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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 20 giugno 2006 n. 2587
Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti


1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Legittimazione ad agire – A.T.I. – Contestazione provvedimento di gara – Rinuncia al ricorso da parte di alcuni membri dell’A.T.I. – Improcedibilità del ricorso

 

2. Giustizia amministrativa – Ricorso – Legittimazione ad agire – A.T.I. – Richiesta di risarcimento del danno – Rinuncia al ricorso da parte di alcuni membri dell’A.T.I. – Sussistenza.

1. La rinuncia al ricorso inerente la contestazione di un atto di gara da parte di alcuni membri di un A.T.I. comporta l’improcedibilità del ricorso stesso per difetto di legittimazione.

 

2. La rinuncia al ricorso inerente la domanda di risarcimento dei danni conseguente la contestazione di un atto di gara da parte di alcuni membri di un A.T.I. non inficia la sussistenza della legittimazione ad agire in capo ai soggetti rimasti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
prima sezione




composto dai Signori:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere, relatore ed estensore
- Paolo LOTTI - Referendario
ha pronunciato la presente


SENTENZA



Sul ricorso n. 966/2005 proposto dal

prof. arch. MAGNAGHI Agostino, in proprio nonchè in qualità di capogruppo e legale rappresentante del R.T.P. prof. arch. Agostino MAGNAGHI, prof. arch. Francesco BARRERA, Soc. Progest s.r.l.: ing. Pier Giuseppe VOLANTE, Soc. Impro s.r.l. dott. ing. Giovanni F. LO CIGNO, soc. el s.r.l. Engineering service: ing. Sergio BERNO e arch. COSTANTINO RADIS arch. Isabella MAGNAGHI, dott. geol. Ugo DE LA PIERRE, Studio di Architettura HUTTER: ing. Antonio DE LA PIERRE, arch. Elena di ROVASENDA, arch. Adriano CAMPAGNOLI, arch. Andrea GIACCONE, Studio Tecnico GARZON & MANGOZZI: geom. Roberto GARZON, geom. Claudio MENGOZZI, arch. Massimo CAMASSO, arch. Andrea PRETO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella Di Tolve e Chiara Servetti, elettivamente domiciliato in Torino, via S. Agostino n. 12, presso lo studio delle stesse;


contro




la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Scollo, elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165, presso lo studio della stessa;
resistente


e nei confronti



di arch. Carlo Pession in proprio e quale capogruppo e legale rappresentante dell’associazione temporanea di professionisti Studio PESSION Associato – dott. arch. Loredana DIONIGIO – Base Engineering s.r.l. – Studio Associato di Architettura ORSINI – dott. ing. Giancarlo GONNET – Metec & Saggese Engineering s.r.l. – Tetrastudio Architetti Associati – Sintecna s.r.l. – dott. arch. Chiara Cesarina ROTA – dott. geol. Giuseppe GENOVESE & Associati, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Casavecchia e Giulietta Redi, elettivamente domiciliato in Torino, via Sacchi n. 44, presso lo studio degli stessi;
resistenti


per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,



del provvedimento del direttore regionale patrimonio e tecnico della regione Piemonte, pubblicato per estratto sul BUR della Regione Piemonte n. 20 in data 19.5.05, con il quale è stato aggiudicato, a seguito di pubblico incanto, il servizio di ingegneria inerente l’intervento di restauro e di recupero del corpo di fabbrica del “Cavaliere” del Forte di Exilles;
dei verbali tutti relativi alle operazioni di gara, rispettivamente in data 14.2.05, 21.2.05 e 3.3.05, nonchè del provvedimento di aggiudicazione provvisoria di cui al verbale in data 9.3.05;


nonchè,
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,



degli atti tutti antecedenti (ivi compreso, occorrendo, il bando e il disciplinare di gara), preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, ivi compreso, occorrendo, l’eventuale contratto di appalto successivamente stipulato ed allo stato non noto;


e per la condanna



dell’amministrazione regionale al risarcimento dei danni tutti derivati al raggruppamento ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e dei controinteressati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 14 giugno 2006, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Chiara Servetti per il ricorrente, l’avv. Giovanna Scollo per l’amministrazione resistente e l’avv. Giulietta Redi per lo studio controinteressato;
Ritenuto e considerato quanto segue:


