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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 10 luglio 2006 n. 3065
E. Lazzeri Pres. - R. Potenza Est.
MPS Immobiliare s.p.a. e Banca Toscana s.p.a. (Avv. Prof. G. Morbidelli) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola e A. Minucci) la Regione Toscana (non costituita) e l'Università degli studi di Firenze (non costituita)


Piani regolatori e piani territoriali – Norma delle NTA la quale stabilisca che alcune zone sono “di proprietà pubblica o preordinate all’espropriazione” - Assoggetta a vincolo di natura espropriativa le aree ivi ricomprese che non siano di proprietà pubblica – È soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all' art. 2 L. n. 1187/68 – Diniego di autorizzazione edilizia – Applicazione di un vincolo quinquennale scaduto - Illegittimità

La norma delle NTA la quale stabilisca che alcune zone sono “di proprietà pubblica o preordinate all’espropriazione” assoggetta a vincolo di natura espropriativa le aree ivi ricomprese che non siano di proprietà pubblica ed è pertanto soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all' art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187. Ne consegue pertanto, nel caso di specie, l’illegittimità del diniego di autorizzazione edilizia opposto per applicazione di un vincolo quinquennale scaduto.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-




ha pronunciato la seguente:


SENTENZA



sul ricorso n.. 503 del 2005 proposto da

SPA MPS IMMOBILIARE E SPA BANCA TOSCANA, in persona dei leali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora n. 14;


contro




-il COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola e Annalisa Minucci ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Comunale in Firenze, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio;

- la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio;

- l' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del Rettore pro tempore, non costituitasi in giudizio;


PER L’ANNULLAMENTO



del provvedimento della Direzione Urbanistica - Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze prot. n. 3205/05 del 20.1.2005, con cui è stata respinta la domanda di autorizzazione edilizia presentata il 21.6.2001 per l'esecuzione di modifiche interne all'immobile posto in Firenze, via Cavour n. 82/A, di tutti gli atti presupposti e connessi del procedimento., nonché, in quanto occorrer possa, quale atto presupposto, del P.R.G. del Comune di Firenze nella parte in cui inserisce l'immobile de quo in zona F2 con simbolo di Università;


E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA



del Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire tutti i danni patiti e patiendi dalle società ricorrenti per effetto del provvedimento impugnato;


e, con motivi aggiunti,



per l'annullamento del parere della Commissione Edilizia Comunale 29.9.05 che ha confermato il diniego di autorizzazione edilizia e il conseguente provvedimento 15.11.2005, n. 2005/DD/10089 con cui l'Amministrazione ha annullato in autotutela il diniego n. 2/2005 del 20.1.2005 in quanto non compiutamente motivato ad ha adottato un nuovo provvedimento di diniego;

Visti il ricorso e la relativa documentazione;
Visti motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenza,
Vista la memoria prodotta dal Comune di Firenze a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 4 maggio 2006 relatore il Consigliere Raffaele Potenza -, gli avv.ti D. M. Traina, delegato da G. Morbidelli, e A. Minucci;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



