REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2605/1998 proposto da
FAGGI Nicla, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Giovannelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Firenze, Lungarno Corsini n. 2
c o n t r o
- il Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Gisondi ed Elena Bartalesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Flavia Pozzolini in Firenze, Via degli Artisti n. 20;
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento n. 75/88, del 7 luglio 1988, con il quale il Sindaco del Comune di Prato, ha ordinato ad essa ricorrente di procedere entro il termine di novanta giorni alla demolizione di manufatto ubicato alla Via Traversa Pistoiese del territorio comunale e ritenuto abusivamente realizzato.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16 novembre 2005 - relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -, gli avv.ti G. Giovannelli per M. Giovannelli e P. Tognini delegata da R. Gisondi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 27 settembre 1988 e ritualmente depositato Faggi Nicla impugnava il provvedimento n. 73/88, del 7 luglio 1988, con cui il Sindaco del Comune di Prato le aveva ordinato ai sensi dell'art. 7 della L. 28 Febbraio 1985 n. 47, di procedere, entro 90 giorni, alla demolizione, in quanto ritenuto abusivamente realizzato, di manufatto, destinato a serra per l'attività di floricoltura svolta da essa ricorrente, ed ubicato alla via traversa Pratese del territorio comunale.
A fondamento dell'impugnativa la ricorrente deduceva i seguenti motivi:
- Violazione e, comunque, falsa applicazione dell'art. 2 della L. 19 novembre 1969 n. 1187; eccesso di potere desumibile dai sintomi del travisamento e del difetto di motivazione sull'interesse pubblico.
La ricorrente, in particolare, nel premettere che ai sensi dell'art. 7 della L. Reg. n. 10 del 19 febbraio 1970, la realizzazione di "serre stagionali" su terreni destinati a zona agricola sarebbe consentita senza necessità di previo titolo autorizzativo deduceva la violazione dell'art. 2 della L. 19 novembre 1968 n. 1187, sul rilievo che l'Amministrazione pur avendo impresso fin dal 1964 all'area in cui era inserito il terreno oggetto dell'intervento destinazione a verde pubblico ed a parcheggio non avrebbe poi mai dato attuazione a ali previsioni urbanistiche.
- Violazione o, comunque falsa applicazione dell'art. 7 della L. Reg. n. 10 del 19 febbraio 1979; eccesso di potere per mancata motivazione sul pubblico interesse e per contraddittorietà con precedenti determinazioni.
Il provvedimento di ingiunzione a demolire manufatto per cui non è richiesta dal suindicato art. 7 della L. Reg. n. 10 del 19 febbraio 1979, alcuna autorizzazione, se realizzato su terreno agricolo, si porrebbe in evidente contraddizione con la mancata attuazione delle previsioni urbanistiche che fin dal 1964 destinavano l'area a verde pubblico e parcheggio; comportamento il suddetto che avrebbe imposto all'Amministrazione di motivare sull'esistenza di un interesse pubblico all'adozione del provvedimento di ingiunzione a demolire.
Si è costituito con atto del 18 ottobre 1988 il Comune intimato resistendo.
Nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 1988, come da ordinanza n. 1060, veniva accolta la domanda cautelare proposta.
All'udienza del 16 novembre 2005, la causa passava in decisione sulle memorie delle parti.
DIRITTO
Il Collegio ritiene apprezzabile ai fini dell'accoglimento del ricorso il motivo con cui è stata dedotta l'illegittimità del provvedimento impugnato sul rilievo che la mancata attuazione delle previsioni urbanistiche che, fin dal 1964, destinavano l'area interessata dall'intervento sanzionato a verde pubblico e a parcheggio, avrebbe imposto all'Amministrazione di motivare sulla esistenza di uno specifico interesse all'adozione della misura repressiva.
Vero è che l'adozione delle misure sanzionatorie in presenza di un abuso edilizio è atto sostanzialmente vincolato da parte dell'Amministrazione per cui questa non è tenuta a fornire una particolare motivazione a sostegno dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, essendo tale ordine sufficientemente motivato con l'affermazione della abusività dell'opera, mentre l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso è in "re ipsa", consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato.
E' tuttavia da ritenere che, nel caso di specie, l'Amministrazione, omettendo di dare attuazione alle disposizioni di piano che, fin dal 1964, destinavano l'area in cui ricadeva il terreno della ricorrente a verde pubblico ed a parcheggio (terreno in cui veniva svolta in forza di relativa autorizzazione attività di "ortovivaismo" già prima del 1984) aveva ingenerato nella stessa ricorrente il convincimento che tale area riacquistasse la destinazione agricola che avrebbe reso compatibile, a norma dell'art. 7, della L. 19 febbraio 1979 n. 10, la realizzazione di serre.
A fronte di tali circostanze fattuali, l'Amministrazione, nell'adottare il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto dare prova di aver valutato comparativamente gli interessi pubblici e privati coinvolti nel relativo procedimento, indicando le ragioni per le quali aveva ritenuto di dare soddisfazione ad uno di essi a scapito degli altri.
La fondatezza del suindicato motivo, consentendo l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato dispensa il Collegio dall'esame degli ulteriori profili di illegittimità dedotti.
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e per l'effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.
Spese ed onorari di causa compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 16 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
Dott. Roberto PUPILELLA - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 GIUGNO 2005