Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2006 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 23 giugno 2006 n. 7164
Pres. Antonio Onorato, est. Andrea Pannone
Coppola Cristina (Avv. Benedetto Migliaccio) c. Comune di Casola di Napoli (Avv. Anna Sonia Falanga)


1. Giustizia Amministrativa – Notifica ricorso – Ai controinteressati nel domicilio indicato nel provvedimento impugnato – Mancata notifica per irreperibilità dei domiciliatari – Rinotifica oltre il termine decadenziale – Tardività del ricorso – Non sussiste.

 

2. Giustizia Amministrativa – Mancata indicazione nell'epigrafe del ricorso del provvedimento impugnato – Inammissibilità del ricorso – Non sussiste – Condizioni.

 

3. Giustizia Amministrativa – Impugnazione di un permesso di costruire – Interesse a ricorrere – Da parte di controinteressati proprietari frontisti – Sussiste.

 

4. Edilizia ed Urbanistica – Limitazioni alla edificazione previste dal P.U.T. – Prevalenza sulla disciplina edilizia prevista dalla L. 219/1981 – Sussiste.

 

5. Edilizia ed Urbanistica – Interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente – Permesso di costruire – Necessità – Sussiste.

 

6. Edilizia ed Urbanistica – Strumenti pianificatori dell’attività edilizia – Principio di tipicità – E’ vincolante.

1. La rinotifica del ricorso oltre il termine decadenziale non comporta l’irricevibilità dello stesso qualora la prima notifica del ricorso ai controinteressati nel domicilio indicato nel provvedimento impuntato (effettuata nel termine di legge) non sia andata a buon fine per irreperibilità degli stessi: l’ufficialità della “fonte” dalla quale è stato evinto il domicilio dei predetti vale di per sé a rendere scusabile l’errore in cui è incorsa la parte ricorrente (1), sicché il ricorso deve ritenersi tempestivo.

 

2. Deve ritenersi impugnato il provvedimento amministrativo che, sebbene non sia stato espressamente indicato nell'epigrafe del ricorso, come oggetto dell’impugnazione, sia stato menzionato nello stesso e censurato espressamente (2).

 

3. A seguito del rilascio di un titolo concessorio di natura edilizia, la posizione legittimante alla impugnativa sussiste in capo a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello della osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione.

 

4. L’opera di ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma non può avvenire con sacrificio del valore ambientale, che, per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, è valore primario che a nessun altro valore può essere subordinato: pertanto la disciplina legislativa in materia di ricostruzione post-terremoto non è derogatoria della disciplina ambientale (3).

 

5. Necessita di permesso di costruire l’intervento di ristrutturazione che porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che abbia una tipologia costruttiva profondamente diversa da quella preesistente, con variazioni e traslazioni delle originarie sagome, realizzazione ex novo di una cantinola al piano interrato e di locali box, oltre ad un sottotetto termico in aggiunta ai due piani terra già esistenti.

 

6. Anche in materia urbanistica (come del resto in tutto il diritto pubblico), non può essere obliterato il generale principio della nominativita e tipicità degli atti amministrativi, in ragione del quale l’Amministrazione non può adottare od approvare uno strumento urbanistico che non corrisponda (per presupposti, competenze, oggetto, funzione, contenuto, formazione, pubblicazione, approvazione ed effetti) ad uno schema già predeterminato, in via generale ed astratta, da una norma primaria dell'ordinamento. La gestione dell'assetto del territorio è infatti una funzione che si estrinseca in una molteplice tipologia di manifestazioni di potestà pubbliche, in cui ciascuna deve essere caratterizzata per legge (a garanzia dei destinatari) da una propria causa e da propri effetti, per cui non può essere ritenuto sussistente, nell'attuale ordinamento, in capo ad alcun centro amministrativo, un generale ed indifferenziato potere di pianificazione del territorio, libero quanto a mezzi e forme, capace di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini (4).

 

----------------

 

(1) Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7400.

 

(2) Cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. V, 16 marzo 2005, n. 1076.

 

(3) Nella fattispecie esaminata dal TAR Campania, si discuteva della possibilità che la legislazione speciale post – terremoto ex L. n. 219/1981 potesse derogare alla sopravvenuta normativa contenuta nel Piano Urbanistico Territoriale che prescrive limitazioni alla edificazione nei territori dei comuni ricompresi nel PUT stesso: il TAR Campania ha concluso per la prevalenza della legislazione ambientale su quella, pur essa eccezionale, della disciplina post-terremoto.

