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| n. 7-2006 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 29 giugno 2006 n. 7221
Pres. F. Guerriero, est. L. Pasanisi
Condominio Via Carlo Poerio n. 89/A, Napoli (Avv. Francesco Vecchione) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo e Bruno Ricci), Regione Campania (Avv. Rosanna Panariello) e nei confronti di Gigliola Soscia (Avv. Orazio Abbamonte, interventrice ad opponendum) |
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1. Edilizia e Urbanistica – Accertamento sussistenza interesse pubblico concernente l’assetto viario del territorio – Controversia – Situazione giuridica dedotta in giudizio – Interesse legittimo – Giurisdizione amministrativa- Sussiste.
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2. Edilizia e Urbanistica – D.I.A. – Fattispecie a formazione progressiva – Potere preventivo di verifica degli elementi necessari alla costituzione del titolo abilitativo – Esercitabile nel termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione – Generale potere di autotutela – Non sottoposto a limiti di tempo.
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3. Edilizia e Urbanistica – Decreto regionale di classificazione – Provvedimento generale inidoneo a ledere una specifica posizione giuridica – Preventiva comunicazione ex art. 7, L. n. 241/90 – Non è dovuta.
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4. Edilizia e Urbanistica – Accertamento sussistenza interesse pubblico concernente l’assetto viario del territorio – Controversia – Risultanze catastali ed inclusione negli elenchi – Presunzioni “iuris tantum”- Superabili con prova contraria della inesistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività.
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5. Edilizia e Urbanistica – Accertamento sussistenza interesse pubblico concernente l’assetto viario del territorio – Controversia – Strada posta all’interno di un centro abitato - Idoneità concreta a soddisfare esigenze di carattere generale - Necessità.
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6. Edilizia e Urbanistica – Acquisto del carattere demaniale di una strada – Necessità di un atto di trasferimento del dominio alla P.A. - Accertamento sussistenza interesse pubblico concernente l’assetto viario del territorio – Protrarsi dell’uso pubblico da tempo immemorabile – E’requisito sufficiente.
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1. Sussiste la giurisdizione amministrativa nel caso in cui, ferma restando la proprietà di un bene, l’indagine richiesta all’Autorità giudiziaria adita postula un accertamento sulla sussistenza (o meno) dell’interesse pubblico concernente l’assetto viario del territorio. La situazione giuridica dedotta in giudizio, infatti, si configura come interesse legittimo.
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2. La D.I.A. è una fattispecie a formazione progressiva, nella quale il titolo abilitativo si forma per effetto di una serie di successiva di atti e fatti giuridici. Essendo, quindi, configurabile un titolo abilitativo, deve conseguentemente ritenersi ammissibile un intervento in autotutela anche successivamente al decorso del termine di trenta giorni. Entro tale termine, invero, l’Amministrazione è tenuta soltanto ad esercitare il preventivo potere di verifica degli elementi necessari al fine del formarsi del titolo stesso(1).
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3. I provvedimenti amministrativi generali, che hanno una pluralità indefinita di destinatari e che non sono quindi idonei a ledere una specifica posizione giuridica, non necessitano dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7, Legge n. 214/90. In relazione a tali provvedimenti, infatti, la P.A. non avrebbe potuto assumere in concreto determinazioni diverse, trattandosi di attività priva di connotati discrezionali(2).
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4. Nel caso di accertamento dell’asservimento di una strada privata all’uso pubblico, le risultanze catastali e l’inclusione negli elenchi delle strade pubbliche rappresentano solo alcuni indici di riferimento, presunzioni iuris tantum, cioè superabili con la prova contraria della inesistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività(3).
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5. Ai fini dell’accertamento dell’uso pubblico di una strada privata, è necessario che la strada sia posta all’interno di un centro abitato, che sia concretamente idonea a soddisfare esigenze di interesse generale e che sulla stessa si esplichi di fatto il pubblico transito, jure servitutis publicae, da parte di una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale(4).
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6. Mentre ai fini dell’acquisto del carattere demaniale è necessario che sia intervenuto un atto, che ne abbia trasferito il dominio alla P.A. e che la strada sia destinata all’uso pubblico da parte della P.A. stessa, tale ulteriore elemento non è invece necessario nella diversa ipotesi in cui occorra procedere all’accertamento dell’uso pubblico, essendo sufficiente la dimostrazione del protrarsi dell’uso stesso da tempo immemorabile(5).
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(1) Sul punto, si veda TAR Veneto, sez. II, 5 dicembre 2005, n. 4136; Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529. |
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(2) cfr. TAR Campania, sez. I, 15 marzo 2004, n. 2893; sez. I, 30 novembre 2004, n. 17718; sez. V, 7 ottobre 2004, n. 13607; TAR Lazio, sez. III ter, 15 marzo 2006, n. 1945. |
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(3) cfr. Cass., sez. I, 26 agosto 2002, n. 12540; Cons Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7831. |
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(4) cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 2 novembre 2005, n. 18232. |
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(5) cfr. Cass., sez. II, 25 gennaio 2000, n. 823; Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n. 373; 1 dicembre 2003, n. 7831; TAR Abruzzo, Pescara, 4 marzo 2006, n. 144; TAR Toscana, sez. III, 19 luglio 2004, n. 2637; TAR Lazio, sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII
composto dai Signori:
dott. Francesco Guerriero - Presidente
dott. Leonardo Pasanisi - Consigliere rel.
dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) sul ricorso n. 12855/2002 Reg. Gen., proposto da
Condominio via Carlo Poerio n. 89/A (Napoli), in persona dell’Amministratore legale rappresentante pro tempore, signor Roberto Despucches, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Vecchione, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Melisurgo n. 4;
contro
Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo e Bruno Ricci, con i quali elettivamente domicilia presso l’Avvocatura Comunale in Napoli, alla piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
La Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con cui è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
e nei confronti di
Gigliola Soscia, rappresentata e difesa dall’avv. Orazio Abbamonte, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 16;
per l’annullamento, previa sospensiva:
a) della disposizione dirigenziale n. 103/C dell’11 ottobre 2002 a firma del dirigente ingegnere Michele Silvestrini notificata in data 22 ottobre 2002;
b) dei provvedimenti tutti richiamati nel provvedimento impugnato sub a) mai conosciuti dal ricorrente (in quanto mai comunicati allo stesso), provvedimenti di seguito indicati:
1) nota del Dipartimento viabilità servizio stradale n. 1631 del 7 agosto 2002;
2) per quanto posso occorrere, elenco delle strade di pertinenza del Comune di Napoli approvato con decreto della Regione Campania n. 4954 del 17 aprile 1998 per la parte in cui inerisce alla classificazione della strada privata oggetto di causa, nei sensi chiariti in parte motiva;
c) nonché per l'annullamento di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
d) per il ristoro dei danni tutti arrecati al condominio ricorrente dai provvedimenti in questa sede impugnati, per la parte in cui gli stessi intendono eludere il diritto di proprietà e di utilizzo esclusivo delle relative aree in capo al condominio ricorrente, danni che ci si riserva di quantificare in corso di causa, fatta salva la valutazione equitativa degli stessi da parte dell'Ecc.mo TAR Campania.
