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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 19 giugno 2006 n. 671
Vito Carella – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore.
Turist Calabria s.r.l. (avv. C. Truscelli) c. Comune di Praia a Mare (avv. E. Procaccini, A. Mainente e E. Romano), Responsabile U.T. del Comune di Praia a Mare (n.c.).


Edilizia e urbanistica – Giurisdizione e competenza – Società proprietaria di un villaggio turistico – Scarico dei reflui nella rete fognaria pubblica – Diritto – Declaratoria – Ricorso - E’ inammissibile per difetto di giurisdizione.

E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso con il quale il ricorrente chiede al TAR di pronunciare la declaratoria del suo diritto a scaricare i reflui del villaggio turistico di sua proprietà nei tratti della rete fognaria pubblica, perché tale pretesa non può essere ricondotta all’ambito applicativo dell’art. 34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, nel testo risultante dall’intervento di C. cost. n. 204 del 2004.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
Catanzaro - Sezione Seconda





composto dai signori magistrati:
Dr. Vito CARELLA – Presidente
Dr. Pierina BIANCOFIORE – Giudice
Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 811/2004 proposto da
Turist Calabria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelina Truscelli, elettivamente domiciliata in Catanzaro, v. M. Greco n. 1, presso lo studio dell’avv. Francesco Tiani,

contro



il Comune di Praia a Mare, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Procaccini, Agostino Mainente e Enrico Romano, elettivamente domiciliato in Catanzaro v. G. Cannoni n. 43, presso lo studio dell’avv. Francesco Sacchi,

nei confronti di
Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Praia a Mare, n.c.g.,

per l’annullamento
- del provvedimento prot. 228 del 23.03.2004, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune resistente ha disposto la sospensione del procedimento amministrativo avente ad oggetto: “Allaccio fognario del Villaggio Turistico La Mantinera proprietà Turist Calabria s.r.l. alla rete fognaria cittadina” ;
- della comunicazione prot. 248 del 27.03.2004, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune resistente invita la ricorrente ad ottemperare alla installazione di contatori di acqua potabile ed “a giustificare anomali consumi degli anni passati, nonché le ragioni per le quali si richiede l’allacciamento dell’impianto fognario” ;
- del provvedimento prot. 5116/1 del 14.09.2004, con cui il Responsabile del Settore Tecnico e del Settore Tributi del Comune resistente comunicava alla ricorrente “di dover procedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, alla sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile comunale” ;
- del provvedimento prot. 8676/1 del 26.08.2004, con cui il Responsabile del settore Tecnico del Comune resistente ha contestato l’istanza di allacciamento alla pubblica fognatura presentata dalla Turist Calabria S.r.l., subordinandola ad una pluralità di condizioni;

per l’accertamento
del diritto della società ricorrente a scaricare i reflui del Villaggio Turistico “La Mantinera” nei tratti della rete fognaria pubblica siti in via Marasco ed in via Falcone;

e per la condanna
del Comune di Praia a Mare al risarcimento di tutti i danni arrecati alla ricorrente in virtù degli atti impugnati.

Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato il 23.09.2004, con i relativi allegati;
Viste la memorie difensive dell’Amministrazione, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 7 aprile 2006 il giudice relatore, dr. Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



La società ricorrente, proprietaria del villaggio turistico “La Mantinera” sito nel Comune di Praia a Mare, avendo appreso dell’avvenuta ultimazione dei lavori, finanziati con fondi comunitari, di realizzazione dei tratti di rete fognaria siti nelle vie Marasco e Falcone, entrambe strade adiacenti le mura perimetrali del predetto villaggio turistico, chiedeva all’Amministrazione comunale di ottenere l’autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura.
Nell’inerzia dell’Amministrazione, con note in date 3 e 4.02.2004, la ricorrente sollecitava una risposta positiva da parte del Comune di Praia a Mare.
Per tutta risposta, con nota prot. 228 del 23.03.2004, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale sospendeva il procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura; con successiva nota prot. 248 del 27.03.2004, il medesimo Responsabile invitava la Turist Calabria S.r.l. ad installare contatori di acqua potabile per ogni unità recettiva o per fabbricati, a giustificare gli anomali consumi degli anni passati e le ragioni per le quali si richiede l’allaccio all’impianto fognario pubblico.
Tali ultime note veniva entrambe impugnate dalla Turist Calabria S.r.l. con il presente ricorso introduttivo, la quale ne chiedeva l’annullamento e la sospensione in via cautelare sulla base di una pluralità di censure. Con il medesimo atto veniva chiesto al Tribunale di accertare il diritto della ricorrente ad ottenere l’allaccio alla pubblica fognatura, nonché di condannare il Comune di Praia a Mare al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, instando per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del proposto gravame.
Con ordinanza n. 459/2004 dell’8.07.2004, il Collegio accoglieva la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati.
In data 23.09.2004, la ricorrente depositava presso la Segreteria del T.A.R. motivi aggiunti, con i quali chiedeva l’annullamento e la sospensione in via cautelare di ulteriori due note provenienti dall’Amministrazione, e segnatamente delle note prot. 5116/1 del 14.09.2004, con cui il Responsabile del Settore Tecnico e del Settore Tributi del Comune resistente comunicava alla ricorrente “di dover procedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, alla sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile comunale” , e prot. 8676/1 del 26.08.2004, con cui il Responsabile del settore Tecnico del Comune resistente contestava l’istanza di allacciamento alla pubblica fognatura presentata dalla Turist Calabria S.r.l., subordinandola ad una pluralità di condizioni. Con i medesimi motivi aggiunti, la ricorrente reiterava la domanda di risarcimento dei danni già proposta con il ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 567/2004 del 7.10.2004, il Collegio respingeva la domanda cautelare degli atti impugnati con i motivi aggiunti.
All’udienza del 7 aprile 2006, sentiti i difensori come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Sia il ricorso introduttivo, sia quello per motivi aggiunti si palesano inammissibili per difetto di giurisdizione.
2.1 Con il ricorso introduttivo, la Turist Calabria S.r.l. ha invero impugnato le note comunali, rispettivamente prot. 228 del 23.03.2004 e prot. 248 del 27.03.2004, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha comunicato: a) la sospensione del procedimento attivato sull’istanza di allaccio alla rete fognaria pubblica presentata dalla ricorrente, essendo state registrate anomalie costruttive che non avrebbero consentito un corretto funzionamento della condotta fognaria interessata dall’allaccio (nota prot. 228); b) l’incongruità dei consumi di acqua potabile registrati nel quinquennio a carico del villaggio turistico “La Mantinera” rispetto alla dichiarata presenza stagionale di 2.500 villeggianti, e l’esigenza dell’installazione di contatori per ciascuna unità abitativa presente nel villaggio utili ad un più efficace controllo dei consumi di acqua potabile.
Dalla lettura complessiva del ricorso si evince che la Turist Calabria S.r.l. lamenta non solo l’illegittimità degli atti impugnati, bensì l’illiceità del comportamento tenuto dal Comune di Praia a Mare nei rapporti con la ricorrente, che non è stata posta in condizioni di scaricare i reflui provenienti dall’attività turistico – ricettiva svolta nel villaggio “La Mantinera” nella pubblica fognatura, nei tratti adiacenti di via Marasco e di via Falcone.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il proposto gravame rientrerebbe pertanto nell’alveo della sfera di giurisdizione esclusiva attribuita al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34 del d. lgv. n. 80/1998.
2.2 Ritiene il Collegio che la tesi della ricorrente non possa essere condivisa.
La controversia introdotta con l’odierno gravame ha ad oggetto la spettanza alla Turist Calabria S.r.l. del preteso diritto soggettivo ad ottenere l’allaccio alla pubblica fognatura del villaggio turistico “La Mantinera”, tant’è che essa chiede espressamente al Tribunale di pronunciare “la declaratoria del diritto della ricorrente a scaricare i reflui del Villaggio Turistico “La Mantinera” nei tratti della rete fognaria pubblica siti in via Marasco ed in via Falcone” .
Tale pretesa non può essere ricondotta all’ambito applicativo dell’art. 34 del d. lgv. n. 80/1998, nel testo risultante dall’intervento di C. Cost. n. 204/2004.
Ed invero, la giurisdizione esclusiva disegnata dalla norma ingloba le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia edilizia ed urbanistica, laddove per urbanistica si intende qualsiasi aspetto dell’uso del territorio. In tale alveo, in seguito alla pronuncia resa da C. Cost. n. 204/2004, i cui contenuti sono stati chiariti dalla successiva C. Cost. n. 191/2006, non rientrano più i comportamenti affatto svincolati dall’esercizio di potestà amministrative riconosciute dalla fonte primaria al soggetto pubblico, mentre sono attratti dalla sfera di giurisdizione esclusiva prevista dalla legge i comportamenti che configurano esecuzione o attuazione di provvedimenti amministrativi e sono quindi riconducibili all’esercizio di potestà pubblicistiche.
Traslando i superiori principi alla presente controversia, se ne desume che gli atti impugnati ed i comportamenti contestati dalla ricorrente non costituiscono espressione di “uso del territorio” , nel significato enunciato dall’art. 34, 2° comma, d. lgv. n. 80/1998, di talché fuoriescono dall’ambito applicativo della norma attributiva della giurisdizione esclusiva.
Ed invero, gli atti impugnati e i comportamenti contestati dalla ricorrente attengono alla pretesa della ricorrente medesima di scaricare i reflui del villaggio turistico “La Mantinera” nella pubblica fognatura, nonché alla gestione del rapporto di utenza concernente l’erogazione di acqua potabile presso il predetto villaggio turistico. Più in particolare, la ricorrente chiede al Tribunale di accertare l’inconferenza delle asserzioni addotte dal Comune per rifiutare l’allaccio alla pubblica fognatura (nota prot. 228/04) nonché l’inesistenza di un obbligo di installazione di contatori per ciascuna unità abitativa del villaggio (nota prot. 248/04). Trattasi di questioni che esulano dalla sfera di giurisdizione esclusiva disegnata dall’art. 34 d. lgv. n. 80/1998, e che non possono farsi rientrare nella generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, non venendo in rilievo interessi legittimi, bensì- come già sopra evidenziato – diritti soggettivi dell’utente.
2.3 Né la presente controversia può essere ricondotta alla giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici prevista dall’art. 33 d. lgv. n. 80/1998.
Anche quest’ultima norma è stata riscritta da C. Cost. n. 204/2004, di talché attualmente, per quanto quivi rileva, sono devolute alla giurisdizione esclusiva le sole controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Tra tali controversie non rientrano certamente quelle tra ente gestore del servizio pubblico ed utenti le quali, concernendo diritti soggettivi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
3.1 Del pari inammissibile, per difetto di giurisdizione, si palesa il ricorso per motivi aggiunti.
3.2 Con tale ricorso, la Turist Calabria S.r.l. ha impugnato le note prot. 8676/1 del 26.08.2004 e prot. 5116/1 del 14.09.2004, con cui il Comune resistente, rispettivamente, ha contestato il diritto della ricorrente di scaricare i reflui del villaggio turistico nella pubblica fognatura ed ha disposto la sospensione per morosità dell’utenza idrica, invitando la ricorrente a pagare dei canoni rimasti insoluti.
Alla luce degli argomenti già spesi, è pertanto evidente l’assenza di giurisdizione in capo al giudice amministrativo, che non può quindi prendere cognizione della controversia.
4. Per la natura e la novità delle questioni scrutinate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro - Sez. II – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione, nei termini meglio precisati in motivazione.
Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7 aprile 2006.



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