme applicate dall’Amministrazione resistente, la società Hill’s lamenta anche il difetto di motivazione.
La censura si rivela fondata nei sensi e per le ragioni che di seguito si precisano.
Preliminarmente il Collegio si sofferma sulla dichiarazione (reg. 999 del 2001/CE, allegato XI, parte A, punto 15) lettera b, così come modificato dal reg. 1809/2003 e dal reg. 339/2006) relativa alla non derivazione ed alla non presenza di materiale specifico a rischio (carne raccolta meccanicamente da ossa di bovini, ovini o caprini) nei prodotti per cui è causa che secondo l’Amministrazione resistente non sarebbe stata presentata dalla società ricorrente.
Ad avviso di quest’ultima, si tratterebbe di un argomento nuovo, estraneo al provvedimento impugnato ed in quanto tale, vale a dire in quanto motivazione nuova, del tutto inammissibile. In ogni caso il nuovo modello di certificato trasmesso il 10 gennaio 2006 conterrebbe la dichiarazione che si sostiene mancante e su di esso non vi sarebbe stata alcuna pronuncia da parte dell’Amministrazione resistente.
Il Collegio osserva che sulla base della ricostruzione effettuata in occasione dell’esame del primo motivo ed, in particolare, della dedotta violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, è stato ritenuto che il provvedimento lesivo è quello adottato in data 13 gennaio 2006 nel quale si fa espresso rinvio alle note del 21 dicembre 2005 e 10 gennaio 2006 inviate dalla ricorrente e si conclude per l’inammissibilità della circolazione sul territorio nazionale dei prodotti per cui è causa.
In questo provvedimento, malgrado l’espressa menzione delle note indicate (una delle quali relativa al nuovo modello di dichiarazione contenente anche quella prevista dal reg. 999 del 2001/CE, allegato XI, parte A, punto 15) lettera b, così come modificato dal reg. 1809/2003 e dal reg. 339/2006) non soltanto non vi è alcun riferimento alla dichiarazione che si pretende mancante, di cui si fa cenno solo in sede di difesa, ma si ribadisce, nuovamente, che la ragione del provvedimento di diniego è la mancata conformità delle stampigliature, dei marchi di salubrità identificativi del Paese e dello stabilimento di origine con quelli contenuti nel certificato o documento. Si conferma, cioè, che la ragione del diniego consiste esclusivamente nell’incertezza nell’identificazione del prodotto.
Ne consegue che, effettivamente, l’argomento addotto dal Ministero della Salute prima che infondato in quanto non corrispondente alla situazione rilevata in atti, è da ritenere inammissibile.
Osserva, quindi, il Collegio che contrariamente all’assunto della ricorrente, il decreto legislativo n. 80 del 25 febbraio 2000, di attuazione delle direttive 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi, dispone all’articolo 4, punto 4 lettera a) che il veterinario ufficiale esegue il controllo di identità allo scopo di accertare che i prodotti siano conformi ai dati posti nei relativi certificati o documenti di accompagnamento.
Sicchè, correttamente l’Amministrazione resistente una volta accertata la difformità tra il numero di stabilimento risultante nel certificato sanitario e quello risultante sui prodotti ha contestato tale difformità ritenendo non sicuramente identificabile il prodotto da ammettere alla circolazione interna.
Una sicura identificazione si ha, infatti, nell’ipotesi in cui non vi siano discordanze tra il numero di registrazione che individua il prodotto e quello che individua lo stabilimento di produzione del primo.
Tuttavia, osserva il Collegio che nel caso in cui non vi sia un’immediata e certa identificazione della merce in viaggio, nei sensi appena detti, non deve necessariamente ritenersi esclusa ogni possibilità di identificazione della medesima merce attraverso l’apporto di chiarimenti e documenti da prodursi ad opera della società interessata, nel caso in cui questi siano in grado di identificare, senza errori ed incertezza, il prodotto e lo stabilimento di produzione.