 

(4) Sulla scorta del principio sopra evidenziato il TAR Campania ha ritenuto illegittima una delibera di Consiglio Comunale con la quale i Comune adottava un disciplinare per regolamentare le attività di ricostruzione degli edifici isolati e delle case sparse danneggiate dal sisma del 1980: secondo il TAR il precitato deliberato consiliare – che introduceva nuove regole in ordine ai limiti cui resta soggetto il diritto di ricostruire - non può assurgere ad autonoma fonte di conformazione dello ius aedificandi, in quanto risulta adottato al di fuori dello schema procedimentale tipico di formazione dello strumento urbanistico e, dunque, non può ritenersi espressione di un valido esercizio del potere di pianificazione del territorio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
SECONDA SEZIONE




nelle persone dei Signori Magistrati:
dr. ANTONIO ONORATO - Presidente
dr. ANDREA PANNONE - Cons.
dr. UMBERTO MAIELLO - Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso 8919.2005, proposto da

COPPOLA Cristina, rappresentata e difesa dall’Avv. Benedetto Migliaccio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Napoli alla via del Rione Sirignano n°9

CONTRO




il COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Sonia Falanga e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via V. Imbriani n°48 presso lo studio Caiazzo – Monticelli;

IOZZINO LUIGI, VICEDOMINI ALFONSO, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Alberto Vitale e con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli al viale Gramsci n°16 presso lo studio dell’Avv. Antonio Messina.

PER L’ANNULLAMENTO previa sospensiva
1) del provvedimento adottato dal funzionario responsabile dell’Ufficio Ricostruzione del Comune di Casola, prot.llo 5837 del 13.9.2005, con cui si è disposto l’annullamento della revoca ( emessa in data 16.6.2005) del permesso di costruire n°2 del 13.4.2005, relativo ai lavori di ricostruzione di un immobile demolito dagli eventi sismici del 23.11.1980, ubicato alla via Del Balzo s.n.c. e riportato al NCT al fol. 2 map. 469, autorizzando in tal modo l’esecuzione dei suddetti lavori;
2) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati ;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, nonché dei controinteressati;
Visti gli atti tutti della causa ;
Uditi i difensori delle parti presenti alla pubblica udienza dell’1.6.2006, come da verbale, relatore il Primo Referendario dr. Umberto Maiello ;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