2) nonché, sui motivi aggiunti proposti dal condominio ricorrente, con atto notificato in data 21/22 ottobre 2003 e depositato il 29 ottobre 2003,
per l’annullamento:
- della disposizione dirigenziale n. 1889 dell’11 luglio 2003 a firma notificata in data 5 settembre 2003 di ordine al condominio del versamento della somma di euro 1.539,16 quale recupero delle somme occorse per il mancato intervento di demolizione per le opere realizzate nel parco Bivona;
- nonché per l'annullamento di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
- per il ristoro dei danni tutti arrecati al condominio ricorrente dai provvedimenti in questa sede impugnati, per la parte in cui gli stessi intendono eludere il diritto di proprietà e di utilizzo esclusivo delle relative aree in capo al condominio ricorrente, danni che ci si riserva di quantificare in corso di causa, fatta salva la valutazione equitativa degli stessi da parte dell'Ecc.mo TAR Campania.
3-4) nonché, sui motivi aggiunti proposti da Gigliola Soscia, con un primo atto (notificato in data 17 settembre 2004 e depositato il 7 ottobre 2004) e con un secondo atto (notificato il 23 dicembre 2005 e depositato il 17 gennaio 2006), entrambi
per l'annullamento:
a) del Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 17 del 21 giugno 2004 – Settore n. 4 - Servizio n. 2 - a firma del dirigente delegato ingegner Giuseppe Tranchese, con il quale il tratto “B” della via privata del parco Bivona è stato escluso dall'elenco del decreto regionale n. 4954/98;
b) dell'istruttoria tecnica compiuta dal Servizio del Settore Opere Pubbliche e della relativa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del medesimo Servizio richiamati nel provvedimento di cui sub a);
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente ed in particolare delle relazioni tecniche acquisite presso il protocollo del settore opere pubbliche con il n. 503890 in data 27 gennaio 2004 che fanno parte integrante del provvedimento di cui sub a).
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della Regione Campania;
VISTO l'atto di intervento ad opponendum di Soscia Gigliola;
VISTI i motivi aggiunti proposti dal condominio ricorrente con atto notificato in data 21/22 ottobre 2003 e depositato il 29 ottobre 2003;
VISTI i motivi aggiunti proposti da Soscia Gigliola (rispettivamente, con un primo atto notificato in data 17 settembre 2004 e depositato il 7 ottobre 2004 e con un secondo atto notificato il 23 dicembre 2005 e depositato il 17 gennaio 2006);
VISTE le memorie prodotte dalle parti;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTO l’art. 26, comma 4^, della legge n. 1034/71;
UDITI, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2005, relatore il consigliere dr. Leonardo Pasanisi, gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e considerato quanto segue in fatto e diritto:
FATTO
1. Con atto notificato in data 17 dicembre 2002 e depositato il successivo giorno 20, il Condominio di via Carlo Poerio n. 89/A di Napoli ricorreva innanzi a questo Tribunale contro il Comune di Napoli e la Regione Campania avverso la disposizione dirigenziale n. 103/C dell’11 ottobre 2002 del Comune di Napoli e gli altri provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.
Al riguardo, il condominio ricorrente esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:
- di essere ubicato in un'area alle spalle via Carlo Poerio e di aver presentato il 31 gennaio 2002 al Comune di Napoli, insieme al contiguo condominio di via Carlo Poerio n. 86, denuncia inizio attività volta alla realizzazione di due cancelli carrai telecomandati, comprensivi anche di ingressi pedonali, da collocare a chiusura della strada privata “Via Privata del Parco Bivona” (ovvero del piccolo tratto di strada privata antistante i condomini n. 89/A e n. 86);
- che l'area oggetto dell'intervento in questione è un'area privata, così come si desume dal titolo di proprietà versato in atti (atto di compravendita per notaio Roberto Sanseverino repertorio n. 50145 dell'1/2/1949);
- che la predetta area è da sempre utilizzata solo dai condomini dei due fabbricati in parola ai fini dell'accesso ai fabbricati, nonché del parcheggio delle autovetture e non è ricompresa nell'ambito delle cd. “strisce blu” presenti nelle aree limitrofe, gestite dal Comune di Napoli ai fini del parcheggio a pagamento;
- che la realizzazione dei due cancelli era finalizzata alla migliore tutela dell'area in proprietà privata, tenuto anche conto della forte caoticità della zona, soprattutto nelle ore serali;
- che tali cancelli sono peraltro simili per disegno, colore ed altezza, a quelli presenti nella zona a chiusura di altri fabbricati;
- che, decorso il termine previsto dal regolamento comunale, procedevano quindi a realizzare i due cancelli oggetto di d.i.a.;
- che tuttavia, con l'impugnata disposizione dirigenziale n. 103/C dell’11/10/2002, il Dirigente del Comune di Napoli competente per la circoscrizione di Chiaia-Posillipo, ha annullato la suddetta d.i.a. del 31 gennaio 2002 protocollo n. 480, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi, in base alla nota del Dipartimento Viabilità n. 1631 del 7 agosto 2002, “con la quale si comunica che la strada denominata via del Parco Bivona è riportata nell'elenco delle strade di pertinenza del Comune di Napoli, prescindendo dalla patrimonialità della stessa, redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 – Nuovo Codice della Strada e approvato con decreto della Regione Campania n. 4954 del 17 aprile 1998”.
Tanto premesso, il condominio ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi: 1) violazione del regolamento edilizio del Comune di Napoli e atipicità del provvedimento impugnato (in quanto la natura non provvedimentale della d.i.a. escluderebbe un intervento in autotutela della P.A., peraltro esercitato nel caso di specie a distanza di molti mesi e ad opere già realizzate); 2) violazione del giusto procedimento di legge e dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 (in quanto il condominio ricorrente non avrebbe partecipato al procedimento concernente la classificazione della strada in questione); 3) violazione dell'articolo 822 c.c., della legge n. 2248 del 1865, all. “F”, del R.D. n. 2506/1923, della legge n. 1094/1928 e del R.D. n. 1740/1933, del D. Lgs. n. 285/1982 (in quanto l'iscrizione di una strada negli appositi elenchi avrebbe carattere meramente dichiarativo, comportando esclusivamente una presunzione relativa di appartenenza all’Ente cui risulta attribuita e, nella specie, la strada in questione non sarebbe mai stata destinata all’uso pubblico e non potrebbe quindi essere configurata come strada di pertinenza del comune di Napoli); 4) violazione dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 285/1982, dell'articolo 22 della legge n. 2248 del 1865, all. “F”, ed eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità (in quanto non ricorrerebbe nella specie alcuna funzione di pertinenza alle strade pubbliche limitrofe).
2. Con atto notificato in data 1/3 febbraio 2003 e depositato il successivo giorno 10, spiegava intervento ad opponendum la signora Gigliola Soscia, premettendo le seguenti circostanze:
- di essere comodataria di un appartamento in Napoli alla via Carlo Poerio n. 90, ove risiede;
- di avere da sempre esercitato l'indisturbato possesso della strada via del Parco Bivona, sia transitandovi pedonalmente e veicolarmente, sia parcheggiandovi la propria autovettura;
- di aver proposto azione di spoglio ex art. 1168 c.c. innanzi al Tribunale di Napoli contro il condominio ricorrente, nonché avverso il condominio di via Carlo Poerio n. 86 al fine di ottenere la rimozione dei cancelli in questione.