L’articolo 4 del D.Lgs. n. 80 del 2000 prima evocato, che al punto 4, lettera a) prescrive “il controllo di identità di ciascuna partita al fine di accertare che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei relativi certificati o documenti di accompagnamento” non può, infatti, essere inteso nel senso che deve essere impedita la circolazione nel territorio nazionale di un prodotto di cui può essere documentalmente accertata la provenienza ma deve essere inteso nel senso che tale circolazione è esclusa solo nel caso in cui sia incerta o impossibile l’identificazione del prodotto, ipotesi questa che non discende automaticamente da un doppio numero di registrazione.
Anche il nome della persona fisica serve alla sua identificazione, nondimeno, se si è in presenza di persona nota anche attraverso lo pseudonimo, può avvenire che alla sua identificazione, oltre che il nome, contribuisca anche il riferimento allo pseudonimo che, pur essendo un’indicazione aggiuntiva, ne rivela, alla pari del primo, l’identità consentendone l’esatta individuazione.
Il Collegio si sofferma, infine, sulla parte della censura che riguarda l’incertezza nell’identificazione del prodotto da immettere in circolazione, a causa dell’indicazione, nel certificato sanitario, di un numero relativo allo stabilimento di produzione, diverso da quello indicato sulla stampigliatura del prodotto stesso.
Osserva che i numeri indicati sono, rispettivamente:
KS-PFO-0004 e US61589, il primo contenuto nel certificato sanitario; il secondo stampigliato sui prodotti. Il primo rilasciato in applicazione del regolamento CE n. 1774 del 2002, contenente norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; il secondo rilasciato in applicazione delle precedenti direttive 95/56 e 98/51, sulle condizioni e sulle modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali, direttamente rivolto, pertanto proprio agli stabilimenti di produzione.
Entrambi i numeri, che sono poi quelli contenuti rispettivamente nel certificato sanitario e nella stampigliatura del prodotto, identificano un solo stabilimento, quello di Topeka in Kansas (USA). Il primo numero individua tale stabilimento tra quelli autorizzati ad esportare in Italia alimenti per animali da compagnia...(lettera Ministero della Salute, DGVA III/26959/P del 21 luglio 2005); il secondo individua, secondo quanto si evidenzierà in appresso, lo stesso stabilimento tra quelli autorizzati alla commercializzazione dei prodotti per cui è causa nell’ambito della comunità, in quanto stabilimento di produzione dotato (e con ciò si risponde all’argomentazione dell’Amministrazione resistente secondo la quale la società ricorrente non avrebbe osservato gli obblighi di cui al dPR 433 del 2001) di un rappresentante nell’ambito della medesima Comunità costituito, nel caso in esame, dalla Hill’s Pet Nutrition sita in Olanda.
La conferma di quanto appena esposto viene dall’attestazione rilasciata dal Product Board Animal Feed a l’Aja, autorità olandese titolare del potere regolamentare nei Paesi Bassi nella materia per cui è causa, nella quale si legge che la Hill’s Pet Nutrition Topeka Plant è contraddistinta con il n° US61590 e la Hill’s Pet Nutrition di Etten Leur (paesi Bassi) è contraddistinta con il numero di registrazione NL17592 e si indicano i numeri di registrazione di tutti gli altri stabilimenti presenti sul territorio della Comunità Europea.
Non può sottacersi, infine, che nel nuovo certificato sanitario inviato in data 10 gennaio 2006, vale a dire prima del diniego impugnato dalla ricorrente, la società ricorrente ha indicato entrambi i numeri di identificazione dello stabilimento di produzione e che tale indicazione consente ogni riscontro da parte dell’autorità di confine italiana sia sull’identità della merce che sulla sua provenienza oltre che sulla possibile percorrenza.
In conclusione, ritiene il Collegio che dall’esame documentale prodotto dalla ricorrente e sulla base dell’interpretazione delle norme applicate debba concludersi per l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione resistente in quanto l’identificazione certa sia della merce sia del suo stabilimento di produzione, è possibile sulla base di quanto prodotto dalla stessa ricorrente.
Il ricorso deve intendersi, pertanto, accolto.
La complessità della materia trattata consente la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater
Accoglie il ricorso proposto dalla srl Hill’s Pet Nutrition Italia, meglio specificato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2006 ed, in prosecuzione, in quella del 13 luglio 2006.