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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 10 luglio 2006 n. 7382
Pres. de Leo, est. Storto
La Frutticola s.n.c., (Avv.ti Pierluigi Giammaria e Chiara Marrana) c. Regione Campania (Avv. Raffaele Chianese)


1. Giurisdizione e competenza – Revoca di aiuti economici alle imprese – Giurisdizione – Nelle ipotesi in cui l’attività amministrativa è vincolata – Appartiene al G.O. – Nelle ipotesi in cui l’Amministrazione esercita i propri poteri discrezionali – Appartiene al G.A.

 

2. Giurisdizione e competenza – Revoca di contributo – Per indebita utilizzazione delle somme erogate – Giurisdizione Amministrativa – Non sussiste – Ragioni.

1. La posizione del beneficiario di aiuti economici da parte delle Regioni è di diritto soggettivo (con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario) allorquando le norme comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali, mentre ove l’erogazione del contributo e il suo eventuale recupero costituiscono esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione è di interesse legittimo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.

 

2. Appartiene alla cognizione del giudice ordinario la cognizione della controversia in cui la Regione ha contestato all’impresa beneficiaria di un contributo economico cofinanziato con fondi europei l’inadempimento delle obbligazioni assunte, sub specie di una asserita indebita utilizzazione delle risorse erogate, usate per coprire, in difformità dalle previsioni normative, costi, per un verso sostenuti successivamente all’erogazione contributiva e, per altro verso, inferiori rispetto a quanto evidenziato nella contabilità societaria, poiché in questo caso si controverte della sussistenza o meno della contestata violazione dell’impegno assunto al momento della concessione del contributo, posta dalla P.A. a fondamento della richiesta di restituzione del contributo già corrisposto e, in ogni caso, non viene in rilievo alcun esercizio discrezionale della potestà amministrativa, appuntandosi l’indagine dell’ente intimato sulla mera ricorrenza di circostanze ed elementi funzionali all’esercizio di poteri vincolati.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
terza Sezione di Napoli




composto dai Signori:
Dott. Giovanni de Leo - Presidente
Dott. Vincenzo Cernese - Giudice
Dott. Alfredo Storto - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 88 del r.g. dell'anno 2005 proposto da:

LA FRUTTICOLA S.n.c.,
corrente in Summonte (AV), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Pierluigi Giammaria e Chiara Marrana ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Napoli, al corso Vittorio Emanuele n. 70


CONTRO




REGIONE CAMPANIA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Raffaele Chianese dell’Avvocatura regionale in virtù di delibera di incarico n. 340 dell’11.7.2005 e giusta procura in calce al ricorso notificato, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81


PER L’ANNULLAMENTO



1) del decreto dirigenziale n. 5001 del 9.11.2004, adottato dal dirigente dell’Area generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania, notificato con racc. dell’11.11.2004 con cui sono stati disposti: a) la revoca parziale del contributo pubblico di lire 3.700.000.000 concesso alla ricorrente con d.P.R.G. n. 10227 del 16.7.1998; b) il recupero della somma di € 540.324,37, per capitali ed interessi, con avvertenza che, in difetto di spontanea restituzione, si sarebbe proceduto al recupero coattivo;
2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006 il Giudice dott. Alfredo Storto;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;


FATTO




Col ricorso in esame “La Frutticola S.n.c.”, esercente attività industriale per la lavorazione e conservazione delle castagne, premesso:
a) di aver chiesto l’accesso al Piano Operativo Pluriennale (P.O.P.) Campania – attività finanziata dal F.E.A.O.G. nel quadro del Programma operativo per lo sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea (dec. C95 148 del 6.6.1995) – al fine di sviluppare e potenziare il proprio impianto di lavorazione e di aver avuto concesso il finanziamento con d.P.R.G.R.C. n. 10227 del 16.7.1998 nella misura del 74% (3.700.0000.000) della spesa massima ammissibile;
b) di aver realizzato interamente le opere entro il termine ultimo (a suo tempo prorogato), pagando i fornitori, per la quasi totalità, con assegni, bonifici e conti correnti postali e ricevendo in erogazione i contributi assegnati;
c) che, a seguito di segnalazioni della Guardia di Finanza e della vicenda giudiziaria penale che ne era seguita (conclusasi con archiviazione per alcuni titoli di reato e tuttora pendente per altri) e che aveva visto coinvolti l’amministratore unico ed il socio de La Frutticola s.n.c., l’amministrazione regionale aveva deciso di revocare parzialmente il contributo pubblico già concesso e di procedere al recupero della complessiva somma di € 540.324,37 già erogata, ricorrendo una caso di irregolarità ai sensi dell’art. 1 del REG. Ce n. 2988/95;
d) che, nel merito, l’amministrazione contestava: 1) “che tali interventi, pur conformi a quanto oggetto di finanziamento, ed effettivamente realizzati, siano costati di meno di quanto evidenziato in contabilità (…), in quanto, per un verso, assegni emessi a pagamento non sono stati incassati, ovvero, per altro verso, sono stati ritirati dalla stessa Società o liquidati in contanti, in difformità alle prescritte modalità dettate dai Regolamenti Comunitari (…)”; b) che, peraltro, l’allegazione ad opera della società, tra i documenti passivi, di dichiarazioni liberatorie che avevano accertato l’avvenuto pagamento, non corrispondevano alla realtà dei fatti “poiché, alla data dello stato di avanzamento dei lavori, il debitore doveva ancora versare parte delle somme dovute ai creditori”; c) che, quindi, “gli interventi oggetto del finanziamento in questione, una volta realizzati, sono risultati di un costo inferiore a quello oggetto del contributo medesimo e che pertanto la Società beneficiaria non può ricevere una somma superiore a quella che risulta essere stata effettivamente spesa e ciò indipendentemente dalla causa che determina tale diminuzione dei costi effettivi”,
ha impugnato il suddetto provvedimento di revoca parziale per i seguenti motivi:
1) violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. n. 898/86, dell’art. 17 Reg. UE n. 951/97; eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa, carenza di motivazione, essendo stata seguita pedissequamente la procedura prevista ed essendo stati effettuati, prima di ogni erogazione, tutte le istruttorie ed i controlli di legge; ed inoltre, in quanto, archiviato dal GIP il principale fatto di accusa, l’unico appunto menzionato nel provvedimento oggi in esame riguarderebbe il tempo dell’incasso degli assegni (comunque consegnati nei termini e regolarmente quietanzati), circostanza fuoriuscente dalla sfera di controllo del dante causa; ed, infine, non esistendo alcuna preclusione normativa al pagamento in contanti;
2) eccesso di potere: contraddittorietà rispetto all’istruttoria favorevole già esperita in sede di verifica dei SS.AA.LL. e di collaudo; carenza di interesse; illogicità ed ingiustizia manifesta;
3) eccesso di potere: travisamento dei fatti e perplessità dell’azione amministrativa, tenuto conto, per un verso, che le fatture poste in restituzione sono regolari e, per altro verso, degli errori di calcolo in cui sarebbe incorsa l’amministrazione.
Nel costituirsi in giudizio la Regione intimata ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso tenuto conto delle irregolarità accertate.
Entrambe le parti hanno ulteriormente interloquito col deposito di scritti difensivi e di documenti.
All'odierna udienza, la causa è stata posta in decisione.