Dall’esposizione in fatto del ricorso in esame emerge quanto segue.
Nel 1982 la Banca Toscana , allora proprietaria di edificio situato in Firenze e destinato ad uso direzionale (uffici), ne dava in locazione una porzione (porzione di piano terra e seminterrato e quattro piani) all’università degli studi di Firenze, previe le opportune opere di divisione interna . La porzione restante del piano terra e seminterrato rimaneva alla banca nell’uso direzionale originario (uffici) occupati dalla Banca Toscana
Nel 2003 il Monte dei Paschi di Siena acquisiva la proprietà dell’edificio e poiché in base all’ultimo contratto di locazione (27 10 2000) tra Banca Toscana e Università era previsto il riaccorpamento di una porzione del piano terra alla Banca , questa domandava al Comune di Firenze autorizzazione edilizia all’esecuzione di opere interne necessarie all’accorpamento, costituite dalla riapertura di una porta e dall’erezione di una parete divisoria.
Con provvedimento in data 20 1 2005, tuttavia il Comune rigettava l’istanza, facendo riferimento alle nuove disposizioni di cui alle NTA del PRG (che prevedono , per la zona in cui è sito l’immobile, nuova destinazione F (attrezzature pubbliche di interesse generale) in particolare F2 (attrezzature e servizi pubblici, tra cui università) ed identificano l’immobile come tutto destinato all’Università (F2e, simbolo U)
Avverso il diniego, ma anche avverso le NTA di PRG, le banche ricorrenti hanno pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:
- Violazione e falsa applicazione del P.R.G. del Comune di Firenze. Eccesso di potere per carenza del presupposto;
- Violazione e falsa applicazione art. 9 D.P.R. 8.6.2001, n. 327;
- Violazione e falsa applicazione art. 7 legge 17.8.1942, n. 1150. Sviamento di potere.
Successivamente, a seguito di provvedimento cautelare emesso da questo Tribunale (ord. n.33/05), il Comune riesaminava la questione , domandava parere alla Commissione edilizia (reso in senso negativo con atto n. 499 del 29 9 2005) ed al termine del riesame annullava il precedente diniego di autorizzazione, respingendo però nuovamente la domanda sulla base la motivazione espressa dal parere (det. dirig 15 11 05).
Avverso tale ulteriore determina, con atto depositato in data 23 12 05, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, così riassumibili :
- Violazione e falsa applicazione del P.R.G. del Comune di Firenze (in particolare artt. 50 e 52 N.T.A.) Eccesso di potere per carenza del presupposto;
- Violazione e falsa applicazione art. 9 D.P.R. 8.6.2001, N. 327. Eccesso di potere per illogicità manifesta;
- Violazione e falsa applicazione art. 7 legge 17.8.1942, n. 1150. Sviamento di potere
A sostegno delle deduzioni, principali ed aggiuntive, sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, resistendo all’impugnativa ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 4 maggio 2006 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.


DIRITTO



1- Deve preliminarmente dichiararsi improcedibile l’atto introduttivo del giudizio; successivamente al diniego di autorizzazione con esso impugnato, infatti, il Comune ha riesaminato la questione, emettendo un nuovo provvedimento, parimenti negativo e che è stato fatto oggetto dei motivi aggiunti proposti in data 23 12 05 (e con i quali peraltro si reitera l’impugnativa dell’originario diniego).