Tanto premesso, rilevava preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad essa interventrice (il cui interesse contrario a quello del ricorrente sarebbe stato chiaramente conoscibile per effetto dell'instaurazione del cennato giudizio civile).
Nel merito, evidenziava l'infondatezza della pretesa sostanziale del condominio ricorrente, in base alle seguenti considerazioni: la strada in questione sarebbe pacificamente aperta all'uso pubblico, sia veicolare che pedonale, senza alcun tipo di opposizione, da oltre settant'anni; almeno sin dal 1980, il Comune di Napoli provvederebbe alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, alla pubblica illuminazione ed alla disciplina del parcheggio delle autovetture; il regime pubblico della strada avrebbe formato oggetto di accertamento giudiziale divenuto definitivo (sentenza del Pretore di Napoli n. 3032/89, emanata in sede di reintegra nel possesso proposta da alcuni condomini dei fabbricati siti ai civici nn. 89/A, 90 e 91 di via Carlo Poerio contro il condominio di via Carlo Poerio n. 86, che si era arbitrariamente riservato, mediante l'infissione di paletti, parte della superficie della suddetta strada). Il condominio ricorrente non si sarebbe potuto far ragione da sé, ma avrebbe dovuto contestare la condizione giuridica della strada innanzi al giudice ordinario per poi, in caso di esito favorevole, avviare il procedimento di denuncia inizio attività (esito favorevole, peraltro, di improponibile prospettazione, essendo ormai maturata e consolidata, a parere dell'interventrice ad opponendum, l'usucapione della servitù di uso pubblico, a prescindere dalla proprietà del tratto di strada).
3. In data 11 febbraio 2003, si costituiva il Comune di Napoli depositando fascicolo contenente mandato.
4. In data 13 febbraio 2003, il condominio ricorrente depositava istanza di declassificazione, rivolta alla Regione Campania, della strada privata oggetto di causa.
5. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2003, l’interventrice depositava provvedimento del 13/5/03 del Tribunale di Napoli (II^ sez. civ., in composizione monocratica, in persona del dott. P. Mariani), reso nel suindicato giudizio di spoglio instaurato nei confronti dei condomini di via Carlo Poerio n. 86 e n, 89/A, con il quale era stata ordinata la immediata rimozione delle due cancellate in ferro.
Con ordinanza n. 3037 in pari data, la Sezione IV di questo Tribunale respingeva la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Con ordinanza n. 2940 in data 8 luglio 2003, la Sezione V del Consiglio di Stato, sull'appello proposto dal condominio ricorrente, disponeva la sospensione del solo ordine di demolizione dei due cancelli.
6. Con atto notificato in data 21/22 ottobre 2003 e depositato il successivo 29 ottobre 2003, il condominio ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso la disposizione dirigenziale n. 1889 dell’11 luglio 2003, con cui era stato allo stesso ordinato il versamento della somma di euro 1.539,16 quale recupero delle somme occorse per il mancato intervento di demolizione per le opere realizzate nel parco Bivona, deducendone l'illegittimità in via derivata, per gli stessi motivi già dedotti in sede di ricorso introduttivo.
Successivamente, in data 7 giugno 2004, depositava memoria di discussione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
7. In data 10 giugno 2004, il Comune resistente depositava memoria difensiva e documenti, rilevando il difetto di giurisdizione dell’adìto giudice amministrativo (in quanto l'impugnato ordine di ripristino troverebbe il proprio presupposto nel carattere demaniale della strada) e, nel merito, l'infondatezza del ricorso (in quanto, a prescindere dalla questione della proprietà, sarebbe comunque evidente l'uso non privato della strada medesima, accertato dalla sentenza del Pretore di Napoli n. 3032/89 e dalla relazione tecnica di servizio n. 1764 del 12 settembre 2003).
8. In data 22 giugno 2004, il condominio ricorrente depositava il decreto dirigenziale n. 17 del 21 giugno 2004 della Giunta Regionale della Campania, con il quale, in relazione alla richiesta di declassificazione all’uopo da esso formulata, era stata disposta l'esclusione dall'elenco allegato al decreto n. 4954 del 17 aprile 1998, del tratto “B” della via privata del Parco Bivona. Conseguentemente, essendo venuto meno il carattere pertinenziale pubblico dell'area interclusa dai cancelli (posto a fondamento del provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio), chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, ovvero qualsiasi altra pronuncia ritenuta corretta volta a dichiarare il pieno diritto di esso ricorrente a non abbattere i cancelli.
9. Con atto contenente motivi aggiunti, notificato in data 17 settembre 2004 e depositato il successivo 7 ottobre 2004, la signora Soscia Gigliola (nel ribadire le premesse in fatto dell'atto di intervento spiegato in corso di causa e nel rappresentare che, nel giudizio ex articolo 1168 c.c. da lei proposto contro i condomini di via Carlo Poerio n. 86 e n. 89/A per l'avvenuta interclusione del tratto di strada in questione, l’ordine di rimozione dei cancelli disposto dal Tribunale di Napoli era stato confermato in sede di reclamo), impugnava il suddetto decreto dirigenziale n. 17 del 21 giugno 2004 della Giunta Regionale della Campania, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere, violazione articolo 97 Cost., violazione del giudicato, violazione dell'articolo 8 disp. prel. c.c., violazione del giusto procedimento e difetto di istruttoria (in quanto sarebbe stata esclusa la preesistenza dell’uso pubblico della strada sulla base di un ragionamento teorico, senza un effettivo monitoraggio dell'area, particolarmente necessario a fronte della sentenza pretorile n. 3022/89, passata in giudicato, che aveva accertato che la strada è di fatto assoggettata nell'intero suo tracciato all'uso della generalità di cittadini); 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giudicato, contrasto con i precedenti e contraddittorietà, violazione dell'articolo 97 Cost., travisamento (in quanto dal giudizio possessorio pendente innanzi al Tribunale di Napoli e dalla relazione tecnica prodotta dal comune di Napoli nell'ambito del procedimento culminato nell'emanazione del provvedimento impugnato emergerebbe un uso pubblico effettivo, continuativo e pacifico della strada da oltre settant'anni, tale da configurarne l’intervenuta usucapione); 3) eccesso di potere, difetto di istruttoria, presupposto erroneo (in quanto, contrariamente a quanto indicato nell'impugnato provvedimento, esisteva segnaletica stradale comunale indicante il senso di marcia degli autoveicoli); 4) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento (in quanto non sarebbero stati considerati in maniera unitaria tutti gli indici di demanialità della strada controversa); 5) violazione del giusto procedimento e dell'articolo 7 della legge n. 241/90 (per mancata comunicazione di avvio del procedimento); 6) eccesso di potere, contraddittorietà e contrasto con i precedenti, difetto di istruttoria (in quanto il provvedimento impugnato si fonda su due relazioni tecniche non conosciute, per le quali formulava richiesta di acquisizione).