La ricorrente, proprietaria di un fondo confinante con quello oggetto dell’intervento assentito, espone che ai controinteressati, con atto del 13.4.2005, è stato rilasciato un permesso di costruire avente ad oggetto i lavori di ricostruzione di un immobile demolito dagli eventi sismici del 23.11.1980, ubicato alla via Del Balzo s.n.c. e riportato al NCT al fol. 2 map. 469.
Il suddetto provvedimento abilitativo fu oggetto, in un primo momento, di un atto di revoca, adottato in data 17.6.2005.
Ciò nondimeno, con successivo provvedimento n°5837 del 13.9.2005, assunto dall’Ente intimato nell’esercizio dei poteri di autotutela, veniva annullata la detta revoca, determinando in tal modo il riespandersi degli effetti abilitativi dell’originario permesso di costruire.
Avverso tale atto, con il gravame in epigrafe, la parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione della norma della l. 219/1981 e succ. mod., violazione dell’art. 5 della legge regionale n°35/1987;
Le facoltà previste dalla normativa speciale sulla ricostruzione post – terremoto dovrebbero essere coniugate con le disposizioni a tutela dei beni oggetto di vincolo paesaggistico, che non consentirebbero l’approvazione di un progetto di demolizione e ricostruzione in assenza di uno strumento urbanistico reso conforme al P.U.T.;
2) ulteriore violazione e falsa applicazione della norma della l. 219/1981 e succ. mod., violazione dell’art. 5 della legge regionale n°35/1987
Salvo quanto sopra dedotto, il diritto alla ricostruzione potrebbe configurarsi nei soli limiti dell’esistente, condizione nella specie non rispettata;
- né potrebbe accreditarsi a fondamento dello ius aedificandi l’efficacia della delibera consiliare n°32 del 7.11.2003, inidonea a fungere da strumento urbanistico, in quanto non adottata nel rispetto delle procedure previste per l’adozione di strumenti urbanistici;
3) ulteriore violazione e falsa applicazione della norma della l. 219/1981 e succ. mod., violazione dell’art. 5 della legge regionale n°35/1987
il progetto approvato prevederebbe la ricostruzione di due distinte unità immobiliari ad uso abitativo, prive di collegamento logico con il sisma e da qualificarsi, invece, quale attività di nuova edificazione, non essendo rapportabili al pregresso manufatto per superfici, numero di unità, altezze, volumetrie e destinazioni d’uso.
4) ulteriore violazione di legge – violazione delle norme generali e di quelle specifiche dettate dal d.p.r. 380/2001 e dalla legge regionale n°19/2001; illegittimità della demolizione e ricostruzione in violazione dei preesistenti limiti di sagoma, volumetrica, superfici utili e destinazioni d’uso;
Per la nuova unità da realizzare sarebbe palese il cambio di destinazione d’uso;
5) eccesso di potere – violazione del disciplinare d’uso per le ricostruzioni di case sparse adottato dal Comune di Casola, eccesso di potere – violazione delle norme di edilizia locale sul distacco dai confini;
Sarebbero configurabili variazioni di sagoma, dimensioni, volumetria, superfici utili, destinazioni d’uso anche rispetto al disciplinare approvato dal Comune resistente con la delibera consiliare n°32 del 7.11.2003;
6) violazione e falsa applicazione delle norme di salvaguardia del piano regolatore in itinere – illegittimità derivata – eccesso di potere;
Il progetto assentito violerebbe le norme di salvaguardia in quanto in contrasto con le previsioni del P.R.G. adottato, per la parte che introduce norme di rispetto stradale;
7) illegittimità derivata, eccesso di potere, violazione delle norme sulle distanze dai confini liberi;
Sarebbero state, altresì, violate le norme sui distacchi delle costruzioni dai confini;
8) eccesso di potere per erroneità manifesta – travisamento istruttorio.
Il provvedimento impugnato illegittimamente computerebbe solo il confine dell’esclusiva proprietà Coppola, senza tener conto del viale comune
9) travisamento istruttorio.
Resistono in giudizio il Comune di Casola ed i controinteressati Vicedomini e Iozzino.
All’udienza dell’1.6.2006, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO



Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicato.
Va, anzitutto, disattesa l’eccezione formulata, in rito, dalle parti resistenti, secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile, in quanto notificato oltre i termini previsti, a pena di decadenza, dall’art. 21 della legge 1034/1971.
Sul punto, vale premettere che il provvedimento impugnato è stato notificato alla parte ricorrente il 15.9.2005, mentre l’atto introduttivo del presente giudizio, partecipato al Comune di Casola nei termini di rito ( cioè il 15.11.2005), risulta notificato ai controinteressati solo il successivo 24.11.2005, oltre dunque la scadenza di legge.
Pur tuttavia, non può essere sottaciuto che il ricorso era stato affidato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica in tempo utile ( il 15.11.2005) ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento è dipeso dal fatto che i destinatari dell’atto, vale a dire i controinteressati Vicedomini Alfonso e Iozzino Luigi, non sono stati rinvenuti nei domicili all’uopo indicati, del tutto coincidenti con quelli riportati nel permesso di costruire e nei successivi provvedimenti spediti dal Comune di Casola.
L’ufficialità della “fonte” dalla quale è stato evinto il domicilio dei predetti vale di per sé a rendere scusabile l’errore in cui è incorsa la parte ricorrente ( cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7400), sicché l’eccezione va respinta siccome infondata.
Del pari, priva di pregio è l’ulteriore eccezione di inammissibilità articolata sul presupposto della mancata estensione del proposto gravame anche alla delibera consiliare n°32 del 7.11.2003, avverso la quale, nella prospettiva difensiva delle parti resistenti, la ricorrente non avrebbe sollevato specifiche censure.
Di contro, è sufficiente una piana lettura del ricorso ( cfr. fol. 7) per rendersi conto delle specifiche contestazioni all’uopo articolate dalla ricorrente, che ha dedotto, sotto diversi profili, l’invalidità del precitato deliberato.
Né assume rilievo la circostanza – peraltro nemmeno valorizzata nell’eccezione in commento – che la delibera consiliare n°32 del 7.11.2003 non risulta espressamente menzionata nell’epigrafe del ricorso tra gli atti di cui si chiede l’annullamento.
E’, invero, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui è da ritenere impugnato il provvedimento amministrativo che, sebbene non sia stato espressamente indicato nell'epigrafe del ricorso di primo grado, come oggetto dell' impugnazione , sia stato prodotto col ricorso, menzionato nello stesso e censurato ( cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. V, 16 marzo 2005, n. 1076).
Non può, infine, essere contestata la legittimazione ad agire della ricorrente, a cagione di una pretesa lacuna nel corredo probatorio della spiegata azione impugnatoria, in cui non risulterebbe adeguatamente dimostrata la titolarità di un diritto dominicale idoneo ad accreditare la sua posizione differenziata di “soggetto confinante.
Orbene, in disparte l’allegazione al ricorso introduttivo di un atto di compravendita del 5.6.1997 avente ad oggetto un cespite sito alla via Del Balzo del Comune di Casola di Napoli, mette conto evidenziare che la ricorrente ha ricevuto positivo riscontro alle proprie istanze di accesso ed ha partecipato al procedimento di autotutela attivato dal predetto Ente proprio a cagione dello stabile collegamento con il suddetto territorio, di cui si dà pacificamente atto nelle precitate risultanze documentali, sicchè l’eccezione in commento è manifestamente infondata.
Va, infine, disattesa l’eccezione di mancanza di interesse ad agire.
Di contro, è sufficiente osservare, in aderenza ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, che, a seguito del rilascio di un titolo concessorio di natura edilizia, la posizione legittimante alla impugnativa sussiste in capo a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello della osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione. Pertanto, non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione; infatti l'esistenza della posizione legittimante come sopra, abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche che assume violate, a prescindere da qualsivoglia esame sul tipo di lesione che i lavori in concreto potrebbero arrecare (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. V, 18 settembre 1998, n. 1289).
Né è possibile dubitare della giurisdizione dell’adito TAR per la parte in cui la dedotta illegittimità dell’atto impugnato viene argomentata in ragione della violazione delle norme che regolano le distanze, in quanto la contestazione investe il rapporto pubblicistico con l'Amministrazione comunale a tutela di una posizione di interesse legittimo e non un rapporto privatistico col proprietario confinante e i diritti soggettivi ad esso inerenti ( cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 1 dicembre 2004, n. 1742; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 12 settembre 2005, n. 4238; TAR Salerno Sez. 2° - 5.7.2002 n. 703 nonché Cons. Stato, Sez. V 30.9.1992 n. 886, T.A.R. Napoli 27.1.1999 n. 205 e T.A.R. Reggio Calabria 11.6.1998 n. 636).