2- Nel merito delle doglianze aggiuntive , si attacca il provvedimento di rigetto dell’autorizzazione ai lavori, emesso dal Comune ove ritiene che essa determinerebbe un’inammissibile mutamento di destinazione in direzionale di una porzione di un immobile che è invece classificato dal PRG, sia pure successivamente intervenuto, in zona F2e, con simbolo di destinazione ad Università (U).
Tale motivazione integrerebbe una violazione o falsa applicazione del PRG in quanto dette classificazioni sarebbero state illegittimamente interpretate come una prescrizione tesa ad imporre la conservazione della destinazione d’uso università dell’edificio de quo; esse avrebbero invece un valore meramente ricognitivo, non potendo risultare compressa la libertà di utilizzazione di un immobile per un uso diverso. La tesi della natura ricognitiva non può essere accolta.
Il Comune ha negato l’autorizzazione ravvisando una non consentita ipotesi di passaggio da destinazione a servizi generali-università a destinazione direzionale, motivando col contrasto con gli artt. 50 e 52 delle NTA di PRG che dal canto loro recano una vera e propria destinazione di zona; questa ha per natura valenza conformativa in quanto di prescrizione giuridica di determinati usi operante per l’intera zona di riferimento .
In tale situazione giuridica non ha di norma rilievo rammentare la facoltà insita nel diritto di proprietà privata di poter adibire l’immobile a destinazioni differenti da quelle stabilite, sia pure successivamente, dallo strumento urbanistico generale, poiché non v' è questione sul fatto che il diritto di proprietà è conformabile, anche in tema di destinazioni d’uso, a fronte del potere di regolamentazione urbanistica. La tesi ricognitiva comporterebbe una sostanziale vanificazione del potere di realizzare e mantenere, attraverso strumento pianificatorio anche delle destinazioni (sul punto, per la Toscana, v, artt 3, 5 ed 8 della legge regionale n.39/1994) le zone omogenee previste dall’art. 41 quinquies della legge urbanistica 1150/42 , funzione che permane giustificata in presenza di categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico (per il principio v, TAR Lombardia, MI, n.664/1996).
I mutamenti tra le diverse destinazioni d’uso previste non sono peraltro esclusi dall’esistenza di una zona omogenea, ma consentiti, quantunque nei limiti di legge , come emerge dall’art. 4 della citata legge regionale.
Il diniego è pertanto esente dal vizio testè trattato
2.1 A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle censure seconda e terza che deducono, rispettivamente :
- l’ illegittima differenziazione interna all’uso in atto per l’immobile, assimilabile all’introduzione ad un vincolo espropriativi, in quanto consente una sola forma di utilizzo per l’intero edifizio, e che pertanto è soggetta al limite dei cinque anni;
- la violazione dell’art. 9 del dpr n. 327/01, per aver applicato un vincolo ormai scaduto per decorso del quinquennio.
Tali censure sono fondate per le ragioni che seguono.
Erra il Comune di Firenze nell’affermare nel provvedimento 15 11 2005 che il vincolo de quo “ deve considerarsi non soggetto alla decadenza quinquennale di cui alla l. n. 1187/68”, poiché lo stesso art. 50 della NTA applicato dall’Amministrazione al punto 1 stabilisce che le zone di cui si tratta sono “di proprietà pubblica o preordinate all’espropriazione” sicchè non essendo l’area de quo di proprietà pubblica è evidente che lo stesso strumento urbanistico la qualifica soggetta a vincolo di natura espropriativi.
Tale disposizione palesa , al contrario, che la nuova destinazione d’uso integra una limitazione temporanea del diritto di proprietà, non indennizzabile ed inevitabilmente soggetta al termine di validità quinquennale ed implicando quella potenziale finalizzazione all' esproprio, limitativa senza indennizzo del diritto di proprietà - non può essere disposta al di là del limite di cui all' art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187 ( v. ex multis TAR Lazio, RM,II, n.744/04 e, per il principio, Corte cost. 20 maggio 1999 n. 179, in Cons. Stato 1999, II, 735, Cons. Stato, IV Sez., 13 marzo 1991 n. 181 e, V Sez., 7 agosto 1996 n. 881, ivi 1991, I, 347, e 1996, I, 1165, nonché T.A.R. Palermo 4 ottobre 2001 n. 1366 e T.A.R. Toscana 27 ottobre 1995 n. 236, in i TT.AA.RR., 2001, I, 4239, e 1995, I, 4910).
E poichè il vincolo de quo risulta apposto da variante alle NTA di PRG approvata nel 1998, il diniego risulta illegittimo per applicazione di un vincolo quinquennale scaduto.
Il diniego opposto alla domanda di autorizzazione è pertanto illegittimo.

3- Non può essere infine accolta la domanda risarcitoria, attesa la sua genericità; le ricorrenti non adducono infatti alcuna dimostrazione e quantificazione del danno riportato, in violazione del principio dell’onere della prova (artt. 2043 e 2697 cod civ).
- II ricorso deve conclusivamente essere accolto riferimento al diniego di autorizzazione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti da emanarsi sulla domanda; deve essere invece respinto con riguardo alla domanda risarcitoria.
In ordine alle spese del giudizio la sufficiente complessità delle questioni trattate e la parziale soccombenza costituiscono giuste ragioni per disporne la compensazione.


P. Q. M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1- dichiara improcedibile l’atto introduttivo del giudizio;
2- accoglie il ricorso per motivi aggiunti, limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, che per l’effetto annulla;
3- respinge la domanda risarcitoria.
4- Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 4 maggio 2006 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

dott. EUGENIO LAZZERI - Presidente
dott. RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est.
dott. FILIPPO MUSILLI - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 LUGLIO 2006



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