10. In data 16 febbraio 2005, si costituiva il giudizio la Regione Campania, chiedendo “il rigetto del ricorso principale perché improcedibile, dell'atto di intervento ad opponendum perché infondato, dei motivi aggiunti dell'interventrice perché inammissibili ed infondati”.
11. In data 15 novembre 2005, il condominio ricorrente depositava memoria difensiva ribadendo, in relazione al ricorso introduttivo, la richiesta di cessazione della materia del contendere, ritenendo implicitamente caducato il provvedimento impugnato (in quanto adottato su un presupposto - la natura pertinenziale della strada - ormai venuto meno per effetto del sopravvenuto decreto n. 17 del 21 giugno 2004 della Giunta Regionale della Campania).
In relazione ai motivi aggiunti depositati dalla signora Soscia, ne deduceva invece l'infondatezza, essenzialmente in base alle seguenti due considerazioni: in primo luogo, in quanto gli uffici della Regione Campania avrebbero posto in essere una articolata ed attenta istruttoria, evidenziando “il ruolo marginale del tratto “B” della via privata del Parco Bivona rispetto alla viabilità pedonale e veicolare del restante tratto “A” e di quello della zona limitrofa e la sua posizione arretrata ed isolata rispetto alla via Carlo Poerio” (circostanze che escluderebbero “la caratteristica di uso pubblico del tratto ”B” della strada in questione in quanto tra l'altro non sussiste il diritto di godimento della stessa da parte della generalità di cittadini”); in secondo luogo, in quanto la presunzione (relativa) di appartenenza della strada derivante dall'iscrizione negli appositi elenchi sarebbe stata travolta dal provvedimento adottato dalla Regione Campania che, nell'evidenziarne la mancanza di collegamento con strutture pubbliche, sarebbe pienamente conforme anche all’orientamento espresso sul punto dallo stesso TAR adìto (con sentenza sez. VII, n. 18232/05).
Deduceva inoltre l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse sotto diversi profili: l'interventore non potrebbe ampliare il thema decidendum fissato nel ricorso introduttivo; la riferita qualità di comodataria di un appartamento sito alla via Carlo Poerio n. 90 “non costituirebbe un titolo di peso tale da poter essere fatto valere in danno del diritto pieno di proprietà dei condomini del comparente condominio”; la signora Soscia, non avendo dimostrato di essere titolare di una autovettura e di essere munita di patente di guida, non avrebbe comunque titolo ad esercitare il transito veicolare lungo il tratto “B” della strada in questione, nè potrebbe parcheggiarvi alcuna autovettura; l'interesse sarebbe pertanto limitato al mero passaggio pedonale, peraltro più scomodo e defatigante rispetto all'arteria principale.
Quanto, infine, alla sentenza del Pretore di Napoli n. 3022/89 richiamata dalla controparte, il condominio ricorrente, pur riconoscendone l'autorità di cosa giudicata, rappresentava che le relative argomentazioni “non possono acquisire valore in quanto da un lato superati dalla determina della Regione Campania, dall'altro in quanto superati dalla nuova contestualizzazione dell'area e dalla trasformazione della stessa in zona a traffico limitato”.
12. In data 16 novembre 2005, la Regione Campania depositava memoria difensiva, ribadendo le conclusioni già formulate.
13. Con un secondo atto contenente motivi aggiunti, notificato il 23 dicembre 2005 e depositato il 17 gennaio 2006, la signora Soscia deduceva in particolare l'illegittimità delle due relazioni poste a fondamento del decreto regionale n. 17/04, rispettivamente, di “sopralluogo” (del 10/7/2003, acquisita agli atti della Regione il 17/9/03 al n. prot. 0503890), e “istruttoria” (acquisita il 27/1/04 al n. prot. 0066544).
A parere della deducente, le impugnate relazioni sarebbero affette dai seguenti vizi: eccesso di potere, difetto di motivazione, omessa valutazione dei presupposti di fatto e diritto, mancata comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento, violazione del giusto procedimento e travisamento dei fatti, sviamento, violazione art. 97 Cost., violazione art. 22 L. n. 2248/1865, violazione artt. 2699 e 2700 c.c., violazione art. 2 D. Lgs. n. 285/92.
Rispetto a quanto accertato dal Servizio Strade del Comune di Napoli con la relazione n. 1674 del 12/9/03 (secondo cui l'intera strada di Parco Bivona: è dotata di impianto di pubblica illuminazione e di fognatura pubblica; è inserita nel perimetro del centro abitato; è aperta da tempo immemore al pubblico transito di persone vicoli e di animali; è oggetto di manutenzione stradale da parte del servizio tecnico circoscrizionale) e rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza della Pretura di Napoli n. 3022/89 (che aveva accertato l'uso pubblico della strada medesima), gli uffici regionali avrebbero dovuto provare l'inesistenza, allo stato attuale, degli indici di demanialità. Viceversa, non solo non sarebbe stata negata l'esistenza di tali elementi, ma sarebbero state espresse opinioni personali (“i cittadini dimoranti nei condomini limitrofi non hanno alcun motivo di percorrere la strada in questione se non per motivi poco intuitivi in quanto comporta un percorso più lungo e tortuoso …”), opinioni che avrebbero peraltro implicitamente riconosciuto l'attualità dell'uso pubblico della strada in questione (che sarebbe “luogo di rifugio di coppiette e drogati”).
Inoltre, contrariamente a quanto indicato nel decreto regionale, non sarebbe stato effettuato, con riguardo all'impianto fognario, alcun sopralluogo congiunto tra tecnici comunali e tecnici regionali (ma solo da questi ultimi).
I tecnici regionali, in secondo luogo, non avrebbero visionato alcunchè, ma espresso opinioni personali (come emergerebbe dalla relazione di sopralluogo).
In terzo luogo, non sarebbe esatto quanto affermato nella relazione istruttoria (secondo cui la manutenzione della fogna sarebbe stata effettuata da un solo condominio), dal momento che l'unica fattura esibita dal condominio di via Carlo Poerio n. 89/A si riferirebbe a lavori di diversa natura.
Sarebbe infine del tutto arbitraria e personale l'affermazione del tecnico regionale contenuta nella relazione di sopralluogo, secondo cui “via del Parco Bivona non è assolutamente indispensabile alla pubblica circolazione, ma … solo ai residenti del condominio; per tali argomentazioni la strada denominata via Bivona è da ritenersi privata, al contrario della vigente indicazione di strada pubblica”: da un lato infatti, i tecnici regionali non avrebbero smentito i fatti provati dal Comune e dal pregresso giudicato; dall'altro, avrebbero comunque confermato che la strada controversa funge da collegamento tra due strade parallele a loro volta già collegate da una strada comunale (via Carlo Poerio) più importante.
14. In data 31 marzo 2006, il condominio ricorrente depositava memoria di discussione, ribadendo le argomentazioni e le conclusioni già formulate.
15. In data 24 marzo 2006, il Comune di Napoli depositava la relazione del Servizio Strade n. 1674 del 12 settembre 2003.