Tanto premesso in rito, s’impone, ai fini di una compiuta delibazione della controversia sottoposta all’attenzione del Collegio, una preliminare ricognizione del regime urbanistico di riferimento, potendosi solo all’esito, entro cioè una cornice giuridica compiutamente ricostruita, verificare la conformità dell’avversata pretesa edificatoria alla normativa di settore.
Nella suddetta prospettiva, deve ritenersi incontestato che il territorio del Comune di Casola, già dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. del 28.3.1985, ricada nell’ambito di efficacia del Piano Urbanistico Territoriale e Piano Paesistico per la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana di cui alla legge Regionale n°35/1987.
Allo stesso modo, può dirsi dato acquisito il fatto che il Comune di Casola non sia provvisto di piano regolatore adeguato al suddetto P.U.T. né dotato di Piano di recupero ai sensi e per gli effetti della legge 219/1981.
Il precitato Ente ha provveduto solo ad adottare, con delibera consiliare n°32 del 7.11.2003, un disciplinare per regolamentare le attività di ricostruzione degli edifici isolati e delle case sparse danneggiate dal sisma del 1980, atto recisamente contestato – giusta quanto già sopra anticipato - dalla parte ricorrente.
E’, dunque, nel descritto contesto che si colloca il permesso di costruire n°2/2005, reso tuttora efficace, dopo un iniziale ritiro, dall’atto di autotutela n°5837/2005 che ha annullato la precedente revoca.
Orbene, un primo decisivo snodo nel processo delibativo che il Collegio è chiamato a svolgere verte sui rapporti di interferenza tra la legislazione speciale post – terremoto e la normativa di tutela ambientale, entrambe astrattamente applicabili al territorio del Comune di Casola, onde definire, alla stregua delle ordinarie regole ermeneutiche, la disciplina cui resta concretamente soggetta, nel suddetto territorio, ogni attività edificatoria riconducibile, sul piano causale, alla ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma del 1980.
Tale aspetto appare vieppiù rilevante se si tiene conto del fatto che l’art.5 della L.R. Campania n.35 del 1987 ha introdotto, in funzione di una più efficace tutela del territorio, una specifica misura di salvaguardia prodromica all’approvazione dei piani regolatori generali comunali ovvero all’adeguamento di quelli eventualmente vigenti alle prescrizioni del piano urbanistico territoriale (sentenza Corte Cost. 7 novembre 1994 n.379).
Sul punto, questo Tribunale ( cfr. Tar Campania, IV Sezione n°9570 del 2004), con orientamento condiviso dalla Sezione, ha già evidenziato che non è ravvisabile alcuna ragione valida per ritenere che l’opera di ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma debba avvenire con sacrificio del valore ambientale, che, per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, è valore primario che a nessun altro può essere subordinato.
Va, inoltre, aggiunto che il P.U.T. è prescritto dagli artt.1 bis e quinquies della L. n.431/1985 come condizione imprescindibile per l’edificazione nelle zone paesaggisticamente vincolate ed è, quindi, emanazione della citata legge le cui previsioni, per espresso disposto dell’art.2 , “costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica”.
Le rassegnate considerazioni sono tali da ridimensionare l’enfatica dichiarazione di “preminente interesse nazionale dell’opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle Regioni Basilicata e Campania disastrate dal terremoto”, contenuta nell’art.2 della l. n.219/1991, sulla quale si vorrebbe fondare l’eccezionalità della sua disciplina e la sua capacità di resistere alla sopravvenuta normativa contenuta nel P.U.T.
Un altro argomento a favore della interpretazione che appare preferibile può essere individuato nel già evocato art.56 della l. n.219/1981, che, nel raccordare la disciplina sulla ricostruzione post terremoto con il sistema normativo posto a protezione dei valori paesaggistici con i quali interferisce, appare chiaramente orientata a privilegiare questi ultimi ( cfr. Tar Campania, IV Sezione n°9570 del 2004).
Vale inoltre osservare, in aggiunta a quanto già efficacemente evidenziato nel richiamato precedente giurisprudenziale, che lo stesso art. 5 della legge regionale della Campania n°35 del 1987 espressamente prevede, al comma 8, che, antecedentemente all’approvazione del piano regolatore generale ovvero della variante di adeguamento, sono consentite soltanto, purchè conformi al piano urbanistico territoriale, l’adozione e l’approvazione, tra gli altri, dei piani esecutivi e loro varianti previsti dall’art. 28, comma secondo, della legge 14/5/1981 e successive modificazioni ( cfr. lett. c).
Le opposte esigenze, quella di agevolare la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, e quella di garantire una trasformazione del territorio coerente con la salvaguardia dei valori ambientali, trovano composizione nella disposizione in argomento, che presuppone, giustappunto, la previa approvazione di strumenti urbanistici, ancorchè settoriali ed attuativi, conformi al P.U.T.