DIRITTO




In accoglimento della eccezione sollevata dalla difesa della Regione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
La giurisprudenza ha avuto modo di affrontare più volte il problema degli aiuti alle imprese, rappresentati dalla concessione di contributi o altri incentivi economici, e della giurisdizione sulle relative controversie.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2004 n. 3040; sez. IV, 11 aprile 2002 n. 1989; sez. V, 27 marzo 2000 n. 1765; sez. VI, 28 giugno 2004 n. 4621: sez. VI, 20 maggio 2004 n. 3264; TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 gennaio 2004 n. 28), che la posizione del beneficiario del contributo è di diritto soggettivo (con conseguente attribuzione delle controversie al giudice ordinario) allorquando le norme comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali, mentre ove l’erogazione del contributo e il suo eventuale recupero costituiscono esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione è di interesse legittimo, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa. Si afferma inoltre che, anche dopo la concessione del contributo e la conseguente nascita di una posizione di diritto soggettivo, la P.A. conserva il potere di autotutela.
In particolare, si afferma espressamente la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla quantificazione e decurtazione di contributi erogati nell’ambito dei programmi comunitari gestiti dalle Regioni e cofinanziati dai fondi strutturali europei, in quanto frutto di attività vincolata da criteri predisposti dalla legge (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 19 febbraio 2004 n. 717).
La giurisprudenza della Cassazione (si vedano Cass., sez. un., 19 febbraio 2004 n. 3342 e 10 maggio 2001 n. 183) afferma che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre verificare se l’interesse del privato è tutelato in via immediata e diretta, ovvero subordinatamente all’interesse pubblico prevalente, in quanto solo nel primo caso la sua posizione acquista consistenza di diritto soggettivo.
Segnatamente, quanto alle controversie in tema di restituzione del contributo non utilizzato per le finalità per il quale era stato concesso, la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2004 n. 3186), prevede che, in tali casi, la relativa controversia appartenga alla giurisdizione ordinaria, in quanto non si ha in tal caso la rimozione di un atto per vizi propri o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico, bensì la constatazione di un inadempimento, in relazione al quale la posizione di cui si discute è di diritto soggettivo. Per ragioni analoghe, si afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in tema di revoca per mancato rispetto dei termini di realizzazione dell’opera finanziata (Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2004 n. 1822).
In definitiva, può affermarsi che la giurisprudenza, con riferimento alle controversie in tema di contributi pubblici, distingue nel modo seguente:
• appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla concessione del contributo, allorchè questa dipenda da valutazioni discrezionali in ordine all’interesse pubblico da perseguire, ed alla revoca del medesimo contributo per ragioni di pubblico interesse;
• appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a provvedimenti vincolati di attribuzione del contributo, dove cioè la legge predetermina totalmente le condizioni per la loro attribuzione, nonché quelle in ordine alla revoca degli stessi, derivante da inadempienze del beneficiario.
Nel caso in esame, la Regione non ha esercitato poteri di autotutela facendo valere un vizio originario del provvedimento di concessione del beneficio, né ha invocato un sopravvenuto contrasto con l’interesse pubblico, ma ha contestato alla ricorrente l’inadempimento delle obbligazioni assunte, sub specie di una asserita indebita utilizzazione delle risorse erogate, usate per coprire, in difformità dalle previsioni normative, costi, per un verso sostenuti successivamente all’erogazione contributiva e, per altro verso, inferiori rispetto a quanto evidenziato nella contabilità societaria.
Dinanzi a questo giudice si controverte, dunque, della sussistenza o meno di tale contestata violazione dell’impegno assunto al momento della concessione del contributo, posta dall’amministrazione a fondamento della richiesta di restituzione del contributo già corrisposto e, in ogni caso, non viene in rilievo alcun esercizio discrezionale della potestà amministrativa, appuntandosi l’indagine dell’ente intimato sulla mera ricorrenza di circostanze ed elementi funzionali all’esercizio di poteri vincolati.
Tenuto conto della giurisprudenza sopra richiamata nonché di quella consolidata presso questa Sezione (cfr., ex multis, sentt. nn. 7195/05 e 3880/06), il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sussistono, tenuto conto dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla materia, giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (r.g. n. 88/2005), lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2006.



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