16. Alla pubblica udienza del 26 aprile 2006, la causa veniva introitata in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto nella premessa del fatto che precede, la presente controversia involge una duplice pretesa.
Da un lato, quella del condominio ricorrente, volta all’annullamento della disposizione dirigenziale n. 103/C dell’11/10/2002 del Comune di Napoli, con la quale è stata annullata (sul presupposto dell’inclusione della strada denominata via del Parco Bivona nell'elenco delle strade di pertinenza del Comune di Napoli), la d.i.a. del 31 gennaio 2002 protocollo n. 480 (concernente la realizzazione di due cancelli carrai telecomandati, comprensivi anche di ingressi pedonali, da collocare a chiusura di parte della suddetta strada) ed è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
Dall’altro, quella dell’originaria interventrice ad opponendum, signora Soscia Gigliola, che è poi insorta in via principale, mediante proposizione di motivi aggiunti, avverso il decreto n. 17 del 21 giugno 2004 della Giunta Regionale della Campania, intervenuto in corso di causa, con il quale è stata disposta l’esclusione del tratto “B” della strada in questione (quello oggetto della contestata interclusione) dal suddetto elenco delle strade di pertinenza comunali.
2. In relazione ad entrambe le pretese, deve preliminarmente essere affermata, a confutazione dell’eccezione all’uopo sollevata dal Comune di Napoli, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Sia nell’uno che nell’altro caso, viene impugnato un provvedimento amministrativo emanato nell’esercizio di una specifica funzione pubblica (di carattere edilizio nel primo caso e più propriamente urbanistico nel secondo).
In entrambi i casi, peraltro, i due provvedimenti non negano l’esistenza del diritto di proprietà del condominio sul tratto di strada in questione (che del resto sembra emergere dall’atto di compravendita per notaio Roberto Sanseverino rep. n. 50145 dell'1/2/1949: cfr. pag. 3, in cui si parla di una striscia di terreno a lato sud del fabbricato di metri dieci), ma si limitano ad affermarne o ad escluderne la mera natura pertinenziale rispetto al sistema stradale comunale.
Correlativamente, le parti ricorrenti (il condominio in sede di atto introduttivo e la signora Soscia in sede di motivi aggiunti) non rivendicano la natura (privata o demaniale) del tratto di strada in questione, ma il suo asservimento (o meno) all’uso pubblico.
Ferma restando – quindi - la proprietà del bene in capo al condominio ricorrente, l’indagine richiesta all’Autorità Giudiziaria adìta postula un accertamento sulla sussistenza (o meno) dell’interesse pubblico (indipendentemente dalla sua effettiva sussistenza in concreto, che è poi questione di merito), concernente l’assetto viario del territorio.
In entrambi i casi, la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio non si configura quindi come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo.
La presenza dell’interesse pubblico determina, infatti, l’assoggettamento dei privati all’esercizio della pubblica funzione che vi è riconnessa e la conseguente degradazione delle relative posizioni giuridiche (con inevitabile loro attribuzione, in base all’ordinario criterio di riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice amministrativo).
Laddove fosse diversamente configurabile nella fattispecie una residuale posizione di diritto soggettivo, questa non potrebbe che essere devoluta al medesimo giudice amministrativo o sotto forma di questione incidentale (ai sensi dell’art. 28 R.D. n. 1054/1924 e dell’art. 8 L. n. 1034/1971) ovvero, trattandosi di interesse pubblico specificamente correlato alla materia dell’urbanistica, in via di giurisdizione esclusiva (ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. n. 80/98, nel testo emendato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/04).
3. Affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, occorre ora procedere all’esame delle questioni processuali prospettate dalle parti.
3.1 La prima questione, sollevata dall’interventrice ad opponendum, concerne l’ammissibilità del ricorso introduttivo, sotto il profilo della sua mancata notificazione alla medesima interventrice, che vanterebbe un interesse contrario a quello del ricorrente, come dimostrato dall’instaurazione del giudizio civile di spoglio.
L’eccezione non è condivisibile.
Il provvedimento impugnato dal condominio ricorrente con l’atto introduttivo del presente giudizio è un provvedimento di annullamento di denuncia inizio attività, concernente esclusivamente il richiedente e la P.A. emanante e non involgente la posizione di alcun altro soggetto giuridico, come tale privo di controinteressati.
Come è pacifico in giurisprudenza, la figura del controinteressato in senso formale, peculiare del processo amministrativo, ricorre solo nel caso in cui l’atto sul quale è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferisce direttamente ed immediatamente a soggetti, singolarmente individuati, i quali, per effetto dell’atto, abbiano già acquistato una posizione giuridica di vantaggio (cfr. C.d.S., sez. VI, 22 gennaio 2004, n. 173)
Tale configurazione rende ininfluente, ai fini dell’asserita necessità della notifica del ricorso alla interventrice, la circostanza che il medesimo condominio fosse a conoscenza dell’interesse di quest’ultima alla rimozione dei cancelli, per effetto dell’avvenuta instaurazione del cennato giudizio civile.
Si tratta infatti di un interesse potenzialmente ascrivibile a qualsiasi altro soggetto residente nella zona, in qualità di cittadino, che potrebbe pertanto comportare (come in effetti comporta) un ampliamento della legittimazione ad agire ed a ricorrere, ma che non impinge sulle regole proprie del processo amministrativo (cfr., al riguardo, C.d.S., sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 6757 che, nell’ipotesi di ricorso proposto da una associazione ambientalistica avverso un atto incidente sull’attività venatoria, ha ritenuto che “non è qualificabile come parte necessaria o come controinteressata una associazione venatoria, …la quale, secondo le regole generali, può intervenire nel giudizio, ma non va considerata come parte necessaria cui va notificato il ricorso a pena di inammissibilità”).
Il ricorso non necessitava, quindi, di essere notificato a soggetti privati.
3.2 La seconda questione (sollevata dal condominio e dalla Regione) concerne l’ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto dall’interventrice ad opponendum, sia perché sarebbe stato ampliato il thema decidendum fissato nel ricorso introduttivo, sia perché la stessa non avrebbe comunque interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto regionale impugnato.
Anche tale eccezione, in relazione ad entrambi i profili evidenziati, deve tuttavia essere disattesa.
In primo luogo, è evidente che il pacifico principio giurisprudenziale del divieto di ampliamento del thema decidendum da parte dell’interventore è invocabile in relazione all’intervento in sé e per sé considerato, ma non anche in ordine ad eventuali impugnative che la stessa parte che interviene in un giudizio può poi proporre, laddove ne sussistano le condizioni di ammissibilità (legittimazione ed interesse), con autonomo ricorso ovvero, come nel caso di specie, mediante proposizione di motivi aggiunti (trattandosi di “provvedimento adottato in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connesso all’oggetto del ricorso stesso”, come recita l’art. 21, co. 1°, della legge n. 1034/1971).
