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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 20 giugno 2006 n. 2823
G. Petruzzelli Pres. - R. Pupilella Est.
Società Centrobus s.p.a. (Avv.ti G. Tatangelo e F. Vallini) contro il Comune di Massarosa (Avv. W. Bianculli) e nei confronti della Bernini Commerciale s.p.a. (Avv. R. Morelli)


Contratti della P.A. - Bando di gara molto minuzioso nell’indicare la tipologia del bene richiesto - Presenza di due soli concorrenti - Scelta di preferire il soggetto che offre un bene diverso seppur con identiche funzioni - Appare un comportamento non trasparente se non addirittura sospetto - Illegittimità

A fronte di un bando di gara molto minuzioso nell’indicare la tipologia del bene richiesto e della contemporanea presenza di due soli concorrenti, la scelta di preferire il soggetto che offre un bene diverso, seppur con identiche funzioni, appare un comportamento non trasparente se non addirittura sospetto perché, orientando gli altri concorrenti su di un altro bene, consente poi all’amministrazione di aggiudicare a chi, avendo più scelta tra i beni in commercio della stessa tipologia, ha più facilità ad offrire un prezzo più conveniente (fattispecie in cui il bando di gara era molto preciso nella descrizione dei beni richiesti arrivando ad indicare esattamente le caratteristiche degli automezzi, fino alla cilindrata, al numero delle marce, per giungere addirittura ad indicarne la lunghezza e larghezza in millimetri)


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -




ha pronunciato la seguente:


SENTENZA



sul ricorso n. 396\2006 proposto da:

Società Centrobus Spa, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Tatangelo e Francesco Vallini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, via delle Oche n.3;


contro



- Comune di Massarosa, in persona del Sindaco in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Walter Bianculli, ed elettivamente domiciliato in Firenze, via La Farina 15, c\o lo studio Castagna;


e nei confronti



- Società Bernini Commerciale Spa. In persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’ avvocato Ruggero Morelli domiciliata presso la Segreteria del TAR Toscana via Ricasoli n. 40;


PER L’ANNULLAMENTO



a)-della determinazione n.7 del 30\1\2006 di aggiudicazione definitiva della gara pubblica per la fornitura al comune di due scuolabus, con contestuale permuta di quattro automezzi comunali usati;
b)-di tutti gli atti della procedura di gara;


e per il risarcimento



di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittima aggiudicazione ad altro concorrente dell’appalto in questione e del mancato affidamento della fornitura oggetto di gara;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del comune resistente e della società controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16 maggio 2006- relatore il Consigliere Roberto Pupilella- gli avvocati F. Vallini, W. Bianculli e R. Morelli;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



Con ricorso regolarmente notificato e depositato la società ricorrente chiede l’annullamento della determinazione n. 7 del 30\1\2006 di aggiudicazione definitiva alla controinteressata della fornitura al comune di due scuolabus, con contestuale permuta di quattro automezzi comunali usati, nonché di tutti gli atti della procedura di gara ed il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima aggiudicazione ad altro concorrente dell’appalto in questione.
L’impugnativa si fonda su tre distinti ed articolati motivi di diritto che lamentano la violazione del bando e la violazione dei principi che regolano le gare pubbliche in relazione alla par condicio dei concorrenti, con riferimento ai principi concernenti il giusto procedimento e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Vengono poi dedotti ulteriori vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto svariati profili.
In particolare la ricorrente si duole della circostanza che l’amministrazione abbia aggiudicato la fornitura alla controinteressata che ha offerto dei beni diversi per caratteristiche (lunghezza, numero di marce, cilindrata) da quelli minuziosamente indicati nel capitolato di gara sulla base del quale andava indicato il prezzo più basso che costituiva il criterio prescelto per l’acquisizione degli automezzi.
Questa scelta avrebbe determinato la violazione delle stesse regole scelte dalla PA, sia perché il prezzo della ricorrente si è fondato su di un automezzo (Scuolabus IVECO 50C17PRA) corrispondente esattamente alle richieste del comune, sia perché l’equivalenza ammessa per la controinteressata non risulta estesa alla ricorrente che avrebbe potuto offrire anch’essa mezzi diversi e prezzi inferiori.
Inoltre il giudizio di equivalenza (secondo motivo) risulta del tutto immotivato.
Infine risulterebbe acclarato lo sviamento dall’accelerazione impressa alla procedura di gara ed in particolare dalla volontà dell’amministrazione di dare immediata esecuzione alla fornitura prima della sottoscrizione del relativo contratto.
Si costituivano in giudizio sia il comune di Massarosa che la società controinteressata che chiedevano la reiezione del ricorso dopo aver replicato alle difese avanzate nell’atto introduttivo del giudizio.
All’udienza di merito il collegio tratteneva la causa in decisione dopo una breve discussione nella quale le parti ribadivano le proprie argomentazioni difensive.


DIRITTO



Il ricorso è fondato.
Come rappresentato nella narrazione in fatto, la ricorrente ha partecipato alla gara per la fornitura al comune di due scuolabus, con contestuale permuta di quattro automezzi comunali usati.
Il criterio scelto dalla PA per l’aggiudicazione della gara era costituito dal prezzo più basso rispetto a quello indicato come base di gara dal comune calcolato sulla differenza tra costo dei due nuovi autobus scolastici e la somma offerta per i quattro automezzi offerti in permuta dal comune.
Il bando di gara era molto minuzioso nella descrizione dei beni richiesti arrivando ad indicare esattamente le caratteristiche degli automezzi richiesti, fino alla cilindrata (2998 cc), al numero delle marce richieste (6), per giungere addirittura ad indicare la lunghezza e larghezza in millimetri (Lungh. 6948mm; largh. 1996 mm.).
E’ dunque certo che l’amministrazione, del tutto legittimamente, volesse esattamente un tipo di scuolabus e, di conseguenza la gara aveva come scopo quello di ottenere quel bene al prezzo più vantaggioso per l’amministrazione.
Pertanto sia le difese del comune che della controinteressata sbagliano quando fondano la giustificazione della scelta dell’amministrazione su di una facoltà di utilizzazione di un giudizio di equivalenza degli autobus offerti inesistente nel bando di gara e non rispettoso del principio cardine delle gare ad evidenza pubblica cioè il rispetto della par condicio dei concorrenti.
Perché, contrariamente a quanto asserito dal comune per giustificare la rivalutazione della offerta della controinteressata che aveva offerto scuolabus del tutto diversi rispetto alle indicazioni del bando per cilindrata, numero di marce e lunghezza (quasi 50 cm in meno) la possibilità di offrire beni diversi dalle indicazioni contenute nel disciplinare di gara non è stata estesa alla ricorrente che ha quindi, correttamente formulato la propria offerta seguendo le prescrizioni dell’amministrazione.
Nello specifico, poi, a fronte di un bando così minuzioso e della presenza di due soli concorrenti, la scelta di preferire il soggetto che offre un bene diverso, seppur con identiche funzioni, appare un comportamento non trasparente se non addirittura sospetto perché, orientando gli altri concorrenti su di un altro bene, consente poi all’amministrazione di aggiudicare a chi, avendo più scelta tra i beni in commercio della stessa tipologia, ha più facilità ad offrire un prezzo più conveniente.
Né questi dubbi risultano fugati dalla motivazione che ha condotto l’amministrazione a preferire la società Bernini, controinteressata.
La genericità del giudizio di equivalenza infatti è tanto più incredibile se rapportato alla meticolosità della descrizione del bene voluto dal comune di Massarosa.
Se infatti l’amministrazione avesse semplicemente voluto comprare degli scuolabus al prezzo più conveniente riducendo parte del costo permutando i vecchi automezzi, avrebbe potuto semplicemente indicare la funzione del veicolo da acquistare (scuolabus) ed il numero di utenti per i quali veniva acquistato (26 alunni più un accompagnatore).
A ciò si aggiunga che su di un valore dell’appalto di oltre novantamila euro l’aggiudicazione è avvenuta sulla base di uno scarto di soli euro 1660,00 a favore dell’offerta della controinteressata.
Risultano pertanto fondate le censure contenute nell’atto introduttivo del giudizio che lamentano la violazione della par condicio dei concorrenti, dei principi che regolano lo svolgimento delle gare pubbliche ed in particolare del disciplinare di gara.
Risulta altresì fondata la ulteriore censura dell’assoluto difetto di motivazione non avendo l’amministrazione esplicitato le ragioni per le quali ha disatteso il proprio disciplinare a vantaggio di una sola delle due concorrenti.
Il ricorso va, conseguentemente accolto e, per l’effetto va annullata l’aggiudicazione della gara a favore della società “Bernini commerciale”,controinteressata.
Poiché è stato accertato in udienza che il contratto non è stato ancora sottoscritto, l’annullamento dell’aggiudicazione consente alla ricorrente “Centrobus” di soddisfare pienamente la sua pretesa, non residuando alcuno spazio per la subordinata domanda di risarcimento dei danni avanzata nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione n.7 del 30\1\2006 del Dirigente del 1° Settore AA.GG. del Comune di Massarosa, con la quale è stata data approvazione ai verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della fornitura di due scuolabus, con contestuale permuta di n. 4 automezzi usati.
Respinge la richiesta di risarcimento dei danni.
Condanna il Comune e la resistente in parti uguali al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura complessiva di E 3.000,00 (euro tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 16 maggio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere
Roberto PUPILELLA - Consigliere est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 GIUGNO 2005



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