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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 6 luglio 2006 n. 7308
Pres. F. Guerriero, est. G. Passarelli di Napoli
Telecom Italia Mobile s.p.a. (Avv. Giovanni Zucchi) c. Comune di Marigliano (Avv. Chiara Marrama)


1. Edilizia e Urbanistica – Impianti di telefonia mobile – D.I.A. – Provvedimento di diniego – Generico contrasto con le norme urbanistiche – Mancata indicazione delle norme violate - Carenza di motivazione – Sussiste.

 

2. Edilizia e Urbanistica – Impianti di telefonia mobile – D.I.A. - Provvedimento di diniego – Zona con qualificazione agricola – Non è in sé ostativa alla realizzazione dell’impianto.

 

3. Edilizia e Urbanistica – Impianti di telefonia mobile – D.I.A. - Provvedimento di diniego – Norme urbanistiche dettate per manufatti e costruzioni tradizionali – Applicabilità agli impianti di telefonia mobile – Esclusa.

1. Costituisce vizio di carenza di motivazione il vietare la realizzazione di un impianto di telefonia mobile sostenendo un generico contrasto con le norme urbanistiche, senza indicare quest’ultime.

 

2. La qualificazione di una zona come agricola di per sé non è ostativa alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile.

 

3. Le norme urbanistiche dettate per i manufatti e le costruzioni tradizionali non possono essere senz’altro applicate agli impianti di telefonia mobile, attesa la diversa natura, ed il diverso impatto sul territorio di quest’ultimi(1).

 

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2997.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
SETTIMA SEZIONE



nelle persone dei Signori:
FRANCESCO GUERRIERO - Presidente
LEONARDO PASANISI - Cons.

GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI - Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




Nell’udienza pubblica del 21 Giugno 2006


Visto il ricorso 13630/2004 proposto da:

TELECOM ITALIA MOBILE (T.I.M.) S.P.A.



rappresentato e difeso da:

ZUCCHI GIOVANNI



con domicilio eletto in NAPOLI

V.PARMENIDE,23 C/0FERRARA-DI VICINO
presso
ZUCCHI GIOVANNI

contro

COMUNE DI MARIGLIANO
rappresentato e difeso da:
MARRAMA CHIARA
con domicilio eletto in NAPOLI
C.SO VITTORIO EMANUELE N. 70
presso la sua sede
;



per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, a) del provvedimento prot. gen. n. 20665 del 9.8.2004 del comune di Marigliano con il quale è stata respinta la d.i.a. presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare; nonché, per quanto occorra, b) dell’art. 38 delle norme di attuazione della variante di adeguamento del P.R.G., nella parte contenete le prescrizioni da osservare nell’installazione degli impianti di telefonia mobile e della relativa delibera commissariale di adozione n. 56/2002;

nonché, con motivi aggiunti, c) del parere negativo espresso dai tecnici in ordine alla dia presentata dalla ricorrente; d) ed e) dell’art. 38 delle norme di attuazione della variante di adeguamento del P.R.G., nella parte contenete le prescrizioni da osservare nell’installazione degli impianti di telefonia mobile e della relativa delibera commissariale di adozione n. 56/2002;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

RILEVATO che la ricorrente premetteva di aver presentato una DIA in data 08.07.04 per l'istallazione di un impianto di telefonia mobile in via dello Spione; che l'ARPAC aveva espresso parere favorevole; che tuttavia il Comune emetteva l'atto impugnato sub a); all’udienza fissata per la pronunzia cautelare, in data 12.01.05, la ricorrente veniva a conoscenza del parere negativo espresso dai tecnici sicché provvedeva ad impugnare anche quest’ultimo con i motivi aggiunti;
che pertanto la ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi, con il ricorso introduttivo: 1) carenza di motivazione, atteso che l’art. 38 delle norme di attuazione della variante di adeguamento del P.R.G. contiene diverse prescrizioni, sicché non è chiaro quali sarebbero quelle violate dalla DIA; 2) ove mai le prescrizioni violate fossero quelle che impongono il rispetto delle distanze di 500 e 1000 metri da edifici residenziali e siti sensibili, è illegittima l'imposizione dell'obbligo di rispettare distanze minime da determinati edifici o luoghi; in ogni caso, le distanze prescritte sono assolutamente esorbitanti; 3) l’illegittimità dell’art. 38 si riverbera sull’atto di diniego; nonché con i seguenti motivi aggiunti: 1) eccesso di potere per contraddittorietà, perché assume quale norma violata l’art. 38 della variante, pur fondandosi su profili di incompatibilità urbanistica dell’impianto, che afferiscono invece ad altre norme della variante medesima; 2) violazione dell’art. 86 D.L.vo n. 259/03, atteso che gli impianti di telefonia mobile sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e come tali realizzabili in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici; 3) difetto di istruttoria; 4) carenza di motivazione; 5) le norme che impongono il rispetto delle distanze di 500 e 1000 metri da edifici residenziali e siti sensibili sono illegittime perché non si può imporre l'obbligo di rispettare distanze minime da determinati edifici o luoghi; in ogni caso, le distanze prescritte sono assolutamente esorbitanti; 6) l’illegittimità dell’art. 38 si riverbera sull’atto di diniego;

CONSIDERATO
che il ricorso appare fondato, atteso che, per giurisprudenza costante, costituisce vizio di carenza di motivazione il vietare la realizzazione di un impianto di telefonia mobile sostenendo un generico contrasto con le norme urbanistiche, senza indicare queste ultime;
che, inoltre, la giurisprudenza ha costantemente escluso che la qualificazione di una zona come agricola sia di per sé ostativa alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile;
che, ancora, le norme urbanistiche dettate per i manufatti e le costruzioni tradizionali non possono essere senz’altro applicate agli impianti di telefonia mobile, attesa la diversa natura, ed il diverso impatto sul territorio, di questi ultimi (Consiglio di Stato n. 2997/2003);
che, pertanto, deve essere annullato il provvedimento impugnato sub a) in epigrafe; che, tuttavia, l’annullamento del diniego della dia fa venir meno l’interesse ad ottenere l’annullamento degli altri atti impugnati, ed in particolare dell’art. 38 delle norme di attuazione della variante di adeguamento del P.R.G.;

CHE le spese possono essere compensate, attesa la natura della controversia;

P.Q.M.




Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Settima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato sub a) in epigrafe; dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all’impugnativa degli altri atti in epigrafe;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21.06.2006.



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