In secondo luogo, non appare seriamente contestabile la sussistenza dell’interesse a ricorrere avverso un atto limitativo della disponibilità, uti civis, della strada (né sembra esserne convinta la stessa parte ricorrente, se a pagina 13 della memoria depositata il 15 novembre 2005 sostiene di avere svolto le relative considerazioni “con un tono per certi versi ironico”). Quand’anche l’interesse fosse limitato all’impossibilità di esercitare il mero passaggio pedonale, si tratterebbe comunque pur sempre di un pregiudizio giuridicamente rilevante, concreto ed attuale, idoneo a supportare l’azione proposta.
In terzo luogo, infine, quanto alla legittimazione, questa non può parimenti essere contestata.
L’appartenenza alla comunità territoriale e lo stabile collegamento con la zona oggetto del provvedimento (elementi entrambi presenti nella fattispecie in esame, in quanto la Soscia è residente in un appartamento sito in via Carlo Poerio n. 90, di cui è anche comodataria) sono condizioni sufficienti a radicare la legittimazione a ricorrere in materia urbanistico-edilizia (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez. V, 28 giugno 2004, n. 4790).
Il ricorso per motivi aggiunti proposto dall’interventrice ad opponendum è quindi pienamente ammissibile.
3.3 La terza questione riguarda la procedibilità del ricorso introduttivo sotto il duplice profilo della cessazione della materia del contendere (prospettata dal ricorrente), ovvero della sopravvenuta carenza di interesse (evidenziata dalla Regione), in entrambi i casi per effetto del decreto n. 17 del 21 giugno 2004 della Giunta Regionale della Campania, intervenuto in corso di causa, che avrebbe fatto venire meno il presupposto - la natura pertinenziale della strada – su cui si fondava il provvedimento comunale impugnato.
Anche tali rilievi non possono essere condivisi.
L’oggetto principale del ricorso introduttivo è costituito dalla disposizione dirigenziale n. 103/C dell’11/10/2002 del Comune di Napoli, con la quale è stata annullata la d.i.a. presentata dal condominio ricorrente il 31 gennaio 2002.
In relazione all’atto impugnato, sicuramente non è configurabile alcuna cessazione della materia del contendere, in quanto il provvedimento intervenuto in corso di causa non è stato adottato dalla stessa amministrazione che ha emanato l'atto originariamente impugnato e, comunque, non comporta l'annullamento dell'atto stesso e quindi non è integralmente statisfattivo della pretesa fatta valere (come invece richiesto, a tal fine, dall’art. 23, co. 7°, L. n. 1034/1971).
Non è tuttavia configurabile neanche l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Tale fattispecie è ipotizzabile allorché, per effetto di un sopravvenuto provvedimento, sia assolutamente inutile pronunciarsi sul ricorso proposto avverso un primo provvedimento, in quanto il ricorrente non ne riceverebbe alcun vantaggio concreto (cfr. C.d.S., Sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6670, secondo cui “la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse presuppone non soltanto il verificarsi di una situazione, in fatto o in diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso stesso, ma anche di una situazione tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della decisione”).
All’incontrario, il venir meno, in corso di causa, del presupposto giuridico su cui si fondava l'atto originariamente impugnato, non determina per ciò solo la caducazione di quest'ultimo (e l'azzeramento dell'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso), ma comporta semplicemente l'obbligo della pubblica amministrazione emanante di rimuovere l'atto contra ius (in quanto non più conforme al sopravvenuto assetto normativo), eventualmente emendabile con la procedura del silenzio-rifiuto.
Fino a quando ciò non avvenga, perdurando piena la lesività del provvedimento impugnato, permane anche intero l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso.
Nella fattispecie in esame, non sussistono dunque i presupposti né per la cessazione della materia del contendere, ne per l'improcedibilità del ricorso.
4. Sgombrato il campo dalle questioni preliminari, si può ora passare all'esame delle censure dedotte da entrambe le parti private.
4.1 Con il primo motivo di ricorso, il condominio ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato essenzialmente per violazione del regolamento edilizio del Comune di Napoli ed atipicità, da un lato, in quanto l'autorità comunale sarebbe priva del potere di annullare in via di autotutela una dichiarazione di provenienza di un privato (qual è la denuncia di inizio attività) e, dall'altro, in quanto non sarebbe stata effettuata da parte dei responsabili del Comune alcuna verifica circa la regolarità della d.i.a. prima dell'adozione del provvedimento impugnato.
Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i rilievi.
La normativa alla quale occorre fare riferimento è costituita dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (e non dal Regolamento Edilizio del Comune di Napoli, emanato nel vigore della precedente disciplina della d.i.a., di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 398 del 1993).
In particolare, al fine di risolvere il problema posto dal ricorrente con la censura in esame, concernente l'individuazione della natura giuridica della d.i.a. (e la conseguente ammissibilità - o meno - di un intervento in autotutela nella P.A.), appare decisivo quanto stabilito dal comma 5° dell'articolo 23 cit., secondo cui: “la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari”.
È vero quindi, che la denuncia di inizio di attività è una mera dichiarazione proveniente da un privato.
Ma è altrettanto vero che, nella configurazione normativa dell'istituto, a seguito della sua presentazione, si forma un titolo abilitativo, i cui elementi strutturali sono identificabili nella denuncia di inizio attività, nell'affermazione del progettista, negli eventuali ulteriori atti di assenso e nel decorso del termine di legge – 30 giorni - senza che il Comune abbia inibito l'attività.
Usando una terminologia propria della dottrina civilistica, si può parlare, a riguardo della d.i.a., di una fattispecie “a formazione progressiva”, nella quale il titolo abilitativo si forma per effetto di una serie successiva di atti e fatti giuridici.
Essendo quindi configurabile, nell'ipotesi dedotta in giudizio, un titolo abilitativo, deve conseguentemente ritenersi pienamente ammissibile un intervento in autotutela (laddove il titolo risulti viziato) anche successivamente al decorso del termine di 30 giorni previsto dalla legge (cfr. Tar Veneto, Sez. II, 5 dicembre 2005, n. 4136).
Il suddetto termine di 30 giorni, così come appare evidente dal sesto comma della norma in esame, si riferisce all'esercizio del potere inibitorio del Comune nell'ipotesi in cui “sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite”.
Ha quindi un ambito di applicazione più ristretto e limitato, non concernendo il generale potere di autotutela della P.A. (che, soprattutto in materia edilizia, non è pacificamente sottoposto a limiti di tempo: cfr. C.d.S., Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529), ma lo specifico potere preventivo di verifica degli elementi che, in base al comma precedente, sono necessari ai fini della costituzione del titolo abilitativo.
D'altra parte, la salvezza del potere generale di autotutela in relazione a titoli formatisi a seguito di denuncia di inizio attività è prevista (per quanto non ce ne fosse bisogno, trattandosi di un principio generale dell'ordinamento) dall'articolo 19, comma terzo, della legge n. 241/90 il quale, dopo avere significativamente attribuito alla competente P.A., “in caso di accertata carenza delle condizioni”, il potere “preventivo” di inibire la realizzazione dell’opera denunciata (da esercitare nel termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione), stabilisce che “è fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinques e 21 nonies”.
La censura deve quindi essere disattesa in relazione ad entrambi i profili dedotti, perché è sempre ammissibile un intervento in autotutela sul titolo abilitativo formatosi a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività, indipendentemente dall'esercizio del potere preventivo di verifica (potere, quest’ultimo, che riguarda esclusivamente l'aspetto materiale della sussistenza degli elementi necessari per la formazione del titolo).
4.2 Con il secondo motivo di ricorso, il condominio ricorrente deduce i vizi di violazione del giusto procedimento di legge e dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, nonché di difetto di motivazione.
Il motivo è diretto a contestare la legittimità del decreto regionale di classificazione n. 4954 del 17 aprile 1998 (impugnato in via presupposta), e si fonda sulla asserita necessità della partecipazione del privato anche ai procedimenti di natura urbanistica.
Anche tale motivo è tuttavia infondato.
Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 la comunicazione è dovuta “ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti”.
Ai fini della configurazione dell’obbligo di comunicazione occorre quindi che il provvedimento finale sia destinato a produrre un effetto giuridico (costitutivo, modificativo o estintivo) in relazione ad una determinata e specifica situazione giuridica soggettiva.
Nella fattispecie in esame, non ricorre alcuno di tali presupposti.
La demanialità o l’uso pubblico sussistono indipendentemente dalla classificazione, la quale ha valore solo ai fini dell’attribuzione della strada all’uno o all’altro ente pubblico e quindi ha effetto costitutivo solo nei rapporti “interni” tra pubbliche amministrazioni (risolvendosi, in tale ambito, in un trasferimento autoritativo di proprietà), ma non anche nei rapporti “esterni”, nei confronti dei cittadini, rispetto ai quali (come riconosciuto dallo stesso condominio ricorrente) i provvedimenti di classificazione delle strade non hanno natura costitutiva, ma dichiarativa.
Dall’altro, si tratta comunque di provvedimenti generali, che hanno una pluralità indefinita di destinatari e che non sono quindi idonei a ledere una specifica posizione giuridica, per cui i relativi procedimenti non necessitano di una preventiva comunicazione (cfr. TAR Campania, Sez. I, 15 marzo 2004, n. 2893, secondo cui “la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 non è dovuta in caso di procedimenti preordinati all'emanazione di atti generali”).
Laddove la censura in esame dovesse ritenersi rivolta nei confronti del provvedimento di annullamento della d.i.a. (come peraltro non sembra potersi evincere dal tenore letterale della medesima censura), ritiene il Collegio che la stessa non potrebbe comunque trovare accoglimento, conformemente al pacifico orientamento giurisprudenziale che esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento in ipotesi di atti vincolati che non necessitano di riscontri fattuali, in relazione ai quali la P.A. non avrebbe potuto assumere in concreto determinazioni diverse (cfr. Tar Lazio, Sez. III ter, 15 marzo 2006, n. 1945; TAR Campania, Sez. I, 30 novembre 2004, n. 17718; TAR Campania, Sez. V, 7 ottobre 2004, n. 13607). A prescindere dal rilevare che tale principio risulta ormai normativizzato per effetto della previsione di cui all'articolo 21 octies della legge n. 241 del 1990, è innegabile che, nella specie, di tratti di una attività priva di connotazioni discrezionali, dal momento che l'amministrazione comunale non aveva, in presenza dell'elenco approvato con il decreto regionale n. 4954 del 17 aprile 1998, alcun margine di scelta.
Deve quindi essere disattesa anche tale censura.
5. Con gli ultimi due motivi di ricorso, il condominio ricorrente deduce, in linea generale, il carattere meramente dichiarativo e presuntivo dell'iscrizione della strada negli appositi elenchi pubblici e contesta, in linea particolare, la natura di pertinenza pubblica della strada in questione.
I due motivi, involgendo la medesima questione sostanziale, devono essere esaminati congiuntamente.
Tra l'altro, poiché la stessa questione ha formato oggetto del ricorso per motivi aggiunti proposto dalla signora Soscia (sotto l'opposto profilo dell'affermazione della sussistenza dell'uso pubblico della strada in questione), si ritiene opportuno, per ragioni di economia processuale, procedere alla trattazione unitaria dei vari motivi, in quanto concernenti la medesima problematica.
Ciò posto, alla luce delle risultanze probatorie acquisite agli atti di causa, il Collegio ritiene che la strada in questione sia destinata all'uso pubblico e che, quindi, rientri tra quelle di pertinenza del Comune di Napoli.
Al riguardo, occorre ribadire preliminarmente che nella presente fattispecie non si controverte di acquisto del carattere demaniale da parte di una strada privata, ma - più semplicemente - dell'uso pubblico della stessa.
Le distinzione rileva sul piano dei requisiti che la giurisprudenza considera necessari nell'una ovvero nell'altra fattispecie.
In entrambi i casi le risultanze catastali, l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche ovvero la presunzione di cui all'articolo 16, lett. b), L. n. 2248/1865, all. F (in base alla quale si presumono comunali le strade site all'interno dei centri abitati), rappresentano solo alcuni degli indici di riferimento da tenere in considerazione, ma di per sé soli non sufficienti al fine di stabilire a chi debba essere attribuita la proprietà della strada. Si tratta di presunzioni “iuris tantum”, cioè superabili con la prova contraria della inesistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività (cfr. Cass., Sez. I, 26 agosto 2002, n. 12540; C.d.S., Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7831).
Sia nell'una che nell'altra ipotesi, occorre avere riguardo alle condizioni effettive del bene.
E’ cioè necessario, come già affermato da questa Sezione in fattispecie analoga (cfr. sentenza n. 18232/05), che la strada sia posta all'interno di un centro abitato, che sia concretamente idonea a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale e che sulla stessa si esplichi di fatto il pubblico transito, "jure servitutis publicae", da parte di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale.
Tuttavia, mentre ai fini dell'acquisto del carattere demaniale, è poi necessario che sia intervenuto un atto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) che ne abbia trasferito il dominio alla P.A. e che la strada sia destinata all'uso pubblico da parte della P.A. stessa (cfr. Cass., Sez. II, 25 gennaio 2000, n. 823), tale elemento ulteriore non è invece necessario nella diversa ipotesi in cui occorra procedere all'accertamento dell'uso pubblico di una strada privata (come nel caso di specie), essendo sufficiente la dimostrazione della protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile (cfr. ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 373; C.d.S., Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7831; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 4 marzo 2006, n. 144; T.A.R. Toscana, sez. III, 19 luglio 2004, n. 2637; T.A.R. Lazio, sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922).
Tale differenza è evidentemente correlata alla diversa natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (non a caso, la giurisprudenza formatasi in materia di acquisto della demanialità è del giudice ordinario, mentre quella relativa all'uso pubblico è del giudice amministrativo) ed alla diversità dell’oggetto dei rispettivi giudizi (controvertendosi, nella prima ipotesi, della proprietà - pubblica o privata - del bene e, nella seconda, ferma restando la natura privata dello stesso, del suo asservimento all'uso pubblico).
Effettuata tale doverosa premessa, nella fattispecie in esame ricorrono tutti i requisiti individuati dalla giurisprudenza ai fini della sussistenza dell'uso pubblico.
A tal fine, soccorrono in primo luogo la c.t.u. redatta nel giudizio civile conclusosi con la sentenza del Pretore di Napoli n. 3032/89 e la sentenza stessa.
