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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 3 luglio 2006 n. 5362
Pres. Tosti, Est. De Bernardi
ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS s.pa. (Avv. F. Cardarelli) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato), SISTEMI INFORMATIVI s.p.a., SOLVING TEAM s.r.l. ( Avv.ti P. Todaro, A. Vischi, S. Cassamagnaghi)


Contratti della p.a. - Appalto di servizi - Gara – Prestazione della cauzione provvisoria - Rti costituendo- Intestazione a favore della mandataria – Insufficienza – Intestazione a favore delle mandanti – Necessità - Conseguenze.

In una gara d’appalto, la cauzione provvisoria, per i raggruppamenti temporanei d’impresa costituendi, deve essere intestata non solo alla società capogruppo, ma anche alle mandanti, individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per partecipare alle gare di loro comune interesse (1). ( Pertanto, nella specie, essendo la polizza fideiussoria stata intestata alla sola impresa mandataria, in assenza di richiami alla natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, l’offerta del raggruppamento costituendo andava esclusa, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione avvenuta in suo favore).

 

(1) Cfr. Cons. di Stato, A.P., n. 8/2005, Cons. di Stato-Sez. VI, n. 893/2006.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE I TER






 

nelle persone dei signori
Luigi Tosti
PRESIDENTE
Franco De Bernardi COMPONENTE, estensore
Maria Ada Russo COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n.2959/2006 R.G.R., proposto dalla
“ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS” s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, vicolo Orbitelli n.31, presso l’avv. Francesco Cardarelli, che la rappresenta e difende per mandato;
- ricorrente -

contro



il Ministero dell’Interno (Dip. per gli Affari Interni e Territoriali – Dir. Centr. per le Risorse Finanziarie e Strumentali – Uff. IV – Sistemi Informativi Automa-tizzati), domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende “ex lege”;
- resistente –

e nei confronti
- della “SISTEMI INFORMATIVI” s.p.a. (in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con “SOLVING TEAM” s.r.l.) e della “SOLVING TEAM” s.r.l. (nella qualità di mandante del R.T.I. con “SISTEMI INFORMATIVI” s.p.a.), elettivamente domiciliata in Roma, via Gregoriana n.5, presso l’avv. Paolo Todaro (dello studio “Rucellai & Raffaelli”), che le rappresenta e difende – per mandato – unitamente agli avv.ti Andrea Vischi e Stefano Cassamagnaghi, del Foro di Milano;
- controinteressate –

per l’annullamento,
unitamente agli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, della determinazione dirigenziale s.n. del 23.1.2006 con cui si è proceduto ad aggiudicare definitivamente al R.T.I. “SISTEMI INFORMATIVI” s.p.a. e “SOLVING TEAM” s.r.l. la gara a procedura aperta per la “Realizzazione e messa in esercizio del sistema informativo per la gestione del sistema sanzionatorio amministrativo per l’accertamento delle infrazioni al Codice della strada per Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma” e

per il risarcimento
dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimità dell’agire amministrativo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e delle controinteressate;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’8.6.2006 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale);
Ritenuto e considerato quanto segue:


