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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 11 luglio 2006 n. 5765
Pres. Baccarini, Rel. Panzironi
Gruppo PSC Spa e altri (Avv. ti M. Sanino e G. Ruggiero) c/ANAS SPA (Avv. dello Stato), Elef SRL (Avv. ti M. Maurizi e F. Tannini)


Contratti della PA – Offerta di gara – Verifica dell’anomalia – Contraddittorio ex art. 30 n. 4 della direttiva 93/37/CEE – Necessità dell’audizione del rappresentante dell’impresa – Non sussiste

La necessità del confronto in contraddittorio ai sensi dell’articolo 30 n. 4 della direttiva 93/37/CEE non presuppone anche l’obbligo a carico dell’amministrazione di procedere all’audizione del rappresentante dell’impresa, essendo sufficiente la richiesta di integrazione dei giustificativi allegati all’offerta e la relativa chiara e precisa esposizione delle ragioni per cui le stesse giustificazioni siano o meno ritenute soddisfacenti ai fini della verifica della serietà e dell’attendibilità dell’offerta nel suo complesso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE III

composto dai signori

Stefano Baccarini PRESIDENTE
Germana Panzironi COMPONENTE, relatore
Alessandro Tomassetti COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. 6702/05 Reg. Gen., proposto dalla
società Gruppo PSC s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ATI con A.I. Engineering s.r.l. e A.I. Studio Architettura, Ingegnaria, Urbanistica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv.to Mario Sanino e dall’avv.to Gianpaolo Ruggiero ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 180;

contro



l’ANAS s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata ex lege;

e nei confronti di
Elef s.r.l.,
rappresentata e difesa dagli avv. Marilena Maurizi e Fabrizio Tannini, ed elettivamente domiciliata in Roma, via San Marcello Pistoiese n. 73;

per l'annullamento
- del provvedimento del 10-5-2005 con il quale i ricorrenti sono stati esclusi dalla gara indetta dall’ANAS;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara al raggruppamento Elef e Ge.co.mar. s.p.a;
- di ogni atto comunque connesso, ivi compresa la relazione della commissione preposta alla verifica di congruità;
nonché per il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’esecuzione degli atti impugnati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza dell’8-3-2006, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO




Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente impugna gli atti in epigrafe con cui l’ANAS l’ha esclusa dalla gara di appalto di lavori di completamento per la costruzione della centrale di ventilazione e degli impianti tecnologici della galleria “Montenegrone”, recependo la conclusioni della Relazione della commissione preposta alla verifica di congruità dell’offerta e del responsabile del procedimento.
Premette in fatto di aver partecipato alla gara d’appalto, mediante licitazione privata, indetta in data 21 giugno 2004 a termini abbreviati, per la realizzazione dei lavori di completamento, per un importo a base d’asta di oltre 15.000.000,00 di euro.
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello del prezzo più basso offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b) l. 109/94.
Delle imprese che hanno presentato domanda di partecipazione, e che pertanto sono state ammesse alla fase successiva della presentazione dell’offerta, la ricorrente è risultata essere la migliore offerente, con un ribasso del 38,82674%, che l’ha collocata tra le quattro concorrenti sospette di anomalia.
Stabilita la soglia di anomalia nel 33,73515% la gara è stata sospesa per consentire agli organi tecnici della stazione appaltante la verifica delle offerte sospette.
Effettuata la verifica della congruità delle offerte sospette di anomalia, con relazione conclusiva del 5 maggio 2005, il Responsabile del Procedimento — su conforme parere della appo¬sita commissione— ha valutato attendibile solo l’offerta presentata dall’ATI capeggiata dalla srl. ELEF, che, nel gruppo di offerenti sospetti di ano¬malia era in quarta posizione, avendo offerto un ribasso del 34,51510%, cui l’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria, con verbale del 10 maggio 2005.
Con provvedimento del 3 luglio 2005 del presidente dell’ANAS, l’aggiudicazione in favore della suddetta impresa diveniva definitiva.
Nei confronti dei provvedimenti impugnati la società ricorrente deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili.
Con motivi aggiunti notificati a seguito del deposito di documenti da parte dell’amministrazione, l’istante propone ulteriori censure.
Resistono al ricorso l’ANAS e la società controinteressata, chiedendone il rigetto.
All’odierna udienza, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO




Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
L’istante sostiene che la verifica della congruità dell’offerta sia stata effettuata in modo illegittimo dall’amministrazione senza il rispetto delle regole che garantiscono la pienezza del contraddittorio con l’impresa sottoposta a verifica; in particolare, data l’asserita carenza documentale, la stazione appaltante avrebbe dovuto chiamare il rappresentante dell’impresa, sentendolo personalmente sugli aspetti dell’offerta che non risultavano chiari.
La verifica è stata quindi condotta in modo approssimativo e senza una sufficiente e completa istruttoria, che invece avrebbe consentito l’accertamento reale della consistenza economica dell’offerta.
Ulteriori illegittimità si riscontrano nella fase finale della verifica, successiva ai chiarimenti forniti dall’impresa, poiché la stazione appaltante, per il tramite dell’apposita commissione, non ha rispettato il principio di un effettivo contraddittorio dal momento che le contestazioni mosse in tale fase non trovano riscontro con quanto inizialmente richiesto.
L’istante denuncia, inoltre, il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati poiché non danno conto delle ragioni dell’esclusione ma si limitano a proporre affermazioni generiche ed apodittiche.
Da ultimo contesta le valutazioni di merito effettuate dall’ANAS nei confronti dell’offerta e dei suoi singoli elementi.
Con i motivi aggiunti la società ribadisce la violazione del principio del contraddittorio.
Le censure non hanno pregio alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale derivato dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 27-11-2001 che ha precisato le condizioni procedurali del procedimento di verifica dell’offerta anomala che deve essere svolto in contraddittorio con l’impresa sospettata di aver presentato l’offerta anomala.
La Corte di Giustizia ha stabilito alcuni principi generali per la legittimità del procedimento di verifica: il primo è l’inammissibilità dell’esclusione automatica dalla gara di un’offerta superiore alla soglia dell’anomalia e il secondo è la necessità che l’impresa abbia la concreta possibilità di fornire gli opportuni chiarimenti e gli elementi giustificativi dell’offerta, che saranno valutati da parte della stazione appaltante.
Non vi è invece, come sostenuto dalla ricorrente, un obbligo a carico dell’amministrazione di procedere all’audizione orale del rappresentante dell’impresa, come ha affermato la giurisprudenza amministrativa, che ha precisato che la normativa vigente impone “espressamente che l’esclusione dalla gara di una offerta sospetta di anomalia può avvenire solo all’esito di una procedura di verifica dell’offerta stessa da effettuare in contraddittorio, ai sensi dell’art. 30, n. 4, della direttiva CEE 93/37/CEE del 14 giugno 1993, senza tuttavia prevedere in alcun modo che il procedimento in contraddittorio presupponga anche l’audizione della ditta la cui offerta è stata sospetta in anomalia” ( Cons. Stato IV n. 5013/2004).
Nel caso si specie la procedura di verifica si è svolta correttamente come può evincersi dai documenti di gara da cui risulta che l’ANAS ha condotto una scrupolosa istruttoria per il tramite della commissione tecnica. Nel corso della prima fase del subprocedi¬mento di verifica delle offerte anomale, la Commissione ha esaminato le giustificazioni allegate dalla ricorrente all’offerta, rinvenen¬do numerose carenze documentali, che non permettevano la valutazione dell’affidabilità dell’offerta. Pertanto, nella successiva fase del contrad¬dittorio, ha richiesto alla concorrente l’integrazione dei giustificativi al¬legati all’offerta, esponendo in maniera chiara e precisa le ragioni per le quali le predette giustificazioni non erano state ritenute soddisfacenti al fine di verificare la serietà ed attendibilità dell’offerta nel suo complesso.
Ne discende l’infondatezza della affermazione per cui il contraddittorio non sarebbe stato rispettato.
Ulteriori censure sono relative alla istruttoria che sarebbe stata condotta in modo incompleto ed eccessivamente formalistico, in quanto la stazione appaltante avrebbe omesso di valutare le singole voci e non avrebbe effettuato la necessaria compensazione tra la sottostima delle voci contestate con la sovrastima di altre voci.
In realtà dalla lettura dei verbali di gara depositati emerge che la stazione appaltante ha operato in modo corretto, considerando sia le singole voci che l’offerta nella sua globalità, nel rispetto degli indici che la legge stabilisce per la valutazione della congruità dell’offerta.
Risulta chiaro che l’offerta deve essere considerata attendibile nel suo insieme, sulla base degli elementi messi a disposizione della Commissione; nel caso di specie, come espressamente affermato dall’ANAS, la documentazione fornita non era completa ed esaustiva e, comunque, è risultata inidonea a collegare con una specifica relazione tecnico-economica le voci per cui si sarebbe dovuta operare la compensazione.
Per quanto attiene, infine, alle censure relative al giudizio espresso dalla commissione il Collegio osserva che il giudizio reso dalla stazio¬ne appaltante nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, non è sindacabile se non è affetto da palese illogicità e se sorretto da adeguata motivazione.
La stazione appaltante ha valutato in modo corretto e completo ogni elemento a sua disposizione, consentendo integrazioni degli elementi giustificativi delle varie voci da parte della società ricorrente, e prendendo atto dei chiarimenti forniti, ove non condivisi; la commissione, viceversa, per i chiarimenti forniti dal concorrente risultati sufficienti ed esaustivi, si è espressa in maniera differente indicando che “il ricorrente risponde a quanto richiesto”.
Non è quindi condivisibile la censura di difetto e contraddittorietà della motivazione poichè in tutti i punti della relazione conclusiva in cui è stato indicato “la Commissione prende atto di quanto esposto dal concorrente”, vuole intendersi che le mere dichiarazioni di conferma, o la generica documentazione resa du¬rante il contraddittorio, non hanno permesso di rendere un giudizio sulle contestazioni mosse in precedenza.
Peraltro emerge che le omissioni o le mancate giustificazioni sono tutt’altro che irri¬levanti attenendo alle quantità non esposte chiaramente (sottoanalisi dei mezzi), ovvero mo¬dificate (produttività e tabella B), oppure volutamente ridotte (documentazione riguardante il subappalto), ed infine non giustificate variazione delle produttività.
Con specifico riferimento alla tabella B- Spese Generali, giova evidenziare che lo schema allegato alla lettera d’invito non è un mero foglio di calcolo, quanto piuttosto una tabella “ragionata” delle spese che il con¬corrente andrà a sostenere. Tale tabella opportunamente compilata risul¬ta, quindi, necessaria per confermare non solo le valutazioni, rese in meri¬to ai singoli costi, ma anche l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso.
Il ricorrente ha dimostrato di non aver analizzato a fondo gli im¬porti presenti nella Tabella B in fase di presentazione dell’offerta, in quanto, ha giustificato solo parte di tali importi, modificandone due, come evidenziato dalla tabella presentata dallo stesso concorrente in fase di contraddittorio.
Le giustificazioni rese per la tabella B non erano comunque esau¬stive, in alcuni casi sono stati giustificati in fase di contraddittorio solo parte degli importi esposti, in altri casi si sono demandati i costi alla ta¬bella B del subappaltatore per voci di spesa che devono invece essere garantite dallo stesso concorrente.
Il Collegio ritiene di non doversi soffermare sull’analisi delle altre singole voci dell’offerta, attenendo la loro valutazione alla sfera di discrezionalità tecnica dell’amministrazione aggiudicatrice, non sindacabile in questa sede essendo esente da palesi vizi di illogicità e incoerenza.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno il Collegio ritiene non sussistenti i presupposti legittimanti, attesa la legittimità dell’operato dell’amministrazione.
Conclusivamente respinge il ricorso siccome infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processauli liquidate in € 5000,00 per ciascuna parte costituita.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processauli liquidate in € 5000,00 per ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’ 8 marzo 2006.

Stefano Baccarini PRESIDENTE
Germana Panzironi ESTENSORE



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