Di contro, non risulta richiamata la diversa fattispecie regolata al comma 15 dell’art. 28 della legge 219/1981, vale a dire quella che prevede la diretta assentibilità di interventi ricostruttivi nel caso di edifici isolati o case sparse da ritenersi, pertanto, implicitamente esclusa dalla porta operativa della suddetta disposizione regionale.
Orbene, la previsione normativa in argomento, anzitutto, vale a sconfessare, in via definitiva, l’assunto secondo cui l’intero impianto normativo di cui alla l. n.219/1981, in ragione della logica emergenziale che lo connota, sarebbe impermeabile alla sopravvenuta disciplina regionale.
Inoltre, mostra con assoluta evidenza che vanno espunte dall’area operativa della deroga al divieto di cui al primo comma dell’art. 5 legge regionale 35/1987 le fattispecie (edifici isolati o case sparse ) – com’è quella in esame - suscettive di una gestione diretta non mediata da una programmazione urbanistica coerente con il P.U.T.
Alla stregua dei suddetti arresti ermeneutici, deve, dunque, concludersi nel senso che, ai sensi dell’art. 5 della citata legge regionale, restavano del tutto interdetti nel territorio del Comune di Casola di Napoli interventi edilizi che, per la loro esecuzione, presupponevano il previo rilascio della concessione edilizia.
Tanto consente di concludere per la fondatezza del proposto gravame, atteso che i lavori in contestazione risultano giustappunto assentiti con permesso di costruire.
D’altronde, non può essere revocata in dubbio l’ascrivibilità dell’intervento in argomento, consistente nella demolizione e ricostruzione di un edificio, alla categoria tipologica della ristrutturazione edilizia, già soggetta nell’economia della legge 10/1977 al rilascio della concessione edilizia.
Com’è noto, la necessità della previa interpositio di un formale titolo autorizzativo va poi confermata anche alla stregua del nuovo testo unico sull’edilizia ( cfr. art. 10 del d.p.r. 380/2001), ove l’intervento di ristrutturazione porti ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comporti mutamenti della destinazione d'uso.
Né può essere revocata in dubbio la configurabilità della fattispecie da ultimo evocata, dal momento che appare di tutta evidenza come il nuovo edificio abbia una tipologia costruttiva profondamente diversa da quella preesistente, con variazioni e traslazioni delle originarie sagome, realizzazione ex novo di una cantinola al piano interrato e di locali box, oltre ad un sottotetto termico in aggiunta ai due piani terra già esistenti.
Infine, va osservato che la pretesa edificatoria autorizzata con gli atti oggetto del presente gravame non può rinvenire il suo fondamento legittimante nella delibera consiliare n°32 del 7.11.2003, che pur ammette, in attesa della esecutività del piano di recupero, lavori di ricostruzione di edifici isolati e case sparse, consentendo variazioni lineari delle dimensioni che definiscono l’impianto planimetrico preesistente, traslazione della sagoma del fabbricato, la realizzazione di sottotetti, locali per impianti tecnici, cantine e garages, oltre balconi e terrazze anche non preesistenti.
Sul punto, è già dirimente quanto sopra osservato circa il divieto ex art. 5 della legge regionale della Campania 35/1987 di interventi di trasformazione del territorio soggetti a concessione prima dell’adozione di strumenti urbanistici adeguati al P.U.T.
Inoltre, in disparte quanto appena osservato, vale aggiungere che il precitato deliberato – che sembra introdurre nuove regole in ordine ai limiti cui resta soggetto il diritto di ricostruire - non può assurgere ad autonoma fonte di conformazione dello ius aedificandi, in quanto risulta adottato al di fuori dello schema procedimentale tipico di formazione dello strumento urbanistico e, dunque, non può ritenersi espressione di un valido esercizio del potere di pianificazione del territorio.
Senza contare che, in ragione del divisato contenuto innovativo del regime urbanistico del territorio, s’imponeva l’invio del deliberato in argomento all’Ente Provincia ed alla Regione Campania, per l'esercizio rispettivamente del potere di approvazione e del c.d. controllo di conformità previsto dalla legge regionale (L.R. Campania 20 marzo1982 n. 14, allegato, Titolo II, punto 5), applicabile ratione temporis.
Non può, dunque, ritenersi che sia stato ritualmente varato un nuovo strumento pianificatorio cui attribuire una disciplina urbanistica innovativa idonea, di per sé, a reggere la pretesa edificatoria degli attuali controinteressati
Anche in materia urbanistica (come del resto in tutto il diritto pubblico), non può essere obliterato il generale principio della nominativita e tipicità degli atti amministrativi, in ragione del quale l’Amministrazione non può adottare od approvare uno strumento urbanistico che non corrisponda (per presupposti, competenze, oggetto, funzione, contenuto, formazione, pubblicazione, approvazione ed effetti) ad uno schema già predeterminato, in via generale ed astratta, da una norma primaria dell'ordinamento.