In secondo luogo, la relazione del Servizio Strade del Comune di Napoli n. 1674 del 12 settembre 2003.
Nella c.t.u. si legge in particolare che “la strada “via privata del Parco Bivona”, dipartendosi da via Carlo Poerio e girando lungo i due lati est e nord del fabbricato civico 86, si collega con via G. De Petra e quest'ultima sbocca, poi, su via Carlo Poerio”.
Nella relazione si legge che la strada “si diparte da via Carlo Poerio fino a via Giulio De Petra con due tratte, tra loro ortogonali; la prima tratta è di circa 35 metri di lunghezza, la seconda tratta è di circa metri 40 di lunghezza, per una lunghezza complessiva di circa 75 metri; … il primo tratto (partendo da via Carlo Poerio) ha una larghezza dal capostrada (sede stradale) di circa metri 6,30 con due marciapiedi di circa metri 1,40 e 1,60 per una larghezza complessiva di circa metri 9,30. Il secondo tratto, in prolungamento del primo, conduce a via De Petra ed è la parte della strada oggetto della questione [vale a dire il tratto “B” oggetto della decreto della Giunta Regionale della Campania n. 17 del 21 giugno 2004]. Tale secondo tratto ha un capostrada di circa metri 7,70 ed un marciapiedi su di un solo lato di circa metri 1,30”.
Sempre nella suddetta relazione, si legge ancora che “l'intera strada di Parco Bivona è dotata di impianto di pubblica illuminazione (rete di distribuzione, appoggi, sospensioni, armature e lampade), … di un ramo di fognatura pubblica che partendo dall'incrocio con via De Petra, percorre l'intera strada del Parco Bivona e si imbocca sulla fognatura principale posta su via Carlo Poerio”.
In punto di fatto, è pertanto indubitabile che la strada in questione, oltre ad essere situata nel centro cittadino, sia anche direttamente collegata con il sistema viario pubblico, in quanto entrambe le sue estremità trovano sbocco con la pubblica via (da un lato via Carlo Poerio e, dall'altro, via Giulio De Petra).
Inoltre, è di larghezza tale da consentire il passaggio veicolare e pedonale.
Si tratta quindi di una strada già di per sé funzionalmente idonea a soddisfare un interesse pubblico generale, secondo i sopraindividuati canoni della giurisprudenza.
Tali obiettive risultanze fattuali non risultano contraddette dal decreto della Giunta Regionale n. 17 del 21 giugno 2004, il quale si limita invece ad affermare che la situazione dei luoghi conferirebbe al tratto “B” un “un ruolo marginale” che, insieme alla sua “posizione arretrata ed isolata rispetto alla via Carlo Poerio” ne “esclude la caratteristica di uso pubblico”.
È evidente, tuttavia, come dedotto dalla Soscia, l'erroneità del ragionamento seguito.
L'uso pubblico non può certamente essere escluso da una minore potenzialità della strada in relazione all'utenza cittadina.
La minore idoneità, in tal senso, della strada potrà determinarne un utilizzo da parte di un numero inferiore di persone, ma non può certamente incidere sulle caratteristiche, in assoluto, della strada.
A ciò si aggiunga che, nella specie, alle effettive condizioni dei luoghi (già di per sé potenzialmente idonee a soddisfare l'interesse pubblico) si accompagna il generale esercizio della servitù pubblica da parte della collettività, come acclarato, con efficacia di giudicato nei confronti del condominio di via Carlo Poerio n. 86, dalla sentenza del Pretore di Napoli n. 3032/89, nella quale tra l'altro si legge che la servitù di passaggio su detta strada non era esercitata soltanto dai condomini dei fabbricati viciniori, ma da “qualsiasi altro cittadino”, che ben poteva “percorrere detta strada e parcheggiarvi l'auto”, con la conclusione che la strada era “di fatto assoggettata all’uso della generalità dei cittadini”.
In presenza di tale situazione (nella quale, alla inclusione della strada in questione negli elenchi delle vie di pertinenza del Comune di Napoli ed alla sua idoneità a soddisfare un interesse pubblico generale si aggiunge il suo pacifico e non contestato utilizzo nel tempo da parte della generalità dei cittadini), la Regione avrebbe dovuto provare, per poterne disporre la successiva esclusione, la cessazione dell'uso pubblico.
Si è invece limitata, nell'impugnato provvedimento di declassificazione, ad una mera affermazione in tal senso, non supportata dal benché minimo elemento probatorio.
Nè, a tal fine, possono soccorrere le relazioni ivi richiamate o la nuova “contestualizzazione” dell’area (come affermato dal medesimo condominio).
Le cennate relazioni, infatti, come dedotto dalla Soscia nel secondo atto di motivi aggiunti, non forniscono la prova del venir meno dell'uso pubblico, ma si fondano su considerazioni personali circa l'opportunità di percorrere o meno la strada in questione, che non scalfiscono la rilevanza giuridica dei pregressi atti.
La trasformazione dell’intera area in zona a traffico limitato prova, a sua volta, l’esatto contrario: la sussistenza dell’interesse pubblico all’utilizzo (disciplinato) del tessuto stradale dell’area medesima.
Nel provvedimento regionale viene inoltre affermata la necessità della sussistenza di un atto pubblico o privato (che nella specie sarebbe mancante) idoneo a sostenere il carattere di uso pubblico della strada.
Tale necessità, tuttavia, per quanto più sopra preliminarmente chiarito, non ricorre nella presente fattispecie, dal momento che in essa non si controverte della proprietà – pubblica o privata – della strada in questione, ma del suo asservimento – o meno - all’uso pubblico.
Con la conseguenza che deve ritenersi sufficiente, a tal fine, il mero pacifico e non contestato utilizzo, nel tempo, della strada medesima da parte della generalità dei consociati (requisito sicuramente presente nella fattispecie, alla luce di quanto in precedenza esposto).
Sotto tale aspetto, l’impugnato decreto regionale, contrariamente a quanto rappresentato dal condominio ricorrente, non appare altresì assolutamente conforme al precedente di questa Sezione (n. 18232/05), nel quale si rinviene invece l’affermazione dei principi giurisprudenziali più sopra richiamati sulla necessità del collegamento funzionale con la via pubblica e del transito, "jure servitutis publicae", da parte della generalità dei cittadini, continuativo nel tempo.
6. In conclusione, il ricorso proposto dal condominio ricorrente è infondato e deve essere respinto (con conseguente reiezione dell’ulteriore ricorso, per motivi aggiunti, proposto dal medesimo condominio in via meramente derivata).
E’ invece fondato e deve essere accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla signora Soscia, e per l’effetto deve essere disposto l’annullamento dell'impugnato decreto della Giunta Regionale della Campania n. 17 del 21 giugno 2004.
7. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe (n. 12855/2002 R.G.), così provvede:
1) respinge il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dal Condominio di via Carlo Poerio n. 89/A;
2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti proposto da Soscia Gigliola e per l'effetto annulla l'impugnato decreto della Giunta Regionale della Campania n. 17 del 21 giugno 2004;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 26 aprile 2006.
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