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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 3 luglio 2006 n. 5342
Pres. Orciuolo, Est. Scala
Società CAMA CAFFÈ a r.l. ( Avv.ti T. Paoletti, P. Amenta) c/ Ministero della Difesa – Distaccamento Marina Militare Servizio Amministrativo e Logistico di Roma (Avv. dello Stato), Società GESTIONE SERVIZI AUTOMATICI – GSA a rl ( n.c.)


Contratti della p.a. - Appalto di servizi – Gara - Esclusione - Mancata produzione in carta bollata di uno dei documenti richiesti dalla lettera d’invito – Illegittimità – Sussiste - Ragioni.

In una gara per l’affidamento di un pubblico servizio, deve ritenersi illegittima l’esclusione dell’impresa concorrente disposta in ragione della mancata produzione in carta bollata di uno dei documenti richiesti dalla lettera d’invito, in assenza di una specifica prescrizione su tale formalità stabilita a pena d’esclusione dalla lex specialis. Trattasi difatti di una irregolarità formale, con riguardo alla quale incombe l’obbligo della p.a. di trasmettere il documento all’Ufficio del registro per la dovuta regolarizzazione(1).

 

(1)Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, Sentenza 2 maggio 1990, n. 501


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
– Sez. 1^ bis –





ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 5640/2006 proposto dalla
società CAMA CAFFE' a rl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta delega in calce all’atto introduttivo, dagli avv. ti Thomas Paoletti e Piero Amenta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, v. G. Montanelli, n. 11,

contro



il MINISTERO della DIFESA - Distaccamento Marina Militare Servizio Amministrativo e Logistico di Roma - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, v dei Portoghesi, n. 12,

e nei confronti di
società GESTIONE SERVIZI AUTOMATICI - GSA a rl, non costituita in giudizio,

per l’annullamento, previa sospensione,
-
del provvedimento relativo alla gara indetta dal Distaccamento Marina Militare di Roma con lettera datata 13.03.2006, prot. 2136 – contenente “invito a presentare offerta per indagine di mercato n. 20 del 13.03.2006” riguardante l’“affidamento in gestione del servizio di ristorazione a mezzo di macchine distributrici automatiche di bevande calde, fredde e snack” – ed assunto dalla Commissione giudicatrice a verbale della riunione tenuta in data 28.03.2006, avente ad oggetto la mancata apertura della busta contenente l’offerta economica e la conseguente esclusione della società ricorrente dalla gara;
- nonchè di ogni altro atto, comunque presupposto, connesso e/o conseguente, anteriore e/o successivo e, in particolare, degli ulteriori provvedimenti, eventualmente assunti, sia da detta Commissione nella menzionata riunione ed in altre successive, sia dal Distaccamento Marina Militare in Roma, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione, se assunto;



e per la condanna
al risarcimento del danno subito a causa dell’illegittima esclusione dalla gara de qua, in via principale, in forma specifica, o, in via subordinata, per equivalente;

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Vista l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 28 giugno 2006 il Consigliere Donatella Scala;
Uditi l’avv. Paoletti e Grimaldi, su delega dell’avv. Amenta, per la ricorrente;
Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, “con sentenza succintamente motivata”, ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;
Visto l’art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Premesso di essere stata invitata a presentare offerta dal Distaccamento Marina Militare di Roma per la gara dal medesimo ente bandita per l’affidamento del servizio di ristorazione, con il ricorso in epigrafe impugna la società Cama Caffe' l’esclusione dalla stessa gara sancita con il verbale della commissione di gara del 28 marzo 2006, e conosciuta a seguito di accesso ai documenti in data 22 maggio 2006, per non avere prodotto i documenti richiesti in carta legale.
Ha dedotto i seguenti motivi di censura:
I - Violazione degli artt. 3, 19 e 31 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, sull’imposta di bollo; eccesso di potere per violazione dei principi informatori delle gare per pubblici appalti e della par condicio dei concorrenti, ulteriore eccesso di potere per omessa o carente motivazione.
II - Ulteriore eccesso di potere per violazione dei principi informatori della gara per pubblici appalti e della par condicio dei ricorrenti, falsa e/o erronea applicazione della disciplina generale speciale di gara per contraddittorietà e/o illogicità manifesta.
III – Illegittimità derivata dei provvedimenti connessi e/o conseguenti all’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara de qua.
Lamenta la ricorrente l’illegittimità della esclusione gravata, atteso che il mancato uso della carta bollata al più avrebbe dovuto essere considerato quale mera irregolarità formale sanabile, e che, peraltro, nel bando di gara era stata prevista, quale causa di esclusione, unicamente la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti.
Conclude parte ricorrente per la concessione della misura cautelare, l’annullamento degli atti impugnati, con ogni effetto in ordine alla successiva sequenza procedimentale, inficiata per illegittimità derivata, e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, in via principale, con la reintegrazione in forma specifica, ed in via subordinata, al pagamento per equivalente.
Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato gli atti del procedimento, tra cui l’aggiudicazione definitiva della gara; non si è invece costituita la pure intimata società Gestione Servizi Automatici - Gsa.
Alla camera di consiglio del 28 giugno 2006, data in cui è stata fissata la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 9 della legge n. 205/2000, ne ha informato le parti, alla conclusione della discussione nella camera di consiglio, ed ha trattenuto la causa per la decisione di merito.