FATTO
e DIRITTO



Deducendo eccesso di potere sotto svariati profili e violazione della “lex specialis” di gara, la “Enterprise Digital Architects” s.p.a. (che insta, altresì, per il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell’illegittimità dell’agire amministrativo) ha impugnato (unitamente agli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali) l’aggiudicazione – in favore del (controinteressato) Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito tra la “Sistemi Informativi” s.p.a. e la “Solving Team” s.r.l. – dell’appalto di servizi finalizzato alla realizzazione e messa in esercizio del sistema informativo necessario per gestire il sistema sanzionatorio delle infrazioni al codice della strada. (Infrazioni rientranti, a seguito della loro “depenalizzazione”, nell’ambito della competenza funzionale dell’Autorità prefettizia).
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell’8.6.2006 il Collegio – trattenuto il relativo ricorso (nel frattempo debitamente istruito) in decisione – ne constata (con le precisazioni che si verranno a formulare in ordine all’avanzata richiesta risarcitoria) la palese fondatezza.
Una simile statuizione presuppone, per sua stessa natura, il rigetto dell’eccezione pregiudiziale d’irricevibilità sollevata dalla resistente e dalla controinteressata: le quali non hanno provato con sufficiente chiarezza che la ricorrente abbia avuto integrale conoscenza dell’atto gravato in principalità prima della sua formale notificazione; effettuata, a mezzo posta, il 31.12.2006. (Non ritenendosi ovviamente idonea, a far decorrere il termine decadenziale previsto dall’art.21 della legge 1034/71, un’informale conoscenza di tale atto: avvenuta, come pare si sia verificato nella particolare circostanza, grazie all’uso del “fax”).
Nel merito, si osserva
- che lo specifico bando di gara prevedeva la presentazione, all’atto dell’offerta, di una cauzione provvisoria di importo assai rilevante;
- che la polizza fideiussoria presentata dalla controinteressata risulta (il dato è incontroverso) intestata solamente alla “Sistemi Informativi” s.p.a.;
- che, nella relativa intestazione, non compare alcun riferimento alla circostanza secondo la quale la partecipazione di tale impresa alla gara “de qua” sarebbe avvenuta in “Raggruppamento Temporaneo” con la “Solving Team”.
Ora; non è chi non veda come una tale omissione configga apertamente con l’orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., A.p., n.8/2005; C.d.S., VI^, n.893/2006; C.G.A., n.180/2006) in forza del quale, in casi quali quello di specie, la polizza fideiussoria deve esser intestata non solo alla società capogruppo ma anche alle mandanti: individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alle gare di loro comune interesse.
Un simile orientamento (che, avendo di mira il perseguimento dell’interesse pubblico, tende ad evitare il configurarsi di una carenza di garanzia per le stazioni appaltanti) è pienamente condiviso dal Collegio: che rileva come, in fattispecie del genere considerato, il soggetto garantito non sia né il R.T.I. – nel suo complesso – né la sola capogruppo de-signata. (Dovendosi chiaramente aver riguardo, per assicurare – in modo pieno – l’operatività della garanzia di fronte ai possibili inadempimenti “coperti” dalla cauzione provvisoria, a tutte le imprese associate: che operano, individualmente e responsabilmente, nell’assolvimento degli impegni connessi alla loro partecipazione alle singole gare).
E dunque; considerato
- che, nella circostanza, non è stata richiamata la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese;
- che queste non sono state identificate singolarmente e contestualmente;
- che, quindi, l’offerta presentata dalla controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa (ed il non averlo fatto non può che configurare una palese violazione della “lex specilais”: così come interpretabile alla luce del cennato orientamento giurisprudenziale),
il Collegio – assorbito ogni ulteriore motivo di gravame – non può (appunto) che ritenere fondata (e, per ciò stesso, meritevole di accoglimento) la proposta impugnativa.
È solo da precisare che l’annullamento dell’atto conclusivo della procedura “de qua” (atto al quale non è stata data, sinora, concreta esecuzione) ha l’effetto di riportare le parti nella posizione che esse avevano all’atto dell’adozione del provvedimento gravato. (Quando la ricorrente, seconda in graduatoria, poteva legittimamente – e ragionevol-mente – aspirare all’aggiudicazione dell’ambito contratto).
Si è, come si vede, in presenza di una vera e propria “reinte-grazione in forma specifica”: che – valendo, di per sé (ex art.35 d.lg. n.80/98, come sostituito dall’art.7 della legge 205/2000), a risarcire il “danno ingiusto” – esclude automaticamente la possibilità che questo (in violazione del principio del “ne bis in idem”) possa esser ristorato “per equivalente”.
Nel riservare – com’è ovvio – all’Autorità amministrativa ogni ulteriore determinazione in ordina alla stipula del predetto contratto, il Collegio ravvisa – conclusivamente – giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.


P. Q. M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I TER




- accoglie (per quel che concerne la proposta domanda risarcitoria, con le precisazioni di cui in motivazione) il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa, di cui sono fatte salve le ulteriori determinazioni.

Così deciso in Roma, addì 8.6.2006.


Luigi Tosti PRESIDENTE
Franco De Bernardi ESTENSORE





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