FATTO e DIRITTO




Il raggruppamento ricorrente, che ha partecipato alla gara indetta dalla regione Piemonte per l’affidamento mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 157 del 1995 e dell’art. 17 legge n. 109 del 1994, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 157 del 1995 dei servizi di ingegneria connessi all’intervento di restauro e di recupero del corpo di fabbricato del cavaliere nel forte di Exilles, impugna il provvedimento di aggiudicazione, ritenendolo viziato per violazione del progetto preliminare e del bando di gara, che non prevede l’ammissibilità di varianti.
Questi i motivi del ricorso:
Violazione del bando di gara, del disciplinare, dello schema di contratto e degli atti progettuali; violazione artt. 16 e 17 legge n. 109 del 1994, artt. 6, 23 e 25 d.lgs. n. 157 del 1995, artt. 62 e ss. e 65 e ss. dpr n. 554 del 1999, legge reg. n. 45 del 1994 in relaz. al piano territoriale reg. e al piano terr. di coord. prov., art. 24 legge reg. n. 56 del 1977 e violazione del PRG; violazione di principi giurisprudenziali, mancata predisposizione di criteri, violazione art. 7 legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto diversi profili.
Il progetto vincitore non si attiene alle indicazioni del progetto preliminare, posto a base della gara, che non ammette varianti, poiché prevede un ascensore visibile all’esterno e non totalmente interno alla roccia; tale progetto comporta costi notevolmente più alti e non rispetta i vincoli gravanti sul forte di Exilles, ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939.
Inoltre, il bando e il disciplinare di gara non specificano i criteri di valutazione delle offerte tecniche; la commissione ha proceduto all’attribuzione del punteggio numerico, utilizzando il metodo del confronto a coppie, ma non è dato risalire al percorso logico seguito, poiché agli elementi rilevanti, elencati al punto 16.1 del disciplinare, non viene prestabilito il punteggio attribuibile ad ognuno di essi.
Il raggruppamento ricorrente conclude per l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastato dall’amministrazione intimata e dall’associazione temporanea controinteressata.
Con ordinanza in data 2 settembre 2005 l’istanza cautelare è stata respinta.
Con atto di deduzione di motivi aggiunti il ricorrente ha ulteriormente eccepito violazione della lex specialis della gara, violazione artt. 16 e 17 legge n. 109 del 1994, artt. 6, 23 e 25 d.lgs. n. 157 del 1995, art. 62 e ss. e 65 e ss. dpr n. 554 del 1999; eccesso di potere sotto diversi profili poiché l’aggiudicataria non ha prodotto la documentazione atta a provare il possesso dei requisiti minimi di capacità finanziaria e tecnica.
Con atto in data 4 novembre 2005 notificato alle controparti e depositato in causa, l’ing. Giovanni Lo Cigno, nella qualità di legale rappresentante della società Impro r.l. e l’ing. Sergio Berno, quale legale rappresentante della società El.Engineering Service r.l., entrambe facenti parte del raggruppamento ricorrente, hanno rinunciato al ricorso.
Tale circostanza, per effetto della quale il soggetto che agisce in giudizio ha mutato la propria configurazione soggettiva, sia rispetto al raggruppamento che ha proposto il ricorso, (raggruppamento temporaneo di imprese, avente identità soggettiva solo ai fini del procedimento di gara), sia rispetto a quello che ha partecipato alla gara della quale si contesta l’esito, determina l’improcedibilità del gravame, quanto al capo di domanda principale relativo all’annullamento della gara in questione.
Il ricorso, sotto tale profilo, è divenuto pertanto improcedibile.
E’ infatti venuta a mancare sia la legittimazione ad agire formale e sostanziale – essendo il soggetto presente in giudizio diverso da quello che ha partecipato alla gara – sia l’interesse alla decisione, dal momento che una eventuale pronuncia favorevole non potrebbe esplicare effetto nei confronti del soggetto ricorrente, ormai mutato nella propria identità e composizione soggettiva, e, soprattutto, nel rapporto con l’amministrazione, come in analoga fattispecie, è stato affermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza n. 1452 del 18 marzo 2004.
Diverso discorso va tenuto con riferimento al capo di domanda relativo al risarcimento del danno, rispetto al quale i soggetti ricorrenti in proprio, e non come parti del raggruppamento di imprese, conservano una loro legittimazione processuale e sostanziale.
Peraltro, relativamente a questo capo di domanda, i ricorrenti legittimati non hanno fornito alcuna prova del danno, né hanno argomentato in proposito.
Il ricorso, come detto, é dunque in parte improcedibile ed in parte infondato; sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in casa.


P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in parte improcedibile ed in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14 giugno 2006.

Depositata in segreteria a sensi di legge
il 20 giugno 2006





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