DIRITTO



Ricorrono, quanto alla vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un'esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) previsti dagli artt. 3 e 9, legge 21 luglio 2000, n. 205, ai fini di consentire un'immediata definizione del merito della controversia.
Impugna la parte ricorrente l’esclusione dalla gara per l’aggiudicazione di servizio indetta dal Ministero della Difesa. “...in quanto i documenti richiesti non sono stati prodotti dalle Ditte in carta legale, come previsto dal bando di gara.”
La questione introdotta attiene, dunque, alla legittimità della esclusione dalla gara relativa all’invito a presentare offerta per indagine di mercato n. 20 del 13.03.2006 e riguardante l’affidamento in gestione del servizio di ristorazione a mezzo di macchine distributrici automatiche di bevande calde, fredde e snack, comminata dalla resistente Amministrazione della Difesa in applicazione del punto 3 della lettera d’invito che, in merito alla documentazione da presentare a corredo dell’offerta, così dispone: “La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti/dichiarazioni anzidetti comporta l’esclusione dalla gara.”
Ed invero, tra le altre, le partecipanti alla gara de qua erano tenute a presentare una serie di dichiarazioni “in carta legale”.
La fondatezza della tesi attorea emerge dal tenore testuale della detta clausola che prescrive, inequivocabilmente, a pena di esclusione, non già l’inosservanza di una delle formalità ivi previste, ma la mancata presentazione, tout court, anche di uno solo dei documenti richiesti.
Ritiene il Collegio che, in sede di aggiudicazione dei contratti della Pubblica Amministrazione, l’inosservanza delle prescrizioni del bando o della lettera d’invito circa le modalità di presentazione delle offerte, può implicare l’esclusione dalla gara, in assenza di espressa previsione al riguardo, solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti, con effetto recessivo del metodo esegetico favorevole alla più ampia partecipazione alla gara (c.fr. Cons. di Stato, V Sez., 15 novembre 2001, n. 5843).
Peraltro, il principio secondo cui nelle gare per l’aggiudicazione di pubblici contratti, le prescrizioni sulle formalità di presentazione delle offerte rilevano, ai fini dell’esclusione dalla gara, quando rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione e garantiscano la parità dei concorrenti, ha carattere suppletivo, in quanto opera soltanto là dove una formalità non sia espressamente stabilita a pena di esclusione, giacché in tale caso vige il principio dell’imperatività del provvedimento amministrativo ed il criterio teleologico recede di fronte al criterio formale.
Con specifico riferimento alla fattispecie in controversia, è stato osservato, invero condivisibilmente, che la prescrizione, contenuta in un bando di gara o nella lettera di invito a partecipare ad una gara per l’aggiudicazione di un pubblico appalto, relativa all’impiego della carta bollata, non è volta a garantire la par condicio dei concorrenti, ma è esclusivamente inerente all’obbligo di corrispondere il pagamento dell’imposta di bollo, che ai sensi dell' art. 3, primo comma, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, può essere effettuato anche mediante l’applicazione di marche da bollo di equivalente importo. Pertanto, ai sensi dell' art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il pubblico funzionario non può rifiutare la ricezione di atti mancanti del bollo prescritto, ovvero irregolari sotto il profilo fiscale, dovendosi piuttosto attivare per provvedere alla loro regolarizzazione. (c.fr. Con di Stato, VI Sez., 2 maggio 1990, n. 501)
E', pertanto, illegittima l’esclusione dalla gara di appalto solo perché un documento non sia stato redatto in bollo, trattandosi di irregolarità formale - non prevista espressamente a pena di esclusione - con riguardo alla quale incombe l’obbligo dell’Amministrazione di trasmettere il documento all’Ufficio del registro per la dovuta regolarizzazione.
Consegue alle condotte argomentazioni l’accoglimento della proposta impugnativa, imponendosi, quale conseguenza di tale decisione, l’annullamento del verbale del 28 marzo 2006, recante esclusione della società ricorrente dalla gara per l’affidamento in gestione del “servizio di ristorazione a mezzo di macchine distributrici automatiche di bevande calde, fredde e snack”, di cui all’indagine di mercato del 13 marzo 2006.
Rimangono, ovviamente, riservate all’Amministrazione le consequenziali determinazioni al riguardo, dovendosi precisare che la rinnovazione, ovvero, la prosecuzione dell’iter procedimentale, dovrà essere condotto previa riammissione in gara della società ricorrente.
Quanto, infine, alla connessa istanza risarcitoria, osserva il Collegio come nello specifico caso la caducazione da parte del giudice amministrativo degli atti di gara illegittimi abbia prodotto l’ulteriore effetto di travolgere automaticamente anche tutti i successivi atti della procedura, con la conseguenza che la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura, sia pure nei limiti sopra enunciati, considerando anche l’offerta della società ricorrente.
Pertanto, quanto a modalità risarcitoria, la reintegrazione in forma specifica pure richiesta dalla parte ricorrente, si pone quale rimedio principe alle lesioni in soggetta materia, attribuendo la stessa utilità che il ricorrente avrebbe conseguito ove l’Amministrazione si fosse determinata correttamente, tenuto conto che, nel caso in esame, il ricorso alla stessa modalità è pienamente esperibile, non essendosi conclusa la procedura selettiva.
Conclusivamente, stante la manifesta fondatezza del ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s. m..
Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto annulla il provvedimento in data 28 marzo 2006, con lo stesso gravato.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate nella somma di € 1.000,00 (mille/00); spese compensate nei confronti della intimata controinteressata, non costituitasi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 28 giugno 2006, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott. Elia Orciuolo - Presidente
Dott. Roberto Politi - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Consigliere, est.



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