La gestione dell'assetto del territorio è infatti una funzione che si estrinseca in una molteplice tipologia di manifestazioni di potestà pubbliche, in cui ciascuna deve essere caratterizzata per legge (a garanzia dei destinatari) da una propria causa e da propri effetti, per cui non può essere ritenuto sussistente, nell'attuale ordinamento, in capo ad alcun centro amministrativo, un generale ed indifferenziato potere di pianificazione del territorio, libero quanto a mezzi e forme, capace di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli, Sez. II, 28 aprile 1999, n. 1156; C. d. S., Sez. IV, n. 525/82; C. d. S., Sez. II, n. 883/93).
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto con assorbimento delle ulteriori censure e, per l’effetto, s’impone l’annullamento degli atti impugnati.
Va, viceversa, disattesa la pretesa risarcitoria azionata dalla parte ricorrente, che il Collegio ritiene non praticabile in quanto formulata in maniera del tutto generica, senza che sia stata offerta alcuna prova in ordine al pregiudizio effettivamente subito, patrimonialmente valutabile.
D’altronde, mette conto evidenziare che, nel processo amministrativo, secondo un orientamento condiviso dal Collegio, non è applicabile l’istituto della condanna generica di cui all’art. 278, comma 1, c.p.c. (Cons. St., Sez. IV, 2 marzo 2004 n. 942).
Vale sul punto richiamare un indirizzo di recente espresso dal Giudice d’Appello ( cfr. CdS Sez. V N. 2374/06 del 27 aprile 2006), in cui sono state efficacemente esposte le ragioni della ritenuta impraticabilità del sopra indicato rimedio civilistico: anzitutto, si è ritenuto, dal punto di vista sistematico, che esigenze di immediatezza e concentrazione di tutela - connaturate al processo amministrativo anche a salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti comunque intrecciati a interessi legittimi e diritti soggettivi - spingono ad escludere soluzioni ermeneutiche dilatorie contrastanti, per altro, con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.).
Un ulteriore argomento è stato poi tratto dalla formulazione dell’art. 35, secondo comma del d.lgs. n. 80 del 1998., come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000.
Secondo, i Giudici di Palazzo Spada la disposizione in esame non individua una ipotesi speciale di azione di condanna generica al risarcimento del danno da proporsi davanti al giudice amministrativo, limitata al solo an debeatur, cui faccia seguito una separata fase giudiziaria di determinazione del quantum.
La norma offre invece, al giudice amministrativo un’alternativa tra: a) una condanna “tradizionale” sia sull’an che sul quantum, con specifica ed analitica quantificazione del risarcimento; b) una condanna sull’an e quantum, che si limiti per il quantum all’individuazione dei soli criteri cui la Pubblica Amministrazione dovrà attenersi nella successiva fase di liquidazione.
Solo ove la relativa proposta non trovi il consenso del vincitore, si aprirà la successiva fase di esecuzione del giudicato a mente dell’art. 27, n. 4, r.d. n. 1054 del 1924, nella quale il giudice, in veste di giudice dell’esecuzione, determinerà la concreta entità da corrispondere, restando però esclusa la possibilità di rimettere in discussione, in quella sede, la sussistenza del danno, che è stata già provata ed accertata con il giudizio di cognizione.
Tale precisa circostanza – si è ulteriormente precisato - consente di apprezzare la profonda differenza esistente tra l’istituto introdotto dall’art. 35 in esame e quello disciplinato dall’art. 278 c.p.c., nel quale, come afferma la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito, integra un accertamento che prescinde dalla misura ed anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che nel giudizio instaurato per la liquidazione può essere negato il fondamento della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato (Cassazione civile, sez. III, 18 giugno 2003, n. 9709).
Nel processo amministrativo l’accertamento e la prova del danno deve invece avvenire definitivamente (salva l’impugnazione) nella fase cognitoria, posto che, per espressa disposizione dell’art. 35, comma 2, “con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta>>.”, così circoscrivendosi l’oggetto della pronuncia ai soli profili della quantificazione.
Tale conclusione riceve, infine, conferma dal principio di diritto, che si và affermando nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui nel giudizio per l’ottemperanza non sono ammissibili domande nuove rispetto a quelle già proposte nell’anteriore giudizio di cognizione e segnatamente quelle di risarcimento del danno (cfr. da ultimo sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3332; Sez. VI, 14 novembre 2003 n. 7292).
S’impone, in definitiva, la reiezione della domanda risarcitoria.
Sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di giudizio.

P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’1.6.2006.



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento